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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="06741"/>
            <fascicolo anno="2018" n="01345"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2017\201706741\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>giuseppe severini</firma>
            <data>03/03/2018 11:04:11</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Giovanni Grasso</firma>
            <data>02/03/2018 06:39:55</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>05/03/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
26            <nuova>26</nuova>
            <ereditata>26</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Claudio Contessa,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Grasso,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione I n. 6067/2017, resa tra le parti, concernente il provvedimento, assunto in data 28 luglio 2016, con cui il <corsivo>Plenum</corsivo> del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la proposta della V Commissione in favore del dott. Maurizio Romanelli per il conferimento dell'ufficio semi direttivo di Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Aggiunto.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2017, proposto da: </h:div>
            <h:div>De Simone Maria Vittoria, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno, Annalisa Lauteri, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div>
            <h:div>Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>Romanelli Maurizio, non costituito in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2018 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Medugno e, dello Stato, Aiello;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>	1.- Con ricorso notificato il 23 settembre 2016, la dott.ssa Maria Vittoria De Simone, sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio avverso la delibera in data 28 luglio 2016, con la quale il <corsivo>Plenum</corsivo> del Consiglio Superiore della Magistratura aveva approvato la proposta della V Commissione in favore del dott. Maurizio Romanelli, per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo aggiunto.</h:div>
         <h:div>A sostegno, essa lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 103, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché degli artt. 14 e segg. e 25 e segg. del <corsivo>Testo Unico sulla  sulla Dirigenza Giudiziaria</corsivo> (circolare CSM n. P.14858-2015 del 28 luglio 2015), nonché erronea applicazione dei criteri selettivi prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura, sia con riferimento alla valutazione individuale, sia in termini di raffronto comparativo, in una ad eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.</h:div>
         <h:div>Instauratosi il contraddittorio, con sentenza I, 22 maggio 2017, n. 6067, meglio distinta in epigrafe, il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.</h:div>
         <h:div>2.- Con atto notificato nei tempi e nelle forme di rito, la dott.ssa De Simone interponeva appello lamentando - con unico, articolato, mezzo - la complessiva erroneità della sentenza.</h:div>
         <h:div>Nella resistenza del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura – che eccepivano liminarmente l’inammissibilità del gravame e ne argomentavano diffusamente, in ogni caso, l’infondatezza nel merito – alla pubblica udienza del 18 gennaio 2018, sulle reiterate conclusioni rese dai difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione. </h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>	1.- Il ricorso è, nei sensi e nei limiti delle considerazioni che seguono, fondato e va accolto.</h:div>
         <h:div>	2.- Oggetto del contendere è la delibera con la quale il <corsivo>Plenum</corsivo> del Consiglio superiore della Magistratura, all’esito della comparazione tra i diversi aspiranti, ha conferito l’incarico di Procuratore aggiunto alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, vacante dal 16 luglio 2015, al dott. Russo (in ordine alla cui posizione non vengono, peraltro, formulate contestazioni) ed al dott. Romanelli. Al quale ultimo l’appellante criticamente assume di essere stata - avuto concorrente riguardo ai valorizzati requisiti professionali, alla propria attività pregressa ed alla qualificata competenza maturata - immotivatamente ed ingiustamente posposta.</h:div>
