<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170781120201001144651285" descrizione="" gruppo="20170781120201001144651285" modifica="11/13/2020 11:17:20 AM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="07811"/><fascicolo anno="2020" n="07013"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170781120201001144651285.xml</file><wordfile>20170781120201001144651285.docm</wordfile><ricorso NRG="201707811">201707811\201707811.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Diego Sabatino</firma><data>13/11/2020 11:17:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 14 settembre 2017 n. 1818, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7811 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Comune di Pregnana Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Romano e Pietro Romano, con domicilio eletto presso lo studio Ercole Forgione in Roma, via di Trasone, 8; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Carmelo Castagna, Rosa Termine e C.T.L. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi e Cataldo Giuseppe Salerno, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carmelo Castagna, di Rosa Termine e di C.T.L. Società Cooperativa;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Ercole Forgione, su delega degli avvocati Antonio Romano e Pietro Romano, e Gabriele Pafundi;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso iscritto al n. 7811 del 2017, il Comune di Pregnana Milanese propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 14 settembre 2017 n. 1818, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Carmelo Castagna, Rosa Termine e C.T.L. Società Cooperativa per l'annullamento</h:div><h:div>- dell'ordinanza n. 7 del 13 aprile 2016 prot. n. 3907 del Responsabile del Settore Assetto e Uso del Territorio, con cui – accertata l’avvenuta inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. N. 2843 del 9 aprile 2014 nel termine di 90 giorni dall’avvenuta notifica del 12 aprile 2014 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del terreno a destinazione agricola con una superficie di mq. 4.889 sul quale insiste un fabbricato condonato adibito a magazzino/ufficio con una superficie di 40 mq distinto in catasto al foglio 3, mappali 73, e 73 sub 72-74-75-76-144-145-185-186 – ordina lo sgombero del fabbricato condonato da persona e cose, nonché del terreno suindicato e dispone la immissione in possesso degli immobili sopra descritti e la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri;</h:div><h:div>di tutti gli atti presupposti e connessi, comunque collegati, ivi compreso il verbale del sopralluogo del 15 settembre 2014, nonché il successivo verbale del 23 dicembre 2015.</h:div><h:div>I fatti di causa sono stati così riassunti dal primo giudice.</h:div><h:div><corsivo>“1. Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnata l’ordinanza n. 7 del 13 aprile 2016, con la quale il Comune di Pregnana Milanese, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 9 aprile 2014 (con cui veniva sanzionata la realizzazione di alcuni immobili abusivi posti su un fondo di proprietà dei ricorrenti), ha disposto l’immissione in possesso dell’area di sedime e la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pregnana Milanese.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. La Sezione, con ordinanza n. 882 dell’11 luglio 2016, ha accolto l’istanza cautelare.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5. Tenutasi la pubblica udienza in data 29 giugno 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.”</corsivo></h:div><h:div>Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione al quarto motivo di ricorso, ritenendo che, a seguito dell’ordinanza di questo Consiglio di Stato, n. 663 dell’11 febbraio 2015 di sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione emessa in data 9 aprile 2014, non potessero ulteriormente adempiere.</h:div><h:div>Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie difese.</h:div><h:div>Nel giudizio di appello, si sono costituiti Carmelo Castagna, Rosa Termine e C.T.L. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del giorno 1 ottobre 2020, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.</h:div><h:div>2. - In via preliminare, evidenziare lo sviluppo cronologico della vicenda che, nella sua stringatezza, consente di rimarcare la correttezza del comportamento del Comune appellante. </h:div><h:div>I tempi della vicenda sono questi: a) in data 9 aprile 2014, viene emessa l’ordinanza di demolizione prot. 2843; b) in data 12 aprile 2014 ha luogo la notifica dell’ordinanza con contestuale inizio della decorrenza del termine per adempiere; c) in data 30 giugno 2014 viene impugnata l’ordinanza, con ricorso davanti al T.A.R. per la Lombardia n. 1988/2014; d) in data 11 luglio 2014 si compie il termine di 90 giorni per adempiere all’ordinanza demolitoria; e) in data 29 luglio 2014 viene depositata la sentenza n. 2114 del T.A.R. di rigetto dell’impugnazione; f) in data 15 settembre 2014, il Comune svolge un sopralluogo sui luoghi, constatando l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione; g) in data 11 febbraio 2015, viene pubblica l’ordinanza n. 663 di questo Consiglio di Stato dove si sospendono gli effetti dell’ordinanza di demolizione emessa in data 9 aprile 2014; h) in data 4 settembre 2015, viene pubblicata