<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170570920230609012533618" descrizione="" gruppo="20170570920230609012533618" modifica="6/9/2023 2:35:36 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Beato Ulderico Quale Titolare della Ditta “Baia Principe di Beato Ulderico”" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="05709"/><fascicolo anno="2023" n="05681"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170570920230609012533618.xml</file><wordfile>20170570920230609012533618.docm</wordfile><ricorso NRG="201705709">201705709\201705709.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\465 Sergio De Felice\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ulrike Lobis</firma><data>09/06/2023 02:35:36</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Ulrike Lobis,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00018/2017, resa tra le parti, concernente </h:div><h:div>1) - ordinanza di "ingiunzione per la demolizione di opere abusive eseguite in difformità del permesso di costruire disposta nei confronti del signor Beato Ulderico" numero 42 del 25/03/2014;</h:div><h:div>2) - ordinanza di "divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla scia presentata per attività di somministrazione di alimenti e bevande" numero 51 del 2/04/2014</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune Di Sant'Elpidio A Mare il 30\10\2017: </h:div><h:div>Appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. per le Marche n. 18/2017</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Beato Ulderico quale Titolare della Ditta “Baia Principe di Beato Ulderico”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Chioini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.  Maria Chiara Morabito in Roma, via Benaco n.5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sant'Elpidio a Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi in Roma, via del Vignola n. 5; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Elpidio A Mare;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’appello in esame, parte ricorrente ha appellato la sentenza n. 18/2017 del Tar per le Marche concernente il rigetto del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere l’annullamento (i) dell’ordinanza di “ingiunzione per la demolizione di opere abusive eseguite in difformità del permesso di costruire disposta nei confronti del signor Beato Ulderico”, numero 42 del 25 marzo 2014, con cui il Responsabile Area 4 del Comune di Sant'Elpidio a Mare ha ordinato al ricorrente la demolizione delle seguenti opere: (a) ampliamento porticati (logge) delle dimensioni di ml. 2,45 X ml. 2,80 e ml. 9.09 X ml. 3,50 e ml. 3,50 X ml. 3,50; (b) aumento dell’altezza del manufatto e precisamente di ml. 1,11 al colmo da ml. 5,21 a ml. 6,32, mentre all’imposta l’altezza è stata aumentata da ml 2,80 a m. 3,35 e da ml. 3,96 a ml. 4,65, realizzando inoltre un solaio intermedio a quota ml. 3,10; (c) tamponamento della superficie aperta lato sud con pannelli in legno. Mentre in assenza del titolo autorizzativo risulta realizzato un manufatto in legno delle dimensioni di ml. 2,00 X 2,00 con una altezza di ml. 2,20”;</h:div><h:div>(ii) dell’ordinanza di “divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla scia presentata per attività di somministrazione di alimenti e bevande”, numero 51 del 2 aprile 2014 con cui e stato ordinato il divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA presentata in data 06.02.2014 prot. n. 2758 dal signor Beato Ulderico, in qualità di titolare della ditta individuale Beato Ulderico “Baia Principe” con sede legale in Via Calatafimi n. 91, per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’area attrezzata a verde pubblico compresa tra Via Leonardo Da Vinci e Via Brancadoro di questo Comune a seguito convenzione del 19.03.2010, modificata il 03 aprile 2012, per tutte le motivazioni indicate in premessa;</h:div><h:div>(iii) del diniego del rilascio di agibilità parziale limitatamente alla Zona Commerciale escludendo dalla stessa la loggia realizzata nel fianco est del fabbricato, Prot. n. 04686 del giorno 1 marzo 2014 recante la seguente motivazione: “In relazione alla richiesta di agibilità prot. n. 2563 del 04/02/2014, si precisa che la stessa risulta carente della firma del richiedente e priva della documentazione di rito, inoltre poiché la S.V. ha inoltrato richiesta in qualità dei titoli abilitativi rilasciati, fra cui il permesso di costruire in sanatoria richiesto in data 12.06.2012, il quale risulta denegato, si comunica che l’istanza non è accogliibile e pertanto verrà archiviata”;</h:div><h:div>(iv) dell’accertamento eseguito dal Comando Polizia Municipale rilasciato il 7 aprile 2014.</h:div><h:div>1.1. Il. Sig. Beato è titolare di una concessione per la gestione di una porzione di area attrezzata a verde pubblico nel Comune di Sant’Elpidio a Mare. La relativa convenzione è stata firmata dalle parti in data 19.3.2010. </h:div><h:div>1.2. La concessione prevede la costruzione di una struttura amovibile (tipo chiosco) chiudibile, da destinare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n° 30/2005 con contestuale rilascio dell’autorizzazione.</h:div><h:div>1.3. Il ricorrente, con riferimento a tale immobile, il 12 giugno 2012 ha presentato presso lo sportello unico per l’Edilizia del Comune, ai sensi dell’articolo 10 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, una richiesta di permesso a costruire in sanatoria per la «realizzazione di una loggia aperta su tre lati ed una maggiore altezza di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande sito in Zona Industriale Brancadoro a Sant’Elpidio a Mare (FM)».</h:div><h:div>1.4. Dopo il preavviso di diniego emesso il 30 agosto 2012, l’Amministrazione comunale ha respinto l’istanza con il provvedimento prot. 10440 del 26/27 aprile 2013.</h:div><h:div>1.5. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con autonomo ricorso R.g. n. 516/2013 definito con la sentenza del T.a.r. per le Marche n. 17/2017 oggetto anch’essa di gravame.</h:div><h:div>1.6. Successivamente in data 14 novembre 2013 ha presentato una “richiesta di permesso a costruire in sanatoria con adeguamento” che, a suo dire, avrebbe comportato l'esecuzione di opere capaci di far rientrare l'immobile nelle dimensioni della superficie esterna occupata così come statuito dal T.a.r. e dalle prescrizioni del bando e su di essa il Comune non si sarebbe pronunciato.</h:div><h:div>1.7. Inoltre, in data 4 febbraio 2014 il ricorrente ha chiesto il rilascio del certificato di agibilità parziale limitatamente alla zona commerciale, escludendo quindi la loggia realizzata nel fianco est del fabbricato.</h:div><h:div>1.8. In data 6 febbraio 2014, ha poi presentato una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’area commerciale, il cui esercizio non avrebbe interferito con la loggia asseritamente abusiva.</h:div><h:div>1.9. L’amministrazione comunale ha denegato l’agibilità con provvedimento datato 1 marzo 2014 prot. 04684 oggetto di impugnazione. Successivamente sono stati adottati dal Comune di Sant’Elpidio a Mare i seguenti provvedimenti, anch’essi oggetto di gravame di primo grado:</h:div><h:div>- ordinanza nr. 42 del 25 marzo 2014, recante ingiunzione per la demolizione di opere abusive eseguite in difformità del permesso di costruire. Oltre all’ampliamento realizzato con la loggia e al solaio abitabile intermedio (già oggetto del diniego di sanatoria) sono stati ritenuti abusivi anche il tamponamento della superficie aperta al lato sud dell’edificio con pannelli in legno e la costruzione, in assenza di un titolo autorizzativo, di manufatti in legno delle dimensioni di 2 mt x 2 x 2.20.</h:div><h:div>- ordinanza nr. 51 del 2 aprile 2014, notificata nella stessa data, recante divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA presentata per attività di somministrazione di alimenti e bevande.</h:div><h:div>1.10. Con il ricorso al Tar l’odierna parte appellante aveva dedotto l’illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati, con il quale si lamentava: </h:div><h:div>i) con riferimento all’ordinanza 42 del 25 marzo 2014,</h:div><h:div>- di avere presentato una nuova richiesta di permesso di costruire per adeguarsi alle prescrizioni della p.a; l’amministrazione, a conoscenza dei lavori relativi alla loggia, non avrebbe mai adottato l’ordinanza di sospensione lavori o l’avvio del procedimento. Inoltre sarebbe decorso il termine previsto per il consolidamento del titolo edilizio; insisteva altresì sulla legittimità della loggia, la computabilità del solaio come volume tecnico e affermava la legittimità del tamponamento con pannelli in legno del lato sud dell’edificio e della costruzione di un ulteriore manufatto in legno.</h:div><h:div>ii) con riguardo al divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione e al diniego di agibilità parziale, affermava che sulla relativa SCIA si sarebbe formato il silenzio assenso, che non mancherebbe il richiesto titolo abilitativo edilizio e che le motivazioni del diniego non sarebbero comunque condivisibili.</h:div><h:div>All’esito del giudizio di prime cure il Tar con la sentenza qui impugnata, ha accolto il ricorso in parte e per l’effetto annullato, nei limiti indicati in motivazione, l’ordinanza n. 51 del Comune di Sant’Elpidio a Mare del 2 aprile 2014 e il diniego di agibilità prot. 04684 del 1 marzo 2014 prot. 04684; ha respinto per il resto il ricorso, ritenendo in particolare</h:div><h:div>-  per quanto riguarda l’ordinanza n. 42/2014, che la questione della loggia era già stata oggetto di valutazione nell’ambito del ricorso n. 516/2013 </h:div><h:div> - non rilevante l’eventuale conoscenza da parte del Comune dell’opera asseritamente abusiva prima della conclusione dei lavori; non sussiste alcun onere dell’amministrazione di fare precedere l’ordinanza di demolizione dall’ordine di sospensione dei lavori e neanche, trattandosi di atto vincolato, dall’avviso di inizio del procedimento </h:div><h:div> - che con riferimento al conseguimento del titolo edilizio non vi sono elementi testuali per sostenere che la sottoscrizione della convenzione equivalesse a rilascio del titolo</h:div><h:div> - non condivisibili le censure che affermano la legittimità delle altre opere di cui è ordinata la rimessione in pristino; per quanto riguarda la loggia e il solaio abitabile, il Tribunale si è già pronunciato riguardo il ricorso 516/2013</h:div><h:div> - che riguardo il tamponamento del lato sud con pannelli, la tamponatura di una tettoia (indipendentemente dai materiali utilizzati) costituisce intervento produttivo di volumi che necessita di titolo edilizio</h:div><h:div> - che il manufatto di 2 mt x 2, realizzato in assenza di titolo autorizzativo, è di dimensioni rilevanti e risulta adibito a magazzino, e non rientra nella limitativa previsione dei “4 giochi per bambini a norma CE” prevista dalla Convenzione del 19.3.2010”</h:div><h:div> - che sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 14.11.2013, al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione si era formato il silenzio rigetto ai sensi dell’articolo 36 DPR 380/2001. Parte ricorrente non ha impugnato tempestivamente il diniego implicito ma lamenta che l’ordinanza di demolizione sia stata adottata in pendenza della richiesta di accertamento di conformità, censura che, non è quindi fondata” </h:div><h:div> - che “in relazione al diniego di agibilità, sussistessero apprezzabili profili di fumus quantomeno in relazione alla dedotta mancata richiesta di integrazioni istruttorie prima della conclusione negativa del procedimento, peraltro avviato dall’interessato per l’ottenimento di un’agibilità parziale, ovvero limitata alle sole superfici ritenute conformi al permesso di costruire e non oggetto di provvedimenti repressive</h:div><h:div>- che la mancata sottoscrizione e le carenze documentali della richiesta di agibilità presentata il 4 febbraio 2014 non esimessero il Comune da valutare la domanda con eventuale richiesta di regolarizzazione e integrazione documentale così come il riferimento, contenuto nella motivazione, alla mancanza dei titoli abilitativi non tiene conto della natura parziale della richiesta, limitata alle parti non abusive.