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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170043520171027025301873" descrizione="" gruppo="20170043520171027025301873" modifica="11/10/2017 7:11:21 AM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Società Triade S.r.l." versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2017" n="00435"/><fascicolo anno="2017" n="05243"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170043520171027025301873.xml</file><wordfile>20170043520171027025301873.docm</wordfile><ricorso NRG="201700435">201700435\201700435.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2017\201700435\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo saltelli</firma><data>10/11/2017 07:11:21</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valerio Perotti</firma><data>28/10/2017 01:47:50</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/11/2017</dataPubblicazione><classificazione>5<nuova>5</nuova><ereditata>5</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carlo Saltelli,	Presidente</h:div><h:div>Roberto Giovagnoli,	Consigliere</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Consigliere</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I n. 05853/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei lavori di recupero di volumi in ampliamento del complesso monumentale dell’ex Osservatorio geofisico di Casamicciola Terme – Primo lotto.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 435 del 2017, proposto da: </h:div><h:div>Società Triade s.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ausiello e Sabatino Rainone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa e Giuliana Vosa, con domicilio eletto presso lo studio legale Queirolo, Colavincenzo e Spinella in Roma, via Barberini, n. 36; </h:div><h:div>Comune di Casamicciola, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico, n. 172; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a. e del Comune di Casamicciola;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Valerio Perotti e uditi per le parti gli avvocati Patarnello, su delega di Ausiello, De Curtis su delega di Marciano, Vecchione su delega di Vosa Giuliana e Vosa Paolo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.Il Comune di Casamicciola Terme indiceva una gara per l’affidamento dei “<corsivo>Lavori di recupero di volumi in ampliamento del complesso monumentale dell’ex Osservatorio geofisico di Casamicciola Terme- Primo Lotto</corsivo>”, per un importo complessivo di euro 466.829,92, da aggiudicarsi secondo il criterio del massimo ribasso.</h:div><h:div>La commissione di gara, nella riunione dell’8 giugno 2015, procedeva all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dava lettura dei ribassi offerti, individuava la soglia di anomalia e redigeva la graduatoria nella quale la concorrente Triade s..r.l. si collocava al primo posto, seguita dalle società Ati Icoge – Italtecnobeton; Mar.Sal. Restauri s.r.l.; Operazione s.r.l.; De Liso Costruzioni s.r.l. e Di Stefano Costruzioni s.p.a. (al sesto posto).</h:div><h:div>2. Con determinazione dirigenziale n. 232 del 24 giugno 2015 venivano approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della società Triade s.r.l.</h:div><h:div>3. In data 23 luglio 2015 il Rup disponeva la consegna dei lavori in via di urgenza, sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto, al fine di renderne possibile la realizzazione dei lavori nel termine stabilito di 120 giorni e rientrare nella tempistica regionale ai fini della concessione di un finanziamento regionale.</h:div><h:div>4. Avverso l’aggiudicazione definitiva insorgeva però la Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a., sesta classificata, deducendone l’illegittimità per la violazione da parte dell’aggiudicataria del precetto imperativo ed eterointegrativo relativo alla indicazione degli oneri di sicurezza aziendali ex artt. 87, comma 4 ed 86, comma 3-<corsivo>bis</corsivo>, del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, così come interpretati da Cons. Stato, ad. plen., 20 marzo 2015, n. 3 e da Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9; per le stesse ragioni era contestata anche l’ammissione alla gara delle altre imprese che la precedevano in graduatoria.</h:div><h:div>Con l’impugnativa veniva chiesta la dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato.</h:div><h:div>5. Con sentenza 3 novembre 2015, n. 5104, l’adito tribunale, sez. I, accoglieva il ricorso, annullando l’aggiudicazione in favore di Triade s.r.l., dichiarando tuttavia inammissibile la domanda di inefficacia del contratto, in quanto non risultava stipulato, ben potendo quindi “<corsivo>l’aspettativa della ricorrente al conseguimento dell’appalto essere soddisfatta mediante riformulazione della graduatoria in suo favore</corsivo>”.</h:div><h:div>6. Sennonché , nel periodo di tempo intercorrente tra l’udienza di discussione della causa (all’esito della quale la stessa era stata trattenuta in decisione) ed il deposito della sentenza (avvenuto il 3 novembre 2015) ed esattamente il 29 ottobre 2015, il Comune di Casamicciola Terme e la società Triade stipulavano il contratto. </h:div><h:div>7. Depositata la sentenza, il Comune di Casamicciola Terme, con nota del 15 dicembre 2015, prot. n. 13448, convocava la Triade s.r.l. e la Di Stefano Costruzioni Generali S.p.a. per il successivo 17 dicembre 2015, al fine di “<corsivo>verificare lo stato di consistenza delle opere eseguite, finalizzato a consentire il subentro della ditta Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a. nell’esecuzione delle opere</corsivo>”.</h:div><h:div>8. A fronte di tale iniziativa la Triade s.r.l. ricorreva al Tribunale amministrativo della Campania chiedendo chiarimenti, ai sensi dell’art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., in ordine alle modalità di ottemperanza alla sentenza n. 5104 del 3 novembre 2015, propugnando la perdurante validità ed efficacia del contratto aggiudicato, giammai rimossa dalla ricordata sentenza, limitatasi sul punto a dichiarare l’inammissibilità per carenza di interesse della domanda ex art. 122 Cod. proc. amm..</h:div><h:div>La Di Stefano Costruzioni Generali S.p.A. nel costituirsi in giudizio, oltre ad eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, proponeva, in via incidentale, domanda riconvenzionale di accertamento dell’invalidità ed inefficacia del contratto del 29 ottobre 2015, in quanto stipulato, a suo avviso, in violazione dell’art. 11, comma 10-<corsivo>ter</corsivo>, del d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente subentro alla Triade.</h:div><h:div>9. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2016 il giudice di prime cure, con ordinanza n. 2034 del 2016, previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32 Cod. proc. amm., disponeva la rimessione della causa sul ruolo dell’udienza pubblica.</h:div><h:div>10. Con separato ricorso (n. 2184 del 2016) la Di Stefano Costruzioni Generali S.p.A. riproponeva la domanda di declaratoria di invalidità ed inefficacia del contratto stipulato il 29 ottobre 2015 e di subentro alla Triade s.r.l., chiedendo altresì, in subordine, la condanna dell’amministrazione comunale intimata al risarcimento del danno per equivalente monetario.</h:div><h:div>Il Comune di Casamicciola Terme si costituiva in entrambi i giudizi.</h:div><h:div>11. Con sentenza 20 dicembre 2016, n. 5853, l’adito tribunale, sez. I, disposta la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione soggettiva e di specularità del <corsivo>petitum</corsivo>, ha accolto la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra il Comune di Casamicciola Terme e la Triade s.r.l. il 29 ottobre 2015, proposta in via principale ed in via riconvenzionale dalla Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a., con conseguente subentro di quest’ultima nel menzionato contratto; ha dichiarato invece inammissibile la domanda di chiarimenti ex art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., proposta dalla Triade s.r.l.</h:div><h:div>12. Avverso tale pronuncia la Triade s.r.l. ha interposto appello, lamentando:</h:div><h:div>-Error in iudicando e procedendo<corsivo>. Violazione e distorta applicazione dell’art. 112, comma 5, c.p.a. in relazione all’art. 121, lett. b) e c) c.p.a. Motivazione perplessa e contraddittoria. Difetto del presupposto</corsivo>;</h:div><h:div>-Error in iudicando e procedendo<corsivo>. Violazione e distorta applicazione dell’art. 11, comma 10 ter, D.lgs. 163/2006 in relazione all’art. 121, comma 1, lett. b) e c) c.p.a. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 122 c.p.a. Omessa dichiarazione di subentro. Motivazione erronea, perplessa e contraddittoria. Illogicità – difetto del presupposto – travisamento – sviamento</corsivo>;<corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>-Violazione di legge. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 267 Tfue. Violazione dei principi eurounitari di proporzionalità – affidamento ingenerato – parità di trattamento – non discriminazione – Violazione del principio di supremazia e primato del diritto comunitario. Mancata applicazione della sentenza CGUE 2 giugno 2016, C27/15 (Pippo Pizzo) e della Plenaria n. 119/2016. Motivazione carente e perplessa – contraddittorietà – travisamento</corsivo>.</h:div><h:div>La società Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a. si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità dei motivi di gravame e, comunque, la loro infondatezza ed insistendo conseguentemente per il rigetto dell’appello; ha altresì riproposto le difese già svolte nel precedente giudizio, non esaminate dai primi giudici.</h:div><h:div>Anche il Comune di Casamicciola si è costituito in giudizio, chiedendo al giudice di appello di “<corsivo>determinarsi sull’appello proposto dalla Soc. Triade, tenendo conto di tutto quanto già relazionato dal Responsabile dell’Area Tecnica nel corso del giudizio di I° grado</corsivo>”.</h:div><h:div>13. Alla camera di consiglio del 23 marzo 2017 la società appellante ha rinunziato all’invocata tutela cautelare.</h:div><h:div>14. Successivamente le parti hanno ulteriormente illustrato, con apposite memorie, le proprie tesi difensive e all’udienza del 19 ottobre 2017, dopo la rituale discussione, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>15. Ragioni di pregiudizialità logica inducono la Sezione ad esaminare il secondo motivo di gravame, afferente il merito della controversia.</h:div><h:div>15.1. Con esso Triade s.r.l. contesta decisamente l’accoglimento, da parte del giudice di prime cure, della domanda incidentale/riconvenzionale spiegata dalla Di Stefano s.p.a. di declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato sul presupposto della violazione dello <corsivo>stand-still</corsivo> di cui all’art. 11, comma 10-<corsivo>ter</corsivo>, del d.lgs. n. 163 del 2006.</h:div><h:div>Al riguardo, la sentenza impugnata ha rilevato che “<corsivo>la violazione della regola dello ‘stand still’ innegabilmente vi è stata. Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 11, comma 10 ter, del d.lgs. n. 16372006: “</corsivo>Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare<corsivo>”.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>Ebbene, il contratto di appalto dei lavori di recupero di volumi in ampliamento del complesso monumentale dell’ex Osservatorio geofisico di Casamicciola Terme è stato stipulato tra l’amministrazione aggiudicatrice e la Triade il 29 ottobre 2015, prima della pronuncia di merito ex art. 60 cod. proc. amm. intervenuta in data 3 novembre 2015, in esito all’udienza cautelare del 21 ottobre 2015, e, quindi, in violazione del termine dilatorio previsto dal citato art. 11, comma 10 ter, del d.lgs. n. 163/2006</corsivo>”.</h:div><h:div>15.2. Ad avviso dell’appellante, la ricostruzione operata dal primo giudice non sarebbe corretta, in quanto dalla proposizione del ricorso (notificato il 30 luglio 2015) alla stipula del contratto (avvenuta il 29 ottobre 2015), non solo sarebbero trascorsi i venti giorni di legge, né sarebbe intervenuta alcuna ordinanza cautelare, ma direttamente si sarebbe verificata la cessazione dell’effetto sospensivo della stipula del contratto, stante una “implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare” da parte dell’allora ricorrente Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a.</h:div><h:div>Quest’ultima, infatti, alla Camera di consiglio del 9 settembre 2015 avrebbe implicitamente rinunciato all’immediato esame della domanda cautelare, integrando così la deroga allo <corsivo>stand still</corsivo> prevista dal secondo capoverso dell’art. 11, comma 10-<corsivo>ter</corsivo>, d.lgs. n. 163 del 2006, a mente del quale “<corsivo>L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa, quando, in sede di esame della domanda cautelare il giudice ... o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare</corsivo>”. Invero, nella mancata opposizione al predetto rinvio della camera di consiglio del 9 settembre 2015 al successivo 21 ottobre 2015, disposto dal Collegio, dovrebbe ritenersi integrata un’implicita rinuncia della domanda cautelare con effetto sospensivo derogatorio dello <corsivo>stand still</corsivo>.</h:div><h:div>15.3. L’argomento di parte appellante non è meritevole di favorevole considerazione.