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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="08799"/>
            <fascicolo anno="2018" n="03993"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2017\201708799\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>carlo saltelli</firma>
            <data>27/06/2018 23:19:00</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Angela Rotondano</firma>
            <data>08/06/2018 19:04:54</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>28/06/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
5            <nuova>5</nuova>
            <ereditata>5</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div>
            <h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Angela Rotondano,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma: </h:div>
            <h:div>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sez. I, n. 05422/2017 del 16/11/2017, resa tra le parti;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 8799 del 2017, proposto da: </h:div>
            <h:div>Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Del Mese, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13, </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Rti Imprese Generali Riunite S.r.l., Rti S.I.F. Societa' Italiana Fondazioni S.p.A., non costituite in giudizio; </h:div>
               <h:div>Mentucci Aldo s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mentucci Aldo S.r.l. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;</h:div>
            <h:div>Visto il ricorso incidentale di Mentucci Aldo s.r.l.;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Francesco Migliarotti;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1.Con bando pubblicato sulla G.U.U.E in data 26.9.2015 e sulla G.U.R.I. del 28 settembre 2015 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (d’ora innanzi soltanto <corsivo>“l’Autorità”</corsivo>) ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di <corsivo>“risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del Bacino di carenaggio n.3”</corsivo>, per un importo a base d’asta di euro 14.680.432, 25, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. </h:div>
         <h:div>All’esito della gara è risultata prima graduata la costituenda Associazione Temporanea di Imprese tra le società Impresa Costruzioni Mentucci Aldo s.r.l. (mandataria), Imprese Generali Riunite s.r.l. e S.I.F. Società Italiana Fondazioni s.p.a. (nel prosieguo soltanto <corsivo>“ATI Mentucci”</corsivo>), in favore della quale, con delibera n. 207 del 21 luglio 2017, la Stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva. </h:div>
         <h:div>2. Il Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.a.r.l. (nel prosieguo soltanto <corsivo>“Consorzio”</corsivo> o <corsivo>“Consorzio Stabile”</corsivo>) il quale ha partecipato alla gara, collocandosi al secondo posto nella relativa graduatoria, ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania il provvedimento di aggiudicazione, tutti i verbali delle sedute di gara nella parti relative all’ammissione e/o alla mancata esclusione e/o alla valutazione dell’offerta dell’ATI Mentucci, nonché il bando, la lettera di invito, il capitolato speciale d’appalto e ogni altro documento facente parte della <corsivo>lex specialis</corsivo>, compresi i chiarimenti della Stazione appaltante e ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale (ivi comprese le note dell’Autorità prot.1115 del 10 agosto 2017 e prot. 37 del 15 gennaio 2016), chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia e il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l’impresa aggiudicataria ovvero il risarcimento per equivalente monetario del danno derivante dall’operato della Stazione appaltante. </h:div>
         <h:div>Il predetto Consorzio ha contestato anche il silenzio serbato dall’Autorità sull’atto di significazione e diffida volto ad ottenere la revoca o l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione (adducendo la sopravvenuta perdita da parte della mandante dell’aggiudicataria - Imprese Generali Riunite (<corsivo>“I.G.R.”</corsivo>) - della qualificazione per la categoria OG7, come emerso dall’attestazione n. 18352/11/00 rilasciata dalla SOA GROUP in data 25 luglio 2017 con conseguente soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione, circostanza questa che aveva portato l’ATI aggiudicataria a proporre, a gara conclusa, la modifica del raggruppamento, individuando la IGR come cooptata e non più come mandante), chiedendo l’accertamento della sua illegittimità e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.</h:div>
         <h:div>A sostegno della domanda giudiziale il Consorzio, oltre a lamentare la mancanza in capo alla mandante IGR del requisito di qualificazione nella classifica della prescritta categoria OG7, corrispondente alla dichiarata quota di partecipazione del 20%, che avrebbe indotto l’ATI Mentucci alla contestata alterazione della compagine offerente, ha dedotto le seguenti censure: a) i due professionisti designati per le attività di progettazione avrebbero indebitamente cumulato i rispettivi requisiti idoneativi, essendosi presentati non in forma associata bensì individuale, a nulla valendo la tardiva dichiarazione di costituzione di RTP fra gli stessi (risultante peraltro del tutto contraddittoria rispetto alle dichiarazioni rese in sede di prequalificazione da tali soggetti), sicché illegittimo sarebbe stato l’ esercizio del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante; b) omessa indicazione da parte dei professionisti indicati per la progettazione del soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ex art. 90, comma 7, del d.lgs. 163 del 2006 nonché del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi della stessa norma ovvero della figura del geologo deputato a redigere la relazione ex art. 33 del d.P.R. 207 del 2010, avendo peraltro l’ATI Mentucci indicato un geologo o un topografo non appartenenti alla compagine dei professionisti designati per le attività di progettazione; c) inammissibile ulteriore variazione da parte di ATI Mentucci della propria composizione aggregando in veste di ulteriore mandante la SIF, sprovvista al pari di IGR del requisito di qualificazione nella classe IV <corsivo>bis</corsivo> della prescritta categoria OG7 corrispondente alla dichiarata quota di partecipazione (20%), nonché impossibilitata a fruire dell’incremento del quinto previsto dall’art. 261 comma 2 del d.P.R. 207/2010; d) omessa segnalazione da parte dell’ATI aggiudicataria, in sede di conferma del possesso dei requisiti dichiarati, della scadenza della propria attestazione SOA l’11 luglio 2016, risultando peraltro rilasciata la nuova attestazione SOA soltanto in data 4 ottobre 2016, ossia dopo lo spirare del termine per la verifica triennale, nonché in violazione del termine di 90 giorni ex art.77, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; e) indicazione da parte di ATI Mentucci all’interno dell’esibita documentazione amministrativa di elementi propri dell’offerta tecnica, in violazione del principio di segretezza; f) omessa indicazione della tipologia e della quantità dei mezzi adibiti ad ogni singola fase dell’appalto, nonché della struttura tecnica del cantiere, in violazione della clausola contenuta nel paragrafo 2.1. della lettera di invito, relativa al subcriterio valutativo A1 (<corsivo>“struttura tecnica e organizzativa e dotazione impiantistica del cantiere”</corsivo>), avendo l’ATI aggiudicataria riportato nel cronoprogramma fasi lavorative non coincidenti con quelle elencate in corrispondenza della determinazione della manodopera destinata all’esecuzione dell’appalto.     </h:div>
         <h:div>3. Si sono costituite in resistenza, chiedendo entrambe il rigetto dell’avverso gravame, sia l’Autorità Portuale, sia la controinteressata ATI Mentucci; quest’ultima ha altresì proposto ricorso incidentale avverso l’ammissione in gara del Consorzio Stabile, dolendosi, per un verso, che le proposte migliorative formulate dal ricorrente principale avrebbero dato luogo ad un’offerta di <corsivo>“aliud pro alio”,</corsivo> ossia ad un’ideazione diversa e alternativa rispetto al progetto posto a base di gara, con conseguente stravolgimento dell’oggetto dell’appalto e, per altro verso, che la prefigurata realizzazione di colonne di terreno consolidato a mezzo di trattamento <corsivo>“jet grouting trifluido”</corsivo> avrebbe implicato controindicazioni tale da precludere l’attribuzione di qualsivoglia punteggio premiale; sotto altro profilo, la ricorrente incidentale ha rilevato che STCV s.r.l., mandataria del RTP costituito con SISPI s.r.l. e designata per le attività di progettazione, non aveva comprovato la regolare esecuzione dei servizi di ingegneria vantati, non avendone indicato gli “estremi dell’approvazione” ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti 10.6.1.b.del bando di gara.        </h:div>
         <h:div>4. Con la sentenza segnata in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm. all’esito della Camera di Consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il T.a.r. adito ha respinto il ricorso principale proposto da Consorzio Stabile quanto alla domanda annullatoria, accogliendolo solo limitatamente alla domanda proposta avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Autorità sulla diffida del 3 agosto 2017, dichiarandone l’illegittimità e assegnando all’Autorità il termine di trenta giorni per <corsivo>“provvedere in maniera espressa su di essa”</corsivo>.</h:div>
         <h:div>E’ da aggiungere per completezza che con nota n. prot. 681 del 7.12.2017 l’Autorità ha riscontrato la diffida di Consorzio, non ravvisando elementi utili alla revoca dell’aggiudicazione.</h:div>
         <h:div>5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio Stabile, chiedendone la riforma alla stregua<corsivo/> di otto motivi di gravame, così rubricati: <corsivo>I. violazione degli artt. 61 e 92 d.P.R. 207/2010, violazione dei punti 5 e 10.1. del Bando, violazione di ogni norma e principio in tema di par condicio; II.</corsivo><corsivo>violazione dell’art. 37 D.lgs. 163/2006 e degli artt. 61 e 92 D.p.r. 207/2010; violazione di ogni norma e principio in tema di par condicio; violazione di ogni norma o principio in tema di immodificabilità soggettiva dei concorrenti; III. violazione dell’art. 77 D.p.r. 207/2010; violazione del punto 1 Lettera di Invito; violazione di ogni norma e principio in tema di par condicio, violazione di ogni norma e principio in materia di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione;</corsivo><corsivo>IV. violazione dell’art. 97 Cost; violazione del punto 1 Lettera di Invito e dei punti 5 e 10.1. del Bando; violazione di ogni norma e principio in tema di par condicio; violazione di ogni norma e principio in materia di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione.; V. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, 37 e 90 D.Lgs. 163/2016- violazione dei punti 10, 10.2., 10.3. e 17 del Bando- violazione di ogni norma e principio in tema di par condicio. VI. violazione degli artt. 53, 90, 91 D.Lgs. 163/2006 e 79 d.P.R. 207/2010; violazione dell’art. 253 D.p.r. 207/2010; violazione dei punti 10.2. e 10.3. del Bando e 1 lett. 8), pag. 6 Lettera di Invito- violazione di ogni norma e principio in tema di par;  VII. Violazione dell’art. 97 Cost; violazione di ogni norma e principio in tema di par condicio; violazione di ogni norma e principio in materia di segretezza delle offerte; VIII.</corsivo><corsivo>Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione di ogni norma e principio in tema di par condicio; violazione del punto 2 della Lettera di invito.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div>E’ stato investito di apposito motivo di gravame anche il capo della sentenza relativo alle spese di giudizio, lamentando per un verso la violazione dei principi in materia di compensazione e per altro verso che non sarebbe sussistita la ritenuta violazione in sede di redazione del ricorso principale del dovere di sinteticità ex art. co. 2 c.p.a., essendosi il ricorso tenuto al di sotto dei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016.</h:div>
         <h:div>6. Si sono costituite nel presente giudizio sia l’Autorità Portuale sia l’ATI controinteressata, quest’ultima spiegando altresì appello incidentale con cui ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata nella parti in cui non aveva accolto le doglianze sollevate in prime cure e deducendo: <corsivo>I. violazione dell’articolo 76 del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione della lex specialis di gara, eccesso di potere, travisamento dei fatti, presupposto erroneo, motivazione errata, contraddittorietà, disparità di trattamento, violazione della par condicio dei concorrenti; II error in judicando – violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445 del 2000.</corsivo></h:div>
         <h:div>7.Abbinata al merito la trattazione della domanda cautelare, all’udienza del 15 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div><corsivo/>5. Gli otto motivi di gravame, che attengono tutti al merito della controversia e che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, meritano tuttavia una preliminare sintetica illustrazione.</h:div>
