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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170220520170526184045669" descrizione="" gruppo="20170220520170526184045669" modifica="5/29/2017 6:24:52 PM" stato="4" tipo="31" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="02205"/><fascicolo anno="2017" n="02586"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>31</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170220520170526184045669.xml</file><wordfile>20170220520170526184045669.docm</wordfile><ricorso NRG="201702205">201702205\201702205.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2017\201702205\</rilascio><tipologia> Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>franco frattini</firma><data>29/05/2017 18:24:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimiliano Noccelli</firma><data>28/05/2017 11:44:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/05/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Bellomo,	Consigliere</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. per la Toscana, sez. II, n. 1804 del 2016, resa tra le parti, concernente il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2017, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Pushpa Kumari Muhandiramlage Priyalanka, rappresentata e difesa dall’Avvocato Matteo Spatocco e dall’Avvocato Massimo Nistri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Massimo Nistri in Firenze, via Scialoia, n. 53;</h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visto l’atto di costituzione in giudizio di Pushpa Kumari Muhandiramlage Priyalanka;</h:div><h:div>viste le memorie difensive;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierna appellata gli avvocati Matteo Spatocco e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;</h:div><h:div>sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’odierna appellata Priyalanka Pushpa Kumari, cittadina cingalese nata il 25 giugno 1978, ha impugnato avanti al T.A.R. per la Toscana il provvedimento prot. 69-Cat. A12/2016-Imm., emesso il 4 febbraio 2016 dalla Questura di Grosseto, che ha respinto l’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la insussistenza del rapporto lavorativo con Igea s.r.l., e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.</h:div><h:div>1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.</h:div><h:div>1.2. Il T.A.R. per la Toscana, con l’ordinanza n. 325 del 29 giugno 2016, ha accolto la domanda cautelare e ha disposto il riesame, che non è stato effettuato dall’Amministrazione.</h:div><h:div>1.3. Infine, con la sentenza n. 1804 del 20 dicembre 2016, il medesimo T.A.R. ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego, condannando l’Amministrazione a rifondere le spese di lite nei confronti della straniera.</h:div><h:div>2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto dall’interessata in primo grado.</h:div><h:div>2.1. Si è costituita l’appellata per resistere al ricorso.</h:div><h:div>2.2. Nella camera di consiglio del 25 maggio 2017 il Collegio, ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e sentiti i difensori presenti, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>3. L’appello proposto dal Ministero dell’Interno è fondato.</h:div><h:div>4. La Questura di Grosseto, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha respinto l’istanza di Priyalanka Pushpa Kumari Muhandiramlage, cittadina cingalese, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto ha rilevato che, in seguito a richiesta di integrazione documentale, la cittadina straniera non ha prodotto la documentazione richiesta, ma ha presentato una propria dichiarazione nella quale ha affermato di non avere mai lavorato con il datore di lavoro che aveva richiesto l’ingresso in Italia.</h:div><h:div>4.1. Sulla base di questa constatazione e, cioè, che il rapporto di lavoro tra la cittadina straniera e il datore di lavoro (Igea s.r.l.), richiedente il nullaosta, non si fosse mai concretizzato, la Questura di Grosseto ha respinto l’istanza, tenuto conto che «<corsivo>il visto di ingresso alla cittadina straniera era stato rilasciato sin dalla origine ai fini dello svolgimento di un rapporto di lavoro in forma subordinata a tempo indeterminato ma che l’impegno lavorativo tra la sig.ra Muhandiramlage ed il datore di lavoro che ne ha richiesto l’ingresso non si è mai instaurato</corsivo>».</h:div><h:div>4.2. Il primo giudice ha rilevato, tuttavia, che in effetti non risultano versamenti contributivi in favore della ricorrente da parte di Igea s.r.l., ma che risulta altrettanto pacifico, dalla produzione documentale della ricorrente (doc. 7), che questa il 16 febbraio 2015 ha stipulato un contratto di lavoro come badante.</h:div><h:div>4.3. Il T.A.R. per la Toscana ha rilevato in particolare che, con l’ordinanza n. 325 del 29 giugno 2016, esso aveva disposto un riesame della sua posizione alla luce di tale circostanza, ma l’Amministrazione non aveva ottemperato a tale disposizione e che tale circostanza sarebbe dirimente, ai fini dell’annullamento, poiché questo risulta affetto da un vizio istruttorio, a causa della mancata valutazione degli elementi indicati nell’ordinanza cautelare, e dalla violazione dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.</h:div><h:div>4.4. La valutazione del primo giudice non può essere condivisa.</h:div><h:div>4.5. Come ha correttamente dedotto il Ministero appellante, infatti, la circostanza dell’asserito sopravvenuto svolgimento di una attività lavorativa, con il presunto raggiungimento di un reddito adeguato, non è mai stata formalmente comunicata all’Amministrazione né prima né dopo l’adozione del provvedimento, ma è stata rappresentata, per la prima volta, con il ricorso proposto avanti al T.A.R.</h:div><h:div>4.6. È quindi evidente che siffatta circostanza sopravvenuta e non risultante da atti, dati o documenti in possesso dell’Amministrazione, ma a conoscenza della sola interessata (v., infatti, doc. 7 fasc. ricorrente in primo grado, relativa al contratto <corsivo>part time</corsivo> stipulato il 16 febbraio 2015), non avrebbe mai potuto assumere alcuna rilevanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998, né l’ordinanza cautelare, che ha disposto il riesame sulla base del diverso erroneo convincimento della sua rilevanza, avrebbe potuto far assumere a tale elemento una portata dirimente, come assume il primo giudice, in violazione del predetto art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 286 del 1998.</h:div><h:div>4.7. Non può che derivarne, quindi, l’accoglimento dell’appello, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e, con essa, la reiezione dell’originario ricorso.</h:div><h:div>4.8. Competerà comunque all’Amministrazione valutare se la circostanza del nuovo rapporto lavorativo, di cui al contratto a tempo indeterminato concluso il 13 aprile 2017 (all. 1, 2 e 3 fasc. parte appellata), possa giustificare l’emissione di un nuovo titolo, che peraltro, sulla base della documentazione depositata dall’appellata il 18 maggio 2017 (all. 4 e 5), pare stia per essere rilasciato, ferma restando, comunque, per i motivi esposti la legittimità del pregresso diniego, qui impugnato.</h:div><h:div>5. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello del Ministero dell’Interno deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.</h:div><h:div>6. Le spese del doppio grado del giudizio, considerata la particolarità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.</h:div><h:div>6.1. Rimane definitivamente a carico dell’odierna appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado, mentre la stessa sarà tenuta a rimborsare quello richiesto per la proposizione dell’appello da parte dell’Amministrazione.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come proposto dal Ministero dell’Interno, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.</h:div><h:div>Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.</h:div><h:div>Pone definitivamente a carico di Pushpa Kumari Muhandiramlage Priyalanka il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.</h:div><h:div>Condanna Pushpa Kumari Muhandiramlage Priyalanka a rimborsare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2017, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/05/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>