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            <registro anno="2017" n="07953"/>
            <fascicolo anno="2018" n="01109"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
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            <lingua>I</lingua>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2017\201707953\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>19/02/2018 19:04:22</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Massimiliano Noccelli</firma>
            <data>17/02/2018 20:17:44</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>22/02/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>



































226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                <nuova>226</nuova>
            <ereditata>226</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza n. -OMISSIS-del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. I, resa tra le parti, concernente l’annullamento dell’informazione antimafia ad effetto interdittivo emessa dalla Prefettura di Milano nei confronti di -OMISSIS-</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 7953 del 2017, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Vincenzo Adamo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Giacomo Carbone in Roma, via Gramsci, n. 9;</h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Monopoli di Stato – Amministrazione Autonoma;</h:div>
            <h:div>viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, -OMISSIS-, l’Avvocato Arcangelo Guzzo su delega dell’Avvocato Vincenzo Adamo e per le Amministrazioni appellatr l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;</h:div>
            <h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. L’odierna appellante -OMISSIS-, operativa nel settore della gestione, della distribuzione e del noleggio di giochi di intrattenimento pubblico con vincite in denaro, è stata costituita il 28 febbraio 2014 da -OMISSIS-, socio e amministratore unico della stessa.</h:div>
         <h:div>1.1. Al fine di esercitare le suddette attività, è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 533, della l. n. 266 del 2005, come sostituito dall’articolo 1, comma 82, della l. n. 220 del 2010, denominato RIES.</h:div>
         <h:div>1.2. In data 19 ottobre 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiesto una comunicazione antimafia sulla -OMISSIS-, necessaria per la suddetta iscrizione.</h:div>
         <h:div>1.3. In data 26 ottobre 2015, in seguito ad accertamenti effettuati tramite la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui agli artt. 96 e ss. del d. lgs. n. 159 del 2011, è stata rilasciata una comunicazione liberatoria, non sussistendo le cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto.</h:div>
         <h:div>1.4. In data 9 maggio 2016, in seguito ad ulteriori accertamenti istruttori <corsivo>ex </corsivo>art. 89-<corsivo>bis</corsivo> del d. lgs. n. 159 del 2011, la Prefettura di Milano ha emesso un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>2. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, tale informativa interdittiva, deducendone l’illegittimità per la violazione e la falsa applicazione degli artt. 67, 83, 84 e ss., 91 e ss. del d. lgs. n. 159 del 2011, nonché per l’eccesso, la carenza e lo sviamento di potere, il difetto d’istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la violazione del principio del giusto affidamento, l’illogicità e la contraddittorietà, formulando altresì istanza di sospensione cautelare e domandando il risarcimento dei danni subiti.</h:div>
         <h:div>2.1. Questo Consiglio di Stato, con l’ordinanza n.-OMISSIS-, ha accolto l’appello cautelare proposto dal Ministero dell’Interno, riformando, alla luce del grave quadro indiziario emergente dagli atti, l’ordinanza n. -OMISSIS-con cui il T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano aveva accolto l’istanza cautelare della -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>2.2. Infine lo stesso T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. -OMISSIS-, ha respinto integralmente il ricorso di -OMISSIS-, confermando la valutazione prefettizia circa il pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della stessa.</h:div>
         <h:div>2.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello la -OMISSIS-, contestando parzialmente la ricostruzione fattuale e, soprattutto, censurando integralmente la valutazione giuridica degli elementi indiziari effettuate dal giudice di prime cure, e conseguentemente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con il conseguente annullamento del provvedimento prefettizio ed il risarcimento dei danni subiti.</h:div>
         <h:div>2.4. Si è costituito nel presente grado del giudizio il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto il rigetto del gravame.</h:div>
         <h:div>3. L’appello di -OMISSIS- è infondato e deve essere respinto.</h:div>
