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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170248220170615184949088" descrizione="" gruppo="20170248220170615184949088" modifica="20/06/2017 09:28:07" stato="4" tipo="31" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="02482"/><fascicolo anno="2017" n="02997"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170248220170615184949088.xml</file><wordfile>20170248220170615184949088.docm</wordfile><ricorso NRG="201702482">201702482\201702482.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2017\201702482\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>lanfranco balucani</firma><data>20/06/2017 09:28:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>manfredo atzeni</firma><data>15/06/2017 19:18:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/06/2017</dataPubblicazione><classificazione>11<nuova>11</nuova><ereditata>11</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Lanfranco Balucani,	Presidente</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Umberto Realfonzo,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione I <corsivo>ter</corsivo> n. 02359/2017, resa tra le parti, concernente provvedimento del Ministero dell'Interno inerente il rigetto della domanda di naturalizzazione  presentata dall'appellante.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.</h:div><h:div>sul ricorso in appello numero di registro generale 2482 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>Gjulijana Abaz, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Vichi, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi n. 35/B;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti l’avvocato Giulio Cerceo su delega dell’avvocato Stefano Vichi e l'avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Visto il ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 14588/2016, con il quale la signora Gjulijana Abaz, cittadina macedone, impugnava il decreto del Ministro dell’Interno n. k10/413075 in data 27 settembre 2016, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della L. 5 febbraio 1992, n. 51.</h:div><h:div>Considerato che l’impugnato diniego si fonda sui seguenti rilievi:</h:div><h:div>a) a carico dell’interessato sussistono precedenti penali e procedimenti penali in corso;</h:div><h:div>b) l’Amministrazione esercita in questa materia una discrezionalità che comporta la valutazione dell’opportunità della concessione della cittadinanza in relazione alla sussistenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della collettività nazionale;</h:div><h:div>c) nella specie il comportamento tenuto dal richiedente è indice della non piena idoneità del medesimo a essere inserito stabilmente nella comunità nazionale;</h:div><h:div>Considerato che la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 91/1992;</h:div><h:div>Vista la sentenza in forma semplificata n. 2359/2017 con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione Prima <corsivo>ter</corsivo>, respingeva il ricorso;</h:div><h:div>Visto il ricorso in epigrafe, rubricato al n. 2482/2017, con il quale la signora Gjulijana Abaz propone appello avverso la predetta sentenza contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado;</h:div><h:div>Vista la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato;</h:div><h:div>Avvisate le parti presenti della possibilità di definire il giudizio mediante sentenza in forma semplificata, senza registrare obiezioni;</h:div><h:div>Ritenuto di dover condividere il contenuto della sentenza appellata la quale riconferma il pacifico orientamento che riconosce all’Amministrazione amplissima discrezionalità nell’esame delle domande di concessione della cittadinanza italiana;</h:div><h:div>Ritenuto che tale discrezionalità è stata, nella specie, esercitata legittimamente atteso che l’esistenza dei precedenti penali, gli ultimi dei quali risalgono a data recente, imputati all’appellante non è contestata, e la riabilitazione, intervenuta successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, potrà, a tutto voler concedere, essere presa in considerazione qualora l’appellante apra un nuovo procedimento volto alla concessione della cittadinanza italiana ma non inficia la legittimità del provvedimento oggetto del presente giudizio;</h:div><h:div>Ritenuto, in conclusione, di dover respingere l’appello;</h:div><h:div>Ritenuto che le spese del presente grado debbano essere integralmente compensate fra le parti</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 2482/2017, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa integralmente spese e onorari del grado fra le parti costituite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/06/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Manfredo Atzeni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>