<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170579820230807102221648" descrizione="" gruppo="20170579820230807102221648" modifica="08/08/2023 22:25:02" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Cordial Market S.n.c. di Monticelli A. &amp; C." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="05798"/><fascicolo anno="2023" n="07723"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170579820230807102221648.xml</file><wordfile>20170579820230807102221648.docm</wordfile><ricorso NRG="201705798">201705798\201705798.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\408 Vito Poli\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>08/08/2023 15:23:42</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Monteferrante</firma><data>07/08/2023 23:08:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Rotondo,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Monteferrante,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, n. 17 del 9 gennaio 2017.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5798 del 2017, proposto dalla Cordial Market S.n.c. di Monticelli A. &amp; C., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Monti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Marnate, in persona del sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Muzi in Roma, viale Regina Margherita, n. 42; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Maria Giovanna Ceriani, Fausta Ferrario, Michela Rossini, Alessandro Rossini, Vanda Ceriani, Luigi Francesco Ceriani, Massimo Ceriani, Armida Borroni, Ernesto Borroni, Giovanna Ceriani, Enrico Ceriani, Silvano Ceriani, Paolo Ceriani, Fabrizio Ceriani, Gabriella Pagani, Antonio Celora, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marnate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il consigliere Luca Monteferrante e udito per la parte ricorrente l’avvocato Giovanni Monti;</h:div><h:div>Dato atto dell'istanza di passaggio in decisione depositata dall'avvocato Angelo Ravizzoli;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La Cordial Market s.n.c. di Monticelli A. &amp; C. (Cordial Market), nella persona del socio amministratore e legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, ha presentato ricorso in appello per la riforma <corsivo>in parte qua</corsivo> della sentenza n. 17/2017, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano (Sezione Seconda), ha respinto il ricorso n.r.g. 1797/2013, presentato insieme ad altri quindici soggetti per l’annullamento del Piano di governo del territorio (<corsivo>breviter</corsivo>, PGT) del Comune di Marnate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 25 gennaio 2013.</h:div><h:div>2. I terreni di proprietà della società Cordial Market erano inclusi dal Piano regolatore generale (<corsivo>breviter</corsivo>, PRG) nell’ambito AS.2, individuato quale “cerniera funzionale tra gli abitati di Marnate centro e Nizzolina”, con superficie territoriale pari a mq. 40.515, assoggettato a pianificazione attuativa, per il quale era previsto un indice edificatorio territoriale di 0,70 mc./mq., con possibilità di insediamenti commerciali con determinati limiti massimi di superficie di vendita. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (<corsivo>breviter</corsivo>, PTCP) della Provincia di Varese del 2007 ha individuato parte dell’ambito in questione come “ambito agricolo strategico macroclasse ‘F’”, con carattere prevalente fino all’approvazione del PGT ma senza influire sul PRG per quanto attiene agli interventi subordinati all’adozione e all’approvazione anche di piani attuativi di iniziativa pubblica. Nel 2012, con l’approvazione comunale del PGT, i terreni in questione sono stati inclusi nell’ambito di trasformazione ATR5 ed è stata destinata all’edificabilità solo una parte dei terreni inclusi nell’ambito ATR5 con ammissione su tale porzione immobiliare della sola funzione “residenziale” e di “quelle complementari e compatibili con la residenza”, ma non l’insediamento di medie strutture di vendita. I restanti terreni sono stati destinati alla realizzazione del bosco in città, computato come standard urbanistico e destinato a essere acquisito al patrimonio pubblico a seguito dell’attuazione dell’ambito di trasformazione. In particolare è stato attribuito ai terreni