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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160905820170821001419612" descrizione="" gruppo="20160905820170821001419612" modifica="9/5/2017 9:20:00 AM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Csm - Consiglio Superiore della Magistratura" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="09058"/><fascicolo anno="2017" n="04216"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160905820170821001419612.xml</file><wordfile>20160905820170821001419612.docm</wordfile><ricorso NRG="201609058">201609058\201609058.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2016\201609058\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>giuseppe severini</firma><data>05/09/2017 09:20:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudio Contessa</firma><data>21/08/2017 00:25:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/09/2017</dataPubblicazione><classificazione>26<nuova>26</nuova><ereditata>26</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giuseppe Severini,	Presidente</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Fabio Franconiero,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Consigliere</h:div><h:div>Valerio Perotti,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I, n. 11043/2016</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9058 del 2016, proposto da</h:div><h:div>C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Ministero della giustizia, in persona del Ministro<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>La Rana Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso lo studio Avvocati Associati Regus in Roma, piazza del Popolo, 18 </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Mennini Pietro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Vagnozzi in Roma, via Giunio Bazzoni, 3</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del dottor Antonio La Rana Antonio e del dottor Pietro Mennini;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2017 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Giulio Cerceo, l’avvocato Salvatore Di Pardo e l’avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e recante il n. 4356/2016 il ricorrente in primo grado dott. Antonio La Rana rappresentava di aver partecipato al concorso per il conferimento dell’incarico direttivo di Procuratore Generale delle Repubblica presso la Corte d’appello di L’Aquila, di cui al bando del Consiglio Superiore della Magistratura del 30 giugno 2015.</h:div><h:div>Rappresentava poi come, all’esito della comparazione tra diversi aspiranti, il <corsivo>Plenum</corsivo> del Consiglio Superiore avesse deliberato, su conforme parere della commissione referente, di conferire l’incarico al controinteressato Pietro Mennini, benché lo stesso fosse, a differenza di esso ricorrente, privo del requisito richiesto dall’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo>, comma 5, del decreto legislativo 31 gennaio 2006, n. 26.</h:div><h:div>Il provvedimento di nomina veniva inoltre esteso agli atti presupposti, con particolare riferimento al bando con il quale era stato messo a concorso l’incarico direttivo di Procuratore Generale delle Repubblica presso la Corte d’appello di L’Aquila e all’articolo 93 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria approvato dal CSM con circolare P14853 del 28 luglio 2015.</h:div><h:div>Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.</h:div><h:div>La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Ministero della Giustizia e dal CSM i quali ne hanno chiesto la riforma articolando plurimi motivi.</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il dottor La Rana il quale ha concluso nel senso della reiezione dell’appello.</h:div><h:div>Si è altresì costituito in giudizio il dottor Mennini il quale ha a propria volta concluso nel senso dell’accoglimento dell’appello e ha altresì proposto appello incidentale finalizzato alla riforma della sentenza in oggetto.</h:div><h:div>L’appello incidentale è stato affidato ai seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>1)	Erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, sollevata dal dott. Mennini, per omessa immediata impugnazione del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria, approvato dal CSM con Circolare n. P-14858 del 28 luglio 2015, e del bando del 30 giugno 2015, nella parte in cui consentono di prescindere dal pre-requisito di cui all’art. 26-bis del D.Lvo n. 26/2006, in ragione della palese ed inequivoca immediata lesività delle relative prescrizioni – Difetto di motivazione – Contraddittorietà ed illogicità manifeste;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2)	Erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di motivo di impugnazione, sollevata dal dott. Mennini per omessa impugnazione, da parte del ricorrente, della disposizione transitoria contenuta nel testo della Circolare del CSM del 12 giugno 2014 prot. n. 11321/2014, applicabile al bando per cui è contesa. Difetto e contraddittorietà di motivazione;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3)	Erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo – Carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con ordinanza n. 282/2017, resa all’esito della camera di consiglio del 26 gennaio 2017, la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata, proposta in via incidentale dalle parti appellanti.