<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170392120200901114707569" descrizione="ADINOLFI restauro immobile diruto (rudere) in area paesaggisticamente vincolata APPELLO RESPINTO" gruppo="20170392120200901114707569" modifica="9/2/2020 4:29:38 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="03921"/><fascicolo anno="2020" n="05350"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170392120200901114707569.xml</file><wordfile>20170392120200901114707569.docm</wordfile><ricorso NRG="201703921">201703921\201703921.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2017\201703921\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>02/09/2020 16:29:38</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefano Toschei</firma><data>01/09/2020 11:50:39</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Diego Sabatino,	Consigliere</h:div><h:div>Silvestro Maria Russo,	Consigliere</h:div><h:div>Giordano Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Salerno, Sez. I, 22 marzo 2017 n. 514, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3921 del 2017, proposto dal signor Vincenzo Adinolfi, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, n. 63; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div><h:div>- il Comune di Maiori, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito nel presente grado di giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista la costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino e i documenti prodotti;</h:div><h:div>Esaminate le ulteriori memorie depositate con documenti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio dell’11 giugno 2020 (svolta secondo la disciplina prevista dall’art. 84 comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con ricorso in appello il signor Vincenzo Adinolfi ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Salerno, Sez. I, 22 marzo 2017 n. 514, con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso (n. R.g. 787/2015) proposto al fine dell’annullamento della nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino prot. n. 3375 del 12 febbraio 2015 con la quale era stato espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo di un manufatto alla via SS 163 del Comune di Maiori e, quindi, respinto il ricorso recante motivi aggiunti successivamente proposto al fine di vedere annullata la nota della suddetta Soprintendenza prot. n. 10783 - 34.19.07/42.196 del 30 luglio 2015, con la quale è stato ribadito il parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica volta alla realizzazione di un intervento di recupero di un manufatto sito alla via SS 163 del Comune di Maiori.</h:div><h:div>2. - La documentazione prodotta in giudizio dalle parti controvertenti in sede di appello (nonché nel giudizio di primo grado) consente di ricostruire la vicenda contenziosa come segue, limitatamente alle questioni fatte oggetto di ricorso in primo grado e decise con la sentenza della quale qui si chiede la riforma:</h:div><h:div>- il signor Vincenzo Adinolfi è proprietario dal 1992 di un piccolo fabbricato rurale avente destinazione d’uso abitativa sito alla via SS. 163 del Comune di Maiori e risalente agli anni quaranta del secolo scorso;</h:div><h:div>- il predetto, avendo interesse al recupero funzionale di detto manufatto che nel corso degli anni aveva subito l’incidenza del trascorrere del tempo, presentava i competenti uffici del Comune di Maiori, in data 29 ottobre 2013, domanda volta ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo necessario ad effettuare l’intervento di recupero edilizio;</h:div><h:div>- l’odierno appellante precisa che, con riferimento all’immobile sul quale si doveva intervenire, lo stesso è ricompreso in zona territoriale “a1 - Tutela dell’ambiente naturale 1° grado” del vigente PUT, area all’interno della quale sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo sull’edilizia esistente dal 1955 e che l’intervento di recupero funzionale che veniva proposto rientrava tra quelli di restauro in conformità delle predette previsioni del P.U.T;</h:div><h:div>- nel corso del procedimento, dopo aver l’interessato ottemperato alla richiesta di integrazione istruttoria con la produzione di ulteriori documenti, la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Maiori esprimeva parere favorevole all’intervento, “<corsivo>ritenuto che trattasi di un intervento di restauro scientifico-filologico, effettuato sulla base di una documentazione che attesta adeguatamente lo stato di fatto originario; ritenuto altresì che il proposto intervento di ripristino delle parti crollate risulta migliorativo dello stato dei luoghi, i quali oggi si presentano in uno stato di totale abbandono (...)