destinati all’edificabilità un indice edificatorio di 0,30 mc./mq. e ai terreni destinati al bosco in città un indice edificatorio di 0,20 mc./mq., mentre non è stato riconosciuto alcun indice edificatorio ai terreni destinati a verde privato. Ne risulterebbe, secondo quanto rappresentato dall’appellante, una densità edilizia territoriale pari a 0,20 mc./mq. e non a 0,50 mc./mq., come affermato dalla difesa del Comune di Marnate nel giudizio avanti al T.A.R. Il PGT avrebbe quindi ridotto notevolmente la densità territoriale dell’ambito (prima pari a 0,70 mc./mq.), escludendo l’insediamento di medie strutture di vendita. In precedenza, nell’ambito dell’attuazione di piano particolareggiato e di adozione di variante allo stesso, era stata avanzata da una società la richiesta di attivazione della procedura per la costruzione di un supermercato di media distribuzione. Nonostante le osservazioni prodotte dall’appellante, il Comune ha infine escluso l’insediamento di medie strutture di vendita nell’ambito di trasformazione ATR5, pur riconoscendo che in fase di attuazione del PGT possano essere presentate concrete proposte di sviluppo commerciale anche in ambiti diversi e ulteriori rispetto a quelli riservati dal piano a tale funzione. La destinazione commerciale sarebbe stata invece riservata ad altri ambiti.</h:div><h:div>3. Avverso l’approvazione del PGT comunale, l’appellante e altri quindici hanno presentato ricorso dinanzi al T.A.R. per la Lombardia, affidato ai seguenti motivi.</h:div><h:div>3.1. Violazione degli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione; degli artt. 1, comma 1-<corsivo>bis</corsivo>, e 11 della legge n. 241/1990; dell’art. 11 della legge regionale n. 12/2005; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti, mancato contemperamento degli interessi privati con quello pubblico, contraddittorietà, arbitrarietà, inidoneità e difetto di motivazione. </h:div><h:div>In particolare, i ricorrenti si dolgono della illogica modifica della destinazione dell’area in favore della realizzazione del “bosco in città”, con conseguente riduzione dei diritti edificatori e limitazione dell’intervento edificatorio all’uso residenziale. Per altri ambiti sarebbe stata invece prevista una dotazione volumetrica aggiuntiva per la cessione di aree a verde privato. Inoltre, dalla dotazione volumetrica fissata emergerebbe una discriminazione ai danni dell’ATR5 rispetto ad altri ambiti. Si tratterebbe quindi di un processo di esproprio di diritti fondiari, di ribaltamento di fattispecie edificatorie e di snaturamento dei meccanismi perequativi, confermato dal raffronto tra il vecchio PRG e il nuovo PGT comunale.</h:div><h:div>3.2. Violazione della legge regionale n. 12/2005, della deliberazione di Giunta regionale n. 8/8138 del 1° ottobre 2008 e n. VI11/6024 del 5 dicembre 2007; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti, mancato contemperamento degli interessi, contraddittorietà, arbitrarietà, inidonea e insufficiente motivazione. I ricorrenti hanno contestato l’allocazione degli insediamenti di vendita <corsivo>food</corsivo> e <corsivo>non food</corsivo> in altri ambiti, senza considerazione per i profili ambientali, sociali e logistici e ai danni dell’ATR5. Hanno inoltre richiamato alcune delibere regionali che, per il sistema territoriale pedemontano (cui appartiene il Comune di Marnate), prevederebbero la riduzione dei fenomeni dispersivi degli insediamenti residenziali e produttivi, soprattutto se adiacenti ad altri Comuni. Inoltre, lo stesso Servizio tecnico comunale avrebbe evidenziato al Consiglio comunale di valutare l’opportunità se l’ambito possa essere trasformato in area di trasformazione assoggettata a permesso di costruire convenzionato.</h:div><h:div>4. La sentenza del T.A.R. impugnata ha prima considerato infondata, in relazione all’interesse sostanziale connesso all’impugnazione del PGT, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta dal Comune di Marnate, che presupponeva una limitazione dei profili contenziosi ai rapporti interni alla compagine dei comproprietari (tale capo non è stato impugnato).