<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20180031020230412100601969" descrizione="" gruppo="20180031020230412100601969" modifica="12/04/2023 15:20:27" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Silver Moon S.a.s." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="00310"/><fascicolo anno="2023" n="03901"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180031020230412100601969.xml</file><wordfile>20180031020230412100601969.docm</wordfile><ricorso NRG="201800310">201800310\201800310.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1005 Hadrian Simonetti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>LORENZO CORDI'</firma><data>12/04/2023 15:17:49</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Hadrian Simonetti,	Presidente</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma:</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01177/2017, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 310 del 2018, proposto da: </h:div><h:div>Silver Moon s.a.s., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Amalfi, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Amalfi;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il Consigliere Lorenzo Cordì e udito per parte appellante l’avvocato Andrea Di Lieto;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Silver Moon s.a.s. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1177/2017 con la quale il T.A.R. per la Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso proposto avverso: <corsivo>i</corsivo>) l’ordinanza n. 19/2014 del 24.6.2014, prot. n. 4902, del Responsabile del Servizio Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica del Comune di Amalfi, con la quale era stata ingiunta la rimozione e demolizione dell’intero stabilimento balneare denominato Silver Moon; <corsivo>ii</corsivo>) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti riguardanti il sopralluogo effettuato il 18.2.2014, l’esito dello stesso e gli accertamenti e le verifiche effettuate dall’Ufficio tecnico, nonché l’atto n. 5050 del 30.6.2014 del Dirigente del Servizio Ufficio Commercio -Comando Polizia Municipale di Amalfi, con il quale era stato comunicato l’avvio del procedimento di revoca della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, dell’esercizio del bar, ristorazione, vendita di super alcoolici e dell’autorizzazione sanitaria riguardanti lo stabilimento balneare Silver Moon, e l’atto n. 5227 del 3.7.2014 del Responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune di Amalfi, di comunicazione dell’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale n. 7/2009 nella titolarità dello stabilimento balneare Silver Moon.</h:div><h:div>2. In punto di fatto la Società appellante ha dedotto: <corsivo>i</corsivo>) di gestire da anni uno stabilimento balneare con annesso bar - ristorante sulla spiaggia principale (“<corsivo>Marina Grande</corsivo>”) di Amalfi; <corsivo>ii</corsivo>) di aver realizzato, nel corso degli anni, l’attuale struttura dietro il rilascio di rituali atti di assenso; <corsivo>iii</corsivo>) di aver ricevuto l’atto n. 1704 del 12.02.08 con il quale il Comune ha comunicato l’avvio di un procedimento volto alla verifica della regolarità delle opere eseguite, ritenuto necessario in ragione della relazione tecnica ricevuta dalla competente Soprintendenza; <corsivo>iv</corsivo>) di aver trasmesso, in data 1.4.2018, una memoria con la quale ha contesto i rilievi della Soprintendenza; <corsivo>v</corsivo>) di aver ricevuto dal Comune l’ordinanza n. 87 del 21.7.2008 con la quale si è ingiunta la demolizione delle opere realizzate senza titolo; <corsivo>vi</corsivo>) di aver proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, al T.A.R. per la Campania – Sezione distaccata di Salerno che, con sentenza n. 953/2012, ha accolto l’impugnazione avverso l’ordinanza di demolizione, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione; <corsivo>vii</corsivo>) di aver ricevuto l’ordinanza comunale n. 19/2014 con la quale il Comune ha ingiunto la demolizione dell’intero manufatto; <corsivo>viii</corsivo>) di aver ricevuto, altresì, la nota n. 5050 del 30.6.2014, con la quale il Dirigente del Servizio Ufficio Commercio-Comando Polizia Municipale ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca delle licenze di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo A e B nn. 476 e 477 del 13.2.1997 per l’esercizio di ristorazione e di bar, dell’autorizzazione per la vendita di superalcolici n. 238/87/P/A e dell’autorizzazione sanitaria n. 149/88 del 18.5.1988 in possesso dello stabilimento balneare, e la nota n. 5227 del 3.7.2014, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune di Amalfi, ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 4/2009; <corsivo>ix</corsivo>) di aver proposto ricorso al T.A.R. per la Campania – Sezione distaccata di Salerno che, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso.</h:div><h:div>3. La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso osservando come: <corsivo>i</corsivo>) non si potesse condividere la censura fondato sul difetto di motivazione del provvedimento atteso che, secondo la costante giurisprudenza, l’interesse pubblico alla rimozione di manufatti abusivi deve ritenersi in <corsivo>re ipsa</corsivo>, e che l’ordinanza aveva indicato in modo analitico le opere ritenute prive di titolo o difformi dai titoli, spiegando, altresì, le ragioni a sostegno della sanzione; <corsivo>ii</corsivo>) non potesse condividersi la censura fondata sull’intervenuto annullamento della precedente ordinanza-ingiunzione n. 87/2008 da parte della sentenza n. 953/2012 del T.A.R. per la Campania – Sezione distaccata di Salerno, atteso che tale pronuncia si era limitata ad imporre all’Amministrazione di verificare preventivamente le opere oggetto di precedenti autorizzazioni, demandando, quindi, al Comune la possibilità di adottare un nuovo provvedimento, emendato da tali <corsivo>deficit</corsivo> motivazionali; <corsivo>iii</corsivo>) non potesse accogliersi la tesi secondo la quale gli abusi non avrebbero comportato aumenti di volume o di superficie o mutamenti della destinazione d’uso, stante i plurimi abusi riscontrati e l’assenza delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche; <corsivo>iv</corsivo>) lo stabilimento balneare occupasse abusivamente il suolo demaniale per una superficie di circa 235,00 mq e fosse risultato, per le sue complessive caratteristiche strutturali, opera stabilmente ancorata al suolo e di difficile rimozione, in difformità da quanto previsto dai titoli edilizi e demaniali che ne avevano prescritto la rimovibilità alla fine di ogni stagione balneare; <corsivo>v</corsivo>) fosse stato debitamente contestato il mancato adempimento delle verifiche annuali prescritto dalla previsione di cui all’art. 7 della concessione demaniale n. 7/2009, essendo state riscontrate una serie di criticità con riferimento ad alcune tubazioni abusive in eternit a livello dell’arenile lesionate e fatiscenti e ad altre parti strutturali con evidenti segni di ruggine ed erosione; <corsivo>vi</corsivo>) il fatto che fossero stati sanzionati anche gli altri stabilimenti balneari sito sulla Marina Grande non dimostrava alcuno sviamento di potere nella azione amministrativa atteso che ciascuno dei predetti stabilimenti balneari presentava proprie e rilevanti criticità tali da giustificare l’emanazione di provvedimenti demolitori; <corsivo>vii</corsivo>) fosse estranea all’oggetto del giudizio la questione relativa alla validità e all’efficacia della concessione demaniale n. 7/2009, atteso che il giudizio era, invece, incentrato sull’inadempimento a talune delle prescrizioni in essa contenute; <corsivo>viii</corsivo>) il decorso del tempo non avesse alcun rilievo e non rendesse, quindi, illegittimo l’intervento repressivo comunale; <corsivo>ix</corsivo>) l’ingiunzione di demolizione non dovesse essere preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento e il tempo trascorso non potesse legittimare l’abuso; <corsivo>x</corsivo>) risultasse parimenti infondato il motivo relativo alla violazione della previsione di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 dovendosi ritenere che la separata diffida non costituisse requisito di legittimità dell’ordine di demolizione.</h:div><h:div>4. Silver Moon s.a.s. ha proposto appello affidato a cinque motivi.</h:div><h:div>4.1. Con il primo motivo ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha condiviso la valutazione di abusività delle opere senza, tuttavia, operare una verifica della correttezza di tale affermazione e senza tener conto dell’omesso assolvimento dell’onere della prova da parte del Comune, cui sarebbe spettato fornire evidenze a sostegno del provvedimento assunto.