<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20170264120230606183731724" id="20170264120230606183731724" modello="3" modifica="09/06/2023 19:37:57" pdf="0" ricorrente="Cristian Varischetti" stato="2" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="02641"/><fascicolo anno="2023" n="05770"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170264120230606183731724.xml</file><wordfile>20170264120230606183731724.docm</wordfile><ricorso NRG="201702641">201702641\201702641.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\446 Giancarlo Montedoro\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Giancarlo Montedoro</firma><data>09/06/2023 14:20:51</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>roberto caponigro</firma><data>09/06/2023 11:27:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/06/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giancarlo Montedoro,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Roberto Caponigro,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Cordi',	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Gallone,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. -OMISSIS- del 23 novembre 2016.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2641 del 2017, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Spallino, Paride Luzzi e Cristina Della -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Cristina Della -OMISSIS- in Roma, via Merulana, 234; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Colorina, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pillitteri, Chiara Figura e Antonella Giglio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Antonella Giglio in Roma, via Gramsci, 14; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons.-OMISSIS- Caponigro, e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Spallino e Umberto Pillitteri;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il sig. -OMISSIS-, come ricostruito in fatto nella sentenza di primo grado, è proprietario di un’area situata nel territorio del Comune di Colorina (Sondrio), identificata catastalmente al foglio 6, mappali 134 e 180, su cui insiste una strada che collega l’abitazione del sig. -OMISSIS- (identificata catastalmente al mappale 101) alla pubblica via e che, nel tratto finale, occupa, in larghezza, anche il mappale 179, di proprietà del sig. -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il Comune di Colorina, con provvedimento in data 3 agosto 2015, rilevato che la suddetta strada è stata realizzata in assenza di titolo edilizio, ha ordinato al sig. -OMISSIS- la rimozione delle opere abusive e la rimessione in pristino e, successivamente, con provvedimento del 12 dicembre 2015, dopo aver constatato che dal verbale di sopralluogo del 16 novembre 2015 risultava la mancata esecuzione della suindicata ordinanza, ha avvisato dell’acquisizione gratuita dell’area di sedime della strada al proprio patrimonio.</h:div><h:div>Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale è stato impugnato dal sig. -OMISSIS- dinanzi al Tar per la Lombardia, che, con la sentenza della Seconda Sezione n. -OMISSIS- del 23 novembre 2016, ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte ha accolto il ricorso, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.</h:div><h:div>Il signor -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l., ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>Misconoscimento di elementi di fatto. Errore su un punto decisivo della controversia. Travisamento, carenza di istruttorio. Omessa motivazione della sentenza appellata. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>L’abuso edilizio non potrebbe essere derubricato nella sola asfaltatura della strada avvenuta nei primi anni duemila, consistendo invece nell’opera edilizia stradale, realizzata nel 1993, avente proprie caratteristiche dimensionali, edilizie e funzionali, che prima della sua realizzazione non esistevano.</h:div><h:div>Al di là dell’insanabile tardività che lo ha caratterizzato, il tipo di intervento eseguito dal signor -OMISSIS- non costituirebbe adempimento all’ordinanza di demolizione, ma unicamente rimozione dello strato superficiale della strada realizzata, cioè il solo fondo in asfalto, lasciando per contro in sito l’opera infrastrutturale in tutta la sua consistenza.</h:div><h:div>Il Tar, trascurando se la tipologia dell’intervento potesse essere compatibile con l’identificazione dell’abuso siccome oggetto dell’ordine di demolizione, si sarebbe limitato a derubricare l’eccezione come “basata su un giudizio prognostico la cui attendibilità non può essere apprezzata a priori”, laddove la valutazione del tipo di intervento eseguito non integrerebbe un giudizio prognostico, ma una semplice constatazione di elementi di fatto pacifici; il Tar avrebbe dovuto rilevare dalla documentazione in atti e senza alcun giudizio prognostico che la tipologia dei lavori non era in sé idonea a ripristinare lo stato dei luoghi precedente la costruzione della strada e, quindi, non poteva costituire adempimento all’ordinanza di demolizione, con conseguente effetto traslativo alla mano pubblica ex art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.