</h:div><h:div>Con riferimento al primo motivo del ricorso, dopo essersi soffermata sui rapporti tra PTCP della Provincia di Varese e PGT, la sentenza ha rilevato che quest’ultimo, adottato dal Comune di Marnate, risulta conforme al primo nel classificare le aree dei ricorrenti quale ambito agricolo strategico macroclasse “F”, il che giustifica l’attendibilità della valutazione che ha condotto all’assoggettamento dell’ATR5 - nel quale ricadono gli immobili in questione - alla maggioritaria destinazione a “bosco di città” e alla inammissibilità della destinazione produttiva che i ricorrenti hanno lamentato essere stata ingiustamente pretermessa a seguito dell’impugnato PGT.</h:div><h:div>La sentenza ha riconosciuto che il Comune aveva espletato un’efficiente istruttoria, procedimentalizzata per fasi successive e, soprattutto, rispettosa degli indirizzi e degli obiettivi fondamentali della pianificazione provinciale (riduzione del consumo di suolo e valorizzazione di componenti ambientali), volte a evitare la saldatura tra l’abitato di Marnate e quello di Nizzolina.</h:div><h:div>La sentenza ha inoltre ribadito gli ampi poteri discrezionali riconosciuti alle Amministrazioni comunali nell’ambito dell’attività pianificatoria, che risulterebbero coerentemente esercitati nel rispetto dell’obbligo conformativo previsto dall’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 (legge per il governo del territorio).</h:div><h:div>La sentenza ha inoltre ritenuto che non sussista un’irrazionale sperequazione del contributo dei vari ambiti alla “città pubblica”, tenuto conto che la potenzialità volumetrica dell’ATR5 non è troppo dissimile da quella degli altri ambiti, anch’essi interessati dalla destinazione a “bosco di città”.</h:div><h:div>La sentenza ha poi considerato manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso di primo grado. In particolare, la sentenza ha affrontato le censure mosse dai ricorrenti alla legittimità procedimentale e alla conformità urbanistica del progetto presentato dalla società Immobiliare Lombardia S.r.l. in data 13 giugno 2011 per la realizzazione di una media struttura di vendita in zona Via San Carlo – Viale Lombardia, imperniate sull’osservazione proposta dal responsabile del servizio tecnico, il quale aveva chiesto al Consiglio comunale di pronunciarsi in merito al procedimento <corsivo>in itinere</corsivo> riguardante l’approvazione del progetto sopra citato, in origine allocato in un ambito (AC.8) eliminato dalla nuova pianificazione.</h:div><h:div>Secondo la sentenza, la conversione in ambito di trasformazione assoggettato a permesso di costruire convenzionato, deliberata dall’Amministrazione, è immune da irragionevolezza, tenuto conto che la previsione di tale progetto è qualificabile come conforme all’impostazione generale dello strumento urbanistico. Inoltre, la medesima sentenza ha ribadito che l’Amministrazione comunale non è tenuta ad una particolareggiata motivazione in ordine ad ogni singola scelta urbanistica effettuata con il nuovo strumento di pianificazione, anche laddove la nuova scelta si discosti da destinazioni precedentemente impresse al territorio dal precedente strumento urbanistico.</h:div><h:div>Ha infine evidenziato che i ricorrenti non avevano adeguatamente replicato al rilievo mosso dal Comune che non era stato presentato alcun piano attuativo riguardante il comparto ATR5, il che proverebbe una prolungata inerzia che denota l’insussistenza di una aspettativa giuridica meritevole di tutela.</h:div><h:div>Nel respingere il ricorso, la sentenza del T.A.R. ha condannato i ricorrenti alle spese di giudizio, quantificate in euro 4.000.</h:div><h:div>5. L’appello si concentra sulle statuizioni della sentenza avverso il primo motivo del ricorso e su quelle relative alla mancata presentazione di un piano attuativo da parte dei ricorrenti, deducendo i seguenti motivi (estesi da pagina 5 a pagina 18).</h:div><h:div>5.1. Erroneità delle statuizioni dell’appellata sentenza relative alla posizione soggettiva dei ricorrenti.</h:div><h:div>Viene contestata dall’appellante l’annotazione della sentenza relativa all’omessa presentazione di alcun piano attuativo per il comparto ATR5.