</h:div><h:div>4.2. Con il secondo motivo ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto illegittima l’ordinanza di demolizione che non aveva chiarito in cosa consistessero le difformità accertate rispetto agli atti autorizzatori.</h:div><h:div>4.3. Con il terzo motivo ha dedotto l’erroneità della sentenza osservando come, in realtà, la struttura fosse stata assentita da vari titoli rilasciati nel corso del tempo,</h:div><h:div>4.4. Con il quarto motivo ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza comunale nella parte in cui aveva fatto riferimento alla mancanza di un parere dell’Intendenza di finanza nel rilascio della concessione demaniale, alla difficile rimozione dello stabilimento stesso, all’asserita presenza di lesioni e di impianti (elettrico in particolare) non a norma, all’assenza del deposito del progetto di calcolo strutturale. </h:div><h:div>4.5. Con il quinto motivo ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non necessaria la comunicazione della diffida <corsivo>ex</corsivo> art. 35 del D.P.R. n. 380/2001.</h:div><h:div>5. Si è costituito in giudizio il Comune di Amalfi chiedendo di respingere il ricorso in appello.</h:div><h:div>6. In vista dell’udienza pubblica del 16.3.2023 Silver Moon ha depositato in giudizio il provvedimento comunale del 18.9.2020 che ha esteso la durata della concessione demaniale marittima fino al 31.12.2023.</h:div><h:div>6.1. L’Amministrazione comunale ha depositato memoria conclusiva eccependo la parziale improcedibilità del ricorso in appello stante l’intervenuta proroga della concessione. Nel merito l’Amministrazione ha esposto le proprie difese in ordine ai motivi di impugnazione.</h:div><h:div>6.2. Silver Moon ha depositato la sola memoria di replica evidenziando come il rinnovo della concessione comportasse la cessazione della materia del contendere ritenendo che tale provvedimento avesse integralmente soddisfatto le pretese fatte valere in giudizio. L’appellante ha, inoltre, illustrato ulteriormente le proprie argomentazioni in ordine all’erroneità della sentenza appellata.</h:div><h:div>6.3. All’udienza del 16.3.2023 il difensore della Società appellante ha chiesto di rinviare la trattazione della causa per l’abbinamento con altre connesse (la n. 16 e la n. 17 del ruolo dell’udienza del 16.3.2023) e con la causa n. 7293/2017, la cui trattazione è fissata all'udienza di smaltimento del 10 luglio 2023. La causa è stata, successivamente, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. Preliminarmente occorre esaminare l’istanza di rinvio della trattazione della presente controversia formulata dal difensore di parte appellante.</h:div><h:div>7.1. Il Collegio ritiene non sussistenti i presupposti per accordare il rinvio della trattazione della controversia.</h:div><h:div>7.2. Come osservato da questo Consiglio di Stato “<corsivo>nell’ordinamento afferente al processo amministrativo non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso o alla cancellazione della causa dal ruolo, atteso che le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice</corsivo>”. E “<corsivo>ciò, in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo sia regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti</corsivo>” (<corsivo>cfr</corsivo>., Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6414; Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2015, n. 3911). Inoltre, va considerato come risponda “<corsivo>all’esigenza di ordinato svolgimento della giustizia che i ricorsi, una volta fissati, siano decisi, poiché la fissazione di un ricorso preclude, con la saturazione del ruolo di udienza, la conoscenza di altra controversia</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 1997, n. 696).</h:div><h:div>7.3. Nel caso di specie, va considerato che: <corsivo>i</corsivo>) la causa n. 16 del ruolo dell’udienza pubblica del 16.3.2023 è dal Collegio dichiarata – con decisione assunta alla medesima camera di consiglio - interrotta per il decesso della parte e, quindi, ha un’autonoma sorte processuale; <corsivo>ii</corsivo>) la causa n. 17 del ruolo dell’udienza pubblica del 16.3.2023 è dal Collegio decisa alla medesima camera di consiglio, non ravvisandosi i presupposti per l’interruzione del giudizio, richiesta dalla parte; <corsivo>iii</corsivo>) non è necessario differire la trattazione della controversia all’udienza del 10 luglio 2023, atteso che il ricorso in appello ivi fissato riguarda, comunque, un diverso stabilimento balneare e l’identità o analogia di questioni non sono circostanze che impongano necessariamente una trattazione congiunta delle controversie.