<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170255220230312213750319" descrizione="" gruppo="20170255220230312213750319" modifica="3/13/2023 4:27:21 PM" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Antonio Lorusso" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="02552"/><fascicolo anno="2023" n="02629"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170255220230312213750319.xml</file><wordfile>20170255220230312213750319.docm</wordfile><ricorso NRG="201702552">201702552\201702552.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1089 Luigi Massimiliano Tarantino\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Luigi Massimiliano Tarantino</firma><data>13/03/2023 14:29:40</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Annamaria Fasano</firma><data>13/03/2023 09:35:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Massimiliano Tarantino,	Presidente FF</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Thomas Mathà,	Consigliere</h:div><h:div>Annamaria Fasano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00037/2017, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Antonio Lorusso, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Ludogoroff, Paolo Migliaccio e Alberto Ferrero, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Alpignano, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Martino e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Pietrosanti in Roma, via Lazio, n. 9; </h:div><h:div>Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Alpignano, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Alpignano;</h:div><h:div>Viste le memorie delle parti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 19 dicembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e preso atto che nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma<corsivo> Microsoft Teams</corsivo>;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Antonio Lorusso era comproprietario di alcuni terreni siti nel Comune di Alpignano e distinti a C.T. al Fg. 8, mapp. nn.227, 350, 351, 228, 229, 393, 394. Sul fondo insisteva da anni un basso fabbricato utilizzato quale deposito di attrezzi agricoli, oggetto dell’istanza di condono edilizio presentata in data 2 luglio 1986. Nel dicembre del 2006, il Direttore dell’Area Territorio del Comune di Alpignano notificava al signor Lorusso l’ordinanza n. 192/06 con cui veniva ingiunto la demolizione di alcune opere eseguite senza titolo, che avevano comportato la trasformazione del basso fabbricato in un box e in locale uso servizio, realizzato in aderenza, nonché la costruzione di una struttura in legno e un muro dotato di lavandini (questi ultimi due manufatti anche in fascia di rispetto stradale). </h:div><h:div>Antonio Lorusso presentava in data 14.3.2007 domanda ex art. 36 T.U. per l’accertamento di conformità, che veniva respinta con il provvedimento prot. n. 6711-10135 notificato il 27 aprile 2007, per contrasto con il P.R.G. In data 14 giugno 2007 veniva notificata al ricorrente l’ordinanza n. 87/07 per la demolizione delle suddette opere. </h:div><h:div>I suddetti atti venivano impugnati da Antonio Lorusso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, e venivano annullati con sentenza n. 2943 del 2007 per omesso invio della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della sanatoria. </h:div><h:div>L’Amministrazione, pertanto, riavviava il procedimento, inviando la comunicazione ex art. 10 bis l. 241 del 1990 e, quindi, notificando il rigetto della domanda in sanatoria (provvedimento prot. n. 6722-6254, datato 6.3.2008 e notificato al ricorrente in data 10.3.2008) e l’ordinanza di demolizione n. 62/08 dell’8.4.2008. </h:div><h:div>Il Comune di Alpignano fondava il diniego sulla base del contrasto con l’art. 31.11. della NTA non essendo dimostrato il possesso del titolo di coltivatore diretto/imprenditore agricolo/conduttore, previsto dalla suddetta disposizione, e per il contrasto con l’art. 35 NTA che definiva la possibilità di utilizzazione delle fasce di rispetto stradale per alcuni manufatti, ma nella casistica non era previsto l’intervento oggetto di sanatoria. </h:div><h:div>2. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Antonio Lorusso impugnava il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, e violazione e falsa applicazione del P.R.G., eccesso di potere per difetto dei presupposti, eccesso di potere per difetto di motivazione. Il ricorrente deduceva che la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore si richiedeva per la realizzazione di fabbricati rurali a destinazione residenziale, mentre nel caso in esame si trattava di opere varie, di carattere precario e pertinenziale, collegate ad un manufatto che non aveva destinazione residenziale. La struttura in legno, secondo il Lorusso, aveva natura temporanea, pertanto non si poneva in contrasto con l’art. 35 della NTA che per le fasce di rispetto stradale prevedeva l’utilizzo solo a titolo temporaneo. I manufatti, inoltre, avevano natura pertinenziale, in quanto strumentali al fabbricato principale e di modeste dimensioni. </h:div><h:div>Con ordinanza n. 506 del 13 giugno 2008, veniva respinta la domanda cautelare, in quanto l’intervento “ <corsivo>riguarda opere che danno luogo a definitiva e irreversibile trasformazione del suolo, da non potersi considerare precaria, temporaneo o pertinenziale sotto il profilo edilizio, diverso da quello civilistico di cui all’art. 817 c.c., così da non poter godere delle agevolazioni di cui alle NTA richiamate e di necessitare di titolo edilizio, ove rilasciabile, con conseguente illegittimità della sanzione applicata</corsivo>”. </h:div><h:div>3. Il Tribunale Amministrativo regionale, con sentenza n. 37 del 2017, respingeva il ricorso, rilevando che i manufatti di cui era stata disposta la demolizione consistevano in opere di natura non temporanea, né precaria. Tutte le opere erano state realizzate in zona agricola, per cui, in base all’art. 31.11 della NTA era necessaria la qualifica in capo al proprietario di coltivatore diretto/imprenditore agricolo/conduttore. Nella specie, i manufatti non potevano essere considerati fabbricati ‘rurali’ presentando caratteri e dimensioni non compatibili con un mero deposito per attrezzi agricoli, ma avevano destinazione residenziale. L’art. 35 della NTA prevedeva l’utilizzo della fascia di rispetto stradale per una serie di tipologie di manufatti, ma sempre a titolo temporaneo, caratteristica a cui le opere in esame non potevano essere ricondotte, presentando connotati di stabilità. </h:div><h:div>4. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, Antonio Lorusso ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “<corsivo>1. Erroneità della pronuncia nella parte in cui si sostiene che le opere avrebbero destinazione residenziale e ‘non temporanea’ e, comunque, che il loro mantenimento costituirebbe violazione degli artt. 31.11. e 35 delle NTA; 2. Erroneità della pronuncia nella parte in cui è esclusa la natura pertinenziale delle opere e, quindi, la loro riconducibilità al regime della d.i.a. con conseguente applicabilità della sanzione ripristinatoria”.</corsivo></h:div><h:div>5. Il Comune di Alpignano si è costituito in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello. </h:div><h:div>6. Le parti, con successive memorie, hanno ribadito le proprie difese. </h:div><h:div>7. All’udienza straordinaria del 19 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>8. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le opere in contestazione consistono in un ‘insediamento residenziale’. Secondo l’appellante, le argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata non possono essere condivise, in quanto le opere a cui si riferiscono il provvedimento di diniego e l’ordinanza n. 62/08 consistono nella posa di un box contenente un servizio igienico, nella collocazione di un lavandino per il lavaggio di ortaggi ecc. e di una struttura in legno per la temporanea posa dei prodotti agricoli. I manufatti, di modesta consistenza, sarebbero destinati allo svolgimento dell’attività agricola e, come risulterebbe dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, non sono idonei ad essere abitati, in quanto privi di collegamento con la rete elettrica e con quella fognaria, e di ogni finitura (coibentazione, impermeabilizzazione ecc.) indispensabile a rendere concretamente abitabile un manufatto. L’esponente contesta che il Comune, negli atti impugnati, non avrebbe mai affermato che le opere di cui si tratta hanno natura residenziale, pertanto, tale affermazione, sostenuta dal T.A.R., opererebbe un ampliamento della motivazione posta a base del diniego di sanatoria del 2008, introducendo un nuovo rilievo il quale osterebbe all’accertamento di conformità degli interventi. Inoltre, le N.T.A. del Piano Regolatore, pur prevedendo che sulle aree di cui si tratta possono essere collocati fabbricati aventi destinazione differente, ossia destinazione agricola, non subordinano affatto la realizzazione dei medesimi al possesso, da parte del richiedente il titolo edilizio, del requisito soggettivo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo. Secondo l’esponente, inoltre, le opere in questione, diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., avrebbero natura temporanea e, tenuto conto dei materiali e delle tecniche costruttive utilizzate per la realizzazione, possono essere rimosse in caso di necessità.