la sentenza n. 4142 di questo Consiglio di Stato, che rigetta l’appello proposto; i) in data 23 dicembre 2015, il Comune svolgeva un nuovo sopralluogo, constatando la “demolizione delle opere abusive insistenti sull’area accertando contestualmente che la stessa veniva comunque utilizzata come deposito di veicoli a servizio della Cooperativa di autotrasporto CTL”; l) in data 13 aprile 2016 veniva emessa l'ordinanza n. 7, qui principalmente impugnata, con cui il responsabile del Settore assetto e uso del territorio, accertata l’avvenuta inottemperanza all’ordinanza di demolizione prot. n. 2843 del 9 aprile 2014 nel termine di 90 giorni dall’avvenuta notifica del 12 aprile 2014 e la conseguente acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del terreno a destinazione agricola con una superficie di mq. 4.889 sul quale insiste un fabbricato condonato adibito a magazzino/ufficio con una superficie di 40 mq distinto in catasto al foglio 3, mappali 73, e 73 sub 72-74-75-76-144-145-185-186, ordina lo sgombero del fabbricato condonato da persona e cose, nonché del terreno suindicato e dispone la immissione in possesso degli immobili sopra descritti e la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri.</h:div><h:div>Sulla scorta della scansione appena svolta possono essere esaminate le ragioni dell’appello.</h:div><h:div>3. - Con il primo motivo di diritto, rubricato “1) erroneità della sentenza: travisamento dei fatti sul IV motivo di impugnazione”, viene dedotta l’erroneità della sentenza nella parte in cui, ritenendo che l’ordinanza cautelare adottata dal Consiglio di Stato in data 11 febbraio 2015, avesse interrotto il termine di 90 giorni concesso agli interessati per provvedere, con “l’effetto retroattivo di far rivivere posizioni soggettive dalle quali i ricorrenti per effetto della loro inerzia erano decaduti e far quindi decorrere un nuovo termine di 90 giorni annullando l’effetto acquisitivo già verificatosi automaticamente”.</h:div><h:div>3.1. - La doglianza è fondata e va accolta.</h:div><h:div>Secondo il primo giudice, “Va invero osservato che, come rilevano i ricorrenti, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 663 dell’11 febbraio 2015, ha disposto la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione emessa in data 9 aprile 2014. L’effetto di tale pronuncia deve ritenersi decisivo ai fini che qui interessano, giacché non si può pretendere che i ricorrenti, successivamente alla sua emissione, provvedessero alla demolizione delle opere dando esecuzione al provvedimento. Non è invece decisiva, a parere del Collegio, la successiva sentenza n. 4124 del 4 settembre 2015, con la quale il giudice d’appello ha respinto il ricorso presentato dagli interessati, confermando l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune. E’ infatti vero che la sentenza ha assorbito l’ordinanza cautelare, ma è anche vero, da altro lato, che tale ordinanza non può considerarsi tamquam non esset al fine di valutare il rispetto dei termini concessi ai destinatari per dare esecuzione all’ordine di ripristino. Si deve invero ritenere che – siccome la pronuncia cautelare ha, seppur temporaneamente, fatto venir meno l’obbligo di dare esecuzione all’ordine di ripristino e siccome tale obbligo ha ripreso vigore solo dopo il venir meno degli effetti della stessa pronuncia cautelare – quest’ultima abbia interrotto il termine di 90 giorni concesso agli interessati per provvedere. Ragionare a contrario significherebbe porre i proprietari in una posizione di eccessivo svantaggio, rendendo quasi inutile la pronuncia cautelare giacché il timore di perdere la proprietà dell’area di sedime indurrebbe i beneficiari della medesima a procedere comunque con la demolizione. Poiché nel caso concreto, non è contestato che i proprietari hanno provveduto alla rimessione in pristino entro il termine di 90 giorni dall’avvenuta pubblicazione della sentenza d’appello che ha fatto riprendere effetto all’ordinanza di demolizione, si deve ritenere che tale termine sia stato rispettato. Ne consegue l’illegittimità dell’atto impugnato con il quale il Comune, sull’errato presupposto dell’inosservanza del predetto termine, ha disposto l’immissione in possesso dell’area di sedime delle opere abusive e la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari.”</h:div><h:div>La ricostruzione proposta dal primo giudice, quella per cui l’effetto dei provvedimenti cautelari di cui all’art. 55 c.p.a. sia di carattere interruttivo e non sospensivo e che addirittura tale effetto possa aversi retroattivamente, intervenendo su un termine oramai decorso, appare oggettivamente opinabile.</h:div><h:div>Occorre a tal fine ricordare i dati normativi che governano la fattispecie in esame, sia in senso sostanziale che processuale.</h:div><h:div>Dal punto di vista sostanziale, va ricordato che la disciplina generale del provvedimento, di cui agli artt. 21 bis e seguenti della l. 241 del 1990, comporta l’efficacia immediata del provvedimento e la sua esecutività, se non altrimenti disposto. Nel caso dell’edificazione abusiva, le disposizioni di cui all’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 380 del 2001 completano il quadro normativo precisando che “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”.