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 15 giugno 2017 il Collegio ha sottoposto alle parti la questione dell’ammissibilità del ricorso di primo grado in relazione alla mancata impugnativa degli atti generali del CSM posti a fondamento della vicenda di causa, assegnando alle stesse un termine per il deposito di memorie sul punto.</h:div><h:div>Le parti costituite hanno quindi tempestivamente depositato le proprie memorie.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 6 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Magistrato dott. Antonio La Rana, il quale aspirava all’assegnazione del posto di Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti con cui il posto è stato assegnato all’appellato dott. Mennini.</h:div><h:div>2. Occorre qui in primo luogo ricostruire il complessivo quadro normativo e definitorio relativo alla procedura per cui è causa (con particolare riguardo alle disposizioni normative primarie e agli atti applicativi del C.S.M.).</h:div><h:div>2.1. Il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (“<corsivo>Istituzione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della l. 25 luglio 2005, n. 150</corsivo>”) ha disposto l’istituzione della Scuola Superiore della Magistratura (articolo 1).</h:div><h:div>Nell’originaria formulazione, il decreto legislativo n. 26 del 2006 non aveva fissato specifiche disposizioni in tema di corsi di formazione destinati ai magistrati aspiranti al conferimento di incarichi direttivi di primo e di secondo grado.</h:div><h:div>2.2. Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (“<corsivo>Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario</corsivo>”), con l’articolo 3-<corsivo>quater</corsivo>, comma 1, lettera b) (nel testo della legge di conversione 22 febbraio 2010, n. 24) ha introdotto nel decreto legislativo n. 26 del 2006 un nuovo Capo II-bis (“<corsivo>Corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado</corsivo>”) composto del solo articolo 26-<corsivo>bis</corsivo>. Questo ha previsto l’istituzione di specifici corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado. </h:div><h:div>Ai sensi di questo articolo 26-<corsivo>bis</corsivo>, comma 5, «<corsivo>possono concorrere all’attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione</corsivo>».</h:div><h:div>2.3. Con delibera in data 12 giugno 2014 (che ha modificato <corsivo>in parte qua</corsivo> il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 2010 attraverso una modifica del paragrafo 5.2 della Parte I) il C.S.M.:</h:div><h:div>- ha dato atto della mancata attivazione dei corsi di cui all’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo n. 26 del 2006 [i corsi sono poi stati avviati solo nel 2015];</h:div><h:div>- ha introdotto una corrispondente modifica all’(allora vigente) Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 2010 (nuovo Paragrafo 5.2-<corsivo>bis</corsivo> – Parte I);</h:div><h:div>- ha stabilito che (in via transitoria e fino al 30 giugno 2015) per l’attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in data anteriore al 30 giugno 2015, il C.S.M. non avrebbe tenuto conto del prerequisito di cui all’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo>, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.</h:div><h:div>2.4. In data 30 giugno 2015 (ultimo giorno utile a tal fine previsto dalla delibera del 12 giugno 2014) il C.S.M. ha pubblicato l’interpello, impugnato in primo grado, per l’attribuzione di alcuni posti direttivi (fra cui quello di Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Campobasso, per cui è causa).</h:div><h:div>Il bando stabiliva, coerentemente alla delibera in data 12 giugno 2014, che, in relazione all’interpello, non avrebbero trovato applicazione le previsioni di cui all’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo n. 26 del 2006.