         <h:div>	3.- In via preliminare, il Collegio deve farsi carico della eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sull’argomentato presupposto che l’atto di appello si limiterebbe, in asserita violazione dell’art. 101 Cod. proc. amm., alla mera riproposizione dei motivi diretti avverso i provvedimenti impugnati in primo grado, senza formulare “<corsivo>specifiche censure contro i capi della sentenza gravata</corsivo>” e senza sviluppare alcuna confutazione volta ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni ivi svolte.</h:div>
         <h:div>	3.1.- L’eccezione va disattesa.</h:div>
         <h:div>	Non è, beninteso, in discussione la regola per cui, nel processo amministrativo, il giudizio di appello, pur essendo a critica libera, non costituisce una mera rinnovazione, nei limiti della devoluzione, della fase di prime cure (<corsivo>novum iudicium</corsivo>), ma richiede pur sempre, trattandosi di <corsivo>revisio prioris instantiae</corsivo>, la puntuale e “<corsivo>specifica</corsivo>” articolazione (art. 101 cod. proc. amm.), a pena di inammissibilità (cfr. art. 342 Cod. proc. civ. e art. 39, comma 1, Cod. proc. amm.), di motivi di censura nei confronti della sentenza gravata (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 5 giugno 2015, n. 2769).</h:div>
         <h:div>	In particolare, va ribadito che il carattere di necessaria specificità delle doglianze esige, in via generale, che alle ragioni della pronuncia appellata vengano opposte argomentazioni dell’appellante intese a confutarne il fondamento logico-giuridico, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle motivazioni che la sorreggono: sicché la parte <corsivo>volitiva</corsivo> dell’appello deve sempre coniugarsi con la parte <corsivo>argomentativa</corsivo>, che contrasti le ragioni della sentenza contestata (cfr. Cons. Stato, IV, 12 ottobre 2017, n. 4731).</h:div>
         <h:div>Nondimeno, il rispetto della suddetta prescrizione va, in concreto, commisurato alla specificità delle vicende processuali ed alla natura dei rilievi mossi dell’appellante alla pronuncia; in particolare, ove tali rilievi si traducano in un dissenso radicale e complessivo al percorso motivazionale della sentenza impugnata, cui si contrappone un ragionamento totalmente alternativo, o l’affermazione del non avere la sentenza dato effettivo riscontro alle doglianze del ricorso, l'atto di appello, pur avendo a proprio oggetto la decisione di primo grado, sollecita al giudice di appello un vero e proprio riesame dei motivi originariamente formulati (cfr. Cons. Stato, III, 25 febbraio 2016, n. 749).</h:div>
         <h:div>	Nel caso di specie, in effetti, la diffusa ed articolata analisi censoria della decisione e delle motivazioni valorizzate in prime cure in relazione al proposto ricorso ha, in concreto, formato oggetto di una specifica trattazione, con la quale l’appellante ha sottoposto a complessiva e generalizzata critica la reiezione delle proprie doglianze, senza limitarsi alla loro mera ed anodina reiterazione devolutiva.</h:div>
         <h:div>	L’appello deve, perciò, ritenersi ammissibile.</h:div>
         <h:div>	4.- Ciò posto, nel merito l’appellante: <corsivo>a</corsivo>) assume violati e falsamente applicati gli artt. 103, comma 3, d.lgs n. 6 settembre 2011, n. 159 [<corsivo>Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136</corsivo>], e gli artt. 14 e ss. nonché 23-25 e ss. del vigente <corsivo>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria</corsivo> (circolare CSM n. P.14858-2015 del 28 luglio 2015); <corsivo>b</corsivo>) lamenta erronea l’applicazione dei criteri selettivi prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura, sia con riferimento alle operate valutazioni individuali, sia in termini di raffronto comparativo; <corsivo>c</corsivo>) denunzia, altresì, eccesso di potere sotto plurimo, concorrente e sintomatico rispetto (insistendo sulla insufficienza ed incongruenza della motivazione).</h:div>