</h:div><h:div> - che riguardo all’ordinanza 51/2014, sulla segnalazione certificata di inizio attività (somministrazione di alimenti e bevande) non si è formato alcun silenzio assenso, dato che con nota 3574 il 17 febbraio 2014 è stata richiesta dal Comune la regolarizzazione della pratica sotto il profilo urbanistico (la Scia è stata presentata in data 6.2.2014)</h:div><h:div> - che l’ordinanza n. 51/2014 e il diniego di agibilità n. 4684/2014 devono essere annullati, limitatamente alla parte in cui non valutano, in contraddittorio con il ricorrente, la possibilità di concedere l’agibilità e di somministrare alimenti e bevande limitatamente alla parte conforme al titolo edilizio</h:div><h:div>2. Avverso la sentenza di primo grado parte appellante ha formulato 4 motivi di appello:</h:div><h:div>(1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 lett. c) del regolamento edilizio e della convenzione - illegittimità del diniego e dell'ingiunzione di demolizione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. e.6 del d.p.r. n. 380 del 2001 i in tema di pertinenze - eccesso di potere per violazione di legge ed eccesso di potere; </h:div><h:div>(2) Con riferimento al solaio: Illegittimità dell'ordinanza di demolizione - eccesso di potere </h:div><h:div>(3) Con riferimento ai pannelli ed al manufatto in legno: Illegittimità dell'ordinanza di demolizione - eccesso di potere</h:div><h:div>(4) Accoglimento della domanda risarcitoria. </h:div><h:div>2.1. Il Comune di Sant’Elpidio a Mare si è costituito chiedendo il rigetto dell’appello. Ha proposto appello incidentale al fine di censurare la sentenza laddove sosteneva che il Comune di Sant’Elpidio a Mare avrebbe dovuto valutare, in contraddittorio con il ricorrente, la possibilità di concedere un’agibilità parziale ovvero limitata alle sole superfici ritenute conformi al permesso di costruire e non oggetto di provvedimenti repressivi. </h:div><h:div>2.2. Le parti, in vista dell’udienza di discussione, hanno depositato memorie difensive e di replica.</h:div><h:div>2.3. All’udienza del 16.2.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>3. L’appello principale è infondato.</h:div><h:div>Con il primo motivo di appello (rubricato: <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 lett. c) del regolamento edilizio e della convenzione - illegittimità del diniego e dell'ingiunzione di demolizione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. e.6 del d.p.r. n. 380 del 2001 i in tema di pertinenze - eccesso di potere per violazione di legge ed eccesso di potere</corsivo>) l’appellante censura la pronuncia laddove ha statuito che “<corsivo>Non sono altresì condivisibili le censure che affermano la legittimità delle altre opere di cui è ordinata la rimessione in pristino. Per quanto riguarda la loggia e il solaio abitabile, il Tribunale si è già pronunciato riguardo il ricorso 516/2013</corsivo>”, riproponendo tutte le censure fatte valere nel procedimento sub RG 516/2013, sostenendo che l’opera in esame costituirebbe una semplice “loggia”. In particolare, l’appellante sostiene che la questione del loggiato posto sul lato est andrebbe affrontata sulla base delle definizioni contenute nella “nuova stesura” dell’articolo 13 lett. c) del Regolamento Edilizio Comunale di Sant’Elpidio a Mare il quale, ai fini della distinzione fra porticato e logge aperte definisce come “porticato “una porzione del piano terreno di un fabbricato aperta almeno su un lato, lungo il quale appositi pilastri sorreggono i volumi abitabili dei piani superiori”, mentre definisce come loggia un “organismo architettonico addossato ad un edificio o arretrato rispetto alla facciata, aperto su uno o due lati, con apertura a tetto o a terrazza o a balcone o sormontato da altra loggia”. Sulla base della qualificazione dell’opera in discussione desunta dal citato articolo 13 lett. c) ed in relazione alla sua specifica funzionalizzazione, il Comune avrebbe potuto e dovuto rilasciare il permesso in sanatoria, trattandosi - ai fini del calcolo della superficie utile lorda e della superficie minima assentibile - di intervento indifferente sia rispetto al Regolamento Edilizio che alla convenzione.</h:div><h:div>Se il ricorrente avesse realizzato un portico ovvero una veranda, avrebbe dovuto rispettare i parametri previsti dalla convenzione, ossia la realizzabilità di una superficie al chiuso di 70 mq ed un’eventuale porticato o veranda di 30 mq; ma siccome ha realizzato una “loggia aperta” che secondo la definizione data dallo stesso Regolamento Edilizio del Comune di Sant'Elpidio a Mare e dalla giurisprudenza, è una copertura aperta su tre lati e siccome non era vietata dalla convenzione e dal bando, la loggia sarebbe stata assentibile ed indifferente ai fini del calcolo sia delle superfici che delle volumetrie.</h:div><h:div>Deduce, inoltre, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 comma 1, lett. e.6 del D.P.R. n. 380/2001 in tema di pertinenze, sostenendo che l’opera rappresenti tutti i connotati della pertinenza, in quanto l’opera eseguita non sarebbe destinata ad una finalità residenziale, non ha un autonomo valore commerciale e non è suscettibile di autonoma utilizzazione rispetto al bene principale, avendo solamente la funzione di ombreggiare e riparare lo spazio sottostante.</h:div><h:div>3.1. Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello in quanto le argomentazioni dedotte con riferimento ai parametri edilizi ed urbanistici ed al concetto di loggia indicate dall’appellante non sono in grado a smentire le puntuali e logiche ragioni indicate dal Giudice di prime cure a fondamento del rigetto del ricorso.