<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20170063520201120104846675" id="20170063520201120104846675" modello="3" modifica="12/23/2020 9:14:45 AM" pdf="0" ricorrente="Presidenza del Consiglio dei Ministri" stato="2" tipo="1" versione="6" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="00635"/><fascicolo anno="2020" n="08312"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170063520201120104846675.xml</file><wordfile>20170063520201120104846675.docm</wordfile><ricorso NRG="201700635">201700635\201700635.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\281 Luigi Maruotti\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi maruotti</firma><data>17/12/2020 09:40:55</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Daniela Di Carlo</firma><data>14/12/2020 13:18:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>24/12/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div><h:div>Daniela Di Carlo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>Sul ricorso numero di registro generale 635 del 2017, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri <corsivo>pro tempore</corsivo>, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, e la Commissione per le provvidenze agli <corsivo>ex</corsivo> perseguitati politici antifascisti o razziali, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>La signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Borghi, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via dei Fulgidi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per la parte appellata l’avvocato Carlo Borghi e per la parte appellante l'avvocato dello Stato Giammario Rocchitta;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La ricorrente ha impugnato (con ricorso proposto dinanzi al Tar del Lazio, Sede di Roma) il provvedimento con cui la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le ha negato il riconoscimento della qualifica di perseguitata razziale ai sensi della legge n. 541 del 1971.</h:div><h:div>1.1. Più in particolare, la ricorrente aveva chiesto che la Commissione riconoscesse in suo favore le seguenti provvidenze:</h:div><h:div>- l’assegno vitalizio di benemerenza diretto per la qualifica di perseguitata razziale;</h:div><h:div>- i contributi figurativi ex art. 2 L. 932/1980 sulla posizione del padre -OMISSIS-;</h:div><h:div>- l’assegno vitalizio reversibile quale orfana di -OMISSIS-.</h:div><h:div>2. La Commissione ha respinto l’istanza, ritenendo non sussistere il necessario requisito consistente nell’avere lei subito atti di diretta e personale persecuzione (“<corsivo>CONSIDERATO che sia in relazione all'età dell'interessata, all'epoca delle leggi razziali, che alla circostanza che Macerata</corsivo></h:div><h:div><corsivo>venne liberata dall'occupazione nazi-fascista il 30 giugno 1944 non possono configurarsi atti persecutori subiti direttamente dall'istante</corsivo>”). </h:div><h:div>3. La richiedente ha articolato un unico, articolato motivo di ricorso, basato sulla violazione delle leggi n. 17 del 1978 e n. 541 del 1971, e sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, illogicità e carenza dell’istruttoria. </h:div><h:div>4. Il Tar del Lazio, Sede di Roma, con la sentenza impugnata di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese di lite per complessivi euro 1.000,00, oltre accessori come per legge. Il Tar non ha pronunciato, invece, in ordine alla fondatezza della pretesa, trattandosi di attività discrezionale e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione sull’istanza presentata dalla richiedente.</h:div><h:div>5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le provvidenze ivi istituita e il Ministero dell’economia hanno appellato la sentenza, lamentando, in sintesi, che:</h:div><h:div>a) il Tar del Lazio non ha tenuto conto della memoria depositata in data 18 gennaio 2016, di cui costituiva parte integrante l’allegata nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione dei Servizi del</h:div><h:div>Tesoro – del 25 febbraio 2014 n. 29155, con relativi n. 4 documenti allegati, ritenendo (erroneamente) che i fatti allegati dalla ricorrente “<corsivo>non sono stati in alcun modo contestati dalla avvocatura erariale, che si è difesa con mera memoria di stile, e che neppure ha prodotto prove del contrario</corsivo>”. </h:div><h:div>b) In secondo luogo, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della qualifica di perseguitata razziale ai sensi dell’art. 1, legge n. 17/1978 e dell’articolo unico, legge n. 541/1971, perché “<corsivo>la semplice nascita e il permanere in una stalla per 16 giorni (sino alla liberazione di Macerata)</corsivo>” non è qualificabile come atto persecutorio e, comunque, lo stesso non è idoneo a cagionare “<corsivo>pregiudizio economico o fisico o morale</corsivo>”. In ogni caso, gli eventuali atti persecutori, subiti direttamente e personalmente dai genitori, non si riverbererebbero per ciò solo automaticamente nella sfera giuridica dell’interessata.