</h:div><h:div>8. Ancora in via preliminare occorre verificare se il rinnovo della concessione demaniale comporti una parziale improcedibilità del ricorso in appello (come dedotto dal Comune) o la cessazione della materia del contendere per soddisfazione integrale della pretesa (come dedotto da parte appellante).</h:div><h:div>8.1. In termini generali il Collegio osserva come l’inesauribilità del potere amministrativo, persistente in capo alla parte pubblica anche in pendenza del giudizio, pone l’Amministrazione in condizione di riesaminare i provvedimenti censurati in sede giurisdizionale, pervenendo ad una rinnovata regolazione del rapporto sostanziale. Al fine di ricostruire il regime giuridico delle determinazioni sopravvenute e di verificare gli effetti che tali atti sono suscettibili di produrre sul giudizio pendente, occorre distinguere a seconda che il riesame in sede amministrativa: <corsivo>i</corsivo>) si concluda con un atto favorevole al privato, in quanto idoneo a realizzare l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso, ovvero dia luogo ad un atto sfavorevole, perché ostativo al conseguimento del bene della vita ambito con l’azione giudiziaria; <corsivo>ii</corsivo>) sia imposto da un ordine giudiziale ovvero sia il risultato di una decisione autonomamente assunta dall’Amministrazione procedente.</h:div><h:div>8.2. In ordine al primo profilo si osserva come, di regola, i provvedimenti assunti in corso di giudizio sono idonei a determinare la cessata materia del contendere soltanto ove, autonomamente assunti dall’Amministrazione, determinino la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2020, n. 5031). I provvedimenti sopravvenuti determinano, invece, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.</h:div><h:div>8.3. Questo Consiglio precisa che l’inutilità di una pronuncia di merito sulla domanda articolata dalla parte può affermarsi solo all’esito di una indagine “<corsivo>condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un’ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto costituzionalmente garantito</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 10 agosto 2022, n. 7076; Id., Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7895). In particolare, “<corsivo>la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi alla instaurazione del giudizio, debba essere esclusa l’utilità dell’atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato</corsivo>” (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 3 luglio 2020, n. 536).</h:div><h:div>8.4. La cessata materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse trovano, dunque, giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato amministrativo, bensì tende a tutelare la posizione giuridica del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura. Adendo la sede giurisdizionale, la parte ricorrente fa valere una pretesa sostanziale, avente ad oggetto la conservazione di un bene della vita già compreso nel proprio patrimonio individuale, pregiudicato dall’esercizio del potere amministrativo, ovvero l’acquisizione (o comunque la <corsivo>chance</corsivo> di acquisizione) di un bene della vita soggetto a pubblica intermediazione. Come precisato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, “<corsivo>nel nostro sistema di giurisdizione soggettiva, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell’astratto interesse generale, ma è finalizzata all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere, ritualmente, dalla parte attrice. Poiché il ricorso non è mera “occasione” del sindacato giurisdizionale sull’azione amministrativa, il controllo della legittimazione al ricorso assume sempre carattere pregiudiziale rispetto all’esame del merito della domanda, in coerenza con i principi della giurisdizione soggettiva e dell’impulso di parte</corsivo>” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 7 aprile 2011, n. 4). La pronuncia giudiziaria risulta utile qualora, nel riscontrare l’illegittimità dell’azione amministrativa, consenta la realizzazione dell’interesse sostanziale di cui è portatrice la parte ricorrente, impedendo la sottrazione o garantendo l’acquisizione (o <corsivo>chance</corsivo> di acquisizione) di utilità giuridicamente rilevanti e salvaguardando, per l’effetto, la sfera giuridica individuale da azioni autoritative difformi dal paradigma normativo di riferimento. Qualora, invece, tale interesse sia stato già realizzato ovvero non possa piò essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l’esame, nel merito, delle censure svolte nell’atto di parte, la cui fondatezza non potrebbe, comunque, arrecare alcuna utilità concreta in capo al ricorrente.