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   <Provvedimento>
      <meta id="20170312420180502183744388" descrizione="opposizione di terzo informativa antimafia inammissibile" gruppo="20170312420180502183744388" modifica="5/9/2018 7:02:05 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2017" n="03124"/>
            <fascicolo anno="2018" n="02824"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
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            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201703124">201703124\201703124.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2017\201703124\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>lanfranco balucani</firma>
            <data>09/05/2018 19:02:05</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Paola Alba Aurora Puliatti</firma>
            <data>07/05/2018 13:50:45</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>11/05/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>





















37                                                                                                                                                                                                                                                                        <nuova>37</nuova>
            <ereditata>37</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>S</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Lanfranco Balucani,	Presidente</h:div>
            <h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, n. -OMISSIS-su OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART. 108 DEL D.LGS. 104/2010.    </h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 3124 del 2017, proposto dal Sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Romano Vaccarella, Alessandro Diddi e Fabrizio Criscuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Fabrizio Criscuolo in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 99; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
            <h:div>U.T.G. - Prefettura di Roma non costituita in giudizio; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>-OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Criscuolo, Romano Vaccarella, Alessandro Diddi e l'Avvocato dello Stato Paola Maria Zerman;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. - Con la sentenza in epigrafe, questa Sezione ha accolto l'appello del Ministero dell'Interno avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione I-ter, n. -OMISSIS-, e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado da -OMISSIS- -OMISSIS-(d’ora in avanti, -OMISSIS--OMISSIS-) avverso l’interdittiva antimafia del Prefetto di Roma del gennaio 2014, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. </h:div>
         <h:div>2. - Il sig.-OMISSIS-, ex Presidente del C.d.a. del -OMISSIS-, propone opposizione di terzo avverso la sentenza, ai sensi dell’art. 108, comma 1, c.p.a., fondando la propria legittimazione sull’interesse alla rimozione dell’interdittiva che lo qualifica come persona dotata di propensione a commettere reati che possono avere il segno della mafiosità.</h:div>
         <h:div>3. - L’interdittiva si basa, essenzialmente, su due circostanze: </h:div>
         <h:div>- la pregressa informativa del 2006 a carico della -OMISSIS-, riconducibile al gruppo imprenditoriale capeggiato dall’opponente -OMISSIS-(adottata sulla base, tra l’altro, della condanna -OMISSIS-, consigliere della Società fino al 2007, oltre che per precedenti di usura, riciclaggio etc., ex 416 c.p. perché dal 1990 al 1993 avrebbe fatto parte di associazione a delinquere con -OMISSIS-, esponente della -OMISSIS-, condanna riformata in appello per prescrizione del reato);</h:div>
         <h:div>- l’arresto domiciliare del ricorrente e dei suoi collaboratori, disposto in data 2.1.2014 dal GIP presso il Tribunale di Roma, nell’ambito dei procedimenti penali n. -OMISSIS-e -OMISSIS-, per il reato di cui all’art. 416 c.p. e per traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 del D.lgs. n. 152/2006, fatti commessi nella gestione di -OMISSIS-, nonché il sequestro preventivo a carico della stessa società.</h:div>
         <h:div>4. - La sentenza di I grado, su impugnativa del -OMISSIS--OMISSIS-, aveva annullato l’interdittiva per difetto di motivazione sul pericolo di infiltrazione, ritenendo che l’art. 84 c.4 lett a) e b) del codice antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 non pone presunzioni assolute e, viceversa, occorrerebbe l’accertamento in concreto del pericolo di condizionamento mafioso dell’azienda.</h:div>