</h:div><h:div>6. La parte appellata si è costituita, per resistere al gravame.</h:div><h:div>7. All’udienza pubblica del 17 settembre 2020 la causa è stata discussa ed è stata decisa anche mediante successiva riconvocazione della camera di consiglio per il giorno 30 settembre 2020.   </h:div><h:div>8. L’appello non è fondato e va, pertanto, respinto.</h:div><h:div>9. In via preliminare, la Sezione osserva che fondatamente le Amministrazioni appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che i fatti allegati dalla ricorrente “<corsivo>non sono stati in alcun modo contestati dalla avvocatura erariale, che si è difesa con mera memoria di stile, e che neppure ha prodotto prove del contrario</corsivo>”. </h:div><h:div>È documentale e immediatamente evincibile dagli atti di causa che l’Amministrazione si è compiutamente difesa nel primo grado del giudizio, depositando una memoria difensiva (in data 18 gennaio 2016) alla quale era allegata una nota predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi – Direzione dei Servizi del Tesoro, datata 25 febbraio 2014, n. 29155, corredata a sua volta di ulteriori quattro documenti.</h:div><h:div><corsivo>In parte qua</corsivo>, pertanto, la motivazione della sentenza impugnata va senz’altro emendata.</h:div><h:div>Il successivo sviluppo logico-giuridico della motivazione, tuttavia, ad avviso della Sezione, si conferma corretto, anche in considerazione dei motivi di appello proposti, i quali hanno comportato, comunque sia, un totale riesame dell’intera materia <corsivo>decidendi</corsivo>.</h:div><h:div>10. La Sezione ritiene decisive, nel senso del rigetto del gravame, le seguenti considerazioni.</h:div><h:div>11. In primo luogo, è opportuno un inquadramento della normativa vigente in materia di riconoscimento delle provvidenze economiche in questione.</h:div><h:div>Nella prospettiva di riparare – per quanto possibile - i pregiudizi arrecati dal regime fascista e dalle leggi persecutorie e razziali promulgate durante quel periodo, lo Stato italiano ha emanato una serie di leggi volte a conferire in favore di taluni soggetti alcune provvidenze economiche riparatrici. </h:div><h:div>In ordine di tempo, è stata emanata la legge 24 maggio 1970, n. 336 (in Gazz. Uff., 11 giugno, n. 144), recante “<corsivo>Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati</corsivo>”.</h:div><h:div>La materia è stata poi disciplinata con il decreto legge 8 luglio 1974, n. 261 (in Gazz. Uff., 9 luglio, n. 178), convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 1974, n. 355 “<corsivo>Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati</corsivo>”.</h:div><h:div>Successivamente, lo Stato italiano ha esteso (con un articolo unico contenuto nella Legge 8 luglio 1971, n. 541 - in Gazz. Uff., 7 agosto, n. 199) le provvidenze previste in favore degli ex combattenti, anche agli ex deportati e agli ex perseguitati, sia politici che razziali, in quanto categorie di soggetti ritenute del tutto assimilabili tra di loro.</h:div><h:div>Infine, il legislatore si è dato cura di ampliare ancora i confini soggettivi della normativa in questione, prevedendo, all’art. 1 della legge 16 gennaio 1978, n. 17 (in Gazz. Uff., 2 febbraio, n. 33) - “<corsivo>Norme di applicazione della l. 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti</corsivo>”, che “<corsivo>la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale. Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici</corsivo>”.<corsivo/></h:div><h:div>L’estensione soggettiva dell’ambito di applicazione ha consentito, con quest’ultima previsione, di beneficiare non soltanto i dipendenti civili ex combattenti e gli ex partigiani assimilabili ai combattenti, ma anche quanti, purché cittadini italiani di origine ebraica, avessero subito discriminazioni razziali o avessero riportato pregiudizio fisico o economico o morale, per effetto delle leggi razziali dell’epoca o di provvedimenti amministrativi o di interpretazioni basati sulle leggi dell’epoca.