</h:div><h:div>8.5. Declinando i principi esposti al caso di specie si osserva che la questione relativa alla durata della concessione demaniale in esame non è, invero, oggetto di giudizio atteso che l’ordinanza si limita ad imporre la demolizione delle opere abusive e che l’apposito procedimento per la revoca della concessione risulta avviato dal Comune ma non concluso. In sostanza, si tratta, in primo luogo, di due aspetti distinti: da un lato vi è il tema relativo alla conformità edilizia-urbanistica (oggetto dell’ordinanza n. 19/2014); dall’altro il tema relativo alla possibile decadenza della concessione che non risulta, tuttavia, disposta essendo stato il procedimento soltanto avviato. Ne consegue che la proroga della concessione demaniale non è atto idoneo a far venir meno il provvedimento che sanziona dal punto di vista edilizio le opere realizzate; né, del resto, si tratta di provvedimento che incide su una decadenza soltanto ipotizzata e non disposta dal Comune.</h:div><h:div>8.6. Inoltre, va considerato che la proroga della concessione disposta dal Comune in data 18 settembre 2020, risulta <corsivo>tamquam non esset</corsivo>, in applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18, secondo le quali: <corsivo>i</corsivo>) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione; <corsivo>ii</corsivo>) ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi <corsivo>tamquam non esset</corsivo>, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato.</h:div><h:div>8.7. Pertanto, anche perché si tratta di un atto <corsivo>tamquam non esset</corsivo>, la proroga disposta non è, in alcun modo, idonea ad eliminare i precedenti provvedimenti assunti dall’Amministrazione e a decretare né la sopravvenuta carenza di interesse, né tanto meno la cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>9. Passando ad esaminare il merito del ricorso in appello il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i primi tre motivi in quanto tutti afferenti alle questioni legate alla conformità edilizia delle opere realizzate.</h:div><h:div>9.1. Osserva il Collegio come, dal provvedimento impugnato e dalla relazione del responsabile dell’area tecnica del Comune, risulti che gli abusi riscontrati siano di due tipi. Alcune opere risultano al Comune in difformità dai titoli; altre opere risultano, invece, integralmente prive di titoli.</h:div><h:div>9.2. In particolare, sono integralmente prive di titolo le seguenti opere: <corsivo>i</corsivo>) il manufatto in c.a. adibito a vasca di sollevamento impianto fognario. parzialmente interrato nell'arenile, dotato di apertura di superficie di circa mq. 20,00; <corsivo>ii</corsivo>) il manufatto di circa 6,00 mq., ancorato ai limitrofi pilastri composto da una base in legno e tompagnato sui quattro lati da grate metalliche, posizionato a circa un metro dal sottostante arenile; <corsivo>iii</corsivo>) i 31 pilastri in calcestruzzo armato; <corsivo>iv</corsivo>) i 15 pilastri in ferro; <corsivo>v</corsivo>) il solaio di circa 235,00 mq. ubicato a quota + 2,50 dall'arenile, in parte per circa mq. 82,00 composto da una struttura portante in latero-cemento e putrelle di acciaio con sottostanti travi in c.a., e, per la restante parte, da una struttura portante in ferro e tavolato ligneo; <corsivo>vi</corsivo>) il manufatto ubicato a quota + 2,50 sul lato sinistro della scala di accesso allo stabilimento, di dimensioni di circa 7,00 m. x 2,00 m., di altezza netta di m. 2,30 circa, con una volumetria complessiva di circa 33,00 mc., con copertura a falda inclinata in lamiera, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, suddiviso internamente in un locale adibito a saletta bar e un locale adibito a posto telefonico; <corsivo>vii</corsivo>) la copertura del terrazzo confinante con lo stabilimento Mar di Cobalto, composta da una parte fissa in lamiera a falda inclinata e da una parte mobile con tendaggio retraibile telecomandato, sostenuta da una struttura portante in profilati metallici; <corsivo>viii</corsivo>) le tubazioni, condutture, canalizzazioni, centraline, contatori, dispositivi, raccorderie e apparecchiature di vario genere, inerenti gli impianti di scarico fognario, del gas, dell'energia elettrica, di illuminazione, di condizionamento, di acqua, di telecomunicazioni, di sicurezza ecc. dislocati in tutti gli ambienti dello stabilimento.