</h:div><h:div>In particolare il bando, riprendendo in modo sostanzialmente conforme la previsione di cui alla delibera del 12 giugno 2014, stabiliva: «<corsivo>per l’attribuzione degli incarichi direttivi di primo e secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in data anteriore al 1° luglio 2015, il C.S.M. non terrà conto del prerequisito di cui all’art. 26 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26/2006 e quindi degli elementi di valutazione di cui all’art. 26 bis, comma 3, del decreto legislativo», stabilendo, tuttavia, che «la pregressa partecipazione a corsi per la dirigenza organizzati dal C.S.M. verrà comunque valutata ai fini del presente concorso</corsivo>».</h:div><h:div>2.5. In data 28 luglio 2015 (Circolare P14858-2015) il C.S.M. ha adottato il nuovo Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, che (art. 94) ha «<corsivo>abrogato</corsivo>» quello del 2010.</h:div><h:div>Ai fini della presente decisione vengono in particolare in rilievo due disposizioni di questo secondo Testo unico:</h:div><h:div>i) l’articolo 93 (<corsivo>Norma transitoria sul corso di formazione per gli aspiranti dirigenti</corsivo>), secondo cui «<corsivo>In via transitoria, per l’attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in data anteriore al 1 ottobre 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura non tiene conto del prerequisito di cui all’articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e quindi degli “elementi di valutazione” di cui all’articolo 26-bis, comma 3</corsivo>»;</h:div><h:div>ii) l’articolo 95 (<corsivo>Entrata in vigore e ulteriori disposizioni transitorie</corsivo>), comma 2, secondo cui «<corsivo>Le disposizioni di cui al presente testo unico trovano applicazione anche per le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 30 giugno 2015</corsivo>».</h:div><h:div>3. Tanto premesso dal punto di vista generale, emerge l’inammissibilità del ricorso di primo grado per non avere il dottor La Rana impugnato tempestivamente la delibera del C.S.M. in data 12 giugno 2014 la quale (modificando in parte qua il paragrafo 5.2. della Parte I del Testo Unico della dirigenza del 2010) legittimava la sostanziale deroga alla più volte richiamata previsione di cui all’articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006, prima ancora che un’analoga deroga venisse richiamata dal nuovo Testo Unico del 28 luglio 2015 (approvato – è bene sottolinearlo – solo successivamente all’indizione della procedura per cui è causa).</h:div><h:div>Si tratta di una questione che è stata sollevata d’ufficio dal Collegio nel corso dell’udienza pubblica del 15 giugno 2017 e i cui termini coincidono in parte con quelli di cui al secondo dei motivi dell’appello incidentale proposto dal dottor Mennini.</h:div><h:div>3.1. Al riguardo è appena il caso di osservare che rientra fra i poteri di questo Giudice di appello rilevare ex officio la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado (con particolare riguardo alla condizione rappresentata dalla sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa), né può ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione.</h:div><h:div>Deve essere sul punto richiamato il - condiviso - orientamento secondo cui il Giudice, in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui l'ordinamento subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito; né in senso contrario può valere che, con riferimento ad un altro tipico presupposto processuale, ovvero la sussistenza della giurisdizione, il legislatore abbia posto un limite alla rilevabilità d'ufficio nel giudizio di appello, mediante l'espressa previsione dell'istituto del c.d. ‘giudicato implicito’ ai sensi dell'articolo 9 del codice del processo amministrativo, in quanto la regola del giudicato implicito non può essere estesa, in assenza di una specifica previsione legislativa, a tutti i presupposti processuali (sul punto – <corsivo>ex multis</corsivo> -: Cons. Stato, VI. 18 aprile 2013, n. 2152). Si tratta infatti di elementi che in concreto costituiscono il potere del giudice di giudicare perché abilitano l’azione in giustizia che lo investe: sicché, in applicazione del generale principio sull’azione dei pubblici poteri nello Stato di diritto, la loro verifica d’ufficio resta immanente per l’intero processo. Né il loro vizio può andare, in itinere, sotto il riparo del ‘giudicato implicito’: il quale, a norma dell’articolo 9, può eccezionalmente riguardare il solo tema del difetto di giurisdizione, in considerazione dell’unitarietà del c.d “servizio giustizia”.</h:div><h:div>4. Venendo al merito della questione (e come si è esposto in precedenza), la richiamata delibera del 12 giugno 2014 (versata agli atti del primo grado e quindi nota alle parti in causa) legittimava fino al 30 giugno 2015 la deroga contestata dal dottor La Rana e costituiva, quindi,<corsivo> in parte qua</corsivo> la fonte legittimante della stessa delibera inditiva della procedura per cui è causa.