</h:div><h:div>12. Va ora stabilito se quanto vissuto dalla ricorrente al momento della sua nascita e nei giorni immediatamente successivi – nonché nel corso della sua vita - possa (o meno) essere sussunto nella fattispecie normativa astratta disegnata dal legislatore.</h:div><h:div>13. I fatti di causa sono sufficientemente chiari e risultano, oltre che dalle allegazioni prospettate dalla originaria ricorrente, anche dalle dichiarazioni rese da una terza persona, estranea ai fatti di causa, con l’atto notorio di cui al Repertorio n. 17.610 e alla Raccolta n. 3.442, redatto dal dottore -OMISSIS-, notaio in -OMISSIS-.</h:div><h:div>Più in particolare, la signora-OMISSIS-, nata a Torino il -OMISSIS-, ha dichiarato, essendone testimone oculare:</h:div><h:div>“<corsivo>- che -OMISSIS-, come sopra generalizzata, è cittadina italiana di religione ebraica; che fin dai primi giorni della sua nascita nel Comune di -OMISSIS-, ebbe a patire gravi disagi e malattie;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che il padre -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-ed ivi deceduto il -OMISSIS-, fu internato nel campo di concentramento di Badia di Fiastra ad Urbisaglia, nel periodo tra 1'8 luglio 1940 ed il primo gennaio 1941 per motivi razziali;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che, fuggito dal campo di Badia di Fiastra e riunitosi con la famiglia, essa si era rifugiata nella campagna di Macerata, ospiti di alcuni contadini da cui dipendevano per vitto, alloggio e le loro necessità di vita; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che nel giugno 1944 erano ospiti della -OMISSIS-, ed il giorno 14 nacque la signora -OMISSIS-, in una stalla di proprietà della stessa -OMISSIS-.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>In segno di eterna riconoscenza fu imposto alla piccola nata il nome della -OMISSIS-;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>che la sistemazione di fortuna fu proposta dalla -OMISSIS- alla famiglia -OMISSIS- con grave pericolo della vita per Lei e i suoi familiari. I signori -OMISSIS- non poterono che accettare, perché non vi erano alternative;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che la stalla in cui era nata la piccola -OMISSIS-era naturalmente molto fredda ed infestata da topi ed altri animali quali insetti parassiti. Per quanto sopra la piccola neonata ebbe a patire il -OMISSIS- che, naturalmente e data la situazione, non fu possibile curare adeguatamente, in quanto non erano reperibili né medicine né tantomeno era possibile ricorrere ad un medico;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>che i genitori della neonata dovevano vegliare a turno la piccola per evitare i morsi dei topi;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che nonostante la grave situazione dovevano cambiare spesso nascondiglio, perché, in quanto ebrei, rischiavano di essere rastrellati e deportati;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che la situazione peggiorò ulteriormente allorché l'esercito tedesco, che batteva in ritirata, intensificò i rastrellamenti anche nei paesi più remoti alla ricerca di partigiani ed ebrei;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che il rientro alla "normalità" nel dopoguerra non fu assolutamente facile, specie il ritorno al lavoro del padre della signora -OMISSIS-, signor -OMISSIS-- presso -OMISSIS-</corsivo></h:div><h:div><corsivo>del -OMISSIS-, in un ambiente di impiegati statali educati ed istruiti nel ventennio fascista al più bieco antisemitismo;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che le angherie subite al reintegro nel posto di lavoro (oggi definibili come "mobbing"), unitamente alle persecuzioni politiche e razziali subite, provocarono in -OMISSIS-- un forte esaurimento nervoso e disturbi cardiaci che ne determinarono la morte precoce a soli anni cinquanta (nell'anno 1959, come detto, nella città di -OMISSIS-);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che la famiglia -OMISSIS- fu condizionata pesantemente da questi tragici eventi, ed in particolare la piccola -OMISSIS- non ebbe mai a riprendersi dalle gravi malattie e privazioni subite fin dalla nascita;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che la malattia patita