</h:div><h:div>3.2. Infatti, la convenzione per la concessione in gestione dell’area attrezzata a verde pubblico del 19.3.2010, stipulata tra l’appellante ed il Comune, prevede esplicitamente nell’art. 3 la possibilità di costruire una struttura amovibile (tipo chiosco) chiudibile da destinare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 30 del 2005, della superficie massima al chiuso di 70 mq e di un porticato o di una tettoia per un massimo di 30 mq, per cui le costruzioni effettuate dall’appellante, sia con riferimento al chiosco ove è stato realizzato un sottotetto abitabile con altezza interna superiore a 1,50 m, sia con riferimento alla loggia realizzata su una superficie esterna di 75 mq, hanno superato le dimensioni massime consentite dalla convenzione, rispettivamente hanno violato la prescrizione contenuta nella convenzione sulla destinazione del chiosco all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.</h:div><h:div>3.3. Siccome nel caso concreto, sulla base di un bando pubblico è stata stipulata una convenzione tra l’amministrazione pubblica e la parte appellante concernente l’uso di un area attrezzata a verde pubblico, sono vincolanti e prevalenti le prescrizioni e pattuizioni ivi contenute sia per quanto riguarda la natura della superficie coperta all’esterno del chiosco, identificata nella convenzione con porticato o veranda, sia per quanto riguarda l’estensione massima della superficie esterna da occupare.</h:div><h:div>Pertanto, in merito alle possibilità di utilizzo e di costruzione su tale area sono del tutto irrilevanti le deduzioni della parte appellante sia con riferimento alla asserita superiorità, nella gerarchia delle norme, del Regolamento edilizio rispetto al bando e alla convenzione, sia con riferimento alle differenze tra porticato e loggia, in quanto le prescrizioni contenute nella convenzione circa la natura della superficie coperta all’esterno del chiosco, identificata nella convenzione con “porticato o veranda” e le prescrizioni contenute nella convenzione circa la superficie massima, sono prevalenti e vincolanti e non possono essere violate.</h:div><h:div>3.4. Quindi, nel caso concreto, avendo l’appellante costruito una loggia aperta su una superficie esterna di 75 mq e non, come previsto nella convenzione, una veranda o un porticato con una superficie massima di 30 mq assentita dall’art. 3 della convenzione, raddoppiandone l’estensione rispetto a quella convenzionata, il Collegio, contrariamente all’assunto dell’appellante, ritiene che nel caso concreto non si tratta di intervento indifferente rispetto alle prescrizioni contenute nella convenzione e nel relativo bando e che quindi non si tratta di intervento compatibile con la convenzione, per cui il Comune ha correttamente denegato la sanatoria richiesta dalla parte appellante, in quanto la sanatoria sarebbe stata in evidente contrasto con quanto stabilito nella convenzione e nel bando.</h:div><h:div>3.5. Del pari non sono convincenti in fatto ed in diritto le affermazioni dell’appellante con riferimento alla sostenuta violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 comma 1, lett. e.6 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione alla loggia ritenuta non sanabile da parte del comune. Nel caso concreto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure con valutazione e motivazione logica, solamente ove la conformazione e le ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi (non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito), possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire.</h:div><h:div>3.6. Tenuto conto della dimensione della superficie occupata, sono del tutto destituite le censure mosse dalla parte appellante con riferimento all’asserita natura pertinenziale della loggia, in quanto, per pacifica giurisprudenza “Il collegamento tra pertinenza e bene principale non può essere, peraltro, apprezzato sul piano soggettivo, avuto riguardo al tipo di destinazione che il proprietario ha inteso imprimere nel caso concreto, dovendo sussistere un “oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3634).</h:div><h:div>3.7. Le argomentazioni a tal uopo contenute nella sentenza n. 17/2017, alla quale il Giudice di primo grado fa riferimento, sono anche integralmente conformi a quanto stabilito da questa Sezione con la propria sentenza n. 694/2017 con riferimento al concetto di pertinenza urbanistica: “La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. Cons. St., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615)”</h:div><h:div>3.8. Sono quindi destituiti di fondamento gli argomenti dell’appellante posti a sostegno del primo motivo di appello.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo di appello, formulato con riferimento al solaio, l’appellante censura l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere. L’appellante, riportandosi a giurisprudenza sul soppalco (che sarebbe figura in sostanza coincidente con quella in esame) e sul vano tecnico, sostiene l’erroneità della sentenza laddove parla di una potenziale sfruttabilità del vano ai fini residenziali. A tal uopo l’appellante argomenta che il solaio non sarebbe utilizzabile da parte degli avventori del locale che non possono accedervi in quanto sarebbe costituito da un controsoffitto chiuso, accessibile tramite una botola, nel quale sarebbero stati collocati la caldaia e gli impianti delle macchine necessarie per far funzionare i frigoriferi e gli altri elettrodomestici destinati all’esercizio dell'attività di ristorazione. Secondo l’appellante, ci si troverebbe in presenza di intervento che rientra nel concetto di attività edilizia libera, trattandosi di un volume tecnico, chiuso e non computabile ai fini della volumetria consentita.