<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170482220230308001100657" descrizione="" gruppo="20170482220230308001100657" modifica="3/13/2023 5:03:57 PM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Antonio Limatola" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="04822"/><fascicolo anno="2023" n="02632"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170482220230308001100657.xml</file><wordfile>20170482220230308001100657.docm</wordfile><ricorso NRG="201704822">201704822\201704822.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1089 Luigi Massimiliano Tarantino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Luigi Massimiliano Tarantino</firma><data>13/03/2023 16:48:17</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Fasano</firma><data>12/03/2023 11:49:51</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Presidente FF</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01497/2017, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4822 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Antonio Limatola, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Manzo, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Lanzi in Roma, via dei Due Macelli, n. 66; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Caserta, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Gallo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Casertano in Roma, via Panama n.74; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caserta;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Diego Manzo in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma <corsivo>Microsoft Teams</corsivo>;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Antonio Limatola, proprietario di una zona di terreno sita nel Comune di Caserta, identificata nel Nuovo Catasto Terreni al foglio n. 26, p.lla n. 5125, proponeva ricorso, illustrato con memorie, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendo l’annullamento del provvedimento del Comune di Caserta prot. n. 29375 dell’8 aprile 2016, avente ad oggetto ‘<corsivo>Atto di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta di bene immobile ed opere abusive ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 6.6.2001</corsivo>”. </h:div><h:div>Il ricorrente riferiva che, in data 18-5-2010, la Polizia Municipale di Caserta aveva notificato una diffida a sospendere i lavori di ‘<corsivo>apposizione della pavimentazione e dei gradini della scala che porta al cortile di ingresso di Via Sardegna all’area di ingresso dei locali</corsivo>’ e, in altro senso, ‘<corsivo>a non compiere altri lavori sia nell’area esterna del locale che nel locale stesso</corsivo>’. </h:div><h:div>Il responsabile del Settore Pianificazione, gestione e controllo del territorio – Ufficio Antiabusivismo del Comune di Caserta emetteva, in data 29.11.2010, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 41, prot. n. 65783. </h:div><h:div>Con provvedimento prot. n. 114933 del 14.12.2010, avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 78/10, il Dirigente del Settore Pianificazione, gestione e controllo del territorio – Ufficio Antibusivismo del Comune di Caserta ordinava la demolizione di tutte le opere, oggetto di condono, ovvero il ‘<corsivo>locale seminterrato, completamente definito nella struttura portante in c.a. e nelle finiture che presenta due vani, un ripostiglio ed un wc</corsivo>”. </h:div><h:div>Con provvedimento prot. n. 93174 del 28.11.2012, il medesimo Ufficio disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta ‘<corsivo>del locale seminterrato e relativa area di sedime identificata catastalmente al N.C.T. al foglio 26, p.lla 5125, di proprietà del sig. Limatola Antonio…</corsivo>”. </h:div><h:div>Successivamente, in data 13.4.2016, veniva notificata l’impugnata ordinanza, contenente l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Caserta di bene immobile ed opere abusive, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. </h:div><h:div>Il ricorrente denunciava vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. </h:div><h:div>Il Tribunale adito, con ordinanza n. 1236 del 21 luglio 2016, accoglieva la domanda incidentale di sospensione cautelare “<corsivo>considerato che restano indeterminati i motivi dell’estensione della misura all’intera area di proprietà del ricorrente</corsivo>”, fissando la discussione del merito del ricorso. </h:div><h:div>2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 1497 del 2017, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del provvedimento presupposto nel prescritto termine decadenziale, ossia del provvedimento del Comune di Caserta prot. n. 93174 del 28 novembre 2012 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. </h:div><h:div>Il Collegio rilevava che l’atto impugnato, ossia il provvedimento prot. n. 29375 dell’8 aprile 2016, notificato il 13 aprile 2016, avente ad oggetto: “<corsivo>Atto di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta di bene immobile ed opere abusive ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 6.6.2021</corsivo>” non poteva essere ritenuto lesivo, in quanto adottato ai soli fini della trascrizione nei registri immobiliari delle opere edilizie abusive già acquisite di diritto al patrimonio comunale. Per il giudice di prima istanza il suddetto provvedimento poteva ritenersi semplicemente un atto strumentale alla trascrizione nei registri immobiliari, quindi meramente esecutivo e conseguenziale del presupposto provvedimento del Comune di Caserta prot. 93174 del 28 novembre 2012, con il quale era stata disposta, nei confronti del ricorrente, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Caserta, atto immediatamente lesivo, notificato in data 7 dicembre 2012 e non impugnato nei termini. Tardiva era anche l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 78 del 14.12.2010, prot. n. 114933, giacchè provvedimento notificato al ricorrente in data 16 dicembre 2010, secondo quanto riferito dall’atto di acquisizione gratuita dell’8 aprile 2016.  </h:div><h:div>3. Antonio Limatola ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: <corsivo>“I. Error in procedendo – Error in iudicando – Violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/0 – Violazione degli artt. 3 e 42 della Costituzione – Violazione dell’art. 17 della carta dei diritti fondamentali U.E. – Illogicità, contraddittorietà, perplessità; II. Violazione della legge n. 326 del 2003 – Violazione delle norme sul giusto procedimento – Erroneità dei presupposti – Violazione dell’art. 31 e ss. del d.P.R. n. 380/2001 – Illogicità – Ingiustizia manifesta – Difetto di istruttoria; III. Violazione degli artt. 42 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 33 e 34 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 – Eccesso di potere – Omessa istruttoria – Carenza assoluta di presupposti – Difetto di motivazione”. </corsivo></h:div><h:div>4. Si è costituito in resistenza il Comune di Caserta, concludendo per il rigetto del ricorso. </h:div><h:div>5. All’udienza straordinaria del 19 dicembre 2022, la causa è stata assunta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>6. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata assumendo che erroneamente il giudice di prima istanza avrebbe escluso la lesività del provvedimento prot. n. 29375 dell’8 aprile 2016, in quanto adottato ai soli fini della trascrizione nei registri immobiliari delle opere edilizie abusive già acquisite di diritto al patrimonio comunale, definendolo un provvedimento meramente esecutivo e consequenziale del presupposto provvedimento del Comune di Caserta prot. n. 93174 del 2012. </h:div><h:div>L’esponente sostiene che, secondo la giurisprudenza amministrativa, tale interpretazione non sarebbe corretta, posto che il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale ha, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, una funzione dichiarativa, in quanto interviene automaticamente per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. </h:div><h:div>Ne consegue che il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania non potrebbe essere ritenuto inammissibile, in quanto alcuna preclusione determinerebbe la mancata impugnativa del provvedimento del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Caserta prot. n. 93174 del 28.11.2012, che non spiegherebbe effetto proprio ed immediato. Secondo l’appellante, quest’ultimo provvedimento avrebbe contenuto diverso dall’ordinanza n. 29375 del 2016, in quanto mentre il primo, con effetto dichiarativo, disporrebbe l’acquisizione al patrimonio del Comune, l’ordinanza del 2016 ordinerebbe l’acquisizione al patrimonio indisponibile delle opere abusive oltre l’area di sedime di proprietà di Antonio Limatola.</h:div><h:div>7. Con il secondo mezzo, l’appellante deduce che le opere contestate con i provvedimenti gravati esistono da lungo tempo; invero, la domanda di definizione degli illeciti edilizi, ai sensi della legge n. 326 del 2003, era stata già trasmessa da Mario Razzino, precedente proprietario dell’area, presentata presso il comune di Caserta in data 16.12.2004. Tale domanda non sarebbe stata mai riscontrata dall’amministrazione resistente, mentre, invece, la presentazione di tale istanza avrebbe dovuto avere un effetto inibitorio all’adozione di qualsivoglia provvedimento lesivo degli interessi del ricorrente in relazione alle opere edilizie ritenute abusive. L’esponente lamenta di avere inoltrato, in data 17.1.2013, un’istanza con cui aveva rappresentato che il manufatto riscontrato dagli organi di controllo non era altro che una precedente costruzione realizzata da Razzino Mario, oggetto di istanza di sanatoria, e che lo stesso si era limitato a realizzare la pavimentazione solo in alcuni spazi esterni pertinenziali; circostanze confermate dalla perizia tecnica asseverata, a firma dell’Arch. Giuseppe Greco, versata in atti. Nonostante ciò, il Comune di Caserta, con nota prot. n. 10739 del 2013, avrebbe omesso di effettuare un approfondimento, pur avendo rappresentato che ‘<corsivo>i fatti esposti saranno oggetto di approfondimento nel merito, con riserva di ogni eventuale controdeduzione</corsivo>’. </h:div><h:div>8. Con la terza censura, si denuncia l’omessa descrizione nei provvedimenti impugnati delle opere asseritamente abusive, atteso che la superficie oggetto dell’acquisizione non sarebbe stata mai oggetto di alcun calcolo, limitandosi l’Amministrazione comunale alla illegittima acquisizione della intera area di sedime intestata alla ricorrente, senza porre alcun limite comunque previsto dalla normativa. L’effetto acquisitivo delle opere richiederebbe una adeguata motivazione per quanto riguarda le aree ulteriori, rimanendo in caso contrario preclusa l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari. Nella fattispecie, inoltre, mancherebbe qualsiasi valutazione della compatibilità dell’opera con i rilevanti interessi urbanistico ambientali e della possibile utilizzazione di essa a fini pubblici, pertanto, secondo l’esponente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in quanto carenti di motivazione, oltre al fatto che non sarebbe stato assicurato il rispetto del contraddittorio procedimentale, ai sensi dell’art. 7 della l. 241 del 1990. </h:div><h:div>9. Le questioni prospettate con i suddetti mezzi, in quanto attinenti a profili connessi, vanno trattate congiuntamente.