</h:div><h:div>15.3.1. Nel caso di specie non possono dirsi integrati, <corsivo>per tabulas</corsivo>, gli espliciti presupposti di cui all’art. 11, comma 10-<corsivo>ter</corsivo> cit. (norma avente peraltro carattere eccezionale, derogando ad un fondamentale principio introdotto dal legislatore proprio ai fini deflattivi del contenzioso), poiché non vi era stato un rinvio della causa all’udienza di merito (anche ai fini dell’esame dell’istanza cautelare), bensì una mera procrastinazione della medesima udienza cautelare ad altra data.</h:div><h:div>Nel verbale d’udienza del 9 settembre 2015 si legge che <corsivo>“… La causa è rinviata alla camera di consiglio del 21.10.2015</corsivo>”, circostanza del tutto diversa – e ad essa non equiparabile – a quella del rinvio della trattazione dell’istanza cautelare all’udienza <corsivo>pubblica</corsivo> fissata per la discussione del merito della causa.</h:div><h:div>Non può quindi sostenersi che vi fosse stata una rinuncia, sia pur implicita, all’operatività del vincolo di <corsivo>stand-still</corsivo>, di talché correttamente il primo giudice ne ha rilevato la violazione.</h:div><h:div>15.3.2. Neppure è fondato l’ulteriore rilievo, pure contenuto nel secondo motivo di gravame, secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe erronea anche nella parte in cui “<corsivo>ha disposto la inefficacia del contratto di appalto, nonostante la mancata dichiarazione di subentro ex art. 122 c.p.a; invero nella domanda riconvenzionale e/o incidentale spiegata (formulata con la memoria difensiva notificata il 10.2.2016) l’appellata si è limitata a chiedere il risarcimento in forma specifica, senza alcuna dichiarazione di subentro</corsivo>”.</h:div><h:div>Va fatta applicazione, al riguardo, del precedente di Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2011, n. 6499 – dal quale non v’è ragione di discostarsi – non potendo condividersi la tesi secondo cui la dichiarazione di inefficacia del contratto non sarebbe nel caso di specie possibile, per non avere la ricorrente incidentale proposto ritualmente l’istanza di subentro nel contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 124, Cod. proc. amm.</h:div><h:div>Invero, “<corsivo>la tesi in questione si basa sul presupposto (non condivisibile) secondo cui la previsione di cui all’art. 124, c.p.a. rappresenterebbe una forma paradigmatica e – per così dire – esclusiva di tutela nella materia delle pubbliche gare, sì da non consentire l’attivazione del rimedio in parola in ipotesi diverse da quelle espressamente richiamate dal codice</corsivo>”.</h:div><h:div>Secondo tale tesi, in definitiva, forme di tutela specifica sarebbero possibili nella materia delle pubbliche gare solo nel caso in cui l’accoglimento del ricorso consenta in modo diretto al ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e non anche in ogni altra ipotesi in cui l’accoglimento del ricorso (con la conseguente attività conformativa dell’amministrazione) consenta comunque al ricorrente di ristabilire la situazione anteriore all’adozione degli atti illegittimi (ad esempio: l’illegittima esclusione dalla procedura).</h:div><h:div>Tale impostazione non può però essere condivisa, dovendosi ammettere che, oltre alla forma di tutela rappresentata dalla diretta aggiudicazione in favore del concorrente utilmente graduato di cui al richiamato art. 124 (che rappresenta pur sempre disposizione di carattere speciale), siano configurabili ulteriori e diverse forme di tutela le quali rinvengono il proprio fondamento sistematico nell’ambito dei principi desumibili dall’art. 2058 cod. civ. (pur riguardando esso in quanto tale l’attività materiale), applicabili quando le relative misure risultino possibili e non eccessivamente onerose per il soggetto inciso.</h:div><h:div>15.3.3. Analogamente non persuasiva è l’ulteriore, graduata censura, sempre contenuta nel motivo di appello in esame, concernente la presunta carenza dell’ulteriore presupposto di cui all’art. 121, comma 1, lett. d), secondo cui – ai fini dell’annullamento dell’aggiudicazione – è necessario che la violazione del termine di <corsivo>stand-still</corsivo> “<corsivo>aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento</corsivo>”.