</h:div><h:div>4.1. L’argomentazione non convince. Dalla documentazione fotografica depositata dalla stessa parte appellante si ritiene non poter escludere la destinazione ad uso abitabile del sottotetto come costruito dalla parte appellante, dotato di finestre sui lati est ed ovest e consistente in una altezza interna tra 1,5 m e 3,10 m (cfr. allegato 5 della parte ricorrente in primo grado, tavole e sezioni del progetto in sanatoria; fotografie di cui all’allegato 6). Considerate le caratteristiche costruttive del sottotetto si ritiene del tutto inconferente la giurisprudenza sui soppalchi e sui vani tecnici riportata dalla parte appellante a sostegno della propria tesi sulla erroneità della sentenza appellata in tale punto.</h:div><h:div>4.2. A prescindere dalla circostanza che l’appellante non ha indicato alcun plausibile motivo per il quale non sarebbe stato possibile allocare altrove la caldaia e gli impianti delle macchine necessarie per far funzionare i frigoriferi e gli altri elettrodomestici destinati all’esercizio dell'attività di ristorazione, non convince comunque la tesi avversaria circa la natura di vano tecnico del sottotetto, in quanto, come statuito dal questa Sezione con decisione del 17 febbraio 2022, n. <corsivo>1184 “ si definisce 'tecnico' il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 7584 del 2021; Sez. VI, n. 3318 del 2021; Sez. II n. 5940 del 2021). Tali possono essere, in via esemplificativa, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili (Consiglio di Stato, Sez. II n. 7357 del 2021, Sez. V, n. 3059 del 2016, Sez. VI n. 175 del 2015). Solo alle predette condizioni tali volumi non vanno computati nel calcolo della volumetria massima consentita, in quanto per definizione essi non generano autonomo carico urbanistico (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4358 del 2020)”.</corsivo></h:div><h:div>4.3. Infatti, ai fini di fare rientrare il sottotetto de quo nella nozione di vano tecnico, le caratteristiche costruttive, la presenza di finestre sui lati est ed ovest e le dimensioni sia di superficie che volumetriche del sottotetto, ma anche la circostanza che gli impianti ivi collocati occupano solo una minima parte della superficie complessiva del sottotetto, non si attagliano alle definizioni sopra riportate sui vani tecnici. Inoltre, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, la non accessibilità diretta del sottotetto è di rilievo, in quanto si tratta di accorgimento facilmente rimuovibile. Sono pertanto, destituite di fondamento le doglianze ed affermazioni dedotte dalla parte appellante a sostegno di questo motivo di appello.</h:div><h:div>4.4. Infine, va confermata la statuizione del Giudice di primo grado anche con riferimento alla non contraddittorietà del provvedimento impugnato con la delibera di consiglio comunale 230/2010, laddove statuisce che l’esclusione dei volumi tecnici e dei servizi obbligatori dalla superficie massima realizzabile, prevista dalla delibera del consiglio comunale n. 230/2010 riguarda il caso in cui le opere abbiano effettivamente le caratteristiche del “volume tecnico”, circostanza che, come evidenziato ai precedenti punti, non si riscontra nel caso in esame.</h:div><h:div>4.5. Conclusivamente va rigettato anche il secondo motivo di appello in quanto evidentemente infondato.</h:div><h:div>5. Con il terzo motivo d’appello (rubricato: <corsivo>Con riferimento ai pannelli ed al manufatto in legno: Illegittimità dell'ordinanza di demolizione - eccesso di potere)</corsivo>, parte appellante censura la pronuncia nella parte in cui tratta il tamponamento del lato sud con pannelli e il manufatto di 2 mt x 2 realizzato in assenza di titolo autorizzativo. In merito al tamponamento della superficie aperta lato sud con pannelli in legno realizzata in assenza del titolo autorizzativo l’appellante eccepisce che le opera non costituirebbe un tamponamento né un manufatto, ma una semplice apertura scorrevole “a fisarmonica”, completamente apribile, fatta di pannelli in alluminio per riparare i tavoli. Sostiene che questa opera fosse prevista nel bando e che sarebbe stata installata in sostituzione dei teli presenti in precedenza che si erano lacerati. Di conseguenza non risulterebbe pertinente il riferimento alla sentenza del T.a.r. Marche, Sez. I, 13 gennaio 2012, n. 39 citata nella sentenza, secondo la quale <corsivo>“La tamponatura, con pannelli in vetro, di una precedente tettoia con conseguente realizzazione di una veranda e correlato aumento di volumetria deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 3, d.P.R.6 giugno 2001 n. 380, come ristrutturazione edilizia in quanto comporta, in conseguenza dell'aumento di volumetria correlata, la realizzazione di un organismo diverso dal precedente per struttura e destinazione; un intervento del genere, pertanto, deve essere assentito con permesso di costruire”</corsivo>, poiché questa si riferisce ad un caso diverso rispetto a quello in esame. Sostiene che nella fattispecie in esame non vi sarebbe stata alcuna tamponatura né aumento di volumetria.</h:div><h:div>Deduceva inoltre che il “manufatto in legno delle dimensioni di ml. 2,00 X 2,00 con una altezza di ml. 2,20” non sarebbe altro che uno dei quattro giochi per bambini che l’appellante era obbligato ad installare temporaneamente sul posto senza essere stabilmente infisso al suolo, perché prescritti dal bando il cui vano, in assenza dei piccoli fruitori, viene utilizzato per ricoverarvi gli altri attrezzi ludici.</h:div><h:div>Non corrisponderebbe al vero l’affermazione che questo sarebbe di rilevanti dimensioni (in quanto è di 4 metri quadrati) e, ad ogni modo, si tratterebbe di una struttura leggera, semplicemente appoggiata al terreno, amovibile senza fondamenta e tale da non costituire un'apprezzabile trasformazione del territorio circostante, essendo oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze transeunti, collegate all'attività esercitata sul posto.