dovuta alle precarie e cattive condizioni ambientali (igienico-sanitarie) in cui era costretta ha segnato in maniera determinante la vita della bambina -OMISSIS- ed anche quella di donna (avendo patito -OMISSIS-);</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che appena convalescente per rendere meno pericolosa la situazione anche a causa della presenza del fronte fu data in affido alla zia materna (di religione cattolica), signora-OMISSIS-</corsivo></h:div><h:div><corsivo>-OMISSIS-, nella città di -OMISSIS- e per circa un anno, in un'epoca della vita dove la presenza dei genitori è di primaria importanza ed in particolare quella della madre;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- che la famiglia -OMISSIS- conserva e conserverà eterna riconoscenza alla famiglia della -OMISSIS- ed a tutti coloro che in quei tragici momenti, a rischio della propria vita, hanno consentito la loro salvezza</corsivo>. <corsivo/></h:div><h:div>14. L’efficacia probatoria dell’atto notorio sopra riportato e delle dichiarazioni ivi contenute non è stata contestata dalle Amministrazioni intimate né nel primo grado del giudizio, né nel presente grado d’appello.</h:div><h:div>Inoltre, la stessa è stata oggetto di specifica statuizione da parte della sentenza di primo grado, non impugnata <corsivo>in parte qua</corsivo>, sicché il relativo capo è anche passato in cosa giudicata.</h:div><h:div>15. È provata anche la cittadinanza italiana della richiedente e la sua appartenenza alla Comunità ebraica di -OMISSIS-.</h:div><h:div>16. L’art. 1, legge 16 gennaio 1978, n. 17 introduce particolari “<corsivo>Norme di applicazione della l. 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti</corsivo>”, e prevede che “<corsivo>la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici</corsivo>”.</h:div><h:div>Più in particolare, tali disposizioni recano un’estensione soggettiva della platea dei soggetti destinatari delle provvidenze economiche di cui alla legge n. 541/1971; introduce un concetto giuridico indeterminato, ossia quello dell’avere riportato “pregiudizio fisico o economico o sociale”; tipizza un caso di pregiudizio, ossia quello dell’essere stato annotato, nel certificato anagrafico, come appartenente alla razza ebraica.</h:div><h:div>L’estensione dei beneficiari delle provvidenze ai ‘<corsivo>cittadini italiani di origine ebraica</corsivo>’ che ‘<corsivo>abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale</corsivo>’ si spiega per il fatto che con le leggi razziali lo Stato italiano è venuto meno alla prima delle ragioni stesse che giustificano l’esistenza dello Stato, che è quella di essere il guardiano dei diritti fondamentali dei propri consociati, non quella di essere l’artefice di atti persecutori che lasciano tracce indelebili nei sopravvissuti.</h:div><h:div>17. Da queste premesse, è possibile trarre le seguenti considerazioni:</h:div><h:div>a) la legge n. 17/1978, che è il titolo giuridico della pretesa economica invocata dalla richiedente, ha un’intrinseca <corsivo>ratio iuris</corsivo> di favore, perché è volta all’estensione di provvidenze economiche dapprima riconosciute in favore degli ex combattenti dello Stato, poi in favore degli ex partigiani, indi dei perseguitati politici e, infine, dei cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale; </h:div><h:div>b) il concetto di “<corsivo>pregiudizio fisico o economico o morale</corsivo>” è un concetto giuridico indeterminato, che da un lato si riempie di contenuto in relazione alle conseguenze pregiudizievoli subite nella sfera giuridica personale (il pregiudizio fisico e quello morale) e patrimoniale (il pregiudizio economico), dall’altro è agevolmente interpretabile tenendo conto del fatto che gli atti persecutori – anche se cessati da tempo – lasciano tracce indelebili;</h:div><h:div>c) la legge tipizza un solo caso di pregiudizio morale, ossia la “<corsivo>avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici</corsivo>”, perché di per sé intrinsecamente espressiva della <corsivo>vis </corsivo>odiosa manifestata dal regime nei confronti dell’appartenenza all’ebraismo e alla religione ebraica, mentre lascia all’Amministrazione competente (la Commissione per le provvidenze istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) la discrezionalità della qualificazione dei pregiudizi lamentati dai richiedenti con le loro istanze;</h:div><h:div>d) si tratta di poteri tecnico-discrezionali, poiché l’Amministrazione non può liberamente formulare proprie libere valutazioni sulla spettanza dei benefici, ma deve tenere conto degli elementi probatori acquisiti, tenendo conto delle circostanze assolutamente eccezionali che hanno caratterizzato quegli anni e della sostanziale notorietà – di cui ha preso atto il legislatore - delle quotidiane vessazioni e discriminazioni che vi sono state <corsivo>ratione personae</corsivo>.