         <h:div>5. -  La sentenza d’appello n. -OMISSIS-ha accolto l’impugnazione del Ministero ritenendo che siano stati adeguatamente valorizzati dal Prefetto gli indizi di colpevolezza che hanno portato agli arresti domiciliari di-OMISSIS- e dei suoi collaboratori, accusati di essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, gestione illecita di rifiuti  etc., e ritenendo, in definitiva, che il Prefetto abbia motivato la propria valutazione rielaborando il contenuto dell’ordinanza del giudice penale ed evidenziando gli elementi di collegamento con la criminalità organizzata. </h:div>
         <h:div>6. - Con il ricorso in opposizione in esame, il Sig. -OMISSIS-, rimasto estraneo al processo, lamenta che:</h:div>
         <h:div>- la sentenza d’appello contiene deduzioni lesive nei suoi confronti, che ne offendono l’immagine etichettandolo come contiguo alla criminalità organizzata;</h:div>
         <h:div>- l’informativa è stata adottata in violazione dell’art. 84 del codice antimafia, essendogli stata contestata in sede penale l’associazione non qualificata e non essendogli stata applicata l’aggravante dell’art. 7 D.L. n. 152/1991;</h:div>
         <h:div>- il reato di traffico di rifiuti (ex art. 260 D.lgs. n. 152 del 2006) richiamato indirettamente dall’art. 84 del codice antimafia, che rinvia all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p., pur essendo astrattamente reato-spia non lo è nella fattispecie; </h:div>
         <h:div>- il provvedimento prefettizio difetta di motivazione sugli elementi rilevanti che depongono per il carattere di “mafiosità” del traffico illecito di rifiuti; </h:div>
         <h:div>- è stata attribuita rilevanza ad un indizio inconferente tratto dalla precedente informativa del 2006;</h:div>
         <h:div>- non poteva attribuirsi rilevanza al fatto che-OMISSIS-possa essere soggetto per cui tramite la -OMISSIS- sia potenzialmente permeabile alla criminalità organizzata in quanto la condanna riportata da-OMISSIS-risale a 11 anni fa; non esistono carichi pendenti al 2013; la condanna è stata superata dalla decisione che dichiara la prescrizione; dal 2007 è cessato da ogni carica sociale nella -OMISSIS- e non ha mai avuto rapporti con il -OMISSIS--OMISSIS-, nè con le società -OMISSIS-e -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>7. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno eccependo l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di legittimazione attiva e per difetto di specificità dei motivi di impugnazione della sentenza; nel merito, il Ministero insiste per l’infondatezza del ricorso e per la sussistenza del rischio di infiltrazione.</h:div>
         <h:div>8. - Alla pubblica udienza del 16 aprile 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>1.- Preliminarmente la Sezione deve esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione dedotta dal Ministero.</h:div>
         <h:div>È quindi necessario richiamare rapidamente i principi che regolano l'istituto dell'opposizione di terzo.</h:div>
         <h:div>La norma dell'art. 108 c.p.a. prevede che "un terzo può fare opposizione contro una sentenza del Tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi".</h:div>
         <h:div>Secondo la giurisprudenza, "la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell´autonomia della loro posizione soggettiva" (Cons. St., sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451; Sez. V, 27 novembre 2017, n. 5550).</h:div>
         <h:div>Nell'attuale formulazione dell'art. 108 c.p.a., comma 1, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 195/2011, la legittimazione a proporre opposizione si incentra su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta ed il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo di cui l'opponente risulti titolare.</h:div>
         <h:div>Deve, invece, escludersi la legittimazione ad agire in opposizione di terzo avverso la sentenza lesiva per il titolare della posizione principale di coloro che, rimasti estranei al giudizio, siano titolari di un interesse di mero fatto, non giuridicamente rilevante, alla rimozione del provvedimento impugnato, interesse che avrebbe tutt’al più legittimato un intervento <corsivo>ad adiuvandum</corsivo> in primo grado, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc amm. (Consiglio di Stato, sez. V, 27/11/2017,  n. 5550 (sez. III,16 dicembre 2013, n. 6014; Id., sez.V, 23 maggio 2013, n. 2390).</h:div>
         <h:div>In definitiva, l’opposizione di terzo è diretta a raggiungere quello stesso risultato che il terzo potrebbe conseguire con una autonoma azione diretta: il terzo, cioè, deve avere quello stesso interesse qualificato che può legittimarlo a promuovere direttamente l’impugnazione del provvedimento, ledendo un suo interesse giuridicamente tutelato in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia.</h:div>