</h:div><h:div><corsivo>Travisamento dei presupposti di fatto e perplessità della motivazione su un punto decisivo della decisione. Erroneità della qualifica dell’ingiunto quale proprietario incolpevole non detentore, anziché quale autore dell’abuso e detentore dell’opera.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div> Il signor -OMISSIS-, proprietario del vigneto sub mappale 101 ha ivi edificato la propria abitazione nel 1993 e, per collegarla alla pubblica via, realizzò, o comunque concorse a realizzare, la strada in discorso; il signor -OMISSIS- avrebbe riconosciuto poi che, nei primi anni duemila, ha eseguito l’asfaltatura della strada e che l’ha sempre utilizzata sino alla ricezione dei provvedimenti inibitori comunali impugnati al Tar, per cui sarebbe l’autore dell’abuso, anche solo in concorso con il padre, precedente proprietario del mappale edificato, ed in ogni caso ha completato l’opera stradale asfaltandola ed è stato sempre detentore ed utilizzatore del bene abuso-strada.</h:div><h:div>In sostanza, l’interessato non potrebbe essere considerato proprietario incolpevole dell’opera.</h:div><h:div>Il principio applicato in sentenza, che impedisce il trasferimento alla mano pubblica del bene dopo il decorso del termine assegnato nell’ordinanza di demolizione, non potrebbe trovare applicazione a favore dell’autore dell’abuso né di chi ha utilizzato il bene nella consapevolezza della sua irregolarità edilizia-urbanistica.</h:div><h:div><corsivo>Travisamento dei presupposti di fatto, difetto di ponderazione e perplessità della motivazione nell’imputare la mancata esecuzione dei lavori in termini a causa impeditiva oggettiva anziché a fatto imputabile al committente.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il privato ingiunto, pur avendo novanta giorni a disposizione dalla notifica dell’ordinanza repressiva, avrebbe scelto di programmare i lavori solo il penultimo giorno utile e tale scelta lo avrebbe esposto al rischio, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza, di non riuscire ad adempiere all’obbligo di ripristino nel termine assegnato.</h:div><h:div>L’unico dato pacifico sarebbe che è stata l’impresa a rifiutare di eseguire i lavori, sicché il principio della responsabilità per i fatti dei propri ausiliari imporrebbe di giungere a conclusione opposta a quella affermata dal Tar. ricadendo la decisione dell’appaltatore di non eseguire i lavori sul committente -OMISSIS-.</h:div><h:div><corsivo>Violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001. Violazione del principio di stretta legalità. Manifesta perplessità per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Contraddittorietà con principio giurisprudenziale affermato dalla stessa Sezione del Tar.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Se anche al ricorrente fosse stato materialmente impedito di eseguire i lavori nel termine perentorio assegnato dall’Amministrazione, lo stesso comunque non avrebbe rappresentato la circostanza all’Amministrazione al fine di chiedere, prima della sua scadenza, una proroga del termine di legge per l’ottemperanza, né è stato rilasciato dall’Amministrazione alcun provvedimento di proroga.</h:div><h:div>Il Comune di Colorina non si è costituito in giudizio.</h:div><h:div>Il signor -OMISSIS-, in rito ha eccepito l’inammissibilità dell’appello sia in quanto proposto da -OMISSIS- sia in quanto proposto dal signor -OMISSIS-; nel merito, la parte appellata ha analiticamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>Le parti hanno depositato altre memorie a sostegno delle rispettive ragioni.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 30 marzo 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>2. L’appello proposto dal signor -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della -OMISSIS- s.r.l., è inammissibile per difetto delle condizioni soggettive dell’azione.</h:div><h:div>3. Il Comune di Colorina (Provincia di Sondrio), con l’ordinanza n. 10 del 3 agosto 2015, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha ingiunto al signor -OMISSIS- la rimozione delle opere abusive (strada) descritte in premessa ed il ripristino dello stato dei luoghi precedente l’esecuzione delle opere abusive, realizzate sull’area censita catastalmente al foglio 6 mappali 134 e 180 in località -OMISSIS- in Comune di Colorina, entro 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza.</h:div><h:div>Con successivo provvedimento  del 12 dicembre 2015, l’Amministrazione comunale – visto il verbale di sopralluogo da parte del responsabile dell’Area tecnica del Comune di Colorina redatto in data 16 novembre 2015, dal quale risulta che non è stato provveduto alla demolizione della predetta opera abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi – ha accertato la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine indicato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed ha avvisato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, tale accertamento costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari dell’area occupata dalla sede stradale in asfalto su parte dell’area censita catastalmente in Comune di Colorina al foglio 6, mappali 134 (per circa mq 27) e 180 (per circa mq 26) in località -OMISSIS- di Colorina.