</corsivo>” (così, testualmente, nel parere del suddetto organo comunale);</h:div><h:div>- trasmessa la documentazione per l’espletamento della seconda fase della procedura alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino, detta Autorità dapprima comunicava all’interessato i motivi ostativi all’espressione del parere favorevole e quindi, con nota prot. n. 3375 del 12 febbraio 2015, esprimeva parere non favorevole al rilascio del titolo per lo svolgimento del proposto intervento edilizio, in quanto non sarebbe stata prodotta alcuna documentazione attestante la legittimità dello stato attuale dell'opera, oltre alla circostanza che l’opera non rientrerebbe nella categoria degli interventi di restauro e risanamento ma nella diversa categoria della ristrutturazione edilizia, non consentita dall’art. 17 del PUT per la zona territoriale “a1”;</h:div><h:div>- nei confronti di tale parere non favorevole proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente il signor Adinolfi;</h:div><h:div>- <corsivo>pendente iudicio</corsivo> ed in seguito all’invito da parte del Tribunale, rivolto alle amministrazioni competenti nel corso della fase cautelare del processo, di riesaminare l’intera vicenda alla luce dei motivi di ricorso, anche al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle circostanze rappresentate dalla parte ricorrente e “<corsivo>ascrivibili al pericolo di crollo ed alla tutela della pubblica incolumità</corsivo>”,<corsivo>
				</corsivo>la Soprintendenza, riavviata l’istruttoria, adottava un nuovo provvedimento valutativo confermativo del parere sfavorevole, esprimendolo con la nota prot. n. 10783 - 34.19.07/42.196 del 30 luglio 2015, che anch’essa veniva impugnata dal signor Adinolfi con ricorso recante motivi aggiunti.</h:div><h:div>3. - Il Tribunale amministrativo regionale in parte dichiarava improcedibile ed in parte respingeva il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti proposti dal signor Adinolfi, con la sentenza qui oggetto di appello.</h:div><h:div>In particolare il primo giudice ha:</h:div><h:div>- dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo in quanto il parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza originariamente, con la nota prot. n. 3375 del 12 febbraio 2015 e poi impugnato dal signor Adinolfi, era stato superato dalla successiva nota prot. n. 10783 del 30 luglio 2015, adottata dalla medesima Soprintendenza dopo la reiterazione del procedimento, in ottemperanza dell’invito espresso in tal senso dal Tribunale amministrativo regionale nel corso della fase cautelare del giudizio;</h:div><h:div>- respinto nel merito il ricorso recante motivi aggiunti, con il quale il medesimo signor Adinolfi aveva chiesto l’annullamento del parere sfavorevole confermativo del primo, in quanto i due principali motivi dedotti non potevano essere accolti;</h:div><h:div>In particolare il primo giudice, nel respingere nel merito il ricorso recante motivi aggiunti, ha segnalato come si presentasse di ostacolo all’applicazione del disposto recato dall’art. 7, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. 28 dicembre 2009, n. 19, invocato dal signor Adinolfi a fondamento della ottenibilità del titolo abilitativo ad effettuare l’intervento edilizio, la circostanza, pervero incontestabile, che l’area sulla quale insiste l’immobile in questione sia gravata da vincolo di inedificabilità assoluta.</h:div><h:div>In secondo luogo il Tribunale amministrativo, anche sulla scorta della documentazione fotografica presente nel fascicolo del processo, ha rilevato come l’intervento che si voleva realizzare non potesse ricondursi alla categoria del “restauro e risanamento conservativo”, ma in quella della “ristrutturazione edilizia”, atteso che l’edificio in questione “<corsivo>è parzialmente diruto e il ricorrente ha intenzione di demolirlo e ricostruirlo</corsivo>” (così, testualmente, a pag. 3 della sentenza qui oggetto di appello).</h:div><h:div>4. – Il signor Vincenzo Adinolfi propone ora appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Salerno, Sez. I, 22 marzo 2017 n. 514, <corsivo>in parte qua</corsivo> e quindi limitatamente alla decisione del primo giudice con la quale ha ritenuto infondate le censure dedotte in primo grado con il ricorso recante motivi aggiunti.