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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170437820170727105403485" descrizione="" gruppo="20170437820170727105403485" modifica="7/27/2017 2:11:43 PM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="04378"/><fascicolo anno="2017" n="03198"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170437820170727105403485.xml</file><wordfile>20170437820170727105403485.docm</wordfile><ricorso NRG="201704378">201704378\201704378.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2017\201704378\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>27/07/2017 14:11:43</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Castiglia</firma><data>27/07/2017 12:29:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/07/2017</dataPubblicazione><classificazione>29<nuova>29</nuova><ereditata>29</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Castiglia,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00485/2017, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 4378 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Anna Maria Stellacci, rappresentata e difesa dagli avvocati Amilcare Lauria, Elvio Fortuna, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Renzi in Roma, via Renato Fucini, 288; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anna Maria Stellacci;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;</h:div><h:div>Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Grumetto e l’avvocato Renzi su delega dell’avvocato Lauria;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che:</h:div><h:div>a) per effetto della modifica introdotta dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, il trasferimento ex art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che rappresenta un beneficio previsto dal legislatore a tutela della famiglia e dei minori, può essere negato solo per “casi o esigenze eccezionali”, che l’Amministrazione ha l’onere di esporre in modo dettagliato;</h:div><h:div>b) questi non possono consistere in semplici difficoltà organizzative rispetto al personale disponibile o nelle particolari (ma non eccezionali) necessità della sede di attuale appartenenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, ordinanza 16 febbraio 2016, n. 685; sez. III, sentenza 1° aprile 2016, n. 1317; sez. IV, ordinanza 26 maggio 2017, n. 2243, ove anche richiami alla giurisprudenza costante circa la natura di interesse legittimo e non di diritto soggettivo della situazione soggettiva protetta);</h:div><h:div>d) tuttavia, nella specie, l’Amministrazione sembra avere adempiuto a questo onere di motivazione rafforzata, descrivendo nel dettaglio le straordinarie esigenze di una metropoli come Milano nel momento attuale, specie con riguardo al contrasto al terrorismo;</h:div><h:div>e) non è decisiva la circostanza che l’originaria ricorrente non possieda specifiche qualificazioni professionali in materia, potendo il personale addetto essere adibito a qualunque impiego nell’ambito della Questura di assegnazione;</h:div><h:div>f) a ciò si aggiunge l’incontestata carenza di organici presso la Questura di Milano e la circostanza che la dipendente non ha domandato l’assegnazione provvisoria in una qualunque sede dell’Abruzzo (come ha disposto il T.a.r., ordinando il trasferimento in altra sede della Regione a scelta dell’Amministrazione), ma ha indicato specificamente ed esclusivamente la sede di Pescara;</h:div><h:div>e) l’appello cautelare appare dunque fondato e va accolto, con reiezione della domanda cautelare di primo grado.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 4378/2017) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.</h:div><h:div>Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/07/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giuseppe Castiglia</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 4378/2017) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>