</h:div><h:div>9. Con il secondo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la natura pertinenziale delle opere e, quindi, la loro riconducibilità al regime della d.i.a. con conseguente applicabilità della sanzione ripristinatoria. Gli interventi sarebbero beni strumentali posti in un rapporto durevole di subordinazione con il fabbricato principale (il deposito condonato) e avrebbero dimensioni molto modeste. </h:div><h:div>10. Le suddette critiche vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi. </h:div><h:div>10.1. L’appello è infondato. </h:div><h:div>Per l’esame della questione si deve partire dalla descrizione delle opere oggetto di demolizione, di cui il ricorrente assume la consistenza modesta, la natura strumentale e precaria, e la funzione pertinenziale al manufatto principale (deposito oggetto di condono). </h:div><h:div>Come emerge dalla relazione fotografica depositata nel corso del giudizio di primo grado, il deposito attrezzi (oggetto di condono), il locale bagno dotato di servizi, la tettoia con pavimentazione in autobloccanti, il muro con i lavandini costituiscono un organismo edilizio unitario per struttura e funzione residenziale.</h:div><h:div>Dal preesistente basso fabbricato è stata ricavata una struttura più larga di 1 mt e sulla parete ovest è stata realizzata una finestra di 0,47 di altezza e 0,53 di larghezza; sul lato est del magazzino è stato realizzato un bagno in legno di lunghezza 1,72 e larghezza 1,60 altezza interna di 2,23 e esterna di colmo 2,52; sulla parete sud vi sono la porta d’accesso collegata direttamente verso l’esterno. Il locale non è collegato al fabbricato, ed è dotato di servizi. In prossimità vi è anche una struttura in legno coperta con la pavimentazione con autobloccanti.  </h:div><h:div>Ne consegue che va condivisa la conclusione a cui giunge il giudice di prima istanza, il quale precisa che sull’area non è presente un edificio principale rurale, a destinazione residenziale, ma attraverso queste singole opere viene di fatto realizzato un insediamento residenziale. </h:div><h:div>La giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha sostenuto che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, dovendosi valutare l’insieme delle stesse nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento. L’opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato (Cass. n. 29323 del 2020).</h:div><h:div>10.2. Il Collegio ritiene che le suddette opere sono in contrasto con le prescrizioni indicate dall’art. 31.11 e dall’art. 35 delle NTA del PREGC del Comune di Alpignano. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 56 del 1977, il titolo abilitativo per la realizzazione di residenze rurali è il possesso del titolo di coltivatore diretto od imprenditore agricolo, atteso che “<corsivo>nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari di valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l’efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli”. </corsivo></h:div><h:div>Né può predicarsi che i suddetti manufatti abbiano il carattere della precarietà, o siano, come ritiene l’appellante, strumentali all’esercizio dell’attività agricola. </h:div><h:div>Va, infatti, premesso, che Antonio Lorusso non ha né allegato, né dimostrato di essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e neppure ha descritto che tipo di attività agricola viene svolta nel terreno adiacente al fabbricato. </h:div><h:div>Inoltre, con riferimento alla violazione dell’art. 35 della NTA che per le fasce di rispetto stradale prevede l’utilizzo solo a titolo temporaneo, emerge dalla relazione fotografica relativa allo stato dei luoghi che la struttura il legno e il muro dotato di lavandini hanno evidenti caratteristiche di stabilità, né appaiono assumere aspetti pertinenziali. Come precisato correttamente dal giudice di prima istanza, il deposito attrezzi, il locale bagno, la tettoia con pavimentazione e il muro dotato di lavandino costituiscono un organismo edilizio unitario per struttura e funzione, che non può essere considerato pertinenza rispetto ad un edificio principale che non