         <h:div>	All’uopo l’appellante evidenzia in premessa: </h:div>
         <h:div><corsivo>a</corsivo>) che la nomina per cui è causa, pur nel rispetto delle regole procedimentali del <corsivo>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria</corsivo>, sarebbe soggetta, di suo, a prescrizioni speciali (ed anzi “<corsivo>specialissime</corsivo>”), volte a valorizzare l’assoluta peculiarità dei parametri selettivi richiesti, in luogo di quelli di regola valutabili per il conferimento di ordinarie funzioni direttive e semidirettive; </h:div>
         <h:div><corsivo>b</corsivo>) che gli <corsivo>indicatori specifici</corsivo> di cui agli artt. 14 ss. del <corsivo>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria </corsivo>sarebbero, per tal via, sostituiti da quelli legali dell’art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011: i quali prevarrebbero ai fini della valutazione comparativa, rendendo recessivi e secondari gli altri criteri di ordine generale </h:div>
         <h:div>L’appellante lamenta che, nel caso di specie, il Consiglio superiore ha invece, con logica a suo dire abusiva, enfatizzato gli <corsivo>indicatori generali</corsivo><corsivo>di capacità</corsivo> posseduti dal controinteressato, finendo per sottovalutare, con argomentazioni erronee e non condivisibili, la specificità delle funzioni svolte da essa appellante presso la <corsivo>Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo</corsivo>. </h:div>
         <h:div>L’asserita erroneità della motivazione emergerebbe di fatto, con particolare e specifica evidenza, nella parte in cui il CSM aveva valutato la di lei esperienza professionale minusvalente rispetto a quella del controinteressato, in considerazione del fatto che l’interessata si sarebbe allontanata, negli ultimi tempi, dalla diretta conduzione delle indagini: affermazione <corsivo>in thesi </corsivo>macroscopicamente erronea, perché  l’allontanamento dalle funzioni operative era un effetto discendente dalla stessa appartenenza del magistrato alla DNA. La quale appartenenza avrebbe dovuto essere, all’opposto, considerata di suo espressione del possesso di un’esperienza particolarmente pertinente rispetto all’incarico da conferire. </h:div>
         <h:div>Del resto, il controinteressato, pur vantando un’esperienza recente in tema di antiterrorismo, avrebbe, in realtà, maturato un’esperienza assai risalente in tema di antimafia, così che il suo profilo professionale complessivo si sarebbe meno rispondente ai rammentati criteri di legge, dovendo le due esperienze (antimafia e antiterrorismo) essere simultaneamente apprezzabili in capo agli aspiranti alla nomina. </h:div>
         <h:div>La indubbia (e indiscussa) importanza delle indagini condotte dal controinteressato, inoltre, sarebbe comunque inferiore, quanto a pertinenza con l’incarico, a quelle svolte da essa ricorrente. </h:div>
         <h:div>Infine, la peculiare e specifica rilevanza dell’attuale svolgimento della funzione di sostituto Procuratore antimafia e antiterrorismo sarebbe stata coerentemente valorizzata dal CSM nell’ambito della medesima seduta, precisamente nel prescegliere il dott. Russo per l’altro posto di Procuratore aggiunto messo contestualmente a concorso: ivi bene aveva tenuto conto dell’esperienza da questi maturata all’interno della DNA, al tempo stesso mostrando un’attitudine disparitaria nei di lei confronti, sintomo di eccesso di potere.</h:div>
         <h:div>	5.- Il motivo è, nei sensi che seguono, fondato.</h:div>
         <h:div>	5.1.- Importa premettere – per il corretto inquadramento della vicenda ed il puntuale intendimento del complessivo paradigma normativo di riferimento – che, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del d.lgs. 159 del 2011 <corsivo>«</corsivo><corsivo>alla Direzione</corsivo> [nazionale antimafia e antiterrorismo] <corsivo>sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto»</corsivo>. </h:div>