</h:div><h:div>Al riguardo, sottolinea l’appellante che:</h:div><h:div>- non era richiesta alcuna giustificazione, stante che i ricorrenti avevano impugnato le previsioni del PGT relative al suddetto ambito;</h:div><h:div>- dopo l’entrata in vigore del PTCP, per l’ambito in questione sarebbe stato ammissibile solo un piano attuativo di iniziativa pubblica;</h:div><h:div>- i ricorrenti, in quanto proprietari dei terreni inclusi nell’ambito di trasformazione ATR5, avevano e hanno un interesse qualificato e tutelato al corretto esercizio del potere pianificatorio comunale in sede di PGT;</h:div><h:div>- l’abnorme sovradimensionamento dello standard previsto dal PGT nell’ambito ATR5 avrebbe richiesto una più incisiva e singolare motivazione del PGT sul punto;</h:div><h:div>- l’abnorme sovradimensionamento dello standard è di per sé sufficiente a determinare un danno ai proprietari inclusi nell’ambito ATR5.</h:div><h:div>5.2. Erroneità delle statuizioni dell’appellata sentenza relative al primo motivo del ricorso al T.A.R.</h:div><h:div>5.2.1. L’appellante contesta che, nell’elaborazione del PGT, le aree in questione siano state ricomprese nell’ambito agricolo strategico macroclasse ‘F’, a riprova del particolare parametro (‘fertilità’) che il PTCP ha eletto per la classificazione dei terreni. Il PGT, in conformità al carattere prescrittivo fissato dal PTCP, non ha confermato le previsioni del PTCP medesimo relative alla suddetta superficie e l’ha sottratta all’ambito agricolo previsto dal PTCP, per includerla nell’ambito di trasformazione ATR5, compensando tale sottrazione con l’individuazione di un nuovo ambito agricolo. Le conclusioni del T.A.R. si fonderebbero invece su un presupposto errato in diritto (la perdurante efficacia delle previsioni del PTCP relative ai terreni di cui si tratta).</h:div><h:div>5.2.2. Le conclusioni del T.A.R. sarebbero errate per sé stesse in quanto:</h:div><h:div>a) l’inclusione, nel PTCP, di parte dei terreni in questione nell’ambito agricolo strategico macroclasse ‘F’ non giustificherebbe la valutazione che ha condotto all’assoggettamento dell’ATR5, nel PGT, alla maggioritaria destinazione a “bosco in città” perché: i terreni inclusi dal PGT nell’ambito di trasformazione ATR5 e destinati alla realizzazione del “bosco in città” ricadevano solo in parte nell’ambito agricolo strategico macroclasse ‘F’ previsto dal PTCP; il PTCP non contempla tra gli ambiti agricoli i boschi;</h:div><h:div>b) inoltre, il T.A.R. non avrebbe considerato che la “maggioritaria destinazione a bosco in città” (e, cioè, a “standard urbanistici”) dell’ambito di trasformazione ATR5 comporta, in base al Piano dei Servizi la cessione gratuita della superficie (mq. 26.000) fatta oggetto di tale destinazione, che è abnorme sia in relazione alla superficie complessiva (mq. 39.500) dell’ambito ATR5 sia, soprattutto, in relazione al contenuto peso insediativo dell’intervento edificatorio ammesso nel citato ambito;</h:div><h:div>c) non sarebbe stata fatta una valutazione comparativa dei diversi interessi in conflitto;</h:div><h:div>d) l’inclusione nell’ambito agricolo strategico macroclasse ‘F’ previsto dal PTCP di parte dei terreni di cui si tratta non costituirebbe affatto argomento dirimente per sostanziare l’inammissibilità della destinazione produttiva, perché il PTCP non faceva alcuna differenza tra la destinazione residenziale e la destinazione commerciale. L’inammissibilità di quest’ultima destinazione, quindi, dipende esclusivamente dalla scelta pianificatoria effettuata con l’impugnato PGT;</h:div><h:div>e) inoltre, il T.A.R. non avrebbe considerato che l’inammissibilità della destinazione produttiva nell’ambito ATR5 non è stata prospettata neppure dall’Amministrazione comunale, che non avrebbe escluso, in termini assoluti, la possibilità dell’insediamento della funzione commerciale nell’ambito ATR5.</h:div><h:div>5.2.3. L’appellante contesta poi le conclusioni della sentenza impugnata circa la coerenza dell’esercizio dei poteri comunali nel rispetto dell’obbligo conformativo rispetto al PTCP, previsto dall’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005.</h:div><h:div>5.2.4. Contesta inoltre il fatto, affermato dalla difesa dell’Amministrazione comunale e ritenuto provato dal T.A.R., che l’Amministrazione avrebbe espletato un’adeguata istruttoria. Infatti, il T.A.R. avrebbe aderito alle affermazioni comunali circa l’indice edificatorio assegnato a ciascun ambito di trasformazione che, però, sarebbero smentite dalla “Relazione del documento di piano”, secondo cui la determinazione delle grandezze volumetriche insediabili in ciascun comparto di trasformazione è stata definita distinguendo le aree incluse in ciascun comparto in diverse tipologie e attribuendo a tali diverse tipologie di aree indici edificatori diversi. Il T.A.R. avrebbe mancato di rilevare che i criteri di determinazione dei diritti edificatori all’interno degli ambiti di trasformazione residenziali sono immotivati e, comunque, manifestamente illogici e ingiusti.