         <h:div>5.1. Con il primo motivo di gravame il Consorzio Stabile torna a dolersi dell’omessa esclusione dell’ATI controinteressata, erroneamente non riscontrata dal primo giudice, in ragione del difetto dei requisiti di qualificazione in relazione alla quota di lavori assunta richiesti dai punti 5 e 10.1. del Bando, vale a dire l’attestazione SOA per categoria OG7 classifica VII per costruzioni e progettazioni. L’appellante sottolinea che l’ATI aggiudicataria ha dichiarato di partecipare in forma orizzontale, indicando quote di partecipazione rispettivamente pari all’80% per la mandataria Impresa Costruzioni Mentucci s.r.l. ed al 20% per la mandante IGR; tuttavia mentre la mandataria è qualificata per la categoria OG7, classifica VIII, la mandante è qualificata per la categoria OG7, classifica IV, che abilita eseguire i lavori entro l’importo di € 2.582.000,00 (ex art. 61 d.P.R. n. 207 del 2010) e che è del tutto insufficiente per l’esecuzione della quota assunta pari al 20% dei lavori, corrispondente all’importo di € 2.837.000,00, in violazione degli artt. 61 e 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; aggiunge l’appellante che la mandante IGR non avrebbe potuto giovarsi né del c.d. incremento del quinto, previsto dal richiamato art. 61, comma 2, in quanto non qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, come richiesto dalla norma, né della qualificazione posseduta dall’altra mandante SIF, aggiunta in sede di presentazione dell’offerta  per una quota di lavori pari al 20%, anche essa in possesso di una qualifica per la categoria OG7, classifica IV, e impossibilitata, al contempo, ad avvalersi del c.d. incremento del quinto ex art. 261, co. 2 del d.P.R. n. 207 del 2010.</h:div>
         <h:div>Ad avviso dell’appellante la tesi del primo giudice, che erroneamente ha dato rilievo alla sovrabbondanza dei requisiti di qualificazione della mandataria, non solo contrasterebbe con specifiche e inderogabili disposizioni normative (art. 37, comma 3, del d.lgs. 163 del 2006, che prevede <corsivo>“Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento”</corsivo>; art. 40, comma 1, dello stesso Codice, secondo cui <corsivo>“I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati (...)”;</corsivo>art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in base al quale <corsivo>“Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato”</corsivo>), ma valorizzerebbe anche una circostanza, quale l’assenza di specifiche indicazioni sulle quote di esecuzione dei lavori, mai affermata e anzi negata dalle stesse controparti, in violazione dell’art.112 c.p.c.</h:div>
         <h:div>5.2. Con il secondo motivo di appello il Consorzio si duole del mancato accoglimento del quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con cui era stata censurata la mancata esclusione dalla gara dell’ATI Mentucci per violazione del principio di immodificabilità soggettiva dei concorrenti ex art. 37, comma 9, del d.lgs. 163 del 2006, in ragione dell’aggiunta della SIF in sede di gara, non potendo assumere rilievo alcuno al fine di escludere l’illegittimità di tale allargamento del RTI i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante, inidonei a introdurre ipotesi partecipative in violazione di norme di legge e del principio di <corsivo>par condicio</corsivo>. </h:div>
         <h:div>L’opzione ermeneutica accolta dal giudice di prime cure, ad avviso dell’appellante principale, violerebbe specifici principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (in particolare A.P. n. 8 del 4 maggio 2012), non essendo ammissibile l’introduzione nel corso del procedimento di gara di nuovi soggetti, fattispecie che darebbe vita all’inammissibile ipotesi di ATI a geometrie variabili, sì da impedire la verifica <corsivo>ab initio</corsivo> del possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità, consentendo ai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta di adattare la propria partecipazione secondo specifiche esigenze contingenti e di aggregare operatori economici che non hanno partecipato alla precedente fase di prequalifica, né si sono prequalificati individualmente, evenienza verificatasi nella fattispecie in esame per la mandante; ciò sarebbe altresì in contrasto con l’art. 62, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui: <corsivo>“le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div>5.3. Con il terzo motivo di gravame il Consorzio sostiene che il tribunale non avrebbe riscontrato nella fattispecie in esame la violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti di qualificazione. </h:div>
         <h:div>Secondo l’appellante, infatti, la mandante IGR avrebbe omesso di riferire che l’attestazione SOA rilasciata dalla Protos S.o.a. (di conferma del possesso dei requisiti di qualificazione) aveva scadenza triennale fissata all’11 luglio 2016 e che solo in data 4 ottobre 2016 era stata effettuata la verifica che aveva condotto all’emanazione di una nuova attestazione SOA, il che avrebbe comportato la conseguente soluzione di continuità nel possesso dei requisiti dichiarati in prequalifica, quale naturale effetto della mancata verifica triennale nei termini previsti dall’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010. Il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato sulla censura inerente la falsa dichiarazione resa dall’operatore economico, avendo IGR dichiarato di essere qualificato con attestazione SOA divenuta inefficace in carenza del rinnovo triennale nei termini; il tribunale avrebbe pure errato a ritenere che la sottoscrizione da parte dell’impresa mandante del contratto di rinnovo appena cinque giorni prima della scadenza della verifica triennale consentisse la saldatura delle qualificazioni, in conformità alla norma da ultima richiamata, tralasciando di considerare che la medesima disposizione (al comma 7) prevede che <corsivo>“L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica”, </corsivo>sì da non ammettere continuità nella qualificazione in caso di verifica triennale esperita dopo la data di scadenza della attestazione.</h:div>
         <h:div>L’appellante sostiene poi l’illogicità dell’interpretazione fornita dal Tribunale sull’ art. 77, co.1 del d.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui la norma <corsivo>de qua</corsivo> andrebbe letta nel senso che la richiesta di rinnovo vada formulata proprio a ridosso della scadenza del termine per le verifiche triennali e non prima dei 90 giorni antecedenti la scadenza, giacché, ad avviso dell’appellante principale, la previsione non ha natura innovativa rispetto alla previgente disciplina di cui all’art. 15 bis del d.P.R. 34 del 2000 che prevedeva l’obbligo di richiedere il rinnovo triennale almeno 60 giorni prima della scadenza; ciò senza contare che una siffatta opzione ermeneutica sarebbe insanabilmente in contrasto con il successivo comma 7 dello stesso articolo che non consentirebbe di affermare la continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione in quanto la società di attestazione non avrebbe potuto effettuare l’esperimento delle verifiche nei termini prescritti.</h:div>