esiste. </h:div><h:div>Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di stato, il concetto di pertinenza urbanistica è diverso rispetto alla nozione civilistica “<corsivo>e si identifica con il manufatto di modeste dimensioni con funzioni soltanto accessorie dell’edificio principale, coessenziale quindi ad esso e privo di autonomo valore di mercato</corsivo>” (Cons. Stato, n. 4181 del 2022). Affinché il manufatto sia qualificabile in termini di mera pertinenza, non richiedente conseguentemente un titolo edilizio autonomo per la relativa realizzazione, occorre: a) un nesso oggettivo, strumentale e funzionale con la cosa principale; b) il mancato possesso, per natura e struttura, di una pluralità di destinazioni, nel senso di sfruttamento autonomo ai fini diversi da quello di servire un altro immobile; c) un carattere durevole; d) la non utilizzabilità economica in modo diverso; e) una ridotta dimensione; f) una individualità fisica e strutturale propria; g) l’accessione ad un edificio preesistente edificato legittimamente; h) l’assenza di un autonomo valore di mercato. L’applicazione di tali criteri induce a concludere che volumi tecnici degli edifici, per essere esclusi dal calcolo della volumetria, non devono assumere le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità.</h:div><h:div>Di conseguenza, la realizzazione di una tettoia, costituita da una struttura in legno con la pavimentazione con autobloccanti, va configurato dal punto di vista urbanistico come intervento di nuova costruzione ogni qual volta integri un manufatto “<corsivo>non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione e collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera</corsivo>” (Cons. Stato n. 4181 del 2022). Quanto al deposito attrezzi e al box con servizi igienici, va rammentato che “<corsivo>in materia edilizia il vincolo pertinenziale che lega il manufatto accessorio a quello principale dev’essere tale in senso oggettivo, cosicchè il primo non risulti suscettibile di alcuna diversa utilizzazione economica con la conseguenza che tale non può essere considerato un locale adibito a deposito poiché consta di volumetria aggiuntiva” </corsivo>(Cons.Stato, n. 7689 del 2019; Cons. Stato n. 1605 del 2022).</h:div><h:div>Tali strutture, oltre a non essere pertinenziali, non possono essere considerate precarie, in tal senso non deponendo neppure il materiale impiegato per la costruzione, come invece opina l’appellante, in quanto la precarietà di un intervento non dipende dal materiale utilizzato, ma dal fatto che lo stesso è idoneo a soddisfare, come nella specie, esigenze stabili.</h:div><h:div>Analogamente va considerato il muro con i lavandini, essendo stabilmente ancorato al suolo, sicché non si presenta come struttura amovibile e precaria, essendo destinato a soddisfare esigenze non transitorie, oltre al fatto che allo stesso non può essere riconosciuto il vincolo pertinenziale, stante la visione unitaria del manufatto, che, a seguito di tali interventi edilizi, come si è detto, assume una chiara funzione residenziale. </h:div><h:div>I manufatti in questione non sono strutture precarie, né possono essere considerati pertinenze urbanistiche, con la conseguenza che necessitavano di permesso a costruire, sicché, correttamente, il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria, trattandosi di immobili in contrasto con l’art. 31.11. delle NTA (non essendo stato dimostrato il possesso del titolo di coltivatore diretto/imprenditore agricolo/conduttore, previsto dalla citata norma), e in contrasto con l’art. 35 della NTA, norma che definisce la possibilità di utilizzazione delle fasce di rispetto stradale per alcuni manufatti, ma nella casistica non sono previsti i suddetti interventi, in quanto non si tratta di opere temporanee, né pertinenziali. </h:div><h:div>In ragioni di siffatti rilievi, il Collegio di prima istanza ha condivisibilmente ritenuto la legittimità dell’ordinanza di demolizione, atteso che le suddette opere, oltre a non avere natura precaria o pertinenziale, costituiscono una aggregazione unitaria, con destinazione residenziale. </h:div><h:div>11. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.</h:div><h:div>12. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Condanna Antonio Lorusso alla rifusione delle spese di lite del grado a favore del Comune di Alpignano, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/12/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Annamaria Fasano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>