</h:div><h:div>Né il TAR avrebbe rilevato che i suddetti criteri contraddicono l’intenzione dell’Amministrazione comunale di contenere la perequazione all’interno dei perimetri dei piani attuativi e, cioè, di realizzare la perequazione endoambito di cui all’art. 11, comma 1, della L.R. n. 12/2005: tale perequazione, infatti, si attua con l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale a tutti i terreni inclusi nel medesimo ambito territoriale assoggettato a pianificazione attuativa e non con l’attribuzione di indici di edificabilità diversi ai suddetti terreni.</h:div><h:div>E ancora, il T.A.R. non avrebbe nemmeno considerato l’illogicità e l’ingiustizia manifeste dell’applicazione dei criteri scelti, quale risulta dalla tabella riepilogativa degli ambiti di trasformazione residenziali, che manifesterebbe la notevole differenza delle densità edilizie territoriali, che non può essere giustificata, come ha fatto il T.A.R., con l’esigenza del rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fondamentali della pianificazione provinciale. Infatti, lo stesso PGT avrebbe legittimamente sottratto alla pianificazione provinciale terreni inclusi in vari ambiti di trasformazione; inoltre, l’inclusione dei suddetti terreni in ambiti di trasformazione varrebbe anche ad escludere l’effettiva sussistenza dell’esigenza di riduzione del consumo di suolo.</h:div><h:div>5.2.5. L’illogicità e l’ingiustizia sarebbero ancor più manifeste, ad avviso dell’appellante, se si tiene conto del fatto che ai singoli ambiti l’impugnato PGT ha richiesto un contributo alla realizzazione della “città pubblica” inversamente proporzionale alla densità edilizia territoriale riconosciuta. A chi il PGT ha concesso maggior capacità edificatoria, meno è stato chiesto dal PGT medesimo per contribuire alla realizzazione della “città pubblica” e delle dotazioni necessarie. La sperequazione del contributo dei vari ambiti alla “città pubblica” non sarebbe stata considerata invece dalla sentenza, che non avrebbe posto a raffronto i concreti contributi con il contributo minimo richiesto dalla legge regionale n.12/2005, ampiamente superato nel PGT.</h:div><h:div>La sperequazione sarebbe ingiustificabile, se si considera - come, invece, non avrebbe fatto il T.A.R. - che i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione sono funzionali, anzitutto, al peso insediativo degli interventi edilizi ammessi negli ambiti stessi e, quindi, al numero di abitanti ivi insediabili: quanti più sono gli abitanti insediabili, tanto maggiore dovrebbe essere la dotazione di aree per servizi. Si tratta di un principio logico che, però, sarebbe stato disatteso dall’impugnato PGT. Il T.A.R. avrebbe dovuto riconoscere che il contributo alla realizzazione della città pubblica richiesto dall’impugnato PGT all’ambito ATR5 è spropositato e abnorme rispetto alla capacità edificatoria attribuita all’ambito stesso, tanto da integrare un vero e proprio esproprio (senza indennizzo).</h:div><h:div>5.2.6. Infine, la sperequazione non potrebbe essere giustificata - come ha fatto il T.a.r. - con gli ampi poteri discrezionali riconosciuti alle Amministrazioni comunali nell’ambito dell’attività pianificatoria. La discrezionalità, infatti, non è sinonimo di arbitrarietà.</h:div><h:div>5.3. Con il gravame si chiede quindi che, in riforma dell’appellata sentenza del T.a.r., sia accolto il primo motivo del ricorso in primo grado e, per l’effetto, siano annullati <corsivo>in parte qua</corsivo> gli atti comunali impugnati. Con vittoria, per l’appellante, delle competenze e delle spese di entrambi i gradi del giudizio.</h:div><h:div>6. Si è costituito il Comune di Marnate, chiedendo la reiezione dell’appello.</h:div><h:div>7. Sia l’appellante sia il Comune hanno depositato memorie e memorie di replica.