         <h:div>5.4. Con il quarto motivo di appello il Consorzio sostiene nuovamente che, nonostante IGR abbia perso il requisito di qualificazione in corso di gara e l’ATI Mentucci abbia sostenuto la partecipazione della suddetta società non più come mandante, ma come cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la relativa censura affermando che <corsivo>“l'omessa verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria non determina, di per sé, l'invalidità del provvedimento conclusivo della procedura di affidamento, poiché non costituisce requisito di legittimità dell'aggiudicazione, ma soltanto condizione della sua efficacia al cui avveramento è subordinata la stipula del contratto”, </corsivo>accogliendo tuttavia contraddittoriamente solo la domanda proposta in via subordinata, volta all’accertamento dell’obbligo di provvedere in ordine alla caducazione dell’aggiudicazione. Secondo l’appellante il giudice di prime cure non avrebbe potuto ritenere irrilevante la perdita del requisito di qualificazione, che è presupposto indefettibile non solo della partecipazione alla gara, ma anche dell’aggiudicazione, della stipula del contratto e finanche dell’esecuzione dello stesso, in quanto se l’operatore non conferma, negli stringenti termini previsti dall’art. 48, co. 2 D.Lgs. n.163 del 2006, il possesso dei requisiti dichiarati in gara sussiste l’obbligo della stazione appaltante di procedere alla sua esclusione e di adottare le sanzioni previste dalla legge. L’operato dell’Autorità, erroneamente avallato dalla sentenza impugnata (contenente il non condivisibile richiamo alla distinzione tra il momento dell’aggiudicazione e quello della stipula del contratto), si paleserebbe pertanto lesivo dei principi, che presiedono l’evidenza pubblica, di trasparenza, buon andamento, <corsivo>par condicio</corsivo>, affidamento e certezza del rapporto, tutti garantiti dalla permanenza dei requisiti di qualificazione. </h:div>
         <h:div>L’appellante evidenzia altresì la genericità della motivazione utilizzata dal tribunale, potenzialmente idonea a generare incertezze sulla successiva attività conformativa della Stazione appaltante, nella misura in cui essa possa intendersi nel senso di ammettere la modifica soggettiva dell’ATI dopo l’ aggiudicazione, eludendo così l’obbligo di esclusione emergente in fase di verifica dei requisiti ex art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e violando l’art. 37, co. 9, dello stesso decreto legislativo, che vieta qualsiasi modifica della composizione del raggruppamento rispetto a quella risultante dall’impegno presentata in sede di offerta. Sottolinea ancora l’appellante che quasi tutti i mezzi necessari per l’esecuzione delle attività, assoggettati a valutazione, sono di proprietà della IGR (o della SIF, fornendo la mandataria Mentucci solo un motopontone ed una gru), per cui il mancato coinvolgimento della suddetta impresa nell’ATI determinerebbe comunque una evidente modifica dell’offerta, oltre che un inammissibile “recesso” della IGR dalle obbligazioni assunte nella qualità di mandante; peraltro la conferma del 20% dei lavori alla IGR, nella diversa qualità di cooptata, comporterebbe la riduzione delle quote di partecipazione dell’ATI stessa solo all’80% dei lavori e la conseguente limitazione della sua responsabilità a detta percentuale, con venir meno all’obbligo di assunzione dell’intera totalità dei lavori.</h:div>
         <h:div>5.5. Con il quinto motivo di gravame il Consorzio si duole del mancato accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado volto a censurare l’inammissibile indicazione da parte dell’ATI Mentucci di due singoli ed autonomi soggetti deputati alla progettazione, in violazione del disposto di cui agli artt. 90 e 37del D.Lgs. n. 163 del 2006 (che in caso di pluralità di operatori richiede necessariamente l’adozione della forma della associazione temporanea di imprese), risultando quindi precluso in radice il cumulo dei requisiti dei due soggetti nessuno dei quali in grado di qualificarsi singolarmente alla gara, visto l’omesso ricorso a moduli associativi (come richiesto a tal fine espressamente dall’art. 261, co. 7, del d.P.R. n. 207 del 2010). Sottolinea l’appellante che tali criticità sarebbero state rilevate anche dalla Stazione appaltante che tuttavia, pur di fronte ad un’integrale modificazione da parte dei progettisti delle proprie dichiarazioni, avrebbe accettato i chiarimenti richiesti ai (e forniti dai) professionisti interessati, laddove quelle criticità non avrebbero potuto  essere sanate con il soccorso istruttorio, attenendo la designazione dei progettisti deputati alla predisposizione della progettazione, così come l’indicazione delle quote di partecipazione e l’assunzione del modulo associativo dell’ATI all’esecuzione dell’offerta, viziando in radice l’offerta <corsivo>“per indeterminatezza dei soggetti che assumono le obbligazioni relative all’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto d’appalto”</corsivo> (Cons. Stato, VI, n. 773/2017). Ciò senza contare che l’esclusione sarebbe stata determinata anche dal contrasto tra le dichiarazioni della concorrente e le dichiarazioni dell’ATI di progettisti, non figurando in questo secondo caso uno dei soggetti indicati come deputati alla progettazione, né rispondendo al vero che i progettisti indicati fossero due liberi professionisti (emergendo indicazioni di segno contrario dalle dichiarazioni rese dai progettisti), né che fossero qualificati individualmente.</h:div>
         <h:div>5.6. Con il sesto motivo di appello il Consorzio contesta il mancato accoglimento delle doglianze relative ad altre cause di esclusione evidenziate con riguardo ai progettisti designati, in particolare in relazione all’omessa indicazione in sede di prequalifica, tra i professionisti personalmente incaricati e responsabili della progettazione, delle figura del geologo e del topografo, non facendo parte peraltro, quelli successivamente indicati in sede di presentazione delle offerte, della compagine dei progettisti, in aperta violazione del punto 1 n. 8) della lettera di invito (pag. 6), a mente del quale il geologo ed il topografo dovevano far parte della compagine dei professionisti a cui verrà affidata la progettazione esecutiva, oltre che dell’art. 91, co. 3, D.Lgs. 163/2006, non potendo subappaltarsi la relazione geologica, completamente obliterando che l’obbligo di indicazione attiene già alla fase della presentazione della domanda di partecipazione e quindi alla prequalifica, come del resto precisato anche dalla Stazione appaltante con un chiarimento (n. 7) e come affermato dalla giurisprudenza amministrativa. </h:div>