         <h:div>L’art. 103, comma 3, prevede poi che <corsivo>«</corsivo><corsivo>i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo </corsivo>[siano]<corsivo> scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica»</corsivo>. A tal fine <corsivo>«</corsivo><corsivo>l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali»</corsivo>. </h:div>
         <h:div>Alle dette disposizioni di legge vanno coordinate le previsioni del vigente <corsivo>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria </corsivo>(Circolare CSM n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015), le quali prefigurano due distinte modalità procedimentali, da seguire, rispettivamente, nei casi ordinari ed ai fini del conseguimento dell’incarico per cui è causa.</h:div>
         <h:div>Di base, ai fini del conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi “<corsivo>si fa riferimento ai parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario»</corsivo> (art. 2). </h:div>
         <h:div>Il profilo del <corsivo>merito</corsivo> (art. 4) “<corsivo>investe la verifica dell’attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale»</corsivo> del magistrato. </h:div>
         <h:div>Quanto alle <corsivo>attitudini</corsivo> (artt. 6 -23), il <corsivo>Testo Unico</corsivo> affianca agli <corsivo>indicatori generali</corsivo>, di cui alla Sezione I della Parte II (artt. 7-13), la previsione degli <corsivo>indicatori specifici</corsivo>, ai quali dedica la Sezione II (artt. 14-23). </h:div>
         <h:div>In particolare, gli <corsivo>indicatori generali</corsivo> (art. 6) sono costituiti dalle “<corsivo>pregresse funzioni direttive e semidirettive</corsivo>, da <corsivo>esperienze giudiziarie</corsivo> ed <corsivo>esperienze maturate al di fuori della giurisdizione”</corsivo> (che abbiano consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica e conoscenze ordinamentali).</h:div>
         <h:div>Gli <corsivo>indicatori specifici, </corsivo>per contro,<corsivo/>si differenziano per tipologia degli uffici: donde la individuazione, per ciascuna tipologia, delle esperienze giudiziarie costituenti espressione di una particolare idoneità a ricoprire determinate funzioni. </h:div>
         <h:div>Con riguardo specifico al conferimento degli incarichi di Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e di Procuratore aggiunto, l’art. 23 stabilisce che è <corsivo>indicatore specifico</corsivo> di attitudine direttiva <corsivo>“quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”</corsivo>: con il che, il <corsivo>Testo Unico</corsivo> rinvia direttamente alle speciali disposizioni di legge sulle attribuzioni della DNA, subordinando l’attribuzione degli incarichi nell’ambito della Direzione nazionale alla ricorrenza degli specifici requisiti ivi previsti, non più dunque di quelli ordinariamente previsti da esso <corsivo>Testo Unico</corsivo> per gli uffici requirenti. </h:div>
         <h:div>Il Capo II del <corsivo>Testo Unico</corsivo> (artt. 25-35) definisce poi i criteri per la valutazione comparativa dei candidati, volta ad individuare “<corsivo>il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare»</corsivo> (art. 25). </h:div>
         <h:div>Dovendo, per tal via e per un’ovvia ragione di congruenza tra magistrato e ufficio, <corsivo>merito</corsivo> ed <corsivo>attitudini</corsivo> essere valutati con specifico riferimento alla funzione che i candidati intendono andare a svolgere, il giudizio comparativo deve coerentemente attribuire <corsivo>“</corsivo><corsivo>speciale rilievo”</corsivo> alla valutazione degli <corsivo>“</corsivo><corsivo>indicatori specifici”</corsivo>, in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio; gli <corsivo>indicatori generali</corsivo>, invece, <corsivo>“</corsivo><corsivo>sono utilizzati</corsivo> [solo] <corsivo>quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio”</corsivo>. </h:div>
         <h:div>Per il caso specifico in esame, l’art. 31 prevede, infine, che, nell’ambito della valutazione comparativa per il conferimento dell’“<corsivo>Ufficio di Procuratore Nazionale e di Procuratore nazionale aggiunto antimafia e antiterrorismo, di cui all’art. 23, è attribuita prevalenza agli indicatori ivi specificati”</corsivo>. </h:div>
