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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170123720170424155552786" descrizione="" gruppo="20170123720170424155552786" modifica="4/27/2017 2:28:47 PM" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="01237"/><fascicolo anno="2017" n="01802"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170123720170424155552786.xml</file><wordfile>20170123720170424155552786.docm</wordfile><ricorso NRG="201701237">201701237\201701237.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2017\201701237\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>vito poli</firma><data>27/04/2017 14:28:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>luca lamberti</firma><data>27/04/2017 11:53:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/04/2017</dataPubblicazione><classificazione>31<nuova>31</nuova><ereditata>31</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. Basilicata n. 14 gennaio 2017, n. 14, resa tra le parti, concernente istanza di assegnazione temporanea alla Prefettura di Salerno ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2017, proposto da Mauro Senatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Picozzi in Roma, via Emilio Faa' di Bruno n. 29; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell’interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati come da relativo verbale;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato <corsivo>in limine</corsivo> che “<corsivo>l’art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  - anche dopo la novella operata dall’art. 14, comma 7, della legge n. 124 del 2015 - non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo, ma implica sempre e comunque una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve legittimamente negarlo ove lo impongano le esigenze di servizio nell'ufficio di appartenenza dell'istante e in quello della destinazione richiesta (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 aprile 2014, n. 1677; sez. III, 5 dicembre 2014, n. 6031; sez. III, 3 agosto 2015, n. 3805)</corsivo>” (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2113);</h:div><h:div>Rilevato che da un lato la sede di attuale assegnazione del ricorrente presenta una scopertura dell’organico, per la specifica qualifica di Vice Prefetto Aggiunto, pari al 71%, per di più non agevolmente ripianabile alla luce della diffusa carenza di personale con tale qualifica anche presso “<corsivo>numerosi altri uffici dell’Amministrazione</corsivo>”, dall’altro che, in considerazione della distanza chilometrica fra la propria residenza e la sede di servizio, il ricorrente può comunque vivere con la propria famiglia ed accudire la figlia primogenita, eventualmente con il ricorso alle apposite forme di tutela della genitorialità (congedi parentali);</h:div><h:div>Ritenuto, comunque, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi prevalga quello pubblico alla fruizione delle prestazioni lavorative del ricorrente nell’attuale sede di Potenza, ove concreta ed insopprimibile ne è la necessità;</h:div><h:div>Ritenuto di compensare le spese della fase, in considerazione della natura della controversia;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), </h:div><h:div>Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 1237/2017).</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/04/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Luca Lamberti</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1237/2017) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>