</h:div><h:div>8. Con ordinanza n. 3099 del 22 aprile 2022 il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio con riguardo alle censure dell’appellante relative alla asserita violazione delle previsioni di piano in materia di perequazione (v. par. 5.2.4.) rilevando che “<corsivo>L’appellante muove dal presupposto che la perequazione urbanistica di cui all’articolo 11 della legge regionale Lombardia n. 12/2005 debba realizzarsi esclusivamente all’interno di un medesimo ambito. L’appellante ne inferisce che nell’ATR5 l’obbligo di cessione a favore della “città pubblica” sarebbe marcatamente sproporzionato rispetto alla vocazione edificatoria e al numero di abitanti conseguentemente insediabili, ragion per cui si realizzerebbe una sorta di esproprio larvato.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>La legge regionale n. 12/2005 prevede e disciplina, infatti, la possibilità per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale di prevedere due forme di perequazione: una prima, endoambito (art. 11, comma 1), e una seconda, estesa a tutte le aree del territorio comunale (art. 11, comma 2).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Pertanto, ai fini del decidere è necessario che il Comune di Marnate trasmetta una relazione con cui rappresenti e documenti analiticamente le scelte adottate in sede di adozione del PGT impugnato, chiarendo – alla luce delle richiamate disposizioni della legge regionale n. 12/2005 – in quale modo sia stata disciplinata la perequazione endoambito e se (e in che termini) siano state eventualmente contemplate forme di perequazione estesa, suscettibili di interessare l’area oggetto della controversia”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>9. Il Comune di Marnate in ottemperanza alla predetta ordinanza ha provveduto a depositare in data 30 giugno 2022 una relazione istruttoria con i chiarimenti richiesti.</h:div><h:div>10. Alla udienza pubblica del 16 febbraio 2023 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, previo deposito di memorie conclusive (in data 13 gennaio 2023 il Comune di Marnata, e in data 16 gennaio 2023 la appellante), nonchè di memorie di replica (in data 24 gennaio 2023 il Comune di Marnate, e in data 26 gennaio 2023 la appellante), con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.</h:div><h:div>11. L’appello è infondato.</h:div><h:div>12. La tesi dell’odierna appellante non può trovare accoglimento alla stregua dei principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, sez. IV, n. 21 del 2023; <corsivo>idem</corsivo>, nn. 2460 del 2022; 603 del 2022; 3 luglio 2018, n. 4071; 6 ottobre 2017, n. 4660;18 agosto 2017, n. 4037; Ad. plen. n. 24 del 1999) sui limiti della tutela delle aspettative edificatorie dei privati rispetto all’esercizio di poteri pianificatori urbanistici, ambientali e paesaggistici, secondo cui:</h:div><h:div>a) le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità;</h:div><h:div>b) anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione (c.d. polverizzazione della motivazione), oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione allo strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni;</h:div><h:div>c) la semplice <corsivo>reformatio in peius</corsivo> della disciplina urbanistica attraverso il ridimensionamento dell’attitudine edificatoria di un’area è interdetta solo da determinazioni vincolanti per l’amministrazione in ordine ad una diversa “zonizzazione” dell’area stessa, ovvero tali da fondare legittime aspettative potendosi configurare un affidamento qualificato del privato esclusivamente in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione o ancora nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo> sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1197; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; Ad. plen. n. 24 del 1999)”;</h:div><h:div>d) con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti tassativi casi: </h:div><h:div>d1) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; </h:div><h:div>d2) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; </h:div><h:div>d3) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; </h:div><h:div>d4) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo;</h:div><h:div>d5) una posizione di vantaggio (derivante da una convenzione urbanistica o da un giudicato) può