</h:div><h:div>Del resto il C.S.M. ha indetto la procedura per cui è causa proprio in data 30 giugno 2015 (<corsivo>i.e.</corsivo>: l’ultimo giorno in cui la deroga alle previsioni di cui all’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo>, cit. era possibile ai sensi della disposizione transitoria di cui alla delibera del 12 giugno 2014 e prima che un’analoga deroga venisse ripetuta dalla successiva delibera del 28 luglio 2015, di approvazione del nuovo Testo Unico).</h:div><h:div>Si deve rammentare che se per il principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo> l’atto amministrativo dotato di autonomia funzionale è regolato dalle norme del tempo della sua emanazione, per le procedure concorsuali il bando costituisce la <corsivo>lex specialis</corsivo> e cristallizza le norme vigenti, che non possono essere disapplicate nel corso successivo del procedimento neppure per<corsivo> ius superveniens</corsivo> (es. Cons. Stato, II, 1 aprile 2015, n. 490/13), perciò le disposizioni sopravvenute che disciplinano i concorsi pubblici banditi non si applicano alle procedure concorsuali già bandite alla data della loro entrata in vigore (es. Cons. Stato, IV, 6 luglio 2004, n. 5018; VI, 12 giugno 2008, n. 2909; IV, 24 agosto 2009, n. 5032; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 14 aprile 2010, nr. 2064; V, 12 gennaio 2011, n. 124); in particolare, in tema di ordinamento giudiziario è stato coerentemente ritenuto che le procedure indette dal C.S.M. per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi restano soggette alla disciplina del momento della loro indizione, sicché sono insensibili alla normativa sopravvenuta salvo questa preveda espressamente una propria efficacia retroattiva; (Cons. Stato, IV, 12 maggio 2011, n. 2858).</h:div><h:div>Perciò il <corsivo>tempus</corsivo> che regola la fattispecie è qui per principio generale quello del bando, la disposizione che titolava in parte qua l’indizione della procedura per cui è causa era proprio la delibera del 12 giugno 2014, che non è stata impugnata in giudizio dall’interessato, e non anche la successiva delibera del 28 luglio 2015: la quale era a venire quando la procedura fu indetta. E il Testo unico rilevante in parte qua era quello, così modificato, del 2010: che però non è stato impugnato.</h:div><h:div>È vero che il Testo Unico del 2015 contiene la rammentata «norma transitoria» dell’art. 93 (a tenore del quale «<corsivo>in via transitoria, per l’attribuzione degli incarichi direttivi di primo o di secondo grado, sia requirenti che giudicanti, pubblicati in data anteriore al 1 ottobre 2015, il Consiglio Superiore della Magistratura non tiene conto del prerequisito di cui all’articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e quindi degli “elementi di valutazione” di cui all’articolo 26-bis, comma 3</corsivo>») e l’“ulteriore disposizione transitoria” dell’articolo 95, comma 2 (a tenore del quale «<corsivo>le disposizioni di cui al presente testo unico trovano applicazione anche per le procedure di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 30 giugno 2015</corsivo>»): cioè previsioni che, alla lettera, sembrerebbero avere efficacia retroattiva rispetto al principio <corsivo>tempus regit actum</corsivo>.</h:div><h:div>Nondimeno si osserva che, per le ragioni dette, è il Testo Unico del 2010 a rilevare. Il Testo Unico del 2015, di suo, rileva solo per i bandi successivi alla sua «entrata in vigore». Non solo: è da ricordare che entrambi i Testi Unici non costituiscono atti normativi, ma atti amministrativi di autovincolo nella futura esplicazione della discrezionalità del C.S.M., a specificazione generale di fattispecie in funzione di integrazione o anche suppletiva dei principi specifici espressi dalla legge (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2008, n. 3513; 28 novembre 2012, n. 6035; 6 dicembre 2016, n. 5152). </h:div><h:div>Ne segue anzitutto che l’asserita retroattività delle indicate previsioni «transitorie» del Testo Unico del 2015 incontra, e soccombe, verso la naturale – ai sensi della rammentata regola generale in tema di concorsi - ultrattività del Testo Unico precedente. E che la natura non normativa di entrambi i testi vuole valga la regola che l’atto amministrativo successivo, in applicazione del principio di legalità, non possa sovrapporsi al precedente, perché gli atti amministrativi hanno di regola effetti solo per il futuro (es. Cons. Stato, IV, 30 marzo 1998, n. 502; Cass., I, 8 aprile 2004, n. 6942; 20 aprile 2005, n. 8293).</h:div><h:div>Per conseguenza, la lesività di cui l’interessato avrebbe dovuto dolersi nasce ed è circoscritta nella non impugnata delibera in data 12 giugno 2014. Non vi è conferente la corrispondente previsione del Testo Unico del 2015.