<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20170449020220619174436953" id="20170449020220619174436953" modello="3" modifica="6/19/2022 7:01:42 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="04490"/><fascicolo anno="2022" n="05106"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170449020220619174436953.xml</file><wordfile>20170449020220619174436953.docm</wordfile><ricorso NRG="201704490">201704490\201704490.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>RAFFAELLO SESTINI</firma><data>19/06/2022 19:01:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/06/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4490 del 2017, proposto dalle imprese -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marrone (presso studio avvocato Lessona) in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di rientro nel settore sanitario della Regione Campania, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div><h:div>Presidente del Consiglio dei Ministri, Regione Campania, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di rientro nel settore sanitario della Regione Campania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - le odierne appellanti impugnano la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania -OMISSIS- che ha respinto il loro ricorso avverso il provvedimento del Commissario ad acta per l'Attuazione del Piano di rientro nel settore sanitario della Regione Campania che ha imposto ai medici di medicina generale pediatri, specialisti convenzionati o  ospedalieri di strutture pubbliche o private convenzionate, che intendano prescrivere un farmaco -OMISSIS-, debbano prescrivere una molecola scelta nel rispettivo gruppo dei farmaci a brevetto scaduto, potendo derogare a tale obbligo solo predisponendo una apposita scheda nella quale motivare la scelta terapeutica.</h:div><h:div>2 – A tal fine le appellanti ribadiscono le plurime censure già dedotte in primo grado ed a loro avviso non adeguatamente valutate dal TAR.</h:div><h:div>3 – Ai fini della decisione, occorre considerare che le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criterî delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo spettano esclusivamente all’Aifa.</h:div><h:div>4 – Di conseguenza, le Regioni non possono adottare provvedimenti che attengano all’appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci che si sovrappongano a valutazioni già compiute a livello nazionale dall’Aifa, in quanto attinenti ai livelli essenziali di assistenza.</h:div><h:div>5 - Infatti, il pur comprensibile e condivisibile obiettivo di riduzione della spesa sanitaria regionale non può porsi in contrasto con le disposizioni di legge che pongono attuazione al principio sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare il diritto alla salute, quale fondamentale diritto di ogni individuo, ovunque residente sul territorio italiano,  nonché quale interesse generale della comunità nazionale, e pertanto impongono di evitare una frantumazione di livello regionale del regime di assistenza sanitaria e di prescrizione e rimborso dei farmaci.</h:div><h:div>6 - Il predetto indirizzo giurisprudenziale è stato recentemente ribadito da sei sentenze “gemelle” di questa Sezione -OMISSIS-, che hanno visto appellate vittoriose alcune società che avevano ottenuto l’annullamento di un provvedimento della Regione Puglia che stabiliva, similmente a quanto disposto dal provvedimento in esame, che i medici di medicina generale, pediatri, specialisti convenzionati o ospedalieri di strutture pubbliche o private convenzionate, che intendessero prescrivere un farmaco -OMISSIS-, dovessero prescrivere una molecola scelta nel rispettivo gruppo dei farmaci a brevetto scaduto, potendo derogare a tale obbligo solo predisponendo una apposita scheda nella quale motivare la scelta terapeutica.</h:div><h:div>7 - Nelle menzionate decisioni è stato ribadito che le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criterî delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo spettano esclusivamente all’Aifa, con la conseguenza che le Regioni non possono adottare provvedimenti che attengano all’appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci che si sovrappongano a valutazioni già compiute a livello nazionale dall’Aifa, in quanto attinenti ai livelli essenziali di assistenza. </h:div><h:div>8 - In conclusione, l’appello deve essere accolto conseguendone, in riforma dell’appellata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado con l’annullamento degli atti impugnati.</h:div><h:div> 9 – La complessità tecnica della questione controversa e la sua non completa sovrapponibilità agli altri giudizi già decisi in senso conforme dal Tribunale, dovendosi in ogni caso scrutinare la specifica portata della misura unitamente alle esigenze che hanno portato alla sua adozione, giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati in tale sede.</h:div><h:div>Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle appellanti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Raffaello Sestini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>