</h:div><h:div>5.1. Le doglianze non hanno pregio. Il Collegio premette che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico - edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie; infatti è irrilevante che le dette opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio (cfr.  Cons. Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 419) e ciò anche se ciò avvenga con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 giugno 2019 n. 4449).</h:div><h:div>5.2. Per quanto concerne la chiusura di un balcone mediante l’installazione di una struttura a vetri, formata da pannelli frangivento in vetro, rotabili su se stessi e scorrevoli su binari, questa Sezione con decisione del 24.01.2022, n 469 ha statuito che con riferimento ad <corsivo>“interventi costruttivi volti a chiudere un’area aperta e delimitata, pertinenziale all’appartamento di proprietà, consistente in un balcone ovvero in una loggia ovvero ancora portici o porticati attraverso la installazione di pannelli in vetro, si è affermato che l'installazione di pannelli in vetro atti a chiudere integralmente un’area (un porticato, ma analogamente, ad avviso del Collegio, la questione può essere posta per balconi o logge) che si presenti aperta su tre lati, determina, senz'altro, la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria e ciò perché l’intervento va riguardato dall'ottica del risultato finale, ovvero il rilevato aumento di superficie e di volumetria, sia che ciò consegua alla chiusura su tutti i lati, sia che ne implichi anche la copertura, pure con superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili (cfr., in tal senso, con specifico riferimento ai porticati ma, per quanto si è sopra detto, analogamente riferibile alla chiusura di logge o di balconi, Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2019 n. 4437 e Sez. V, 5 maggio 2016 n. 1822)”</corsivo>. </h:div><h:div>5.3. Ad avviso del Collegio, il concetto della soprariportata decisione n. 469/2022 è senza dubbio sovrapponibile al caso qui in esame, che per le sue caratteristiche costruttive, anche se consistenti nella completa amovibilità della partizione tramite impacchettamento, si pone, nel concreto, in una dimensione, edilizia e giuridica, analoga rispetto alle consuete vicende legate alla chiusura con pannelli in vetro di portici, porticati, logge, balconi, balconate; ciò in quanto la chiusura con vetrate dell’area corrispondente alla loggia, sebbene dette vetrate siano richiudibili “a pacchetto”(cfr. fotografie, allegato 11 della parte ricorrente; fotografie doc. 3 del Comune, depositato il 31.5.2014) costituisce un’area abitabile rispettivamente utilizzabile ai fini ristorativi, per la conformazione tecnica dell’opera e per il risultato che emerge a seguito della installazione.</h:div><h:div>Tale avvenuta realizzazione di un vano aggiuntivo mediante tamponatura di un’area non può neppure qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico, in quanto integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2018 n. 1893).</h:div><h:div>5.4. Anche per quanto riguarda la realizzazione del manufatto in legno delle dimensioni di 2 mt x 2 realizzato in assenza di titolo autorizzativo ed usato come magazzino, valgono le sopra esposte considerazioni in diritto sulla nozione di costruzione ai fini del rilascio della concessione edilizia.</h:div><h:div>Infatti, contrariamente all’assunto dell’appellante, dalla documentazione fotografica e dalla convenzione emerge che il manufatto in legno delle dimensioni di mt 2x2 e dell’altezza di 2,2 mt, oggetto dell’ordinanza n. 42/2014, non fa parte dei giochi per bambini che il ricorrente era obbligato ad installare, in quanto non rientrante nelle strutture elencate al punto 3.3. della convenzione (doc. 9 depositato dalla parte ricorrente in primo grado) che prescriveva l’installazione di n. 4 giochi per bambini a norma CEE, di n. 6 panchine finalizzate alla fruizione dell’area verde circostante; n 5 punti luce per l’illuminazione; n 4 porta rifiuti.</h:div><h:div>Lo stesso appellante dichiara che il manufatto viene usato come magazzino per il ricovero di attrezzi ludici, escludendo quindi la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze eccezionali.</h:div><h:div>L’art. 3, punto e5), d.P.R. 380/2001 include tra le opere di “nuova costruzione” “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore”.</h:div><h:div>Ne consegue la correttezza dell’ordinanza impugnata n. 42/2014 che ha ordinato la demolizione del manufatto eseguito in assenza di permesso di costruire.</h:div><h:div>5.5. Conclusivamente, per quanto esposto e ritenendo assorbiti tutti gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, sulla base delle statuizioni contenute nei precedenti punti, l’appello principale deve essere respinto; dal rigetto di ogni domanda di annullamento discende conseguenzialmente il rigetto della domanda risarcitoria, concernente gli investimenti effettati nella costruzione del manufatto, indicati in circa 150.000,00 euro.</h:div><h:div>6. Il Collegio passa all’esame dell’appello incidentale proposto dal Comune di San Elpidio a Mare al fine di censurare la sentenza laddove sosteneva che il Comune di Sant’Elpidio a Mare avrebbe dovuto valutare, in contraddittorio con il ricorrente, la possibilità di concedere un’agibilità parziale ovvero limitata alle sole superfici ritenute conformi al permesso di costruire e non oggetto di provvedimenti repressivi.</h:div><h:div>Il Comune sostiene che tale dictum del Giudice di primo grado sarebbe errato per violazione ed errata applicazione della normativa in materia di agibilità degli edifici (art. 24 d.P.R. 380/01), nonché per mancata valutazione di elementi fattuali e di presupposti acquisiti al procedimento amministrativo, per violazione dell’art. 6 l. n. 241/90 e dei principi in tema di atto amministrativo e di elementi essenziali dello stesso.