</h:div><h:div>Ne consegue che la mancata impugnazione in primo grado, da parte dell’interessato, di detta delibera in data 12 giugno 2014 (e la limitazione dell’impugnazione alla sola delibera - però successiva e dunque inconferente alla nomina controversa - del 28 luglio 2015) determini l’inammissibilità dello stesso ricorso di primo grado.</h:div><h:div>4.1. A riprova, quand’anche (in mera ipotesi) potesse mai qui emergere l’illegittimità degli articoli 93 e 95 del nuovo Testo unico sulla dirigenza giudiziaria del 2015 per avere introdotto illegittime deroghe alle previsioni di cui all’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo n. 26 del 2006, l’atto di indizione della procedura del 20 giugno 2015 – che è l’atto che dà origine alla contestata nomina – resterebbe <corsivo>ex se</corsivo> fondato in modo distinto e autonomo sulla richiamata previsione della delibera in data 12 giugno 2014, qui non annullabile perché non impugnata.</h:div><h:div>Conseguentemente, il ricorso del dottor La Rana resterebbe privo di margine di accoglimento per violazione dell’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo>, perché l’atto su cui si fonda quella violazione resta fuori dell’oggetto del giudizio. Ne consegue che in realtà difetta, per come il giudizio di primo grado è stato delimitato dal ricorrente, uno specifico interesse alla coltivazione dell’impugnativa di primo grado, per non avere egli tempestivamente impugnato l’atto (versato agli atti di causa e quindi a lui noto) costitutivo dell’ostacolo all’accoglimento delle sue ragioni.</h:div><h:div>5. Il ricorrente in primo grado ha sostenuto (con argomento condiviso dal primo Giudice) di avere in realtà esteso l’impugnativa anche alla delibera del 12 giugno 2014.</h:div><h:div>5.1. La deduzione non può essere condivisa in quanto, pur avendo il dottor La Rana criticato nei suoi scritti difensivi il contenuto della delibera in questione, non ha tuttavia esteso ad essa l’impugnativa proposta in primo grado.</h:div><h:div>E’ dirimente osservare al riguardo che lo stesso ricorrente in primo grado ha negato (sia pure, in modo erroneo) l’applicabilità della delibera in questione alla vicenda di causa, in tal modo rendendo evidente che il ricorso introduttivo di primo grado non potesse mirare, nella logica dispositiva che caratterizza il rito amministrativo, all’annullamento di una delibera ritenuta non pertinente ai fini del giudizio.</h:div><h:div>E’ altresì dirimente osservare che, nell’indicazione degli atti e dei provvedimenti impugnati in primo grado, non risulta richiamata la delibera in data 12 giugno 2014 (mentre risultano espressamente richiamate – fra le altre – la delibera inditiva della procedura in data 30 giugno 2015 e la successiva delibera/circolare del 28 luglio 2015).</h:div><h:div>Vero è che, in base a un consolidato orientamento (correttamente richiamato dal dottor La Rana) nel processo amministrativo l’individuazione degli atti impugnati deve essere operata non già con riferimento alla sola epigrafe del ricorso, bensì con riguardo all’effettiva volontà del ricorrente, quale desumibile dal tenore complessivo dell’impugnazione ed in particolare dal contenuto delle censure in esso dedotte (in tal senso – <corsivo>ex multis</corsivo> -: Cons. Stato, V, 6 novembre 2015, n. 5070). E’ tuttavia evidente che tale condiviso principio non possa giovare alle tesi del dottor La Rana il quale non solo ha omesso di richiamare espressamente la delibera del 12 giugno 2014 fra gli atti oggetto di impugnativa, ma ha – per di più – negato la stessa applicabilità di tale delibera alla vicenda di causa, in tal modo escludendo che la generica contestazione del relativo contenuto potesse palesare la volontà di impugnarla e di ottenerne l’annullamento.</h:div><h:div>5.2. Con la memoria autorizzata in data 28 giugno 2017 il dottor La Rana ha poi osservato che era stato lo stesso C.S.M. a stabilire che la procedura per cui è causa restasse disciplinata dal nuovo Testo unico approvato il 28 luglio del 2015 e non anche dal precedente Testo Unico del 2010 (nel testo modificato in data 12 giugno 2014).</h:div><h:div>5.2.1. Il motivo non può essere condiviso dovendosi piuttosto ritenere – e per le ragioni dinanzi esposte sub 3 – che la delibera del 12 giugno 2014 legittimasse fino al 30 giugno 2015 la deroga contestata dal dottor La Rana e costituisse, quindi, in parte qua la fonte legittimante della stessa delibera inditiva della procedura per cui è causa.