essere riconosciuta (e quindi essere oggetto della tutela da parte del giudice amministrativo) soltanto quando abbia ad oggetto interessi oppositivi e non invece quando si tratti di interessi pretensivi, come è nel caso in esame in cui si tratta dell’esercizio dello <corsivo>ius variandi</corsivo> su istanza del privato;</h:div><h:div>e) le scelte contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica possono contemplare il sovradimensionamento degli standard (Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2011, n. 3315), fatto salvo l’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge sebbene non si richieda nemmeno in tal caso una motivazione puntuale che riguardi le singole aree (Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2780);</h:div><h:div>f) il potere di pianificazione urbanistica del territorio non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, con particolare riferimento alla disciplina delle possibilità e dei limiti edificatori delle stesse, ma deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell’utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati; sotto tale angolazione è ben possibile che la destinazione agricola sia imposta a determinati suoli per finalità di conservazione ambientale (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. Stato, sez. IV, n. 3018 del 2022, n. 2700 del 2022, n. 2460 del 2022), senza che ciò possa essere ascritto all’esercizio di un larvato potere espropriativo (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2023, n. 1618);</h:div><h:div>g) in sede di adozione del p.r.g., il Comune può legittimamente introdurre vincoli o limitazioni di carattere ambientale (Cons. di Stato, sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265). La sussistenza di competenze statali e regionali in materia di tutela di determinati ambiti territoriali storicamente qualificati e di pregio naturale non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un p.r.g. Il p.r.g., nell'indicare i limiti da osservare per l'edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre, infatti, che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti da altri livelli di pianificazione nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse ambientale (Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2023, n. 100).</h:div><h:div>13. In considerazione dei suesposti principi, i motivi di appello, unitariamente considerati, si palesano manifestamente infondati, tenuto conto di quanto segue.</h:div><h:div>13.1 La scelta dell’amministrazione comunale si presenta scevra da profili di illogicità e manifesta irragionevolezza, e, inoltre, parte appellante non ha comprovato di trovarsi in nessuna di quelle fattispecie che radicano un affidamento legittimo alla conservazione della previgente destinazione urbanistica compatibile con l’uso commerciale (che l’appellante peraltro non ha mai inteso valorizzare assumendo concrete iniziative attuative, restando inerte per anni), tenuto altresì conto che la nuova destinazione urbanistica impressa dal PGT consente comunque uno sfruttamento edificatorio, sebbene di tipo residenziale e non commerciale.</h:div><h:div>13.2 In particolare, nel caso di specie, con l’entrata in vigore del PTCP l’area in contestazione è stata destinata in parte a zona agricola strategica e quindi era divenuta sostanzialmente inedificabile, mentre con il nuovo p.g.t. l’area è stata destinata in parte a edilizia residenziale, in parte a bosco urbano (cioè verde pubblico) proprio al fine di preservare il corridoio verde necessario a prevenire la confluenza del centro abitato di Marnate con quello di Nizzolina, evitando quei fenomeni di conurbazione che rappresentano uno dei criteri ispiratori del piano; tali motivazioni, desumibili dalla relazione al PGT, ben giustificano, sotto il profilo dell’obbligo di motivazione rafforzato, la previsione di una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge, cui si aggiunge la necessità di garantire comunque una destinazione compatibile con le previsioni del PTCP, orientate ad una forte valorizzazione della tutela ambientale ed alla riduzione del consumo di suolo.