         <h:div>Dall’insieme delle disposizioni richiamate è dato dedurre: </h:div>
         <h:div><corsivo>a</corsivo>) che l’attribuzione degli uffici di Procuratore nazionale e di Procuratore nazionale aggiunto antimafia e antiterrorismo, pur catalogata nell’ambito delle regole procedimentali codificate nel <corsivo>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria</corsivo>, è in realtà e per stessa volontà precostituita del CSM soggetta a prescrizioni particolari e speciali, di fonte direttamente primaria, dirette a valorizzare la peculiarità dei parametri selettivi rispetto a quelli valevoli per il conferimento di ordinarie funzioni direttive o semidirettive; </h:div>
         <h:div><corsivo>b</corsivo>) che gli indicatori specifici di cui agli artt. 14 ss. del <corsivo>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria</corsivo>, sono in tale contesto sostituiti, in forza di quell’art. 23, dai caratteri di legge dell’art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; </h:div>
         <h:div><corsivo>c</corsivo>) che i medesimi indicatori di legge di cui all’art. 103 d.lgs. n. 159 del 2011, assumono una corrispondente preminenza anche riguardo alla valutazione comparativa dei candidati in forza dell’art. 31 del <corsivo>Testo Unico</corsivo>; </h:div>
         <h:div><corsivo>d</corsivo>) che la prevalenza (tanto nella <corsivo>valutazione individuale</corsivo>, che nella successiva <corsivo>valutazione comparativa</corsivo>) degli <corsivo>indicatori specifici</corsivo> (in luogo di quelli ordinariamente previsti per il conferimento di altro incarico) è tratto che caratterizza l’intera procedura, confinando gli <corsivo>indicatori generali</corsivo> degli artt. 7-13 nel perimetro (recessivo) di <corsivo>“</corsivo><corsivo>ulteriori elementi costitutivi il giudizio attitudinale” </corsivo>(cfr. ancora l’art. 25, comma 4, del <corsivo>Testo Unico</corsivo>). </h:div>
         <h:div>I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono, pertanto, scelti tra quanti: <corsivo>a</corsivo>) abbiano svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni (c.d. <corsivo>requisiti di legittimazione</corsivo>); <corsivo>b)</corsivo> vantino specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica (c.d. <corsivo>criteri di valutazione</corsivo>, da riguardarsi quali prioritari ai fini del conferimento della carica).</h:div>
         <h:div>5.2.- È in siffatta, particolare cornice normativa che va valutata, tra le ragioni di doglianza, la vicenda oggetto di controversia.</h:div>
         <h:div>A tal fine, osserva il Collegio che nella delibera impugnata, che ha approvato la proposta della V Commissione, il <corsivo>Plenum </corsivo>passa, anzitutto, in rassegna: </h:div>
         <h:div><corsivo>a</corsivo>) il ricco ed articolato percorso professionale del dott. Romanelli – oggetto, in quanto tale, di diffusa e ragionata disamina – complessivamente ritenuto, con ampia argomentazione, “<corsivo>costantemente caratterizzato da univoche dimostrazioni del concreto possesso della collaudata conoscenza dei meccanismi di funzionamento della giurisdizione, sia in ambito requirente che giudicante, nonché di una spiccata preparazione giuridica, di un ottimo livello di laboriosità, diligenza e impegno quotidiano, solida cultura ordinamentale e particolarmente significative doti di coordinamento dei collaboratori”</corsivo>; </h:div>
         <h:div><corsivo>b</corsivo>) l’elevato profilo attitudinale dello stesso dott. Romanelli, desunto dalla sintetica ma puntuale disamina dei pareri resi all’uopo e da ulteriori circostanze indicative di speciali ed apprezzate attitudini direttive.</h:div>
         <h:div>Dalla detta disamina viene tratta la plausibile (e incontestata) conclusione che il <corsivo>curriculum </corsivo>vantato dal dott. Romanelli possa leggersi quale “<corsivo>precipuamente funzionale allo svolgimento delle funzioni</corsivo>” oggetto di conferimento.</h:div>