         <h:div>Erroneamente, sempre secondo il Consorzio, il tribunale avrebbe omesso di ravvisare l’illegittimità dell’omessa indicazione da parte di ATI Mentucci, sia in sede di prequalifica, sia in sede d’offerta, del soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, come tassativamente previsto dall’art. 90, co. 7, del D.Lgs. n.163 del 2006, e del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, come tassativamente previsto dall’art. 90, co. 7 D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 253, co. 5 d.P.R. 207/2010, omissioni non sanabili, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, trattandosi di un elemento essenziale dell’offerta, non suscettibile di soccorso istruttorio.</h:div>
         <h:div>5.7. Con il settimo motivo di gravame l’appellante lamenta che avrebbe errato il tribunale a non ravvisare la violazione del principio di segretezza per aver l’ATI Mentucci disvelato nella documentazione amministrativa elementi essenziali della propria offerta tecnica, addirittura valorizzati dalla Commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione di un più elevato coefficiente, come sarebbe emerso dal verbale di seduta riservata del 21.06.2017.</h:div>
         <h:div>5.8. Infine con l’ottavo motivo di gravame il Consorzio torna a evidenziare che l’offerta tecnica dell’ATI Mentucci avrebbe violato palesemente le prescrizioni del disciplinare riportate sub punto 2 della lettera di invito, in merito alla valutazione dell’offerta tecnica in relazione al criterio di valutazione A) <corsivo>“Ottimizzazioni delle attività di cantiere e soluzioni interferenza”</corsivo>, sub criterio A1) Struttura tecnica ed organizzativa e dotazione impiantistica del cantiere (max punti 15): infatti alle pagine 1, 2 e 3 della Relazione Tecnica Criterio A, sub criterio A1, il concorrente avrebbe elencato i mezzi d’opera a propria disposizione e non correlato lo specifico impiego di ciascuno di essi alle fasi di lavoro, né avrebbe fornito uno schema o una tabella contenente l’indicazione puntuale dei mezzi impegnati in ogni fase lavorativa, come richiesto dal disciplinare, sì da formulare una proposta  vincolante. Peraltro, le fasi di lavoro descritte con la indicazione della manodopera impiegata non coinciderebbero con quelle riportate nel cronoprogramma, diversamente da quanto richiesto dal disciplinare; né l’ATI Mentucci avrebbe indicato la struttura tecnica di gestione del cantiere, invece richiesta dalla Lettera di invito ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio tecnico.</h:div>
         <h:div>Inopinatamente e con motivazione affatto convincente il tribunale, secondo la prospettazione dell’appellante, avrebbe respinto tali censure, per un verso errando nell’interpretazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> per altro verso omettendo di pronunziarsi compiutamente su alcune di esse. </h:div>
         <h:div>6. Ciò precisato, la Sezione osserva quanto segue.</h:div>
         <h:div>6.1. In primo luogo non sussiste nella fattispecie in esame la dedotta violazione dell’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, non essendo l’ATI Mentucci priva della qualificazione nella categoria prevista dal bando per la partecipazione alla gara.</h:div>
         <h:div>6.1.1. Il citato art. 61, comma 2, stabilisce che <corsivo>“... La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo ...”.</corsivo></h:div>
         <h:div>Il bando ha richiesto la categoria OG7, Classifica VII; il quinto dell’importo dei lavori (pari ad €. 14.185.000,00 categoria OG7) ammonta ad € 2.837.000,00, mentre la categoria IV ammonta ad € 2.582.000. </h:div>
         <h:div>6.1.2. L’A.T.I. aggiudicataria in fase di prequalifica era composta dalle imprese Mentucci Aldo s.r.l. con categoria OG7- classifica VIII e partecipazione all’80% e Imprese Generali Riunite s.r.l. categoria OG7- classifica IV e partecipazione al 20%; mentre, in fase di offerta, l’ATI era composta dalle imprese Mentucci Aldo s.r.l. con categoria OG7- classifica VIII con partecipazione all’60%, Imprese Generali Riunite s.r.l. categoria OG7 -classifica IV con partecipazione al 20%. e S.I.F. Società Italiana Fondazioni s.p.a. categoria OG7 - classifica IV, con partecipazione al 20%. Dalla documentazione depositata in giudizio si evince inoltre che le imprese riunite nell’ATI aggiudicataria hanno dichiarato le percentuali di partecipazione della mandataria e delle due mandanti, senza specificare se a tali percentuali corrispondessero anche le rispettive quote di esecuzione dei lavori.</h:div>
         <h:div>Ne consegue che l’ammissione dell’A.T.I. alla gara non presenta i contestati profili di illegittimità, avendo nel complesso il raggruppamento concorrente una qualifica di gran lunga superiore a quella richiesta: ciò non soltanto in considerazione del principio di massima partecipazione che, come osservato dal Tribunale, confliggerebbe con l’estromissione dalla gara di una compagine ampiamente qualificata nel suo complesso (non sussistendo potenziali pregiudizi alla necessaria affidabilità dei partecipanti alle gare per l’affidamento delle pubbliche commesse), ma anche perché non è più necessaria la triplice corrispondenza tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione delle varie porzioni dell’appalto posto in gara. Come bene rilevato dal primo giudice, infatti, in virtù del combinato disposto dell’art. 37 comma 12 del d.lgs. 163 del 2006 e dell’art. 95, comma 5, del d.P.R. 207 del 2010, non era precluso all’ATI Mentucci modificare la compagine indicata in fase di prequalificazione, raggruppando altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti dal bando purché, come richiesto dalla seconda norma richiamata, <corsivo>“l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”</corsivo>: ciò in quanto la necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dei lavori sorge al momento della valutazione delle offerte presentate dal raggruppamento e non in fase di prequalificazione (limitata alla verifica del possesso dei requisiti idoneativi). </h:div>