         <h:div>1.1.- Nel caso di specie, il Sig.-OMISSIS- non è titolare di una posizione di interesse qualificato legittimante l’azione, ma di un mero interesse di fatto, riflesso rispetto all’interesse legittimo fatto valere in giudizio dal ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Difatti, l’informativa antimafia ha come destinatario, formalmente e sostanzialmente, l’impresa oggetto di informativa, incidendo negativamente in modo diretto sulla sua particolare situazione di vantaggio consistente nell’ammissione a divenire parte di un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione, dunque sulla capacità contrattuale e sulla produttività della stessa (C.d.S., VI Sez. 19 agosto 2008, n. 3958).</h:div>
         <h:div>Il provvedimento prefettizio impugnato, nella specie, nulla dispone a carico del Sig. -OMISSIS-, non lede la sua capacità giuridica o di agire, né limita un suo status, non affievolisce un suo diritto soggettivo, non impedisce l’esercizio di un suo diritto “in attesa di espansione”, non tocca una sua particolare situazione di vantaggio nell’ambito di un rapporto speciale con la Pubblica Amministrazione.</h:div>
         <h:div>In altri termini, il provvedimento non incide né su diritti soggettivi, né su interessi legittimi imputabili al ricorrente in opposizione e la sentenza opposta non gli arreca un pregiudizio diretto, ma riflesso e indiretto perché dipendente dal rapporto che lo lega alla Società.</h:div>
         <h:div>Il Sig. -OMISSIS- è portatore di un interesse semplice o di fatto, come qualsiasi altro cittadino, a che l’esercizio del potere dell’Amministrazione attribuito nell’interesse della pubblica sicurezza sia esercitato, con riferimento al rapporto intercorrente con il -OMISSIS--OMISSIS- nel rispetto delle regole imposte dall’ordinamento all’esercizio del potere medesimo.</h:div>
         <h:div>L’informativa antimafia interdittiva, che valuta il rischio di infiltrazione mafiosa ai fini dell’affidabilità del -OMISSIS-a divenire parte di un contratto pubblico, si limita a riportare fatti storici, informazioni e notizie che riguardano misure preventive penali adottate nei confronti del Sig. -OMISSIS- e collegamenti dello stesso ad altre società e soggetti, fatti dai quali, in collegamento sintomatico con altre circostanze, il Prefetto ha tratto indizi ai fini della valutazione di pericolo espressa  nei confronti della Società -OMISSIS-; ma il provvedimento non produce un nocumento diretto nella sua sfera giuridica che non sia già esistente.</h:div>
         <h:div>1.2.-  Difatti, neppure può considerarsi come posizione legittimante la presunta lesione alla sua reputazione e immagine imprenditoriale, lamentata dall'opponente.</h:div>
         <h:div>L'interesse alla tutela del diritto alla propria reputazione, che la più recente dottrina e la stessa giurisprudenza ritengono inquadrabile nel sistema di tutela costituzionale della dignità della persona, in quanto trae il suo fondamento normativo direttamente nell'art. 2 della carta fondamentale e nel riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo (per tutti Cassazione civile, III, 14 ottobre 2008, n. 25157), rappresenta senz’altro una situazione giuridica astrattamente legittimante.</h:div>
         <h:div>Trattasi di un interesse da valutare in astratto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non con riguardo alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio"), ed alla relativa immagine: come ampiamente esposto nell'atto introduttivo del giudizio, l’opponente, in effetti, è un professionista con brillante curriculum nel settore imprenditoriale in cui opera, che vanta cospicua esperienza e affermazioni.</h:div>
         <h:div>Tuttavia, la lesione all’immagine ed alla reputazione che il Sig. -OMISSIS- denuncia deriva, in realtà, non dall’informativa prefettizia interdittiva adottata nei confronti del -OMISSIS--OMISSIS-, ma direttamente dagli atti investigativi e dalle ordinanze cautelari penali a suo carico, nonché dai provvedimenti pregressi, sia penali che amministrativi, adottati nei confronti di società facenti capo al suo gruppo imprenditoriale, citati nell’informativa antimafia e posti a base della stessa; ma si tratta di atti che non verrebbero rimossi dall’annullamento del provvedimento prefettizio impugnato, per cui nessuna utilità diretta deriverebbe all’opponente dall’annullamento della sentenza opposta.</h:div>
         <h:div>2.- In definitiva, l'opponente non risulta legittimato a proporre l'opposizione in esame che deve essere, conseguentemente, dichiarata inammissibile.</h:div>
         <h:div>3.- Le spese del presente giudizio possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità della questione.<corsivo/></h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente in opposizione e gli altri soggetti privati citati in motivazione.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="17/04/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Laura Moroni</h:div>
            <h:div>Paola Alba Aurora Puliatti</h:div>
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         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
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