         <h:div>Sotto il (distinto) profilo <corsivo>comparativo</corsivo>, il giudizio di prevalenza sugli altri candidati (ed in particolare sulla odierna appellante) appare affidato al plurimo e concorrente rilievo: </h:div>
         <h:div><corsivo>a</corsivo>) della ribadita ricorrenza degli “<corsivo>specifici requisiti attitudinali</corsivo> […] <corsivo>in materia di incarichi organizzativi»</corsivo>; </h:div>
         <h:div><corsivo>b</corsivo>) della riconosciuta e massimamente apprezzata “<corsivo>abilità nella gestione e nel coordinamento delle risorse investigative”</corsivo>; </h:div>
         <h:div><corsivo>c</corsivo>) del “<corsivo>più alto</corsivo>” livello di connubio “<corsivo>tra i fattori significativi per la nomina»</corsivo> (segnatamente, oltre al “<corsivo>merito</corsivo>”: il “<corsivo>decennio da pubblico ministero</corsivo>”, le “<corsivo>specifiche attitudini inquirenti ed esperienze nella lotta al crimine organizzato</corsivo>”, le “<corsivo>capacità organizzative in quest’ultimo ambito»</corsivo>).</h:div>
         <h:div>In particolare, sotto quest’ultimo profilo – il solo concretamente e specificamente valorizzato in prospettiva comparativa e non assoluta – il <corsivo>Plenum </corsivo>ha ritenuto, con riferimento al confronto con il <corsivo>curriculum </corsivo>dell’appellante: </h:div>
         <h:div><corsivo>a</corsivo>) che quest’ultima potesse “<corsivo>indubbiamente</corsivo> […] <corsivo>vantare la specifica conoscenza dell’ufficio messo a concorso</corsivo>” (e ciò “<corsivo>a differenza del dott. Romanelli</corsivo>”); </h:div>
         <h:div><corsivo>b</corsivo>) che, nondimeno, la stessa “<corsivo>risult</corsivo>[ava] <corsivo>essersi da qualche tempo allontat</corsivo>[a] <corsivo>dalla diretta conduzione delle indagini</corsivo>”; </h:div>
         <h:div><corsivo>c</corsivo>) che, per questa ragione – all’evidenza ritenuta implicitamente prevalente sul primo profilo – essa “<corsivo>appar</corsivo>[iva] <corsivo>meno aggiornat</corsivo>[a] <corsivo>rispetto ai più recenti sviluppi delle tecniche di indagine e dei risvolti operativi</corsivo>”; </h:div>
         <h:div><corsivo>d</corsivo>) che – per tal via – alla luce dell’operata “<corsivo>valorizzazione del dato inerente l’abilità nella conduzione delle indagini nei settori di pertinenza e l’esperienza organizzativa «sul campo»</corsivo>”, dei “<corsivo>successi operativi</corsivo>” sia sul piano della prevenzione che sul piano della repressione, della “<corsivo>vastità dei settori (plurimi ambiti mafiosi e terrorismo) nei quali si</corsivo> [erano] <corsivo>concretizzati</corsivo>”, della “<corsivo>rilevanza dei procedimenti trattati</corsivo>” e dell’”<corsivo>aggiornamento estremo delle</corsivo> […] <corsivo>metodologie d’indagine</corsivo>” – il profilo inquirente del controinteressato dovesse prevalere; </h:div>
         <h:div><corsivo>e</corsivo>) che nella stessa direzione di giudizio militasse il dato “<corsivo>dell’esperienza semidirettiva posseduta dal candidato proposto</corsivo>”, di cui l’odierna appellante era, per contro, priva.</h:div>
         <h:div>5.3.- Sulle esposte premesse, rileva qui il Collegio che la motivazione addotta dal CSM a sostegno della valutazione comparativa appare effettivamente incongrua e, in buona misura, contraddittoria.</h:div>
         <h:div>5.3.1.- Non viene in discussione il principio, costantemente ribadito da questo Consiglio di Stato e dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, per cui il raffronto comparativo tra i candidati, alla luce dei parametri prestabiliti, non va necessariamente operato in modo analitico, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo, globale ed unitario, frutto, come tale, della valutazione congiunta ed integrata dei requisiti.</h:div>
         <h:div>Parimenti, va ribadito il consolidato orientamento per cui, nel conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, il CSM esercita una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità, solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti o arbitrarietà (fra le tante, Cons. Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 432; 17 gennaio 2018, n. 271; 18 dicembre 2017, n. 5933; 11 dicembre 2017, n. 5828; 16 ottobre 2017, n. 4786; 6 settembre 2017, n. 4220; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; 11 settembre 2009, n. 5479; 31 luglio 2009, n. 4839; 14 luglio 2008, n. 3513).</h:div>