</h:div><h:div>13.3 Il T.a.r. ha correttamente ricostruito i rapporti tra PTCP della Provincia di Varese e PGT approvato dal Comune di Marnate, ed ha giustamente osservato che quest’ultimo risulta conforme al primo nel classificare le aree dei ricorrenti quale ambito agricolo strategico macroclasse “F”, il che giustifica l’attendibilità della valutazione che ha condotto all’assoggettamento dell’ATR5 - nel quale ricadono gli immobili in questione - alla maggioritaria destinazione a “bosco di città” e alla inammissibilità della destinazione produttiva che i ricorrenti hanno lamentato essere stata ingiustamente pretermessa a seguito dell’impugnato PGT. Così facendo il Comune ha espletato un’istruttoria adeguata e soprattutto rispettosa degli indirizzi e degli obiettivi fondamentali della pianificazione provinciale consistenti nella riduzione del consumo di suolo e nella valorizzazione di componenti ambientali e volti a evitare la saldatura tra l’abitato di Marnate e quello di Nizzolina, finalità questa che il bosco di città è certamente idoneo a perseguire; inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalla appellante, la previsione del bosco di città è coerente con la destinazione ad aree agricole strategiche, alla luce di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale della Regione Lombardia n. 8059 del 19 settembre 2009, adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005, e recante “i criteri per la definizione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei piani territoriali di coordinamento provinciale” che, tra le possibili destinazioni, contempla anche quella boschiva.</h:div><h:div>13.4 Se l’opzione “zero consumo di suolo” è di per sé legittima (cfr. Cons. Stato, sez. IV n. 765 del 2023), <corsivo>a fortiori</corsivo> lo è una scelta, come quella contestata dalla appellante, che tenda a limitare il consumo di suolo favorendo il concetto strategico, nella moderna urbanistica, di “bosco verticale” che viene attuato su un’area di fatto a verde (perché tutelata dalla destinazione agricola e dal Piano paesaggistico) dove la volumetria residenziale si svilupperà in altezza e sarà circondata da verde pubblico, realizzando una edilizia di qualità meno impattante, in luogo di una urbanizzazione di tipo estensivo.</h:div><h:div>13.5 Da ultimo con riferimento alla lamentata disparità di trattamento nella applicazione del meccanismo perequativo deve convenirsi con quanto puntualmente osservato dal T.a.r. secondo cui “<corsivo>Né si rileva, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso (cfr. pag. 21), un’irrazionale sperequazione del contributo dei vari ambiti alla “città pubblica”, tenuto conto che – a parte l’ATR1, al quale è stata riconosciuta maggiore potenzialità volumetrica, e l’ATR2 – la quota percentuale dell’ATR5 (64%), in rapporto alla sua notevole estensione territoriale (39.500,00 mq), non è molto dissimile da quella dell’ATR7 (53% su 25.150,00 mq.) e dell’ATR4 (45% su 45.700,00 mq), anch’essi interessati dalla destinazione a “bosco di città”: il che destituisce di fondamento l’assunto dei ricorrenti circa l’esclusività del “sacrificio” ad essi inferto dall’Amministrazione comunale, la quale, al contrario, pare aver garantito il principio di perequazione.</corsivo>”. Inoltre, per i motivi esposti, non sussiste un obbligo di motivazione puntuale necessario a giustificare la differenza delle densità edilizie territoriali previste per i diversi ambiti di trasformazione residenziali, non avendo la giurisprudenza accolto la tesi della motivazione c.d. polverizzata, mentre la scelta operata dal Comune di prevedere comunque una seppur contenuta facoltà edificatoria, accanto all’obbligo, in funzione perequativa, di cedere aree per la realizzazione del bosco in città, integra quel bilanciamento tra interesse pubblico ed interessi privati che la appellante lamenta infondatamente essere stato omesso.</h:div><h:div>14. Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve pertanto essere respinto.</h:div><h:div>15. In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società appellante e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la società appellante alla rifusione in favore del Comune di Marnate delle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 6000,00 oltre, IVA, CPA e spese generali come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Luca Monteferrante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>