<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="revoca misure accoglienza pernotto esterno non autorizzato" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20170722120191010221440291" id="20170722120191010221440291" modello="3" modifica="10/14/2019 6:30:24 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="07221"/><fascicolo anno="2019" n="07018"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170722120191010221440291.xml</file><wordfile>20170722120191010221440291.docm</wordfile><ricorso NRG="201707221">201707221\201707221.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2017\201707221\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>14/10/2019 18:30:24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>umberto maiello</firma><data>14/10/2019 09:45:19</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/10/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div><h:div>Umberto Maiello,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. per la Liguria - Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 6 aprile 2017.</h:div></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7221 del 2017, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Ciervo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po n. 22; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati l’avvocato Antonello Ciervo e l'avvocato dello Stato Angelo Vitale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il sig. -OMISSIS-, odierno appellato, impugnava in prime cure il decreto del 5.12.2016, -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Savona gli revocava, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142, le misure di accoglienza temporanea disposte in suo favore.</h:div><h:div>La suddetta misura ablativa riposava sul fatto che, secondo le comunicazioni del direttore della struttura di accoglienza (della -OMISSIS-), il predetto cittadino extracomunitario si sarebbe reso responsabile di gravi violazioni delle regole della struttura, segnatamente pernottando all’esterno di essa senza autorizzazione.</h:div><h:div>Il TAR per la Liguria, con la sentenza qui appellata, accoglieva il ricorso condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, avendo rilevato la violazione delle garanzie partecipative di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990 in assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità.</h:div><h:div>Avverso la suddetta decisione il Ministero appellante, con il mezzo in epigrafe, ha articolato i seguenti motivi di gravame:</h:div><h:div>1) contrariamente a quanto affermato nella decisione appellata l’Amministrazione procedente non avrebbe arbitrariamente omesso la comunicazione di cui si controverte, avendo al contrario esplicitato le ragioni del proprio agire, non scrutinate dal giudice di prime cure;</h:div><h:div>2) l’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo non dovrebbe essere interpretato formalisticamente, potendo l’invalidità di un atto per vizi procedurali essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi abbiano inciso in modo irreparabile sull’adozione finale del provvedimento;</h:div><h:div>3) il provvedimento sarebbe stato emesso in stretta applicazione del disposto di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, non essendo nemmeno contestate le condotte poste a fondamento della revoca.</h:div><h:div>Resiste in giudizio l’appellato, il quale assume di non essersi mai allontanato in precedenza dalla struttura senza autorizzazione e di aver provato a giustificare agli operatori del Centro il mancato rientro notturno la sera del -OMISSIS-2016.</h:div><h:div>Con ordinanza -OMISSIS- -OMISSIS-12.2017 questa Sezione ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. </h:div><h:div>L’appello merita accoglimento. </h:div><h:div>Ed, invero, come già evidenziato nella suindicata pronuncia cautelare, il provvedimento impugnato in primo grado si rivela adottato in piena coerenza con la disciplina di settore, sotto il profilo logico e giuridico, dal momento che riposa sulla acclarata violazione delle regole che governano il regime di ospitalità presso la struttura di accoglienza, avendo l’odierno appellato ripetutamente violato la prescrizione del divieto di pernottare all’esterno della struttura medesima in assenza di autorizzazione. Sul punto, è di tutta evidenza come, in assenza di elementi di segno contrario, la comunicazione trasmessa dalla singola struttura di accoglienza alla Prefettura costituisca dato conoscitivo sufficiente, non potendo, di contro, valere, per smentirne l’affidabilità rappresentativa, la mera asserzione dell’appellato, non supportata dall’indicazione di possibili elementi di riscontro, di aver viceversa commesso tale infrazione in un’unica circostanza e per causa di forza maggiore. </h:div><h:div>D’altro canto, e come anticipato in sede cautelare, la circostanza (peraltro, giova ribadirlo, meramente allegata dall’appellato ma della quale non è fornita alcuna prova) per cui si sarebbe trattato di un solo episodio non varrebbe a mutare il predetto quadro, dal momento che anche un solo mancato pernottamento nel centro, integra comunque una grave violazione delle regole della struttura, in quanto per tale via lo straniero si sottrae del tutto al controllo dell’autorità, per finalità e ragioni che non sono state adeguatamente chiarite, e provate, nemmeno in questa sede. La circostanza genericamente indicata della perdita dell’unico treno disponibile non vale, di certo, con la pretesa automaticità, a costituire un’esimente, vieppiù in mancanza di una circostanziata ricostruzione dei tentativi di rientro asseritamente svolti e soprattutto di qualsivoglia tempestivo sforzo per avvertire la struttura del suddetto impedimento. </h:div><h:div>Orbene, muovendo dai suddetti arresti istruttori appare di tutta evidenza la sussumibilità della misura espulsiva sotto l’egida della disciplina di settore. Ed, invero, l'art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015 attribuisce al Prefetto il potere di valutare le circostanze del caso concreto e di disporre la revoca delle misure di accoglienza nel caso di commissione di condotte che risultino incompatibili con le esigenze dell'ordinata gestione del centro di accoglienza, in quanto lo straniero che beneficia delle misure in questione deve tenere un comportamento non solo pacifico e rispondente alle regole di convivenza, ma anche rigorosamente rispettoso delle leggi, degli obblighi e delle prescrizioni inerenti il proprio status, incluse quelle della struttura presso cui è ospitato.</h:div><h:div>Segnatamente, e per quanto qui di più diretto interesse, l’art. 23, lett. e), d.lgs 142/2015, nella versione applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo>, prevede che <corsivo>“Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all’articolo 14, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di […]violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo[…]”</corsivo>.</h:div><h:div>A fronte del descritto quadro di riferimento la contestata violazione delle garanzie del procedimento, impropriamente valorizzata dal giudice di prime cure, dequota ad irregolarità non invalidante. Ancora una volta è sufficiente richiamare quanto già efficacemente osservato dal giudice della cautela nella parte in cui ha evidenziato che nei procedimenti amministrativi, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l'illegittimità del provvedimento finale in quanto va interpretata alla luce del successivo art. 21-octies comma 2, il quale, impone al giudice di non annullare formalisticamente l'atto, ma di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento alla luce del caso concreto (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 03/03/2017 n. 1001, Cons. St. Sez. IV 27 settembre 2016, n. 3948; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4448; sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818; sez. III, 1° agosto 2014, n. 4127; sez. VI, 27 luglio 2015, n. 3667 ).</h:div><h:div>In ragione di quanto fin qui evidenziato l’appello merita accoglimento e, per l’effetto, in riforma integrale della decisione impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>In ragione della peculiarità della vicenda scrutinata possono essere integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie  e, per l’effetto, previa riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell’appellato.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/10/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Luisa Salvini</h:div><h:div>Umberto Maiello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>