         <h:div>Resta, perciò, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, procedendo a un sindacato di merito: e ciò in quanto la legge assegna all’organo di governo autonomo un margine di apprezzamento particolarmente ampio e il sindacato del giudice amministrativo deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, senza evidenziare una diretta “<corsivo>non condivisibilità</corsivo>” della valutazione stessa (Cass., SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787 e Cons. Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 432).</h:div>
         <h:div>Nondimeno, il detto sindacato, ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dal CSM, deve assicurare la puntuale ed effettiva verifica del <corsivo>corretto e completo apprezzamento</corsivo> dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la <corsivo>coerenza</corsivo> tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la <corsivo>logicità</corsivo> della valutazione, l'<corsivo>effettività della comparazione</corsivo> tra i candidati, la<corsivo> sufficienza</corsivo> della motivazione (Cons. Stato, V, 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432).</h:div>
         <h:div>È così che, al fine di vincolare la futura esplicazione della propria discrezionalità nel conferimento dei detti incarichi, il CSM ha posto la detta circolare <corsivo>Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria</corsivo>, che reca la specificazione generale dei criteri di valutazione da utilizzare per i provvedimenti da assumere nella materia (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152; V, 6 settembre 2017, nn. 4215 e 4216; 6 settembre 2017, n. 4220; 17 gennaio 2018, n. 271; 23 gennaio 2018, n. 432). Circolare che qui, come detto, va adattata alle norme primarie che appositamente richiama che su di essa senz’altro prevalgono.</h:div>
         <h:div>5.3.2.- Osserva il Collegio che il giudizio di minusvalenza che ha pregiudicato, nella comparazione, la posizione dell’appellante risulta fondato sulla duplice premessa: <corsivo>a</corsivo>) che non solo non fosse decisiva l’esperienza dalla stessa maturata, sin da 2009, di sostituto procuratore presso la DNA (pur trattandosi, in astratto, di criterio preferenziale); <corsivo>b</corsivo>) ma che anzi siffatta esperienza, in quanto ragione di allontanamento della diretta conduzione delle indagini, fosse da considerare in termini sostanzialmente sottrattivi.</h:div>
         <h:div>Ora, se il rilievo <corsivo>sub a</corsivo>) non appare, considerato <corsivo>di per sé</corsivo>,<corsivo/>incongruo (alla luce di un giudizio <corsivo>complessivo</corsivo> dei requisiti esaminati), quello <corsivo>sub b</corsivo>) appare incoerente dal punto di vista logico e del irrazionale quanto a coerenza con le dette speciali disposizioni.</h:div>
         <h:div>In effetti, la particolarità dell’ufficio <corsivo>ad quem</corsivo> deriva dalla particolarità delle funzioni dell’intera Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per come volute dalla legge nel complesso delle varie disposizioni che concernono l’ordinamento giudiziario (cfr. oggi art. 103 d.lgs. n. 159 del 2011, dedicato alla <corsivo>Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo</corsivo>). <corsivo/>Capitale è la considerazione che i magistrati ivi addetti ed operanti non attendono alla diretta conduzione di indagini, trattandosi di ufficio cui compete la funzione di assicurare il coordinamento a livello nazionale delle Direzioni territoriali nonché i necessari collegamenti operativi con gli uffici giudiziari periferici, svolgendo, all’occorrenza, attività di impulso (cfr. art. 371-<corsivo>bis</corsivo> Cod. proc. pen.): perciò i suoi magistrati svolgono quella funzione istituzionale di impulso o coordinamento (non: svolgimento o diretta conduzione) di indagini, e non autonome indagini: così indicano le attribuzioni delle Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, come definite dalla legge per questo particolare ufficio giudiziario (a muovere dal d.-l. 20 novembre 1991, n. 367, conv. con modd. dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8 e poi dal d.-l. 18 febbraio 2015, n.7, conv. con modd. dalla l. 17 aprile 2015, n. 43). Non va, del resto, dimenticato che è ufficio istituito nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione, sicché anche per questo non può essere assimilato a un ufficio di merito.</h:div>