</h:div><h:div>5.3. Neppure può essere accolto il motivo con cui il dottor La Rana ha richiamato a sostegno delle proprie tesi il fatto che lo stesso C.S.M. avesse stabilito (con una sorta di previsione ‘<corsivo>de futuro</corsivo>’) che la procedura fosse regolata dalle disposizioni in tema di Dirigenza Giudiziaria vigenti alla data del 31 luglio 2015, “<corsivo>integrate dalla normativa procedurale prevista dal presente bando</corsivo>”.</h:div><h:div>Al riguardo ci si limita ad osservare che – come già rilevato retro, <corsivo>sub</corsivo> 3 - quand’anche (in mera ipotesi) potesse mai qui emergere l’illegittimità degli articoli 93 e 95 del nuovo Testo unico del 2015 (per contrasto con la previsione di cui all’articolo 26-<corsivo>bis</corsivo> del decreto legislativo n. 26 del 2006), l’atto di indizione della procedura in data 30 giugno 2015 – che è l’atto che dà origine alla contestata nomina - risulterebbe <corsivo>ex se</corsivo> fondato in modo distinto e autonomo sulla più volte menzionata previsione della delibera in data 12 giugno 2014.</h:div><h:div>5.4. Neppure può essere condiviso l’argomento del dottor La Rana (pagina 7 della memoria autorizzata in data 28 giugno 2017) secondo cui la mancata impugnazione della circolare in data 12 giugno 2014 non rileverebbe ai fini della presente vicenda contenziosa in quanto la disposizione in questione, per la sua valenza regolamentare, potrebbe (<corsivo>rectius</corsivo>: dovrebbe) essere disapplicata dal Giudice amministrativo sulla base dei consolidati orientamenti in tema di c.d. ‘disapplicazione regolamentare’.</h:div><h:div>L’argomento in questione è in qualche misura speculare rispetto all’altro argomento proposto dallo stesso dottor La Rana secondo cui la richiamata circolare del 12 giugno 2014 dovrebbe comunque essere disapplicata dal Giudice amministrativo attesa la sua natura di mera circolare interpretativa (<corsivo>ivi</corsivo>, pag. 7).</h:div><h:div>5.4.1. L’argomento in questione non può essere condiviso in quanto la mancata impugnativa della circolare del 12 giugno 2014 (modificativa in parte qua del vecchio Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria) determina <corsivo>ex se</corsivo> l’inammissibilità del ricorso di primo grado, non potendosi invocare l’operatività del meccanismo della disapplicazione.</h:div><h:div>5.4.1.1. Si osserva in primo luogo al riguardo che nei confronti della circolare in parola non può trovare applicazione il meccanismo della c.d. ‘disapplicazione regolamentare’, non essendo l’atto in parola assimilabile alla tipica ‘fonte-atto’ regolamento, in quanto tale idonea ad integrare con valenza <corsivo>erga omnes</corsivo> l’Ordinamento giuridico.</h:div><h:div>E’ sufficiente al riguardo richiamare il consolidato orientamento secondo cui le circolari del C.S.M., pur se volte a disciplinare con valenza sub-primaria ampi settori dell’Ordinamento giudiziario, non assumono per ciò stesso valenza regolamentare in senso proprio, ma costituiscono pur sempre atti di autoregolamentazione a contenuto generale, volti a disciplinare un novero pur sempre limitato di rapporti e situazioni senza il carattere della generalità e dell’astrattezza.</h:div><h:div>In relazione a tale tipologia di atti non può quindi trovare applicazione l’elaborazione in tema di disapplicazione regolamentare.</h:div><h:div>5.4.1.2. Si osserva tuttavia (in base a un angolo visuale diverso da quello appena evidenziato) che, in relazione a una circolare che ha modificato con valenza generale le regole in tema di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi (legittimando per un limitato torno temporale una sostanziale deroga a una espressa previsione di legge), neppure possa invocarsi il meccanismo di disapplicazione tipicamente invocabile a fronte delle pure e semplici circolari interpretative.</h:div><h:div>E’ evidente al riguardo che la circolare del 12 giugno 2014 (e in particolare la disciplina transitoria ivi prevista per le procedure indette fino al 30 giugno 2015) presentasse un contenuto ben diverso da quello proprio delle circolari interpretative, non consentendo neppure in questo caso l’applicazione dell’elaborazione in tema di disapplicazione degli atti di mera interpretazione.</h:div><h:div>6. Per le ragioni esposte l’appello principale deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Il secondo motivo dell’appello incidentale del dottor Mennini deve essere accolto nei sensi di cui innanzi.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che sussistano giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti..</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale e accoglie i secondo motivo dell’appello incidentale e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="06/07/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eugenio Maria Siccardi</h:div><h:div>Claudio Contessa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>