         <h:div>Non merita censura la motivazione della sentenza impugnata secondo cui <corsivo>“a fronte del ridotto scostamento della classifica ragguagliata nella categoria OG7, IV classifica dalle mandanti (IGR e SIF), Mentucci risulta in possesso della qualificazione nella categoria di lavori OG7, classifica VIII tale da garantire, essa sola e per intero, nell’ambito dell’ATI, il requisito di cui al punto 10.1. del bando di gara”</corsivo> . Pertanto un lieve scostamento nella quota di qualificazione delle imprese mandanti rispetto alle quote dei lavori assunte in sede di prequalifica non poteva determinare l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario della gara, all’interno del quale la capogruppo era singolarmente qualificata per l’intero appalto, non potendo ritenersi affatto irrilevante, come sostenuto dal Consorzio appellante, la sovrabbondanza dei requisiti di qualificazione del RTI nel suo complesso, elemento a ragione valorizzato dal T.a.r.</h:div>
         <h:div>Ad ogni modo giova evidenziare che il riallineamento delle quote di qualificazione all’interno del RTI, non incidendo sull’identità dei componenti del raggruppamento, non si è posto in contrasto con l’art. 37, comma 9, del d.lgs. 163 del 2006 che vieta esclusivamente quelle modifiche che comportino aggiunte e sostituzioni all’interno di un ATI. </h:div>
         <h:div>Come evidenziato in un’analoga fattispecie di lieve rettifica delle percentuali di partecipazione al raggruppamento detenute dalla mandante e dalla mandataria nell’ambito di un’ATI orizzontale (Cons. di Stato, V, 6 marzo 2017, n. 1041), l’esigenza di contemperamento tra il principio del libero accesso alle gare e quello di necessaria affidabilità degli operatori economici <corsivo>“verrebbe senz’altro frustrata ove si escludessero dalla gara quei soggetti costituiti in A.T.I. che, pur avendo offerto all’amministrazione idonee garanze circa il possesso dei requisiti di qualificazione, operano una lieve rettifica delle percentuali di partecipazione  al raggruppamento detenute dalla mandante o dalla mandataria”,</corsivo> ove tali modifiche non rivestano carattere sostanziale e non siano, pertanto, in grado di aggirare la disciplina sui controlli circa il possesso dei requisiti di qualificazione. Ciò che rileva non è infatti che la composizione dell’A.T.I. nei suoi singoli componenti sia rispettosa dei requisiti di qualificazione, ove essi siano soddisfatti complessivamente da parte dell’intera A.T.I., in quanto in tal caso non sussiste lesione, né della <corsivo>par condicio</corsivo> delle imprese partecipanti alla gara né delle garanzie offerte alla stazione appaltante.  </h:div>
         <h:div>6.1.3. Il Tribunale ha correttamente richiamato e fatto buon governo sul punto di principi giurisprudenziali consolidati in base ai quali, per un verso, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può attestarsi su una soglia minima, senza che a tale soglia debba necessariamente corrispondere l’entità delle quote di partecipazione al RTI, rientrante nella piena disponibilità degli associati, per altro verso l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione dichiarate dalle imprese in raggruppamento temporaneo non impone anche l’ulteriore parallelismo, triplice e congiunto, tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione (si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 7 del 30 gennaio 2014);</h:div>
         <h:div>Tali voci, infatti, costituiscono elementi distinti, attenendo le prime a caratteristiche soggettive del concorrente, le seconde alle percentuali di presenza delle singole imprese riunite in raggruppamento temporaneo, le terze alle porzioni di appalto che verranno effettivamente realizzate dalle imprese raggruppate nel caso di affidamento (Consiglio di Stato, V, 3666 del 22 agosto 2016). Ciascuna impresa va qualificata per la parte delle prestazioni che si impegna ad eseguire nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara: pertanto, ferma la necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione del contratto pubblico, non sussiste alcun necessario parallelismo tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, né tra quote di partecipazione e requisiti di qualificazione.</h:div>
         <h:div>6.1.4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve ritenersi corretta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il possesso da parte delle mandanti IGR e SIF di una qualificazione inferiore alla quota di partecipazione dichiarata da ciascuna di esse era insuscettibile di inficiare l’offerta dell’ATI Mentucci. </h:div>
         <h:div>6.2. Quanto alla contestata modifica della compagine soggettiva del Raggruppamento, deve rilevarsi come, ai sensi degli artt. 37 comma 12 del d.lgs. 163 del 2006 e 95 comma 5 del d.P.R. 207 del 2010 (applicabili alla fattispecie <corsivo>ratione temporis</corsivo>) , non fosse affatto precluso all’ATI Mentucci modificare la compagine indicata in fase di prequalificazione, aggregando la nuova mandante S.I.F., in quanto tale evenienza si verificava non già dopo l’aggiudicazione, bensì in sede di gara nella fase compresa tra la prequalificazione e la presentazione dell’offerta: ciò anche in considerazione del principio giurisprudenziale in base al quale la corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione tra gli operatori in raggruppamento temporaneo deve sussistere al momento della valutazione delle offerte e non in fase di prequalificazione, nel corso della quale la Stazione appaltante si limita alla verifica dei requisiti idoneativi. Le norme su indicate, delle quali il Consorzio appellante lamenta la violazione, non precludono infatti ad un RTI già prequalificato di partecipare alla gara aggregando altri operatori economici, purché tali soggetti siano in possesso dei necessari requisiti in modo da non incidere negativamente sulla qualificazione del gruppo nel suo complesso e la modifica non riguardi la capogruppo.  </h:div>
         <h:div>6.3. Quanto alle censure relative ai professionisti designati va rilevato che in sede di prequalifica la Stazione appaltante ha correttamente rilevato che i professionisti singolarmente possedevano i requisiti richiesti dal bando per l’espletamento dei servizi. L’omessa indicazione dei nominativi del geologo e del topografo in sede di prequalifica non era circostanza impeditiva della partecipazione alla gara, avendo la Stazione appaltante richiesto siffatta indicazione in sede di offerta, senza che ciò potesse in alcun modo ledere la <corsivo>par condicio competitorum</corsivo> trattandosi di possibilità indiscriminatamente consentita a tutti i concorrenti. </h:div>
         <h:div>6.4. Neppure si ravvisa l’addotto contrasto tra le dichiarazioni rese in sede di prequalifica e quelle in sede di offerta dall’Ing. Signorelli: quest’ultimo infatti nel primo caso ha prodotto la dichiarazione in qualità di libero professionista dello studio associato “Signorelli-Evaso-Moncalvo Ingegneri Associati”, indicando specificamente le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, singolarmente considerate per lo studio Ballerini e per il prefato Studio associato di cui faceva parte il dichiarante,  sia in sede di predisposizione della dichiarazione di impegno a costituire il RTP, sia in sede di offerta ha prodotto le relative dichiarazioni nella qualità di legale rappresentante dello studio associato “Signorelli-Evaso-Moncalvo Ingegneri Associati”.</h:div>