</h:div><h:div>Tre i motivi di appello proposti. In sintesi:</h:div><h:div>1) erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 7, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. Campania 19/2009, come modificato dall’art. 1, comma 73, l.r. Campania 16/2014, eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, travisamento e sviamento. Il Tribunale amministrativo regionale ha errato nel ritenere inapplicabile al caso di specie la previsione recata dall’art. 7, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. Campania 19/2009, come modificato dall’art. 1, comma 73, l.r. Campania 16/2014, non avendo tenuto in alcun conto del regime speciale derogatorio introdotto dal suindicato art. 1, comma 73, l.r. Campania 16/2014 (c.d. Piano casa), grazie al quale sono consentite le ricostruzioni che non alterino la struttura preesistente, ma si limitino a consolidare soltanto la consistenza sicché, in virtù di tale disposizione, il vincolo di inedificabilità non assume rilevanza al fine di impedire la realizzazione della ricostruzione. Peraltro le modifiche normative del citato art. 12-bis intervenute nel tempo confermano la bontà della ricostruzione sopra riproposta ed escludono che al caso di specie non possa trovare applicazione la disposizione derogatoria di cui all’art. 7, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. Campania 19/2009;</h:div><h:div>2) erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'intervento edilizio in oggetto non riconducibile al restauro e risanamento conservativo ma bensì alla ristrutturazione edilizia e, quindi, realizzato in contrasto con le norme del P.U.T.. Dalla documentazione fotografica depositata in giudizio emerge chiaramente che l’edificio in questione, benché diruto, è attualmente esistente, sicché i presupposti per poter realizzare una ricostruzione del tutto conservativa della preesistente consistenza sono tuttora presenti. Ciò, d’altronde, si percepisce pienamente dalla rappresentazione dell'opera nella sua futura configurazione (c.d. <corsivo>fotorendering</corsivo>), che dimostra come il progetto sia pienamente rispettoso dei volumi esistenti e meramente volto a restituire al paesaggio una costruzione già esistente, senza alcuna ulteriore alterazione. L’intervento va dunque qualificato in termini di restauro e risanamento conservativo e non, come erroneamente ha assunto il primo giudice, come ristrutturazione edilizia;</h:div><h:div>3) <corsivo>error in iudicando</corsivo>, violazione di legge ed eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, travisamento e sviamento). Una volta definito il tipo di intervento che l’odierno appellante intende realizzare quale restauro e risanamento conservativo, risulta evidente la conformità dell’iniziativa edilizia anche allo strumento urbanistico. Posto che l’edificio sul quale deve intervenirsi ricade in zona territoriale “<corsivo>1a - Tutela dell'ambiente naturale 1° grado</corsivo>”, ai sensi dell’art. 17 l.r. Campania 27 giugno 1987, n. 35 (recante il Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana) in tale zona è permesso “<corsivo>per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme di cui al successivo titolo IV</corsivo>” e, per il successivo art. 27 (collocato nel Titolo IV della l.r. citata) si definiscono gli interventi di “<corsivo>restauro conservativo degli edifici e consolidamento statico</corsivo>” quali “<corsivo>quelli che tendono alla conservazione di ogni parte storica dell'edificio; alla conservazione della sua inscindibile unità formale e funzionale; alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonici; al ripristino di parte alterate (...)</corsivo>”, previsioni che, nella specie e per quanto si è più sopra detto, ricorrono nel caso in esame.</h:div><h:div>Da qui la richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto i motivi aggiunti proposti in primo grado, con conseguente accoglimento di essi ed annullamento della nota della Soprintendenza prot. n. 10783 del 30 luglio 2015.</h:div><h:div>5. – Si sono costituiti in grado di appello il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Salerno ed Avellino che hanno chiesto la reiezione del mezzo di gravame proposto depositando nuovamente tutta la produzione documentale già prodotta in primo grado.</h:div><h:div>Parte appellante ha depositato memoria conclusiva, confermando quanto già prospettato nell’atto introduttivo del presente giudizio in grado di appello e reiterando le conclusioni già rassegnate in quella sede.