</h:div><h:div>Il Tar per la Lombardia, Seconda Sezione, con la sentenza n. -OMISSIS- del 23 novembre 2016, ha in parte dichiarato inammissibile ed in parte ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso tale ultimo atto, con la seguente motivazione.</h:div><h:div>“<corsivo>28. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che l’inottemperanza all’ordine di rimessione in pristino sarebbe dovuta alla condotta fortemente ostruzionistica posta in essere dal controinteressato, la quale avrebbe integrato una vera e propria causa impeditiva oggettiva. Per questa ragione, secondo la parte, il Comune non avrebbe potuto adottare la misura dell’acquisizione al proprio patrimonio dell’area di sedime della strada.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>29. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato per le ragioni di seguite esposte.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>30. In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’acquisizione al patrimonio comunale non può essere disposta, nonostante l’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione emesso per reprimere un abuso edilizio, qualora sia dimostrato che il proprietario, non autore dell’abuso, si sia attivato per dare esecuzione all’ordine stesso, ma non abbia potuto adempiere in ragione dell’impedimento opposto dal detentore del bene; e ciò sempreché il primo dimostri pure di essersi attivato nei confronti di quest’ultimo affinché anche questi esegua l’ordine impartito (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1927; T.A.R. Liguria, sez. I, 30 marzo 2016, n. 304; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 20 aprile 2015, n. 873).</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>30. Questo orientamento trova fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 345 del 15 luglio 1991, nella quale si è affermato un principio generale secondo cui l’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune dell’area di sedime ha natura di vera e propria sanzione autonoma che non può colpire il proprietario che incolpevolmente non abbia potuto dare esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sulla sua area.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>31. Ritiene il Collegio che questi principi possano essere applicati nel caso concreto non essendo contestati i seguenti fatti: a) il ricorrente con nota del 15 ottobre 2015 ha comunicato all’Amministrazione l’intenzione di voler eseguire, con riferimento alle aree di sua proprietà, l’ordine di rimessione in pristino emesso in data 3 agosto 2015; b) con nota del 27 ottobre 2015, lo stesso ricorrente ha comunicato che i lavori sarebbero stati eseguiti il successivo 2 novembre 2015; c) in data 2 novembre 2015, i lavori non hanno potuto avere inizio, nonostante l’effettiva presenza sul cantiere dell’impresa all’uopo incaricata dal ricorrente, in ragione dell’opposizione manifestata dal controinteressato il quale, paventando la lesione di propri affermati diritti sull’area interessata dai lavori stessi, ha fatto intervenire in loco la forza pubblica.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>32. Ritiene il Collegio che, in tale contesto, non possa essere mosso alcun rimprovero al ricorrente per il mancato adempimento, entro il termine di legge (anche se scadente il giorno successivo), dell’ordine ad egli impartito.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>33. L’assenza di colpa del ricorrente è dimostrata anche dal fatto che, una volta venuta meno (o, perlomeno, una volta vinta) la resistenza del controinteressato, egli ha effettivamente dato corso ai lavori smantellando il manto stradale; e dal fatto che la successiva interruzione dei lavori stessi non è ascrivibile alla sua volontà ma dipende dall’ordine in tal senso impartito dal Comune.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>34. In questo quadro, ritiene il Collegio che l’atto di acquisizione dell’area di sedime della strada (nella parte insistente sui mappali di proprietà del ricorrente) sia illegittimo.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>35. Va dunque ribadita la fondatezza del motivo in esame.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>36. Con l’ultimo motivo, la parte, deducendo l’invalidità derivata, contesta l’ordine di rimozione delle protezioni di cantiere.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>37. Essendo, come visto, illegittimo l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ed basandosi l’atto di cui si discute proprio sulla ritenuta avvenuta acquisizione dell’aera di sedime della strada al patrimonio comunale, anche questo motivo deve essere accolto.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>38. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte va accolto e, per l’effetto, l’atto del 12 dicembre 2015 (con cui è stato accertato l’inadempimento all’ordine di rimessione in pristino ed è stata acquisita al patrimonio del Comune l’area di sedime) e l’atto dell’11 gennaio 2011 (con cui è stata ordinata la rimozione delle protezioni di cantiere) devono essere annullati</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Le condizioni soggettive dell’azione, sia per quanto attiene la legittimazione ad appellare sia per quanto attiene all’interesse al ricorso in appello, non sussistono.</h:div><h:div>Il signor -OMISSIS- ha proposto il presente appello, sia in proprio che quale legale rappresentante della -OMISSIS-, ma, in nessuna delle due qualità, è titolare di una pozione giuridica tutelabile e di un interesse immediato e diretto derivante dall’accoglimento dell’impugnativa, vale a dire dalla reiezione del ricorso proposto in primo grado dal signor -OMISSIS- e dalla conseguente efficacia del provvedimento che ha accertato l’inottemperanza di quest’ultimo all’ordine di demolizione ed ha disposto l’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio del Comune di Colorina.</h:div><h:div>Infatti, l’interesse del signor-OMISSIS- e della Società di cui è legale rappresentante può essere colto nel fatto che, al fine di utilizzare l’area in discorso per l’accesso al proprio fondo, ritiene preferibile che l’area stessa divenisse di proprietà comunale e non fosse più in proprietà del signor -OMISSIS-.</h:div><h:div>Il perseguimento di tale interesse, tuttavia, come ben posto in rilievo dalla parte appellata, si rivela del tutto eventuale, futuro ed incerto, in quanto l’utilizzo dell’area, una volta divenuta comunale, come accesso al fondo costituirebbe una mera aspettativa, priva di un attuale ancoraggio.</h:div><h:div>Di talché, l’interesse ad ottenere che l’area in discorso, di proprietà del signor -OMISSIS-, diventi di proprietà comunale, a fronte della condotta processuale del Comune che non ha impugnato il capo di sentenza direttamente lesivo del pubblico interesse all’acquisizione, allo stato, può definirsi di tipo emulativo e, in quanto tale, non è idoneo a fondare una posizione giuridica meritevole di tutela in sede giurisdizionale.</h:div><h:div>Di qui, l’inammissibilità del presente ricorso in appello.</h:div><h:div>5. Nel merito, l’appello si presenta comunque inammissibile ed infondato anche per altre distinte ragioni.</h:div><h:div>5.1 La parte ha prospettato che il tipo di intervento eseguito dal signor -OMISSIS- non costituirebbe in ogni caso adempimento dell’ordinanza di demolizione, atteso che l’abuso edilizio non potrebbe essere derubricato nella sola asfaltatura della strada avvenuta nei primi anni duemila, consistendo invece nell’opera edilizia stradale, realizzata nel 1993, avente proprie caratteristiche dimensionali, edilizie e funzionali.</h:div><h:div>La doglianza è inammissibile per carenza di interesse.</h:div><h:div>Sono gli atti successivi a quelli impugnati ad essere ancora fonte di contenzioso.</h:div><h:div> Infatti, con un primo atto in data 2 dicembre 2016, il Comune di Colorina ha attestato che il signor -OMISSIS- ha ottemperato all’ordinanza di demolizione n. 10/2015 del 3 agosto 2015.</h:div><h:div>Successivamente, in data 23 marzo 2017, anche in questo caso antecedentemente al deposito del ricorso in appello proposto dal signor-OMISSIS- - vista la nota del 10 dicembre 2016 con cui quest’ultimo, in proprio e quale rappresentante di -OMISSIS- s.r.l., ha chiesto di accertare in via di autotutela che le opere realizzate dal signor -OMISSIS- in data 1° dicembre 2016 non rappresentano demolizione della strada insistente sul mappale 179, 180, 101 e 134 del foglio 6 del Comune siccome oggetto dell’ordinanza n. 10/2015 e, quindi, che non vi è stata ottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi ed il signor -OMISSIS- è definitivamente inadempiente rispetto all’ordine di ripristino ingiuntogli – ha concluso “che lo stato dei luoghi alla data odierna ricalca la condizione (in parte esistente da tempo immemore ed in parte creatasi a seguito di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune di Colorina) degli stessi prima della realizzazione (non autorizzata) dello strato di asfalto e quindi si conferma l’ottemperanza da parte del signor -OMISSIS--OMISSIS- all’ordine di ripristino ingiuntogli con l’ordinanza n. 10/2015”.  </h:div><h:div>Tali provvedimenti, che disciplinano oggi il rapporto nella parte in contestazione con il motivo di appello in esame, sono stati impugnati dal signor-OMISSIS- con ricorso R.G. n. 301 del 2017 pendente dinanzi al Tar per la Lombardia, mentre non costituiscono oggetto del presente giudizio.</h:div><h:div>Sarà in quel giudizio eventualmente accertato se l’obiettiva modalità dell’esecuzione mediante la rimozione dell’asfaltatura sia idonea a rispristinare lo stato dei luoghi.</h:div><h:div>Una cosa è certa: si tratta di vicende successive al contenzioso in esame. </h:div><h:div>5.2. Quanto ai restanti motivi di appello va rilevato che l’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, un’automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio del comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime. Infatti i suoi commi 3 e 4 così dispongono:</h:div><h:div>“<corsivo>3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente</corsivo>”.