</h:div><h:div>Secondo il Comune, il Collegio di primo grado avrebbe totalmente disatteso le risultanze fattuali della presente controversia e osserva come già in primo grado si sarebbe evidenziato come il Comune di Sant’Elpidio a Mare non avesse alcun obbligo di notiziare il ricorrente del fatto che la sua richiesta di agibilità prot. 2563/14 risultasse priva della firma e della documentazione di rito </h:div><h:div>Nella fattispecie in esame il T.a.r. in particolare non ha considerato che con nota n. 3574/14 il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha invitato il ricorrente a regolarizzare la documentazione e a conformare alla normativa vigente la sua attività. </h:div><h:div>Per quanto concerne il divieto di prosecuzione dell’attività di cui all’ordinanza n. 51/14, il Comune ritiene debba essere evidenziato che lo stesso sarebbe stato fondato su validi presupposti in quanto detta procedura richiede la conformazione dell’attività alla normativa vigente e quindi, in particolare, a quella edilizia. A tale fine sarebbero stati decisivi i due documenti, ossia la nota n. 3574/14 e il verbale sopralluogo Vigili Urbani n. 5233/14. </h:div><h:div>Secondo il Comune, il Giudice di prime cure non avrebbe preso in considerazione questi documenti rilevanti, ed in particolare la nota n. 3574 del 17/2/14 con la quale si comunica al sig. Beato Ulderico ai sensi dell’art. 7 legge 241/90 la richiesta di conformazione della SCIA alla normativa urbanistica. Ne conseguirebbe quindi che il ricorrente è stato notiziato del fatto che la sua pratica anche sotto il profilo urbanistico non era conforme e che quindi avrebbe dovuto regolarizzarla nel termine indicato. Ciò non è accaduto e quindi le doglianze del ricorrente circa il formarsi del silenzio-assenso e circa una mancanza di collaborazione fra cittadino e istituzioni sono prive di pregio. La nota prot. 3574/14 avrebbe il duplice effetto di interrompere ai sensi dell’art. 19 comma 3 L. 241/90 il termine per il formarsi del silenzio-assenso e in secondo luogo costituirebbe la comunicazione circa la sussistenza di carenze della procedura urbanistica con invito a conformare l’attività. </h:div><h:div>Nonostante il ricorrente avesse avuto la possibilità di regolarizzare la documentazione e conformare alla normativa vigente la sua attività, ciò non sarebbe accaduto; risulterebbe dal sopralluogo dei Vigili Urbani n. 5233/14 che sussistevano le difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato al ricorrente e indicate nell’ordinanza di demolizione n. 42/14. </h:div><h:div>Per questi motivi sarebbero prive di pregio le argomentazioni che il Giudice di prime cure pone a fondamento della sua decisione: a) anche in carenza di sottoscrizione della richiesta di agibilità vi era l’obbligo del Comune di richiedere la regolarizzazione e integrazione documentale; b) la non conformità ai titoli abilitativi non sarebbe stata formulata in contraddittorio con il ricorrente e comunque non avrebbe tenuto contro della natura parziale della richiesta di agibilità, limitata</h:div><h:div>In secondo luogo il diniego di agibilità sarebbe stato motivato anche sulla circostanza dell’assenza dei titoli abilitativi e quindi dell’abusività della struttura. </h:div><h:div>Per il Comune, quanto affermato dal Giudice di prime cure in merito al fatto che il Comune avrebbe dovuto valutare, in contraddittorio con il ricorrente, la possibilità del rilascio di un’agibilità parziale limitata alle parti non abusive, si pone in contrasto con il principio codificato in giurisprudenza secondo il quale “La conformità dei manufatti alle norme urbanistico – edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli artt. 24 comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 e 35 comma 20, l. n. 47 del 1985, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico – edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata”. </h:div><h:div>Inoltre, il dictum del Giudice di primo grado si porrebbe anche in contrasto con l’art. 24 comma 4 bis lett. a) del d.P.R. n. 380/01 sotto un duplice presupposto. L’art. 24 ammette la possibilità del rilascio di un’agibilità parziale anche su singole porzioni della costruzione purché funzionalmente autonome. Nella fattispecie detto presupposto sarebbe stato assente poiché gli abusi riscontrati, e cioè il sottotetto abitabile e la loggia, costituiscono un unicum rispetto alla costruzione di cui si chiede l’agibilità. Gli abusi incidono su parti della struttura inscindibilmente connesse con le parti conformi e da ciò ne conseguirebbe l’impossibilità del rilascio di un’agibilità parziale. </h:div><h:div>6.1. L’appello incidentale è fondato.</h:div><h:div>Per quanto concerne la richiesta di abitabilità parziale presentata dalla parte appellante principale in data 4.2.2014, si rileva che il Comune, con lettera del 1.3.2014, prot 4686 ha comunicato al richiedente che la domanda era stata presentata sprovvista della firma del richiedente e priva della documentazione di rito, per cui il Collegio ritiene, contrariamente al Giudice di prime cure, che tale comunicazione costituiva la comunicazione della necessità di regolarizzare la firma mancante e di integrare la documentazione ai fini del rilascio della abitabilità. L’appellante principale, che aveva ricevuto tale comunicazione in data 4.3.2014 (doc. 2 del Comune depositato il 31.5.2014) non ha provato di aver dato seguito a tale comunicazione, per cui non si può fare alcun rimprovero al Comune.</h:div><h:div>6.2. Ad ogni modo - tenuto presente che il sig. Beato Ulderico nell’ esecuzione dei lavori per la costruzione del chiosco ha eseguito opera abusive (loggia, sottotetto del chiosco) per le quali nel 2012 era stato negato il rilascio della sanatoria - per quanto concerne l’ordinanza n. 51 /2014 di divieto di prosecuzione dell’attività, il Collegio non condivide la statuizione del TAR che il Comune di Sant’Elpidio a Mare avrebbe dovuto valutare, in contraddittorio con il ricorrente in primo grado, la possibilità di concedere un’agibilità parziale ovvero limitata alle sole superfici ritenute conformi al permesso di costruire e non oggetto di provvedimenti repressive, in quanto mancavano i presupposti ai fini di una tale valutazione.