</h:div><h:div>6. – Ad avviso del Collegio si presenta di fondamentale rilievo, ai fini della definizione del contenzioso qui giunto in grado di appello, individuare le ragioni per le quali la Soprintendenza ha reso parere non favorevole all’intervento edilizio proposto dall’odierno appellante, tenendo conto del contenuto del parere impugnato in primo grado con il ricorso recante motivi aggiunti. </h:div><h:div>La prima ragione che ha indotto la Soprintendenza a non esprimere il richiesto parere favorevole è legata alle condizioni in cui si trova l’immobile e, quindi, alla individuazione della categoria di interventi edilizi nella quale deve essere iscritto l’intervento proposto dal signor Adinolfi.</h:div><h:div>Anzitutto la Soprintendenza, dopo avere concordato circa la vetustà dell’immobile, realizzato antecedentemente rispetto agli anni quaranta dello scorso secolo, ha dubitato della legittimità degli interventi edilizi successivamente realizzati sullo stesso. In disparte ciò la Soprintendenza ha ricordato che:</h:div><h:div>- l’area interessata ove insiste l’immobile di proprietà del signor Adinolfi è sottoposta alle disposizioni contenute nelle parti terza e quarta d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 22 (recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ciò in ragione del D.M. 1° dicembre 1961 “<corsivo>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero</corsivo> t<corsivo>erritorio del Comune di Maiori (Sa)</corsivo>” pubblicato sulla G.U. del 3 gennaio 1962);</h:div><h:div>- detta area è classificata all'interno del PUT (vale a dire del Piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana, approvato con l.r. Campania 27 giugno 1987, n. 35)<corsivo>
				</corsivo>come ZT “1-a” di tutela dell'ambiente naturale- l° grado e nell’ambito del PRG del Comune di Malori come zona “F3” di rispetto stradale nonché inserita nel Parco regionale dei “Monti Lattari”, istituito con delibera di G.R. n. 2777 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003;</h:div><h:div>- l’intervento proposto non può ascriversi nell’alveo della categoria degli interventi edilizi di “restauro e di risanamento conservativo” di cui all'art. 3, comma c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che presuppone concettualmente l’esistenza di una identità strutturale (pareti perimetrali e copertura) sulle quali intervenire, ora non più esistenti, mentre esso va qualificato, più correttamente quale “ristrutturazione edilizia”, da realizzarsi in un’area con vincolo di inedificabilità assoluta, per come prescritto dall'art.17 l.r. Campania 35/1987 per la Z.T. “1-a” del P.U.T., definita quale area di alta valenza paesaggistica.</h:div><h:div>Sotto un secondo fondamentale profilo la Soprintendenza nega il parere favorevole in quanto non ritiene applicabile al caso di specie il c.d. Piano casa, rientrando l’opera che si intende realizzare sul manufatto tra quelle escluse dall’applicazione della normativa regionale derogatoria. La Soprintendenza precisa che comunque, in ragione dell’insistenza del vincolo paesaggistico di inedificabilità, non può trovare applicazione la normativa regionale ma quella definita in ambito nazionale a tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.</h:div><h:div>7. – Rileva il Collegio come le nozioni di “risanamento conservativo” e di “ristrutturazione edilizia”, costituendo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare o risanare, ossia di un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura; di conseguenza, la ricostruzione su ruderi o su di un edificio già da tempo demolito costituisce nuova opera (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 17 settembre 2019 n. 6188).</h:div><h:div>Infatti, per quanto riguarda gli interventi di ripristino di edifici diruti, occorre distinguere l’ipotesi in cui esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione (nel qual caso è possibile parlare di demolizione e ricostruzione, e dunque, di ristrutturazione) dall'ipotesi in cui, invece, sussista un organismo edilizio dotato di sole mura perimetrali e privo di copertura (nel qual caso, gli interventi in questione non possono essere classificati come interventi di restauro e risanamento conservativo, ma di nuova costruzione, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare).</h:div><h:div>Quindi, può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione e ricostruzione) in quanto esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione, mentre non è ravvisabile siffatto intervento nei confronti di ruderi o edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare, configurandosi in questa evenienza, invero, un intervento di nuova costruzione, assoggettato ai limiti stabiliti dalla vigente disciplina urbanistica (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2018 n. 6048).</h:div><h:div>D’altronde, secondo la disciplina recata dal d.P.R. 380/2001, gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli “<corsivo>rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio</corsivo>” (così, testualmente, l’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. 380/2001, nel testo all’epoca dei fatti vigente).</h:div><h:div>La caratteristica degli interventi di mero restauro è infatti quella di essere effettuata mediante opere che non comportano l'alterazione delle caratteristiche edilizie dell'immobile da restaurare, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell'immobile stesso, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un <corsivo>quid novi</corsivo> rispetto al precedente assetto dell'edificio (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2013 n. 6005).</h:div><h:div>8. - La documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado testimonia dello stato dell’immobile e della mera riconoscibilità dei tratti essenziali del perimetro dell’edificio “come era”, delineando la consistenza dello stato attuale dell’edificio stesso in termini di “rudere”.</h:div><h:div>Correttamente dunque la Soprintendenza, nell’atto con il quale esprime il parere sfavorevole specifica che “<corsivo>lo stesso progetto, nel prevedere, con la ricostruzione del manufatto, anche quella di un piano soppalcato (non più esistente), fa rientrare la logica dell'intervento all'interno della “nuova costruzione”</corsivo>” (così, testualmente, nell’impugnato parere della Soprintendenza).</h:div><h:div>A ciò va aggiunto che la giurisprudenza ha da tempo ricordato come “<corsivo>con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente</corsivo>” (art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, come modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> al caso di specie). Alla stregua di tale disposizione, è da escludere che la ricostruzione di un rudere sia riconducibile nell'alveo della ristrutturazione edilizia nel caso in cui manchino elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare: in particolare, un manufatto costituito da alcune rimanenze di mura perimetrali, ovvero un immobile in cui sia presente solo parte della muratura predetta, e sia privo di copertura e di strutture orizzontali, non può essere riconosciuto come edificio allo stato esistente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014 n. 5174).</h:div><h:div>In mancanza di elementi strutturali non è infatti possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2016 n. 1025).</h:div><h:div>9. – Sotto altro versante, inoltre, nel caso di specie, né in sede di procedimento amministrativo né in sede di giudizio, parte appellante ha presentato il pur minimo principio di prova né in ordine a quanto era preesistente, non avendo prodotto alcun titolo abilitante relativamente agli interventi effettuati negli anni sull’immobile.</h:div><h:div>Parte appellante si è, infatti, limitata ad evidenziare che il manufatto era materialmente preesistente da tempo, senza neanche dedurre (oltre che dimostrare almeno con un principio di prova) se lo stesso fosse stato modificato nel tempo o fosse rimasto allo stato originale e se tali successivi interventi fossero stati preceduti dal rilascio di altrettanti titoli abilitativi. Va solo rammentato sul punto il generale principio secondo il quale, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo legittimante (anche con riferimento a successive modifiche dell’opera originaria), l’amministrazione ha solo il potere-dovere di sanzionarla, non essendo tenuta a fornire la prova dell'epoca di realizzazione dell'immobile edilizio della sua consistenza e della sua sanabilità (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 24 luglio 2019 n. 5220), incombendo sull'interessato l'onere di fornire la prova dell'esistenza dei titoli di realizzazione dell’opera ovvero delle modifiche ad essa apportate.