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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170283620170523173000296" descrizione="" gruppo="20170283620170523173000296" modifica="5/25/2017 2:28:40 PM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="02836"/><fascicolo anno="2017" n="02243"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170283620170523173000296.xml</file><wordfile>20170283620170523173000296.docm</wordfile><ricorso NRG="201702836">201702836\201702836.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2017\201702836\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>25/05/2017 14:28:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>luca lamberti</firma><data>25/05/2017 12:56:56</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2017</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell’ordinanza cautelare del T.a.r. Emilia - Romagna – Sede di Bologna, Sez. I n. 40 del 9 febbraio 2017, resa tra le parti, concernente diniego di istanza di assegnazione ad altra sede ex art. 42 bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Amilcare Lauria ed Elvio Fortuna, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Renzi in Roma, via Renato Fucini, n. 288; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti l’avvocato Renzi su delega di Lauria e l’avvocato dello Stato Damiani;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato, anzitutto, che l’art. 42 bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, “<corsivo>anche dopo la novella operata dall’art. 14, comma 7, l. n. 124 del 2015, … non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo, … ma implica sempre e comunque una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve legittimamente negarlo ove lo impongano le esigenze di servizio nell'ufficio di appartenenza dell'istante e in quello della destinazione richiesta</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. IV, 23-05-2016, n. 2113; conformi Cons. Stato Sez. III, 01-04-2016 e 13-04-2016, n. 1432);</h:div><h:div>Osservato, tuttavia, che, in base al vigente testo dell’articolo in parola, il rigetto dell’istanza impone un solido, documentato e stringente ordito motivazionale, atto a dimostrare l’effettiva incompatibilità dell’anelato trasferimento con le esigenze organizzative e funzionali delle sedi di attuale (Bologna) ed anelata (Pescara) assegnazione;</h:div><h:div>Ritenuto opportuno, anche in considerazione del rango degli interessi pubblici e privati coinvolti nella presente vicenda, accogliere l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.a.r., che, con la più approfondita delibazione propria della sede del merito e previa eventuale istruttoria volta ad acquisire dall’Amministrazione l’evidenza statistica dell’effettiva dotazione organica degli uffici di P.S. di Bologna e Pescara all’epoca dell’emanazione dell’atto gravato, potrà scrutinare <corsivo>funditus</corsivo> l’intera <corsivo>res controversa </corsivo>(cfr., in relazione all’incidenza statistica del grado di scopertura degli organici <corsivo>a quo</corsivo> sulla legittimità del provvedimento di diniego di assegnazione temporanea, Cons. Stato, Sez. IV, ord. 28 aprile 2017, n. 1802);</h:div><h:div>Ritenuto opportuno compensare le spese del doppio grado cautelare, alla luce della natura della controversia e dei sottesi interessi;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), </h:div><h:div>Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2836/2017) ai soli fini della sollecita fissazione, da parte del T.a.r., dell’udienza di discussione del ricorso nel merito.</h:div><h:div>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..</h:div><h:div>Spese del doppio grado cautelare compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Lamberti</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 2836/2017) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>