</h:div><h:div>Il ragionamento logico-giuridico qualificatorio dell’Amministrazione deve tenere conto: </h:div><h:div>- della natura fisica del pregiudizio subito, e dunque del danno alla salute intesa come pregiudizio medicalmente accertabile; </h:div><h:div>- della natura morale del pregiudizio, inteso come lesione della integrità dei valori morali della persona, indipendentemente dalla coscienza o dal grado di consapevolezza che un individuo possa avere di sé e della propria persona in un determinato momento, potendo subentrare il turbamento della coscienza anche a distanza di tempo, una volta che subentri la consapevolezza di essere stato destinatario degli atti di persecuzione, pur se manchi un timore attuale che tali atti si possano ripetere; </h:div><h:div>- della natura economica del pregiudizio, inteso come perdita o diminuzione del patrimonio.</h:div><h:div>18. Alla luce di queste coordinate ermeneutiche, la Sezione ritiene che l’Amministrazione abbia illegittimamente esercitato la propria discrezionalità tecnica, perché:</h:div><h:div>a) è dimostrato, anche sulla base dell’atto notorio, che la bambina si ammalò di -OMISSIS- perché nacque e visse per un certo periodo di tempo in una stalla, di proprietà di -OMISSIS-, la quale con grande generosità e a rischio della sua vita riuscì a nascondere lì la madre partoriente e il padre che l’assisteva, cittadini italiani ma di nazionalità ebraica, ridotti a fare i fuggiaschi nella campagna nel maceratese dopo che il padre riuscì a fuggire dal campo di concentramento in cui era stato rinchiuso. È anche provato che la bambina non potette essere curata in modo adeguato, non riuscendosi a trovare medici e medicine, e che per tutta la vita soffrì i postumi -OMISSIS- della malattia.</h:div><h:div>b) È dimostrato anche il pregiudizio morale. </h:div><h:div>È di palmare evidenza che una bimba appena nata non possa rendersi conto di ciò che effettivamente la circonda, ossia che non possa qualificare, in base alla categorie giuridiche tipiche dell’età adulta o della maturità, se si trovi in una stalla o in altro luogo. </h:div><h:div>La legge non ha richiesto, però, alcuna connotazione in senso soggettistico del requisito, né alcun requisito di durata. </h:div><h:div>Erra l’Amministrazione nella misura in cui, per un verso, ritiene che una bambina appena nata non possa essere sfavorevolmente incisa nella sua sfera morale e, per un altro verso, che i sedici giorni in cui la stessa ha dimorato nella stalla non hanno rappresentato un tempo adeguato: secondo logica, si deve ritenere che nelle successive narrazioni familiari si siano inevitabilmente ricordate le circostanze di quel periodo che non solo vanno ricordate affinché mai si ripetano, ma che hanno anche inevitabilmente lasciato tracce indelebili, con la rinnovazione delle reazioni emotive interiori, che hanno continuato a sentire l’ingiustizia di quanto accaduto, se non il timore che analoghe circostanze si sarebbero potute ripetere (pur se la forza della Costituzione repubblicana e, ancor prima, l’affermazione del sistema democratico instaurato con l’elezione della Assemblea Costituente hanno successivamente attenuato un tale timore). </h:div><h:div>Erra anche nella misura in cui ritiene che la liberazione della città di Macerata abbia segnato un confine temporale certo per la fine delle persecuzioni. </h:div><h:div>In primo luogo, le persone in questione vivevano nascoste nelle campagne, senza mezzi di comunicazione certi. </h:div><h:div>In secondo luogo, la fine ufficiale del regime non si è tradotta automaticamente e in maniera immediata nella fine dei comportamenti violenti che, notoriamente, continuavano ad essere perpetrati dai sostenitori dei regime attraverso i rastrellamenti (soprattutto nelle campagne) anche per nascondere le tracce delle violenze fino ad allora commesse. </h:div><h:div>L’Amministrazione appellante non ha in ogni caso motivato - essendo invece suo onere contestare i fatti impeditivi o estintivi dei fatti costitutivi affermati dalla parte ricorrente - le ragioni per le quali, a suo giudizio, l’età dell’infante e la poco dopo intervenuta liberazione della città di Macerata potessero, addirittura, avere istantaneamente messo fine alla persecuzione fino ad allora in atto.