</h:div><h:div>10. Le critiche non sono fondate per i principi di seguito enunciati. </h:div><h:div>Non è contestato in atti, per essere stato espressamente precisato nel ricorso introduttivo e ribadito in appello dal signor Limatola, che l’Amministrazione comunale ha notificato un provvedimento prot. n. 114933 del 14.12.2010, con cui è stata ordinata la demolizione di tutte le opere ovvero il “<corsivo>locale seminterrato, completamente definito nella struttura portante in c.a. e nelle rifiniture, che presenta due vani, un ripostiglio ed un wc</corsivo>”. In data 28.11.2012, con provvedimento prot. n. 93174, l’Amministrazione ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune di Caserta “<corsivo>del locale seminterrato e relativa area di sedime identificata catastalmente al N.C.T. al foglio 26, p.lla 5125</corsivo>”. I suddetti atti non sono stati impugnati nei termini di rito. </h:div><h:div>Successivamente, il Comune ha notificato, in data 13.4.2016, l’ordinanza prot. n. 29375 dell’8.4.2016, con cui si è disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Caserta del bene immobile e delle opere abusive ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 6.6.2001, impugnata nel presente procedimento. </h:div><h:div>10.1. Ciò premesso, il Collegio rammenta che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate costituisce una misura sanzionatoria, avente come presupposto la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine fissato dalla legge, a cui consegue automaticamente (Cons. Stato n. 5901 del 2021; Cons. Stato n. 179 del 2021). Non può essere opposta né una qualsivoglia rilevanza del tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, né l’affidamento riposto eventualmente dall’interessato sulla legittimità delle opere da realizzare, né l’assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite con l’acquisizione stessa. L’effetto traslativo della proprietà avviene <corsivo>ipso iure </corsivo>e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione (Cons. Stato n. 5158 del 2020). Il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale, né deve essere preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata (Cons. Stato, n. 714 del 2023; Cons. Stato n. 5901 del 2021). </h:div><h:div>I procedimenti repressivi in materia edilizia devono seguire una scansione procedimentale, che consenta al privato di adempiere correttamente al provvedimento demolitorio al fine di evitare la estrema conseguenza della perdita della proprietà. La scansione procedimentale è costituita dal provvedimento di demolizione, dall’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione e dall’atto di acquisizione del patrimonio comunale, che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune (Cons. Stato n. 714 del 2023). </h:div><h:div>Nella fattispecie, il ricorrente non ha ottemperato all’ordine di demolizione ed ha lasciato inoppugnati anche i restanti atti della serie procedimentale, ne consegue che al momento della notifica dell’ordinanza prot. n. 29375 del 2016 non vantava più alcuna relazione dominicale, con conseguente difetto di legittimazione ad agire al momento della proposizione del ricorso. </h:div><h:div>Per chiarire l’assunto, vale la pena puntualizzare che, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione a demolire, il bene immobile abusivo e l’area di sedime sono acquisiti, di diritto e gratuitamente, al patrimonio del comune (comma 3 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001). </h:div><h:div>Come si è detto, l’atto con cui si accerta l’inottemperanza dell’ingiunzione a demolire entro il termine di novanta giorni costituisce, previa notifica all’interessato, titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (comma 4 dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001). </h:div><h:div>Si ribadisce che la giurisprudenza amministrativa, con indirizzo condiviso, ritiene che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune. L’accertamento di tale inottemperanza è necessario unicamente per provvedere all’iscrizione nei registri immobiliari e all’immissione in possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzare l’acquisto a titolo originario della proprietà in capo all’amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia venuto in scadenza il termine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (<corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, sez. IV, 14.4.2015, n. 1884). L’effetto ablatorio in favore del Comune, quindi, si verifica <corsivo>ope legis </corsivo>in forza dell’inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all’ingiunzione. Tuttavia, tale effetto, ancorchè discendente automaticamente dall’ottemperanza, non esclude la necessità che il suo verificarsi debba formare oggetto di un atto amministrativo che, sia pure avente carattere dichiarativo, rappresenta l’accertamento ricognitivo della consistenza immobiliare oggetto di trasferimento e costituisce titolo necessario per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del trasferimento dell’immobile (Cons. Stato n. 714 del 2023). </h:div><h:div>Nel caso in esame, come si è già sottolineato, l’interessato non ha impugnato nei termini né il verbale di constatazione dell’inadempienza, né l’atto di accertamento, né l’ordinanza di demolizione, facendo proprio l’esito del predetto verbale di accertamento, il quale ha costituito titolo ricognitivo dell’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. </h:div><h:div>Ne consegue che, per quanto sopra statuito in punto di difetto di legittimazione del ricorrente alla proposizione del ricorso, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado proposto da Antonio Limatola, come affermato nella sentenza impugnata. </h:div><h:div>11. In definitiva, l’appello va rigettato ed ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.  </h:div><h:div>12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. </h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n.113, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Annamaria Fasano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>