         <h:div>3.1. Le censure dell’odierno appellante sono volte a dimostrare l’insussistenza del principale presupposto dell’informativa emessa dalla Prefettura e confermata dalla sentenza del T.A.R. per la Lombardia e, cioè, l’intreccio di interessi economici e familiari tra -OMISSIS-, socio e amministratore unico di -OMISSIS-, e la ‘ndrangheta calabrese.</h:div>
         <h:div>3.2. A detta dell’appellante, sia la Prefettura di Milano sia il T.A.R. per la Lombardia avrebbero erroneamente fondato il proprio giudizio sulla sola considerazione dei legami di parentela facenti capo a -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>3.3. Se così fosse, l’informazione antimafia interdittiva e la sentenza confermativa del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, si porrebbero certamente in contrasto con i consolidati principi elaborati sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>,<corsivo/>Cons. St., sez. III, 06 settembre 2012, n. 4740; Cons. St., sez. III, 03 maggio 2016, n. 1743; Cons. St., sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295).</h:div>
         <h:div>3.4. Tuttavia, come premesso, si ritiene che le doglianze dell’odierna appellante, che insiste sull’assenza di una comunanza di interessi tra l’attività di -OMISSIS- e la sua famiglia e le attività imprenditoriali svolte da altri parenti (in particolare il cugino -OMISSIS-) nonché sulla formale incensuratezza dello stesso -OMISSIS-, siano prive di fondamento e, comunque, non sufficienti ad inficiare il grave quadro indiziario posto a base dell’informativa e correttamente valutato dalla sentenza qui impugnata.</h:div>
         <h:div>3.5. Sembra opportuno, in via preliminare, ricostruire il complesso delle relazioni familiari riconducibili a -OMISSIS-, alla luce delle circostanze non contestate ed emergenti dagli atti di causa, con particolare riferimento alla nota della D.I.A. di Milano n. -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>3.6. -OMISSIS- è figlio -OMISSIS- e di -OMISSIS-, quest’ultimo esponente di spicco della ‘ndrangheta condannato nel 1982 per omicidio, furto, sequestro di persona a scopo di estorsione e nel 1983 denunciato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.</h:div>
         <h:div>3.7. -OMISSIS-, inoltre, è richiamato negli atti informativi -OMISSIS-, volta a colpire le ramificazioni della ‘ndrangheta nel territorio lombardo e da tali atti risulta che egli, definito «<corsivo>capo del clan -OMISSIS- detti i -OMISSIS-(MI)</corsivo>», incontrò in data 4 maggio 2011 -OMISSIS-, capo del <corsivo>clan</corsivo> -OMISSIS-, per dirimere un contrasto sorto tra due degli affiliati ai rispettivi <corsivo>clan</corsivo>.</h:div>
         <h:div>3.8. -OMISSIS- è fratello di -OMISSIS- -OMISSIS-, condannato per tentato traffico illecito di sostanze stupefacenti e arrestato nel 2015 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere anch’essa emessa con riferimento a reati in materia stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.</h:div>
         <h:div>3.9. -OMISSIS- è nipote di -OMISSIS-, detto “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, personaggio di spicco della ‘ndrangheta destinatario nel 1981 di un ordine di cattura in quanto imputato per aver costituito nel comune di -OMISSIS-una cosca mafiosa, operante dal 1960 al 1981, finalizzata al compimento di gravi delitti contro la persona e il patrimonio e avente ramificazione nazionale, tanto che lo stesso -OMISSIS- è rimasto ucciso nel 1986 in un agguato mafioso nell’ambito della cosiddetta “<corsivo>faida -OMISSIS---OMISSIS-</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>4. -OMISSIS- è nipote di -OMISSIS-, detto “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, colpito nel 2012 da una misura cautelare, emessa nell’ambito dell’operazione -OMISSIS-, in quanto esponente di vertice della ‘ndrangheta nel comune di -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>4.1. -OMISSIS-, inoltre, è cugino di -OMISSIS-, figlio del già nominato -OMISSIS- e di -OMISSIS-, sorella dei citati -OMISSIS-e -OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>4.2. Dagli atti risulta come -OMISSIS- sia stato arrestato nel 1985 per porto abusivo di armi e denunciato nel 1995 dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria per porto abusivo di armi, omicidio doloso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.</h:div>
         <h:div>4.3. -OMISSIS- è, altresì, richiamato negli atti informativi -OMISSIS-, nel corso della quale, in particolare, un collaboratore di giustizia dichiarò di aver appreso direttamente da -OMISSIS- e da suo fratello del rapimento del giovane -OMISSIS-, avvenuto nel marzo del 1987.</h:div>
         <h:div>4.4. Infine, -OMISSIS- è titolare dell’impresa individuale <corsivo>-OMISSIS-</corsivo>, con sede legale a -OMISSIS-(Milano) e avente l’oggetto sociale in comune con l’odierna appellante, -OMISSIS-, consistente nella gestione di apparecchi elettronici a intrattenimento pubblico con vincite in denaro.</h:div>