</h:div><h:div>Invero, è la stessa Triade s.r.l. a ricordare, nel proprio atto di appello, che la stazione appaltante dopo l’aggiudicazione aveva contingentato i tempi per l’inizio dei lavori, temendo di perdere dei finanziamenti pubblici, sino al punto di giungere alla consegna dei lavori in via di urgenza, sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto; inoltre, sempre la stazione appaltante – come rileva la sentenza impugnata – ancora nella nota del 21 marzo 2016, prot. n. 3176, manifestava chiaramente di preferir riconoscere, al più, un risarcimento dei danni per equivalente in favore della Di Stefano Costruzioni Generali s.p.a. “<corsivo>… lasciando indenni le sorti del contratto sottoscritto con la Triade s.r.l., in uno spirito di adeguato contemperamento degli interessi pubblici e privati</corsivo>”.</h:div><h:div>In tale contesto la violazione del vincolo di <corsivo>stand-still</corsivo> non solo ha ridotto le possibilità dell’odierna appellata di subentrare nell’esecuzione dell’appalto, ma – ove si consideri che la stipulazione avvenne in circostanze di tempo a dir poco singolari, tali da non consentire al giudice, allora adito in sede di annullamento, di averne conto – ha in concreto rappresentato lo strumento stesso con cui frustrare le legittime aspirazioni della concorrente.</h:div><h:div>15.3.4. Irrilevante, infine, in relazione all’oggetto della vertenza, è la residuale considerazione di parte appellante secondo cui “<corsivo>la stipula del contratto di appalto per cui è lite, si rendeva necessario, altresì, per ragioni di contabilità pubblica, in quanto l’appellante – poco prima della stipula del contratto di appalto – avendo iniziato i lavori sotto riserva di legge dal luglio 2015, aveva maturato il primo S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori) per la cui liquidazione necessitava, all’evidenza, un titolo contrattuale</corsivo>”, non potendo certo le esigenze contabili della stazione appaltante o dell’aggiudicataria costituire una causa giustificativa di una violazione di legge, posta nell’interesse generale della tutela della concorrenza nelle gare d’appalto.</h:div><h:div>15.4. Alla luce di quanto esposto, il secondo motivo di appello deve essere respinto.</h:div><h:div>16. Con il primo motivo di appello Triade s.r.l. ha contestato la declaratoria di inammissibilità del proprio ricorso principale, volto ad ottenere “chiarimenti” circa le corrette modalità dell’ottemperanza (da parte della stazione appaltante) alla precedente sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sez. I, n. 5104 del 2015.</h:div><h:div>Ad avviso dell’appellante, poiché la nota del 15 ottobre 2015 (prot. 13448) del Comune di Casamicciola Terme prevedeva la convocazione delle parti, per il giorno 17 dicembre 2015, <corsivo>“per verificare lo stato di consistenza delle opere eseguite</corsivo>” al precipuo scopo “<corsivo>finalizzato a consentire il subentro della ditta Di Stefano Costruzioni generali nell’esecuzione delle opere</corsivo>”, vi sarebbe stata un’obiettiva necessità, per l’allora aggiudicataria di “<corsivo>promuovere l’azione di chiarimento della sentenza n. 5104/2015, proprio sul presupposto che detta sentenza passata in giudicato non conteneva alcuna statuizione sulla inefficacia del contratto</corsivo>”.</h:div><h:div>Anche a prescindere dalla considerazione che l’infondatezza nel merito delle doglianze contenute nell’esaminato secondo motivo di appello rende priva di interesse la decisione del primo motivo in esame, deve osservarsi che lo stesso è comunque infondato, in quanto correttamente il primo giudice ha rilevato come la funzione del giudizio di ottemperanza sia esclusivamente quella di soddisfare l’esigenza che la parte soccombente – qui, la stazione appaltante – si adegui alla decisione giudiziale, onde evitare che quest’ultima resti fine a se stessa.</h:div><h:div>Invero, come già evidenziato da Cons. Stato, V, 26 novembre 1994, n. 1401, tale rimedio è funzionale all’attuazione delle previsioni costituzionali (artt. 113, comma 1; 100, comma 1; 103, comma 1 e 24, comma 1 Cost.) che impongono la necessità – di ordine generale – che il mezzo processuale produca quei risultati sostanziali che si identificano, per la parte vittoriosa, con il conseguimento del bene della vita in contestazione.</h:div><h:div>Nel caso di specie, indipendentemente dalla legittimazione o meno di Triade s.r.l. ad instaurare un tale giudizio, è del tutto evidente che la nota interlocutoria della stazione appaltante rivolta ad entrambe le società interessate all’esecuzione dell’appalto certo non integrava una violazione della pronuncia giudiziale, non foss’altro perché – appunto – interlocutoria e per tale ragione priva di efficacia dispositiva.