         <h:div>La circostanza poi che l’ATI Mentucci abbia indicato due progettisti distinti che, secondo la prospettazione dell’appellante, non essendosi costituiti in ATI, non potrebbero neppure cumulare i requisiti di qualificazione è smentita dall’assenza di una previsione normativa che imponga ai concorrenti di indicare progettisti a loro volta riuniti o che in simili ipotesi vieti il cumulo dei requisiti di qualificazione tra i progettisti designati: invero l’art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che quando <corsivo>“il contratto ha per oggetto anche la progettazione ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.”</corsivo>  In base alla rammentata previsione, non era dunque neppure precluso ai progettisti, successivamente alla richiesta di chiarimenti dell’Autorità  e dopo la fase di prequalificazione, di costituirsi in ATI, né era necessario che l’impresa concorrente indicasse le modalità di partecipazione dei progettisti, ben potendo tale dichiarazione, come difatti avvenuto, essere resa dagli stessi progettisti la cui identità è rimasta immutata nel corso della procedura (come pure, di conseguenza, i relativi requisiti di qualificazione). In ogni caso, tali requisiti erano singolarmente posseduti da uno dei progettisti (l’ing. Ballerini), il quale era qualificato da solo raggiungendo egli soltanto con le nove unità di personale indicate le 10 unità richieste dal bando. </h:div>
         <h:div>6.5. Non era poi necessario all’epoca della prequalifica la presenza del giovane professionista, non esistendo a tale data un R.T.P., mentre per quanto riguarda il geologo è sufficiente osservare che l’ATI Mentucci in sede di offerta ha dichiarato espressamente chi fosse il geologo facente parte della compagine dei professionisti cui sarebbe stata affidata la progettazione esecutiva, non esistendo una norma di legge che riservi in via esclusiva l’indicazione del nominativo del geologo al raggruppamento dei progettisti piuttosto che all’impresa concorrente. In ogni caso, la mancanza di specifiche indicazioni da parte dei componenti del raggruppamento dei progettisti in ordine al professionista abilitato da meno cinque anni e al soggetto incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche costituiva profilo sanabile mediante il soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che avrebbe potuto consentire la regolarizzazione, non dando luogo tale omissione a una carenza dell’offerta determinativa dell’esclusione della concorrente, come in definitiva correttamente ritenuto dal tribunale.  </h:div>
         <h:div>6.6. Non é meritevole di favorevole considerazione la doglianza relativa all’allargamento del RTI prequalificato per la gara in oggetto mediante associazione di un’ulteriore impresa prima dell’offerta, in quanto tale ipotesi è stata oggetto di specifici chiarimenti in senso positivo da parte della Stazione appaltante (all’esito del quesito n. 34 del 30 agosto 2016, pubblicato sul sito istituzionale), che non ha ravvisato ragioni ostative a siffatto allargamento previa presentazione da parte della nuova impresa di tutta la documentazione comprovante i requisiti richiesti dal bando in tempo utile a consentire all’Amministrazione le relative verifiche.  </h:div>
         <h:div>Del resto, come dedotto dalla difesa dell’Autorità, solo dopo la prequalificazione e all’esito della lettera di invito gli operatori economici sono posti nelle condizioni di conoscere effettivamente il contenuto complessivo della documentazione di gara, valutando convenienza e fattibilità delle proposte contrattuali e calibrando la propria offerta in base alle effettive esigenze dell’amministrazione e alle potenzialità del raggruppamento (anche mediante integrazione con altri operatori o mutamento della forma giuridica precedentemente indicata).</h:div>
         <h:div>6.7. Anche la censura relativa al venir meno del possesso dei requisiti senza soluzione di continuità per tutta la gara non è meritevole di positivo apprezzamento: invero ATI Mentucci ha presentato una tempestiva istanza di rinnovo verifica triennale ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ha trasmesso alla Stazione appaltante come richiestole il contratto per la verifica triennale con la società SOA Group n. 17508 del 6 luglio 2016, antecedente alla data di scadenza dello stesso (l’11 luglio 2016), dimostrando la relativa continuità. Peraltro, non può sul punto condividersi l’assunto del Consorzio appellante in relazione all’erroneità dell’interpretazione del citato art. 77, comma 1, fornita dal Tribunale, in quanto dal tenore testuale della norma emerge chiaramente che la verifica triennale non può essere richiesta prima del novantesimo giorno dalla scadenza, mentre la disposizione non contiene la previsione di un termine finale per la formulazione della richiesta. La scansione temporale degli eventi non concreta la violazione di alcuna disposizione, posto che il contratto con la SOA è stato sottoscritto cinque giorni prima della scadenza della verifica triennale e il certificato è stato rilasciato il 4.10.2016, non sussistendo pertanto la contestata soluzione di continuità nel possesso dei requisiti. E’ da condividersi la conclusione della sentenza impugnata ove si osserva che l’impossibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell’attestazione ricorre nell’ipotesi di richiesta formulata dopo lo spirare del termine triennale di efficacia della verifica (con conseguente efficacia <corsivo>ex nunc</corsivo> della verifica positiva e divieto di partecipazione alla gara nelle more), mentre nel caso di richiesta tempestiva è consentita l’ultrattività dell’attestazione in pendenza dell’espletamento della procedura con conseguente saldatura del relativo esito positivo con il precedente triennio.   </h:div>
