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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170642620171020172732559" descrizione="" gruppo="20170642620171020172732559" modifica="10/23/2017 2:41:12 PM" stato="4" tipo="31" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Besim Bilali" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="06426"/><fascicolo anno="2017" n="05033"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170642620171020172732559.xml</file><wordfile>20170642620171020172732559.docm</wordfile><ricorso NRG="201706426">201706426\201706426.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2017\201706426\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>23/10/2017 14:41:12</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Pierfrancesco Ungari</firma><data>21/10/2017 13:39:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/10/2017</dataPubblicazione><classificazione>230<nuova>230</nuova><ereditata>230</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Giorgio Calderoni,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del T.A.R. VENETO – -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente respingimento richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6426 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura -OMISSIS-;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La Questura di -OMISSIS-, con provvedimento in data -OMISSIS-, ha revocato la carta di soggiorno e negato il rilascio di un permesso di soggiorno (ordinario) all’odierno appellante, affermando che si tratta di persona socialmente pericolosa, la quale si può supporre tragga sostentamento dallo sfruttamento della prostituzione, e che comunque le esigenze di tutela della collettività risultano prevalenti sulla tutela dei legami familiari.</h:div><h:div>2. Ciò, in ragione dell’esistenza, a suo carico, di due condanne da parte del GIP di -OMISSIS- - la prima in data -OMISSIS-, a 3 anni di reclusione, per i reati di cui agli artt. 3, n. 4 e n. 8 e 4 n. 7 della legge 75/1958 (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), e la seconda in data -OMISSIS-, a 2 anni e 2 mesi di reclusione, per i  reati di cui agli artt. 2 della legge 894/1967 e 11-23 della legge 110/1975 (detenzione di armi da guerra e detenzione di armi clandestina - dal capo di imputazione si apprende che si trattava di una mitraglietta Browning mod. Skorpion calibro 7,65) - oltre che di un avviso orale, comminatogli nel 2012, e di una ulteriore segnalazione per reati di cui alla legge 75/1958 nel 2013.</h:div><h:div>3. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata (-OMISSIS-), ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento, sottolineando che la motivazione del provvedimento è più che sufficiente e dà conto in maniera chiara ed esaustiva della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, e che nemmeno la eventuale dimostrazione della presenza di un suo nucleo familiare in Italia (da escludere, dato che in ricorso si precisa che moglie e figli sono rimasti in -OMISSIS-), sarebbe stata atta a superare la pericolosità sociale dimostrata dal ricorrente.</h:div><h:div>4. Nell’appello (le cui argomentazioni di censura si esauriscono in due pagine) prospetta che:</h:div><h:div>- il TAR ha omesso di considerare che l’appellante è in Italia dal -OMISSIS-ha avuto una condotta esente da rilievi, mentre “la parentesi dal-OMISSIS-, anni di contestazione dei fatti di reato deve ritenersi episodica ed isolata”;</h:div><h:div>- non vi sono elementi per formulare una prognosi di ulteriore condotta criminosa;</h:div><h:div>- la motivazione sulla pericolosità ed ostatività dei reati è errata perché unica, sia per la revoca della carta di soggiorno sia per il diniego di un permesso ordinario, mentre “le motivazioni devono essere diverse e meno approfondite per la revoca della carta di soggiorno”.</h:div><h:div>5. Resiste per il Ministero dell’interno l’Avvocatura Generale dello Stato, controdeducendo puntualmente.</h:div><h:div>6. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>I precedenti a carico dell’appellante coprono un arco di tempo prolungato - quattro anni, in età matura, sono tutt’altro che “una parentesi” in una condotta di segno diverso, tanto più che l’appellante è giunto in Italia minorenne e dovrebbe essersi ormai stabilmente integrato dal punto di vista sociale e lavorativo – e appaiono tali, per natura, continuità e supposte modalità esplicative, da rendere tutt’altro che illogica la valutazione discrezionale di attuale pericolosità sociale formulata dalla Questura di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Del resto, nell’appello non si contesta direttamente la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per revocare e negare i titoli di soggiorno (presupposti che non vengono nemmeno richiamati), ma unicamente un profilo di pretesa contraddittorietà o illogicità legato all’unicità della motivazione, che appare inconsistente, nulla impedendo in linea di principio che detta motivazione sia sufficiente ad integrare i presupposti richiesta dalla legge in relazione alle due fattispecie.</h:div><h:div>7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello indicato in epigrafe. </h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge, per spese del grado di giudizio.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/10/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>