</h:div><h:div>9.3. Sono, invece, ritenute eseguite in difformità dai titoli le seguenti opere: <corsivo>i</corsivo>) la scala di accesso allo stabilimento in ferro e legno; <corsivo>ii</corsivo>) le 46 fondazioni dei pali; <corsivo>iii</corsivo>) il Gazebo in legno con copertura in rame (non in legno come previsto), chiuso perimetralmente da vetrate, completamente rifinito e provvisto anche di impianto di climatizzazione; <corsivo>iv</corsivo>) il manufatto ubicato sul lato destro della scala di accesso allo stabilimento, completamente chiuso su tutti i lati da pareti in materiale plastico, muratura, vetri ed infissi in pvc., suddiviso internamente in un due locali wc, ed un locale adibito a cucina.</h:div><h:div>9.4. Il complesso delle opere realizzate – molte delle quali non sorrette da alcun titolo – conduce a decretare l’infondatezza del ricorso in appello. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio “<corsivo>la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni</corsivo>” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2022, n. 8848; <corsivo>cfr</corsivo>., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6681; Id, 12 aprile 2021, n. 2974; Id., 1 aprile 2021, n. 2721; Id., 19 ottobre 2020, n. 6300; Id., 30 giugno 2020, n. 4170; Id., 30 giugno 2020, n. 4170; Id., 7 novembre 2019, n. 7601; Id., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 5887). Applicando il principio al caso di specie, risulta evidente come l’insieme complessivo delle opere realizzate comporti la creazione di un organismo del tutto diverso da quello originariamente assentito e giustifichi, pertanto, il provvedimento repressivo del Comune. Né, del resto, l’assenza di titoli o le difformità sono smentite dalla società appellante la quale si limita a deduzioni solo parziali e, comunque, non idonee a scalfire l’accertamento del Comune, ritenuto legittimo dal Giudice di primo grado. Infatti, Silver Moon si limita ad invocare: <corsivo>i</corsivo>) l’autorizzazione ambientale <corsivo>ex </corsivo>art. 7 della l. 1497/39 dal Sindaco di Amalfi con decreto n. 391 del 14.31987, che, tuttavia, non attiene ad aspetti edilizi; <corsivo>ii</corsivo>) le modifiche prescritte dalla C.E.C.I. relativamente all’autorizzazione n. 5206 del 13.07.95, facenti seguito al decreto ambientale 25/95 dell’8.05.95 ed al favorevole riscontro della Soprintendenza, disposto con atto n. 19500 del 29.06.95, che, tuttavia, riguardano il solo gazebo; <corsivo>iii</corsivo>) il provvedimento n. 10361 del 2001 che, tuttavia, riguarda le sole ante-vetrate; <corsivo>iv</corsivo>) la “<corsivo>sollecitazione</corsivo>” del Comune negli anni quaranta del Novecento per la realizzazione di un corpo di fabbrica in muratura senza, tuttavia, allegare alcun atto che dia evidenza di tale circostanza; <corsivo>v</corsivo>) l’autorizzazione del 1.4.1987 relativa al manufatto di 6 mq, e, quindi, ad una porzione minima degli abusi contestati; <corsivo>vi</corsivo>) l’avvenuta realizzazione da parte del Consorzio dell’Ausino della piattaforma sulla quale sono poggiati alcuni pilastri, senza, tuttavia, produrre evidenze di tale circostanza, né titoli idonei a sorreggerne la realizzazione; <corsivo>vii</corsivo>) il manufatto in pvc contiguo al bar non è altro che la struttura preesistente così come riportata nello “<corsivo>stato attuale</corsivo>” nel progetto autorizzato dal Comune di Amalfi l’8.05.95 e dalla Soprintendenza con provvedimento del 29.06.95, n. 19500; il gazebo che doveva essere realizzato al posto di esso non lo fu all’epoca per mancanza di fondi e la sua costruzione, chiesta nuovamente nel 2005, ma la Soprintendenza si oppose; pertanto, secondo l’appellante “<corsivo>se, pertanto, tale corpo di fabbrica non è stato sostituito dal gazebo ciò è dovuto al citato decreto soprintendizio</corsivo>”; deduzioni che, tuttavia, non indicano ma, al contrario, confermano l’assenza di un titolo per tale opera; <corsivo>viii</corsivo>) per la copertura del terrazzo fu chiesta la trasformazione, ma, tuttavia, non vi è alcun atto che autorizza specificamente tale opera.