</h:div><h:div>10. – Quanto al secondo ed al terzo motivo di appello, quanto si è sopra riferito conduce ad accertarne l’infondatezza anche con riferimento all’eventuale applicazione delle disposizioni normative recate dal c.d. Piano casa della Campania.</h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante la sentenza del primo giudice sarebbe errata perché l’edificio in questione ricade in zona territoriale “<corsivo>1a - Tutela dell'ambiente naturale 1° grado</corsivo>”, ai sensi dell’art. 17 l.r. 35/1987 con la conseguenza che in tale zona è permesso “<corsivo>per gli edifici esistenti a tutto il 1955, il solo restauro conservativo, secondo le norme di cui al successivo titolo IV</corsivo>”.</h:div><h:div>L’intervento edilizio di cui al progetto presentato al Comune di Maiori e da quest’ultimo trasmesso alla Soprintendenza, per quanto si è sopra precisato, non può ricondursi nella categoria degli interventi di restauro e di risanamento conservativo, di talché la norma invocata a fondamento della propria pretesa dalla parte appellante conduce, all’opposto di quanto desiderato dal signor Adinolfi, ad escludere la possibilità di realizzazione del progetto sull’immobile di sua proprietà in ragione della collocazione territoriale dello stesso.</h:div><h:div>Quanto poi alle ulteriori disposizioni invocate a sostegno della propria pretesa dal signor Adinolfi va detto quanto segue.</h:div><h:div>Egli sostiene che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. Campania 19/2009, come modificato dall’art. 1, comma 73, l.r. Campania 16/2014, sarebbe applicabile al caso di specie e quindi consentirebbe di effettuare le ricostruzioni che non alterino la struttura preesistente, ma si limitino a consolidare soltanto la consistenza dell’immobile. Per effetto di tale disposizione derogatoria, dunque, il vincolo di inedificabilità gravante sull’area nella quale insiste la proprietà dell’odierno appellante non assume rilevanza al fine di impedire la realizzazione della ricostruzione. Peraltro le modifiche normative del citato art. 12-bis intervenute nel tempo confermano la bontà della ricostruzione sopra riproposta ed escludono che al caso di specie non possa trovare applicazione la disposizione derogatoria di cui all’art. 7, comma 8-<corsivo>bis</corsivo>, l.r. Campania 19/2009.</h:div><h:div>Tuttavia lo stesso art. 1, comma 73, l.r. Campania 16/200, introducendo una modifica all’art, 12 della l.r. Campania 19/2009, stabilisce che “(…) <corsivo>dopo comma 2 dell’articolo 12 bis sono aggiunti i seguenti: “3. Non sono ammessi interventi in deroga rispetto ai vincoli di inedificabilità assoluti previsti nella legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano Urbanistico Territoriale dell’area Sorrentino – Amalfitana)</corsivo>”.</h:div><h:div>Per tale ragione, quindi, le norme derogatorie invocate a sostegno dell’accoglibilità del progetto proposto al Comune di Maiori dal signor Adinolfi non sono applicabili nel caso di specie.</h:div><h:div>11. - In ragione delle suesposte osservazioni l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Salerno, Sez. I, 22 marzo 2017 n. 514, con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto il ricorso (n. R.g. 787/2015) proposto, anche con motivi aggiunti, in primo grado.</h:div><h:div>Le spese del giudizio in grado di appello seguono la soccombenza, per il noto principio di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., di talché le stesse vanno imputate a carico della parte appellante, signor Vincenzo Adinolfi ed in favore delle parti appellante, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge. Nei confronti del Comune di Maiori, non costituito nel presente grado di giudizio, nulla deve disporsi quanto alle spese del grado.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 3921/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Salerno, Sez. I, 22 marzo 2017 n. 514, con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto il ricorso (n. R.g. 787/2015) proposto, anche con motivi aggiunti, in primo grado.</h:div><h:div>Condanna il signor Vincenzo Adinolfi a rifondere le spese del giudizio in grado di appello in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali <corsivo>pro tempore</corsivo>, nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.</h:div><h:div>Nulla per le spese nei confronti del Comune di Maiori.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Stefania Martines</h:div><h:div>Stefano Toschei</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>