         <h:div>4.5. Dagli atti risulta che nel 2014 a -OMISSIS-(MI) sono stati controllati, intenti a parlare tra di loro, -OMISSIS-, il fratello -OMISSIS- -OMISSIS-, il padre -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo nuovamente controllato nel 2015 insieme a -OMISSIS-, nipote del sopra nominato -OMISSIS- detto “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>4.6. Va rimarcato come l’incontro tra i soggetti controllati sia avvenuto in via -OMISSIS-, stesso indirizzo della sede legale di -OMISSIS-, presso la sala giochi -OMISSIS-, la quale è riconducibile alla -OMISSIS-, che nel 2013 ha acquistato il ramo d’azienda della -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- era socio al 50%.</h:div>
         <h:div>4.7. Gli elementi emersi, come ha ben rilevato la Prefettura di Milano nel provvedimento interdittivo impugnato in prime cure, consentono di delineare un pericoloso intreccio di legami familiari e anche economici tra -OMISSIS- ed esponenti della ‘ndrangheta calabrese, organizzazione ramificata, come emerso da numerose indagini, sia nell’Italia meridionale sia in quella settentrionale.</h:div>
         <h:div>5. Tale conclusione è in linea con la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di misure amministrative antimafia.</h:div>
         <h:div>5.1. A questo proposito, infatti, sembra opportuno ricordare come l’informativa antimafia sia un istituto a carattere anticipatorio, volto a prevenire un pericolo grave per l’ordine pubblico economico, la concorrenza, il buon andamento dell’amministrazione, e non a punire condotte penalmente illecite (v., <corsivo>ex multis</corsivo>,<corsivo/>Cons. St., sez. III, 03 maggio 2016, n. 1743; Cons. St., sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295, già sopra richiamate).</h:div>
         <h:div>5. Per tale ragione l’adozione delle informazioni antimafia spetta al Prefetto territorialmente competente, il quale è chiamato, nell’esercizio di un potere discrezionale sempre sindacabile da parte del giudice, a compiere una valutazione complessiva e non atomistica di quei fatti gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della regola causale del «<corsivo>più probabile che non</corsivo>», facciano emergere la permeabilità di un’impresa e il suo potenziale condizionamento da parte della criminalità organizzata (v., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 4657; Cons. St., sez. III, 03 maggio 2016, n. 1743; Cons. St., sez. III, 09 febbraio 2017, n. 565).</h:div>
         <h:div>5.1. Le circostanze poste alla base della valutazione prefettizia, considerato il carattere pervasivo e multiforme del fenomeno mafioso, non sono solo quelle tipizzate da legislatore, ma comprendono anche numerose fattispecie elaborate dalla giurisprudenza, dando vita, pertanto, ad un catalogo di elementi sintomatici dell’inquinamento mafioso aperto ed in continua evoluzione.</h:div>
         <h:div>5.2. Ai fini del presente giudizio, è necessario sottolineare come la giurisprudenza amministrativa annoveri tra le predette circostanze sintomatiche i legami di parentela tra i vertici delle imprese e soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose.</h:div>
         <h:div>5.3. Si afferma che, con riferimento «<corsivo>ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose,</corsivo><corsivo>l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto</corsivo>» (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).</h:div>
         <h:div>5.4. Il condizionamento che può derivare da tali rapporti non si fonda sulla considerazione che «<corsivo>il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso</corsivo>», valutazione che, laddove intesa secondo una aprioristica presunzione <corsivo>iuris et de iure</corsivo>, si porrebbe senza dubbio in contrasto con i principî ricavabili dalla Costituzione, ma sul fatto che «<corsivo>la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione</corsivo>» (Cons. St., sez. III, 03 maggio 2016, n. 1743).</h:div>
         <h:div>5.5. A questo proposito, e con riferimento alla presente controversia, le circostanze di fatto sopra esposte sembrano univocamente indicare, in base alla regola causale del «<corsivo>più probabile che non</corsivo>», la sussistenza di un intrecciato tessuto familiare ed economico riconducibile al modello delineato dalla giurisprudenza e, pertanto, tale da far emergere un serio rischio di condizionamento mafioso dell’attività di -OMISSIS-, quale espressione di un unico, o quanto meno unitario, contesto familiare e imprenditoriale, di cui l’odierna appellante costituisce una evidente gemmazione.</h:div>
         <h:div>5.6. Si consideri, in primo luogo, l’identità dell’oggetto sociale di -OMISSIS- e dell’impresa individuale <corsivo>-OMISSIS-</corsivo>, facenti capo, rispettivamente, a -OMISSIS- e al cugino -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>5.7. In base a tale circostanza, è ragionevole desumere la presenza di un contesto imprenditoriale unitario, o quantomeno caratterizzato da forti connessioni, riconducibile alla famiglia -OMISSIS-, la quale, alla luce delle risultanze sopra esposte, risulta essere contigua alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso.</h:div>