</h:div><h:div>17. Anche il terzo motivo di appello, con il quale è stata reiterata l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 Tfue già formulata al primo giudice (relativamente al giudicato formatosi su un principio di diritto poi in parte superato dalla giurisprudenza amministrativa, sulla scorta della rivisitazione della materia operata dall’Adunanza plenaria del Consigio di Stato n. 19 del 2016 e della pronuncia CGUE del 2 giugno 2016, C27/15) non può essere accolta.</h:div><h:div>17.1. Innanzitutto è da dubitare della stessa esistenza di un interesse in tal senso, ove si consideri che la stessa appellante non ha neppure coltivato alcun giudizio di appello nei confronti della sentenza di merito a sé sfavorevole, con ciò evidentemente dando atto di non avere alcun interesse alla sua eventuale riforma, nel merito, essendo limitata alla sola proposizione del ricorso “in ottemperanza” di cui si è detto, al sol fine dichiarato di mantenere – <corsivo>in executivis</corsivo> – lo <corsivo>status quo</corsivo>.</h:div><h:div>Del resto, all’epoca della pubblicazione della sentenza n. 5104 del 2015 del Tribunale amministrativo della Campania, era ben nota la persistenza – in relazione alle conseguenze da riconnettere alla mancata indicazione degli oneri della sicurezza nell’offerta economica – di un conflitto interno alla giurisprudenza amministrativa, che avrebbe portato a ben tre diverse decisioni dell’Adunanza plenaria in rapida successione tra loro, ma pure erano già stati proposti avanti la Corte di giustizia dell’UE i ricorsi pregiudiziali che avrebbero di lì a poco portato ad una parziale rivisitazione della materia: ciò ancor più evidenzia come Triade s.r.l., nel perseguire la tutela dei propri interessi, abbia autonomamente scelto di prestare acquiescenza ad una decisione a sé sfavorevole.</h:div><h:div>Il che esclude la sussistenza di uno dei presupposti impliciti della tutela invocata, ossia l’assoluta novità sopravvenuta del mutamento giurisprudenziale.</h:div><h:div>17.2. Ciò precisato, non sussistono, ad avviso della Sezione, i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 Tfue, come già rilevato dal giudice di prime cure.</h:div><h:div>Decisivo in tal senso è l’arresto contenuto nella decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2014, C-213/13.</h:div><h:div>Invero, se anche il giudice del rinvio dovesse ritenere che la corretta applicazione della disciplina europea in materia di contratti pubblici “<corsivo>sia un ostacolo, tenuto conto delle norme procedurali interne applicabili, per il giudicato costituito dalla sua sentenza … va ricordata l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'intangibilità del giudicato</corsivo>”.</h:div><h:div>A differenza dei precedenti indicati dall’appellante, che si riferiscono a situazioni particolari nelle quali venivano direttamente incisi interessi propri dell’Unione, nel caso di specie devono trovare applicazione i criteri generali di cui alle sentenze Kapferer, C-234/04, punto 20; Commissione c/ Lussemburgo, C-526/08, punto 26, e ThyssenKrupp Nirosta c/ Commissione, C-352/09 P, punto 123. In questi termini, “<corsivo>al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione</corsivo>”.</h:div><h:div>Non può quindi ritenersi, in termini generali, che il diritto dell'Unione imponga a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (sul punto, cfr. sentenze Eco Swiss, C-126/97, punti 46 e 47; Kapferer, C-234/04, punti 20 e 21; Fallimento Olimpiclub, C-2/08, punti 22 e 23; Asturcom</h:div><h:div>Telecomunicaciones, C-40/08, punti 35-37; Commissione c/ Slovacchia, C-507/08, punti 59 e 60).</h:div><h:div>In argomento, il predetto arresto del 10 luglio 2014, C-213/13 precisa, in termini rispetto alla prospettazione dell’appellante, che “<corsivo>Il diritto dell'Unione non esige, dunque, che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest'ultimo ritorni necessariamente su tale decisione</corsivo>”.</h:div><h:div>17.4. Anche il terzo motivo di appello deve essere respinto.</h:div><h:div>18. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>La particolarità e complessità delle questioni trattate giustificano peraltro, ad avviso della Sezione, la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/10/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Francesca Albanesi</h:div><h:div>Valerio Perotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>