         <h:div>6.8. Quanto poi al dedotto venir meno per IGR della categoria OG7 in data successiva all’aggiudicazione, tale circostanza non è di per sé idonea a determinare l’invalidità dell’aggiudicazione adottata in un momento in cui la SOA era valida ed efficace, potendo invece  incidere, come correttamente osservato dal Tribunale, sull’efficacia dell’aggiudicazione, costituendo condizione al cui avveramento è subordinata la stipula del contratto; né è censurabile la decisione adottata da ATI Mentucci in ordine alla volontà di cooptare detta società, sì da permetterle di continuare a partecipare al RTI in tale veste e nella medesima quota, in considerazione dell’ampia qualificazione ben superiore a quelle richieste dalla legge di gara del raggruppamento di imprese aggiudicatario (nel cui ambito la mandataria era in possesso singolarmente del 100% dei requisiti di qualificazione) e non comportando il mutamento del titolo di partecipazione (da semplice mandante a mandante cooptata) alcuna modifica sostanziale della compagine soggettiva dell’impresa concorrente che ha presentato l’offerta (come invece potrebbe avvenire nell’ipotesi di sostituzione di un componente del RTI nel corso della gara per perdita dei requisiti generali). In conclusione, non vi è alcuna soluzione di continuità dei requisiti a seguito della trasformazione dell’IGR in mandante cooptata, continuando l’impresa anche in tale veste ad essere titolare di tutte le obbligazioni assunte in gara. Ad ogni modo, non sussisteva alcun automatismo tra perdita della qualificazione e caducazione di provvedimenti precedentemente adottati, in assenza di una specifica attività provvedimentale riservata all’Amministrazione, sicché il T.a.r. ha correttamente accertato l’obbligo dell’Autorità Portuale di provvedere sull’istanza formulata dal Consorzio odierno appellante.</h:div>
         <h:div>6.9. Anche la censura relativa all’assenza della conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara e all’asserita violazione dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 163 del 2016 per effetto della perdita della qualificazione successivamente all’aggiudicazione è da respingere, poiché sia in sede di partecipazione alla gara, sia al momento dell’aggiudicazione, è incontestato che IGR fosse qualificata e in possesso dell’attestazione SOA sicché non vi era alcun difetto di veridicità delle dichiarazioni rese in tali segmenti della procedura selettiva. </h:div>
         <h:div>6.10. Neppure è ravvisabile la dedotta violazione di norme e principi in materia di segretezza delle offerte: la produzione, nell’ambito della busta A contenente la documentazione amministrativa di un contratto con la società Magazzini Generali Silos Frigoriferi s.p.a., contenente un impegno a gestire le operazioni di movimentazione dei materiali semilavorati destinati all’esecuzione dell’opera, non rappresentava un documento idoneo a influenzare le valutazioni della Commissione in quanto, per un verso, tale documento costituiva un contratto e non una proposta migliorativa (regolarmente contenuta invece nella busta relativa all’offerta tecnica), mentre per altro verso tale produzione documentale non consentiva alla Commissione di trarre preventivi elementi di anticipata conoscenza dell’offerta economica in sede di valutazione dell’offerta tecnica. Ad ogni modo, tale evenienza non avrebbe comportato alcuna violazione della <corsivo>par condicio competitorum </corsivo>posto che, come evidenziato dalla difesa dell’Autorità appellata, undici concorrenti su quattordici avevano proposto come miglioria l’utilizzo di banchine esterne ai lavori (tra cui anche il Consorzio odierno appellante), sicché all’atto dell’esame dell’offerta tecnica di entrambi i concorrenti la Commissione si è trovata innanzi il medesimo contratto concluso con lo stesso concessionario.  Anche in relazione a tale profilo, dunque, la sentenza non merita le critiche appuntate avendo a ragione evidenziato come <corsivo>“il principio di segretezza invocato… non attinge il segmento procedimentale consistente nella verifica della documentazione amministrativa, ma è sotteso alla separazione tra l’esame dell’offerta tecnica e l’esame dell’offerta economica, essendo interdetta alla commissione giudicatrice, anteriormente alla conclusione del primo la conoscenza degli elementi dell’offerta economica”. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div>6.11. Non sussiste infine, ad avviso della Sezione, alcuna violazione del punto 3 della lettera di invito, avendo l’ATI aggiudicataria fornito le indicazioni richieste dalla lettera di invito (la compilazione di una tabella dei mezzi da impiegare in ogni fase lavorativa, con l’indicazione del titolo giuridico in virtù del quale la concorrente ne dispone e di una tabella recante il numero minimo inderogabile di uomini al giorno per ciascuna fase lavorativa): ad ogni modo la Commissione di gara non ha attribuito punteggi per l’offerta tempo, dovendo ai sensi della previsioni della lettera di invito, essa esprimersi soltanto sull’ammissibilità della riduzioni del tempo in base alle indicazioni e agli elementi emergenti dalle relazioni illustrative sicché eventuali incongruenze o carenze nelle motivazioni fornite avrebbero comportato l’attribuzione al concorrente di un punteggio pari a zero, ma non già la sua esclusione dalla gara. </h:div>
         <h:div>E’ quindi pienamente condivisibile l’esegesi della legge di gara da parte del primo giudice lì dove ha ritenuto che la clausola contenuta nel paragrafo 2.1. della lettera di invito, relativa al subcriterio valutativo A1, richiedeva l’elencazione da parte dell’impresa della tipologia e della quantità dei mezzi della manodopera da impiegarsi nelle singole fasi esecutive (adempimento soddisfatto dalla produzione delle tabelle indicate da parte dell’ATI aggiudicataria), ma non l’onere di specificare queste ultime in corrispondenza dell’indicazione di ciascuna dotazione. </h:div>
         <h:div>6.12. Non merita poi favorevole considerazione il motivo di gravame concernente il capo delle spese, essendo al riguardo sufficiente rilevare che il regolamento delle spese rientra nella valutazione discrezionale del giudice di primo grado ed è sostanzialmente insindacabile, salva l’ipotesi di decisione sul punto abnorme, come nel caso in cui sia condannata alle spese di giudizio la parte vincitrice, ipotesi che non si rinviene nel caso in esame.   </h:div>
         <h:div>11. In considerazione delle ragioni esposte, l’appello principale di Consorzio Stabile deve essere respinto, risultando pertanto infondate anche le censure sottese alle domande risarcitorie.</h:div>
         <h:div>A tanto consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale.      </h:div>
         <h:div>12.Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così decide: a) respinge l’appello principale; b) dichiara improcedibile l’appello incidentale; c) dichiara altresì compensate le spese del presente grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="15/03/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Carmine Musto</h:div>
            <h:div>Angela Rotondano</h:div>
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         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
