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   <Provvedimento>
      <meta id="20170772320190713114144139" descrizione="" gruppo="20170772320190713114144139" modifica="7/18/2019 10:58:55 PM" stato="4" tipo="13" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="07723"/>
            <fascicolo anno="2019" n="05139"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20170772320190713114144139.xml</file>
         <wordfile>20170772320190713114144139.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201707723">201707723\201707723.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2017\201707723\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>oberdan forlenza</firma>
            <data>18/07/2019 22:58:55</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>luca lamberti</firma>
            <data>13/07/2019 18:51:55</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>22/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
19            <nuova>19</nuova>
            <ereditata>19</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Oberdan Forlenza,	Presidente FF</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l’ottemperanza</h:div>
            <h:div>della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1507 del 3 aprile 2017, resa tra le parti, concernente occupazione <corsivo>sine titulo</corsivo> di terreni.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 7723 del 2017, proposto da Francesco Roberti, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Biamonte ed Aniello Cirillo, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Biamonte in Roma, via Pistoia, 6; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Commissario Straordinario del Governo <corsivo>ex lege</corsivo> n. 219 del 1981; Funzionario C.I.P.E. ex art. 84 l. n. 219 del 1981, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
            <h:div>Comune di Melito di Napoli, non costituito in giudizio;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Consorzio Co.Re.Ca., non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso ed i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Alessandro Biamonte e l’avvocato dello Stato Salvatore Faraci;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>Vista la comunicazione del commissario <corsivo>ad acta</corsivo> depositata in data 3 giugno 2019, con cui viene formulata “<corsivo>richiesta di direttive</corsivo>” in ordine all’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 6147 del 29 ottobre 2018;</h:div>
         <h:div>Vista la memoria depositata da parte ricorrente in data 8 luglio 2019;</h:div>
         <h:div>Premesso che, a tenore dell’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, “<corsivo>l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente</corsivo>”, ossia, nella specie, entro il 31 dicembre 2018;</h:div>
         <h:div>Osservato, dunque, che soltanto il pagamento dei debiti pecuniari dell’Ente locale già sorti alla data del 31 dicembre 2018 (<corsivo>recte</corsivo>, soltanto il pagamento dei debiti pecuniari la cui fattispecie costitutiva si sia integralmente realizzata entro tale data) rientra nelle funzioni dell’organo straordinario di liquidazione;</h:div>
         <h:div>Ritenuto, sulla scorta di tali preliminari considerazioni, di rispondere alla “<corsivo>richiesta di direttive</corsivo>” formulata dal commissario <corsivo>ad acta</corsivo> come segue:</h:div>
         <h:div>a) sentenza n. 6147, § 5, primo alinea: </h:div>
         <h:div>a1) compete al commissario <corsivo>ad acta</corsivo> decidere, in luogo e per conto dell’Amministrazione comunale inadempiente al <corsivo>dictum</corsivo> giurisdizionale, se “<corsivo>restituire il fondo de quo nelle condizioni di fatto in cui si trovava al momento dell’immissione in possesso da parte dell’Amministrazione, ovvero, in alternativa, emanare provvedimento ex art. 42-bis del d.p.r. n. 327 del 2001</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>a2) ove il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> disponga ai sensi dell’art. 42-<corsivo>bis</corsivo> d.p.r. n. 327 del 2001, rientra parimenti nelle competenze del commissario,<corsivo/>al lume dell’efficacia<corsivo> ex nunc </corsivo>del provvedimento previsto dall’art. 42-<corsivo>bis</corsivo> d.p.r. n. 327 del 2001, anche il pagamento al sig. Roberti del connesso “<corsivo>indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale</corsivo>” di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo in commento: al relativo onere (che, per quanto attiene alla quantificazione del valore venale del cespite, deve tener conto di “<corsivo>quanto stabilito con delibera giuntale n. 17 del 12 febbraio 2016</corsivo>”) il commissario provvederà attingendo i necessari fondi dalla gestione ordinaria;</h:div>
         <h:div>b) sentenza n. 6147, § 5, secondo alinea:</h:div>
         <h:div>b1) compete al commissario <corsivo>ad acta</corsivo> corrispondere al sig. Roberti, per ogni anno di occupazione illegittima decorrente dal 1 gennaio 2019<corsivo/>sino alla data di effettiva restituzione del cespite o, in alternativa, di emanazione del provvedimento ex art. 42-<corsivo>bis</corsivo> d.p.r. n. 327 del 2001, il risarcimento del “<corsivo>danno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale del fondo</corsivo>”<corsivo/>(da computarsi secondo quanto specificato <corsivo>supra sub</corsivo> a2), attingendo i necessari fondi dalla gestione ordinaria;</h:div>
         <h:div>b2) compete, viceversa, all’organo straordinario di liquidazione corrispondere al sig. Roberti, per ogni anno di occupazione illegittima decorrente dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2018, il risarcimento del “<corsivo>danno da occupazione illegittima nella misura del 5% del valore venale del fondo</corsivo>” (da computarsi secondo quanto specificato <corsivo>supra sub</corsivo> a2), attingendo i necessari fondi dalla gestione straordinaria;</h:div>
         <h:div>c) sentenza n. 6147, § 5, terzo alinea:</h:div>
         <h:div>compete all’organo straordinario di liquidazione corrispondere al sig. Roberti “<corsivo>l’importo individuato dalla sentenza indicata in epigrafe </corsivo>[sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1507 del 3 aprile 2017]<corsivo> a titolo di refusione delle spese di lite (€ 3.000,00 oltre accessori come per legge), nonché la somma (€ 2.700,00) versata a titolo di contributo unificato in relazione alla proposizione del ricorso incidentale in appello</corsivo>”, attingendo i necessari fondi dalla gestione straordinaria;</h:div>
         <h:div>Osservato, altresì, che compete all’organo straordinario di liquidazione corrispondere al sig. Roberti l’importo individuato dalla sentenza n. 6147 a titolo di refusione delle spese di lite (“<corsivo>€ 3.000,00 oltre accessori come per legge</corsivo>”), nonché l’importo dovuto a titolo di contributo unificato, attingendo i necessari fondi dalla gestione straordinaria;</h:div>
         <h:div>Ritenuto, infine, che il commissario <corsivo>ad acta</corsivo> debba provvedere “<corsivo>senza indugio</corsivo>” (cfr. sentenza n. 6147, § 6) all’adozione degli atti di competenza, come <corsivo>supra</corsivo> individuati; </h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), rende le direttive richieste dal commissario <corsivo>ad acta</corsivo> come indicato in parte motiva.</h:div>
         <h:div>Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alle parti, al commissario <corsivo>ad acta </corsivo>ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="11/07/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Anna Angela Casale</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