         <h:div>Non pare, allora, coerente considerare dirimenti riferimenti ad attività estranee alla specificità dell’ufficio, come invece è avvenuto riguardo alla pregressa diretta conduzione di indagini; così come non pare logico per un verso<corsivo/>valorizzare (ai fini dell’operato bilanciamento comparativo) la <corsivo>rilevante </corsivo>e <corsivo>specifica </corsivo>esperienza lavorativa maturata presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, per altro concorrente verso, farne contestuale ragione di comparativa svalutazione sotto il profilo attitudinale. </h:div>
         <h:div>Ad accreditare invece l’opposto ragionamento, in sede di valutazione comparativa risulterebbero penalizzati proprio i magistrati già appartenenti all’organico della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, e cioè gli aspiranti che vantano, in applicazione dei criteri selettivi prescritti dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> della procedura, l’esperienza più qualificata alla stregua degli indicatori specifici. Il che sarebbe un risultato paradossale e contrastante le ragioni di esistenza dell’ufficio e con i rammentati particolari criteri dell’art. 103, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011.</h:div>
         <h:div>Non è un caso, del resto, che – pur non potendosi operare diretto confronto tra le due diverse valutazioni – nello stesso contesto valutativo, per l’assegnazione del secondo posto messo a concorso, il <corsivo>Plenum </corsivo>ha valorizzato proprio le esperienze specifiche maturate (dal dott. Russo) presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nella simile qualità di sostituto.</h:div>
         <h:div>5.3.4.- Alla luce delle esposte considerazioni, appare esatta la premessa, valorizzata dal primo giudice, secondo cui l’attribuzione degli incarichi all’interno della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo non può essere costruita come una “<corsivo>specifica ed autonoma ragione di prevalenza</corsivo>” (ciò che finirebbe, in effetti, per prefigurare un’implausibile sorta di necessaria progressione interna nella relativa carriera); ma non possono essere condivise le conclusioni, che argomentano dalla discrezionalità valutativa <corsivo/>in ordine alla ponderazione dei requisiti e delle attitudini e dalla natura globale e complessiva del giudizio. Discrezionalità e globalità che, vale ribadire, non sono in discussione: ma che non esimono, per il principio di legalità, dal rispetto del canone di intrinseca coerenza e razionalità decisionale oltre che dalla necessità di sufficienza e congruità della motivazione delle assunte determinazioni.</h:div>
         <h:div>6.- Su tali premesse – potendo ritenersi integralmente assorbite le ulteriori ragioni critiche valorizzate dalla domanda giudiziale – l’appello va accolto. Ne discende – in prospettiva conformativa – l’obbligo del Consiglio Superiore della Magistratura di rideterminarsi nel rispetto dei principi enunciati.</h:div>
         <h:div>La complessità delle questioni delibate giustifica l’integrale compensazione, tra le parti costituite, di spese e competenze di lite.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>Compensa integralmente, tra le parti costituite, spese e competenze di lite.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="18/01/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Raffaella Francavilla</h:div>
            <h:div>Giovanni Grasso</h:div>
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      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