</h:div><h:div>9.5. Pertanto, anche tali deduzioni risultano parziali e non consentono di superare la complessiva valutazione effettuata dalla quale, come evidenziato, emerge un complesso di opere prive di titolo o, comunque, difformi dai titoli.</h:div><h:div>9.6. Neppure fondati risultano i rilievi relativi alla motivazione del provvedimento che indica analiticamente le opere prive di titolo e che, comunque, giunge a decretare una sanzione repressiva che si giustifica in considerazione della necessità di operare un apprezzamento complessivo degli abusi, come indicato in precedenza.</h:div><h:div>9.7. Né assume rilievo la precedente sentenza del T.A.R. per la Campania – sede di Salerno n. 953/2012 che aveva annullato la precedente ordinanza imponendo all’Amministrazione di operare un raffronto con i precedenti titoli. Tuttavia, tale raffronto risulta operato essendo state indicate sia le opere prive di titolo che quelle difformi e, pertanto, non può condividersi l’assunto secondo il quale la nuova ordinanza replicherebbe i vizi della precedente.</h:div><h:div>9.8. In ultimo le difformità di suolo demaniale occupato sono analiticamente indicate nel provvedimento che muove da quanto assentito nella concessione che autorizzava il mantenimento su suolo demaniale di uno stabilimento balneare occupante una superficie complessiva di mq. 233,53, di cui 149,77 mq. di area coperta con opere di facile rimozione, 18,06 mq. di area coperta con opere di difficile rimozione e 65,70 mq. di area scoperta, come indicato nella perizia asseverata allegata alla stessa concessione. Al contrario, le opere realizzate – che, come si evince, dalla stessa descrizione, non sono di facile amovibilità – occupano complessivamente il suolo demaniale di circa 235,00 mq. Si tratta, infatti, di opere stabilmente ancorate al suolo e ivi mantenute per tutto l’anno. I rilievi sul punto dell’appellante non colgono nel segno stante il carattere abusivo delle opere (per le ragioni indicate <corsivo>supra</corsivo>) che ampliano indebitamente le aree sulle quali la concessione aveva assentito la realizzazione di interventi edilizi.</h:div><h:div>10. Passando al quarto motivo di ricorso il Collegio lo ritiene inammissibile in quanto relativo ad aspetti del provvedimento ove sono state evidenziate possibili inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla concessione che, tuttavia, non è stata revocata. Pertanto, tali accertamenti non sono confluiti in un atto di decadenza e non vi è alcun interesse all’esame di questioni che non sono poste a fondamento di un provvedimento lesivo. Come spiegato il provvedimento comunale si incentra, nella parte dispositiva, sulle sole questioni edilizie che risultano sufficienti per decretare l’illegittimità – sotto tale profilo – delle opere realizzate.</h:div><h:div>11. Parimenti non condivisibile è l’ultimo motivo di ricorso in appello atteso che il provvedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 non prevede alcun termine per adempiere ma solo la comunicazione di una previa diffida che, come esposto dal T.A.R., è funzionale a consentire al soggetto interessato di provvedere. Nel caso di specie, il Comune concede, comunque, un termine di novanta giorni, predisponendo un atto che in sé ingloba l’ordine di ingiunzione e la diffida e che non risulta illegittimo sia in ragione della circostanza che la possibilità di adempiere è, comunque, consentita mediante l’indicazione del termine di giorni novanta (assolvendo, in tal modo, alle stesse finalità della diffida), sia in quanto, secondo la giurisprudenza della Sezione che il Collegio condivide, deve ritenersi che non possa attribuirsi valenza invalidante alla dedotta violazione della scansione procedimentale di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001; in presenza di un provvedimento al quale, per quanto sopra detto, va riconosciuta natura di atto dovuto nell’adozione e vincolato nel contenuto, i suindicati vizi procedimentali non potrebbero comunque condurre alla sua caducazione in virtù della regola di non annullabilità stabilita dall’art. 21-<corsivo>octies</corsivo>, comma 2, della l. n. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2022, n. 9921).</h:div><h:div>12. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto.</h:div><h:div>13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna parte appellante a rifondere al Comune di Amalfi le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Lorenzo Cordi'</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>