         <h:div>5.8. L’identità dell’oggetto sociale e anche la vicinanza territoriale, trattandosi di imprese situate nel comune di -OMISSIS-(MI) a poca distanza l’una dall’altra, sembrano ragionevolmente suffragare questa ricostruzione, la quale non pare superabile alla luce delle generiche contestazioni effettuate dall’appellante.</h:div>
         <h:div>5.9. Si consideri, inoltre, la forte ramificazione, sia dal punto di vista del grado di parentela sia dal punto di vista della quantità di detti legami, dei vincoli familiari con soggetti legati alla criminalità organizzata, sicché tale circostanza, unitamente al fatto che la gestione dell’impresa è affidata ad una società di capitali integralmente posseduta e amministrata da -OMISSIS-, sembra in grado di manifestare un serio pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della -OMISSIS- (sul punto v. Cons. St., sez. III, 06 settembre 2012, n. 4740). </h:div>
         <h:div>6. Alla luce degli elementi richiamati che, occorre una volta ribadirlo, devono essere valutati nel loro insieme e non atomisticamente (v., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Cons. St., sez. III, 09 febbraio 2017, n. 565; Cons. St., sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295, già sopra più volte richiamate), si devono confermare la legittimità dell’informazione antimafia prefettizia e la decisione del giudice di primo grado, che ha ritenuto il quadro indiziario sin qui descritto, ampiamente delineato nel provvedimento prefettizio, ben idoneo a sorreggere la valutazione di permeabilità mafiosa.</h:div>
         <h:div>6.1. Proprio in virtù di tale approccio sistematico, alla luce dei plurimi elementi sin qui descritti, l’informazione antimafia in esame risulta fondata su una valutazione ragionevole e, pertanto, indenne da qualsivoglia censura sollevata dall’appellante.</h:div>
         <h:div>6.2. Infatti, essendo l’informazione antimafia espressione di una valutazione discrezionale effettuata dal Prefetto, il giudice amministrativo deve limitarsi a valutare la ragionevolezza e la logicità dell’apprezzamento prefettizio e non deve, di conseguenza, sostituirsi all’Amministrazione.</h:div>
         <h:div>6.2. Tale esito è in linea con la funzione preventiva e anticipatoria delle informazioni antimafia, la quale impone all’ordinamento di reagire nei confronti di un imprenditore che abbia, volente o nolente, legami con la criminalità organizzata, e si ponga «<corsivo>su una pericolosa linea di confine tra legalità e illegalità (che lo Stato deve invece demarcare e difendere ad ogni costo)</corsivo>» (v., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Cons. St., sez. III, 12 settembre 2017, n. 4295), negando, di conseguenza, a tale impresa «<corsivo>dignità e statuto di operatori economici</corsivo>» sia nei rapporti con la pubblica amministrazione sia, ove occorra, nei rapporti interprivati (v. Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565).</h:div>
         <h:div>7. Alla luce di quanto detto, stante la piena legittimità del provvedimento prefettizio sin qui acclarata, deve conseguentemente respingersi anche la richiesta di risarcimento dei danni, peraltro non provati, come invece richiesto dalla costante giurisprudenza civile richiamata dalla stessa parte appellante (con riferimento ai danni non patrimoniali v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2009, n. 7211; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2018, n. 1906), né con riferimento all’<corsivo>an </corsivo>né con riferimento al <corsivo>quantum</corsivo>.</h:div>
         <h:div>8. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l’appello di -OMISSIS- deve essere respinto, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.</h:div>
         <h:div>9. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierna appellante nei confronti del Ministero dell’Interno.</h:div>
         <h:div>9.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, per la sua soccombenza, il pagamento del contributo unificato.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto da -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.</h:div>
         <h:div>Condanna -OMISSIS- a rifondere in favore del Ministero dell’Interno le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre gli accessori come per legge.</h:div>
         <h:div>Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, <corsivo>-OMISSIS-</corsivo>, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="15/02/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Anna Angela Casale</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli</h:div>
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