</h:div><h:div>Dal punto di vista processuale, va rimarcato che la disciplina generale di cui all’art. 2943 cod.civ. è applicabile alla prescrizione e non alla decadenza e quindi non sia conferente rispetto all’impugnazione del provvedimento amministrativo. Pertanto, la possibilità di intervenire giudizialmente sull’efficacia di un atto amministrativo è unicamente legata all’emissione di un provvedimento cautelare, nelle forme disciplinate dal c.p.a., nel suo Titolo II.</h:div><h:div>I minimi rilievi appena svolti permettono quindi di confermare la ricostruzione operata dal Comune, che vede il termine per lo spontaneo adempimento dell’ingiunzione a demolire abbondantemente spirato prima della pronuncia cautelare di questo Consiglio di Stato, come sopra già evidenziato. L’effetto della detta misura cautelare è stato - come desumibile non solo dal contenuto dell’ordinanza n. 663 (che si era limitata a sospendere gli effetti della sentenza di rigetto del T.A.R., ex art. 98 c.p.a.) ma dal contesto ordinamentale appena richiamato – unicamente quello di impedire, nelle more dello svolgimento del giudizio di appello, che l’amministrazione provvedesse agli adempimenti successivi, di carattere demolitorio, derivanti dai suoi provvedimenti. Infatti, “risponde ad un principio generale di effettività dell'ordinamento giuridico la regola secondo la quale i provvedimenti amministrativi sono efficaci ed esecutivi anche in pendenza di giudizio, salvo che non venga disposta cautelativamente la loro sospensione” (Cons. Stato, IV, 6 maggio 2013, n.2431)</h:div><h:div>Si tratta quindi di effetto sospensivo, come peraltro desumibile dal citato art. 98 c.p.a., e non interruttivo, attesa la sua naturale destinazione ad essere assorbito dalla sentenza che definisce il giudizio che, come si è visto, a sua volta non ha efficacia interruttiva.</h:div><h:div>Per altro verso, gli effetti interruttivi o sospensivi intervengono su una situazione giuridica soggettiva ancora esercitabile, ossia, qualora si tratti di una edificazione abusiva, intervenendo sul decorso del termine per adempiere all’ordine di demolizione, prolungandolo. Nel caso in esame, qualora tempestivo, il provvedimento cautelare avrebbe potuto sospendere il termine previsto nell’ordinanza, ma questo era già spirato al momento della pubblicazione dell’ordinanza di questo Consiglio, rendendo quindi inapplicabile nessuna delle discipline evocate.</h:div><h:div>Conclusivamente, il motivo di appello va accolto.</h:div><h:div>4. - La questione appena esaminata, che conduce al superamento delle ragioni sottese alla sentenza di prime cure e all’accoglimento della doglianza del Comune, completa l’esame della vicenda.</h:div><h:div>Infatti, occorre rimarcare come sia impedito a questa Sezione di prendere contezza delle censure originariamente proposte in prime cure dall’attuale parte appellante, non scrutinate dal TAR e riproposte in questa sede dalle parti appellate unicamente con la memoria del 4 marzo 2020.</h:div><h:div>In disparte la circostanza che i plurimi motivi proposti e le istanze di verificazione ampliano considerevolmente il recinto delle originarie censure proposte in prime cure, quello che però rileva principalmente è la tardività della loro riproposizione, atteso che la memoria è stata depositata quasi tre anni dopo la notifica del ricorso in appello (quest’ultima avutasi in data 26 ottobre 2017).</h:div><h:div>È infatti principio pacifico nel giudizio amministrativo (da ultimo, Cons. Stato, VI, 29 novembre 2019, n.8180; id., IV, 6 ottobre 2017, n. 4659) che in appello, ai sensi degli artt. 101 e 46 cod. proc. amm., i motivi assorbiti possono essere riproposti incidentalmente con memoria depositata entro il termine di costituzione in giudizio, ossia entro sessanta giorni dal perfezionamento della notifica del gravame in capo all’appellato. Ove ciò non avvenga, in armonia con le suindicate disposizioni e con il più generale principio processuale di cui all'art. 112 c.p.c. (di cui le norme prima citate costituiscono corollario applicativo), deve intendersi precluso al Collegio giudicante ogni esame delle dette doglianze.</h:div><h:div>Il detto scrutinio è quindi impedito dalla decadenza processuale e, conseguentemente, il ricorso deve accogliersi sulla base del solo primo motivo di ricorso, non essendovi bisogno, sulla base delle ragioni appena espresse, di procedere all’esame degli altri motivi proposti dal Comune appellante, che riguardano proprio le originarie censure non più riproposte.</h:div><h:div>5. - L’appello va quindi accolto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, dovendosi condividere integralmente la quantificazione operata nella notula depositata in data 16 marzo 2020.</h:div><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:</h:div><h:div>1.	Accoglie l’appello n. 7811 del 2017 e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per Lombardia 14 settembre 2017 n. 1818, respinge il ricorso di primo grado;</h:div><h:div>2.	Condanna Carmelo Castagna, Rosa Termine e C.T.L. Società Cooperativa, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Pregnana Milanese le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €. 5.865,00 (euro cinquemilaottocentosessantacinque) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.</h:div><h:div>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Diego Sabatino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>