</h:div><h:div>Come affermato dalla Corte Costituzionale con riferimento all’omologa previsione contenuta nell’art. 15, comma 3, della l. 28 gennaio 1977, n. 10, “<corsivo>l’acquisizione, a titolo gratuito, dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un’opera in totale difformità od in assenza della concessione e, poi, non adempie l’obbligo di demolire l’opera stessa» (Corte cost., ordinanza n. 82 del 15 febbraio 1991)</corsivo>”.</h:div><h:div>L'acquisizione gratuita dell'area, quindi, non è una misura strumentale, per consentire al comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione.</h:div><h:div>Di talché, trattandosi di una sanzione autonoma, la stessa non può conseguire, non configurandosi la fattispecie illecita dell’inottemperanza, laddove il destinatario dell’ordine di demolizione, ancorché eventualmente responsabile dell’abuso, non abbia provveduto nei termini al ripristino dello stato dei luoghi, pur prestando la dovuta diligenza volta all’adempimento, per cause indipendenti dalla sua volontà.</h:div><h:div>Pertanto, la prospettazione di parte secondo cui il principio applicato in sentenza, che impedisce il trasferimento alla mano pubblica del bene dopo il decorso del termine assegnato nell’ordinanza di demolizione, non potrebbe mai trovare applicazione a favore dell’autore dell’abuso né di chi ha utilizzato il bene nella consapevolezza della sua irregolarità edilizia-urbanistica, non può essere condivisa quando vi sia stata la dimostrazione di una concreta volontà volta all’adempimento e, parimenti, la dimostrazione di un’oggettiva impossibilità ad eseguire l’ordine di demolizione e ripristino nel termine perentorio di legge, c.d. <corsivo>factum principis</corsivo>.</h:div><h:div>5.3. Né la circostanza che il destinatario dell’ordine di demolizione abbia scelto di programmare i lavori solo il penultimo giorno utile non assume rilievo atteso che  i lavori stessi in quel pur breve arco temporale avrebbero potuto  utilmente essere eseguiti.</h:div><h:div>Le circostanze di fatto riassunte nella sentenza di primo grado, che hanno determinato l’impossibilità oggettiva, o comunque un’estrema difficoltà in concreto coincidente con l’impossibilità, di eseguire l’ordine demolitorio nel termine perentorio di novanta giorni per causa non imputabile al signor -OMISSIS- emergono dagli atti di causa e consistono nelle vicende inerenti al contenzioso fra le parti private che continua a dispetto della circostanza dell’assenza in questo giudizio dell’amministrazione.</h:div><h:div>In proposito, è sufficiente richiamare la dichiarazione resa dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, fratello dell’appellante, prodotta in primo grado, che riassume i fatti accaduti il lunedì 2 novembre 2015, evidenziando che sul posto era presente l’impresario che, ricevuta dal signor -OMISSIS- una copia cartacea dell’atto di significazione e diffida per l’inizio dei lavori, non ha avviato i lavori per non assumersi responsabilità in relazione al contenzioso sulla strada di cui era venuto in quello stesso giorno a conoscenza.</h:div><h:div>In sostanza, la volontà del destinatario dell’ordine demolitorio di eseguire l’ingiunzione emerge con significativa evidenza dagli atti di causa, né, per lo svolgimento e la concatenazione dei fatti, può ritenersi che la decisione dell’appaltatore di non eseguire i lavori avrebbe dovuto ricadere sul committente -OMISSIS-.</h:div><h:div>5.4. Con riferimento all’ultima doglianza, secondo cui l’appellante ha evidenziato che, se anche al ricorrente fosse stato materialmente impedito di eseguire i lavori nel termine perentorio assegnato dall’Amministrazione, lo stesso comunque non avrebbe rappresentato la circostanza all’Amministrazione al fine di chiedere, prima della sua scadenza, una proroga del termine di legge per ottemperanza, né sarebbe stato rilasciato dall’Amministrazione alcun provvedimento di proroga, è sufficiente rilevare che, in data 3 novembre 2015, il legale del signor -OMISSIS- ha rappresentato all’Ufficio tecnico comunale che “i lavori di ripristino dello stato dei luoghi … non hanno potuto avere inizio a causa dell’indisponibilità manifestata in limine dalla ditta incaricata (e dovuta al comportamento ostile posto in essere dal sig.-OMISSIS-)” ed ha confermato la “ferma intenzione del mio assistito di dar seguito alle prescrizioni contenute nell’ordinanza n. 10/2015”, comunicando l’incarico fornito ad altra ditta.</h:div><h:div>6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore del sig. -OMISSIS-.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe (R.G. n. 2641 del 2017).</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, a favore del sig. -OMISSIS-.</h:div><h:div> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, citati nella presente sentenza.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2023, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="30/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giulia Bassanelli</h:div><h:div>Roberto Caponigro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>