</h:div><h:div>6.3. Infatti, dal testo dell’ordinanza impugnata emergono chiaramente le motivazioni sulle quali il Comune ha basato l’ordinanza di divieto, ed in particolare </h:div><h:div>-	la comunicazione del Comune prot. 3574 del 17.2.2014, emanata nel corso dell’istruttoria della segnalazione certificata di inizio attività, presentata dal sig. Beato Ulderico in data 6.2.2014, con la quale il Comune ha comunicato al sig. Beato Ulderico ai sensi dell’art. 7 legge 241/90 la richiesta di conformazione della SCIA alla normativa urbanistica, specificando che <corsivo>“la SV può provvedere a conformare alla normativa ovvero regolarizzare la pratica sotto il profilo urbanistico come indicato nel precedente punto dandone dimostrazione allo scrivente Ufficio entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente”</corsivo></h:div><h:div>-	la comunicazione del Comune di S. Elpidio a Mare del 1.3.2014 con la quale è stato comunicato al sig. Beato Ulderico che la domanda di rilascio del certificato di agibilità del 4.2.2014 era stata presentata sprovvista della firma del richiedente e priva della documentazione di rito </h:div><h:div>-	l’ordinanza n. 42 del 25 marzo 2014 che ha disposto nei confronti del sig. Beato Ulderico la demolizione di opere abusive eseguite in difformità del permesso di costruire.</h:div><h:div>6.4. Pertanto, essendo il sig. Beato Ulderico, con nota prot. 3574 del 17.2.2014 stato messo al corrente del fatto che la sua pratica sotto il profilo urbanistico non era conforme e che quindi, ai fini dell’esercizio dell’attività, avrebbe dovuto regolarizzare la conformità urbanistica come indicato nella lettera del 17.2.2014 e essendo il sig. Beato Ulderico stato reso edotto con nota del 1.3.2014 di aver presentato la domanda di agibilità senza firma e senza documentazione di rito e infine considerato che il 25.3.2014 è stata emessa l’ordinanza di demolizione n. 42/2014 delle opere abusive non regolarizzate dal sig. Beato Ulderico, il provvedimento n. 51/2014, con il quale è stata vietata la prosecuzione dell’attività e con il quale sono stati rimossi gli effetti prodotti dalla SCIA presentata per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, risulta corretta e legittima.</h:div><h:div>6.5. Per quanto concerne il divieto di prosecuzione dell’attività di cui all’ordinanza n. 51/14 va evidenziato che lo stesso è fondato su validi presupposti in quanto detta procedura richiede la conformazione dell’attività alla normativa vigente e quindi, in particolare, a quella edilizia e di conseguenza il possesso del certificato di agibilità dei locali.</h:div><h:div>Ai sensi dell'art. 24 comma 1, t.u. 6 giugno 2001 n. 380 il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ma tale accertamento fa proprio anche l'integrale conformità delle opere realizzate al progetto approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie come attestato dalla licenza di abitabilità.</h:div><h:div>Al tempo stesso l'accertamento della piena conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie ed alle prescrizioni del permesso di costruire, nonché alle disposizioni di convenzione urbanistica, costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità (tra tante, Consiglio di Stato sez. IV, n. 5523, del 21 novembre 2013; Sez. IV, 24 ottobre 2012, n. 5450).</h:div><h:div>Orbene, tenuto conto di quanto appena esposto in merito al certificato di agibilità, contrariamente all’assunto del Giudice di primo grado, il Collegio ritiene che nel caso concreto, tenuto conto degli abusi edilizi, concernenti sia l’interno del chiosco (sottotetto reso abitabile) che l’esterno (loggia), non sussistevano i presupposti per il rilascio di un certificato di agibilità parziale, mancando il presupposto della funzionalità autonoma delle parti della costruzione.</h:div><h:div>6.6. Nel caso concreto detto presupposto non sussisteva in quanto gli abusi riscontrati, e cioè il sottotetto abitabile e la loggia, costituiscono un unicum rispetto alla costruzione di cui è stata chiesta l’agibilità. Gli abusi incidono su parti della struttura inscindibilmente connesse con le parti conformi e da ciò ne consegue l’impossibilità del rilascio di un’agibilità parziale.</h:div><h:div>6.7. In conclusione nella fattispecie, stante gli abusi esistenti e il diniego del rilascio di permesso di costruire a sanatoria, il Comune non aveva la possibilità di rilasciare un’agibilità parziale, per cui è erronea la sentenza impugnata laddove ha accolto sul punto il ricorso del sig. Beato Ulderico affermando la necessità del Comune di Sant’Elpidio a Mare di rideterminarsi su tale aspetto.</h:div><h:div>6.8. Di conseguenza va accolto l’appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso in primo grado sul punto.</h:div><h:div>7. Le spese seguono la soccombenza, in virtù del principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché l’appellante sig. Beato Ulderico quale titolare della ditta “Baia Principe di Beato Ulderico” va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellato Comune di Sant’Elpidio a Mare, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori come per legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>- Respinge l’appello principale del sig. Beato Ulderico quale titolare della ditta “Baia Principe di Beato Ulderico.</h:div><h:div>-Accoglie l’appello incidentale del Comune di Sant’Elpidio a Mare l 'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado sul punto.</h:div><h:div>Condanna l’appellante sig. Beato Ulderico quale titolare della ditta “Baia Principe di Beato Ulderico” alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellato Comune di Sant’Elpidio a Mare, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/02/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Rosa Maria Cavallo</h:div><h:div>Ulrike Lobis</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>