</h:div><h:div>Correttamente il giudice di primo grado osserva che, “<corsivo>aggravatasi nell’imminenza della liberazione del maceratese per l’incrudelirsi delle persecuzioni condotte dai nazisti in ritirata, ella e la sua famiglia non potevano sottrarsi, se non a rischio di essere rastrellati e deportati</corsivo>”.   </h:div><h:div>Rileva quale fatto persecutorio diretto e personale l’essere stata partorita in condizioni estremamente disagevoli, da genitori fuggiaschi e a loro volta perseguitati dal regime (il padre immediatamente prima era anche riuscito a scappare da un campo di concentramento), in condizioni igieniche praticamente inesistenti, trattandosi di una stalla e dunque di un ambiente notoriamente inospitale e pieno di parassiti, fonte di malattie pericolose soprattutto per un soggetto appena venuto alla luce: ad avviso del Collegio, l’indelebile ricordo di tutto ciò, in quanto oggetto della narrazione familiare dalla quale è risultato che è stata anche in prima persona coinvolta nelle vicende, non può che comportare un pregiudizio permanente, che il decorso del tempo non può cancellare.</h:div><h:div>Ancora correttamente, il giudice di primo grado osserva che “<corsivo>La persecuzione subìta si palesa tanto più evidente proprio per la oggettiva circostanza secondo cui la ricorrente ebbe la ventura di vedere la luce nelle dette, drammatiche, condizioni di vita della sua famiglia; e di non essersi ad esse potuta in alcun modo sottrarre, sia per la propria condizione di neonata, che per l’impossibilità di intraprendere la fuga per i propri familiari</corsivo>”. </h:div><h:div>In altre parole, a connotare in senso persecutorio la violenza subita, è anche il fatto che la bambina non si è potuta sottrarre alla forza ostile dei persecutori, rappresentando, a sua volta, per i suoi genitori, un’ulteriore ragione di nascondimento nella stalla e di ostacolo alla fuga in altro idoneo luogo, essendo impraticabile un trasferimento sicuro in quelle condizioni di precarietà.    </h:div><h:div>In altri termini, proprio il fatto che la ricorrente fosse in così tenera età durante il nascondimento della sua famiglia per motivi razziali, aggrava (e non esclude) il suo <corsivo>status</corsivo> di perseguitata.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio le disposizioni legislative hanno attribuito rilevanza alle ripercussioni ‘morali’ che anche successivamente vi siano state sul richiedente il beneficio: le circostanze di fatto che hanno caratterizzato le prime settimane di vita dell’appellata vanno considerate di per sé idonee a segnare per sempre la sua vita ed è proprio in considerazione dei relativi perduranti pregiudizi morali che la legislazione italiana, sia pure a distanza di decenni dai fatti accaduti, ha ritenuto di prevedere la spettanza dei benefici in questione. </h:div><h:div>b) È dimostrato anche il pregiudizio economico. Il padre della ricorrente, prima dell’affermazione del regime e dell’entrata in vigore delle leggi razziali, era un -OMISSIS-. La bambina è stata privata, fin dalla sua nascita, di potere godere delle condizioni economiche derivanti dall’attività lavorativa svolta dal padre e dai benefici che notoriamente ricevono in condizioni di vita normale gli infanti, da parte di vicini, parenti e amici. </h:div><h:div>19. In conclusione, per le considerazioni sopra esposte, l’appello va respinto.</h:div><h:div>20. Le spese del presente grado d’appello sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i., secondo la regola della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 635/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla refusione in favore dell’appellata delle spese del presente grado d’appello, liquidandole in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori come per legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e le altre persone ivi menzionate.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 17 e 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/09/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Daniela Di Carlo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>