<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20160745920220619143940578" id="20160745920220619143940578" modello="3" modifica="6/19/2022 4:22:06 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="07459"/><fascicolo anno="2022" n="05085"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160745920220619143940578.xml</file><wordfile>20160745920220619143940578.docm</wordfile><ricorso NRG="201607459">201607459\201607459.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\384 Marco Lipari\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>RAFFAELLO SESTINI</firma><data>19/06/2022 16:22:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/06/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Ugo De Carlo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n.-OMISSIS-, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7459 del 2016, proposto dall’Istituto Farmacobiologico</h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivan Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso lo studio Regione Campania Ufficio Rappresentanza in Roma, via Poli, 29; </h:div><h:div>Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro nel settore Sanitario della Regione Campania, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div><h:div>Presidente Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro nel settore Sanitario della Regione Campania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Raffaello Sestini e viste le conclusioni delle parti come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1 - La controversia di cui al presente giudizio presenta taluni profili di affinità con le controversie decise con sei sentenze “gemelle” di questa sezione del 15 dicembre 2020 (Cons. Stato, Sez. III, n. -OMISSIS-), che hanno visto appellate vittoriose alcune società” tra le quali le odierne appellanti, in un giudizio avente ad oggetto un provvedimento di altra Regione, relativo agli stessi farmaci, che similmente a quello impugnato stabiliva che i medici di medicina generale pediatri, specialisti convenzionati o  ospedalieri di strutture pubbliche o private convenzionate, che intendessero  prescrivere un farmaco attivo sul sistema Renina-Angiotensina (cioè i sartani e gli Ace-inibitori), dovessero prescrivere una molecola scelta nel rispettivo gruppo dei farmaci a brevetto scaduto, potendo derogare a tale obbligo solo predisponendo una apposita scheda nella quale motivare la scelta terapeutica.</h:div><h:div>2 - Al riguardo, Il Collegio ritiene di non discostarsi dal predetto indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, ai criterî delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo spettano esclusivamente all’Aifa, con la conseguenza che le Regioni non possono adottare provvedimenti che attengano all’appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità dei farmaci che si sovrappongano a valutazioni già compiute a livello nazionale dall’Aifa, in quanto attinenti ai livelli essenziali di assistenza.</h:div><h:div>3 – Infatti, il pur comprensibile e condivisibile obiettivo di riduzione della spesa sanitaria regionale non può porsi in contrasto con le disposizioni di legge che pongono attuazione al principio sancito dall’articolo 32 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare il diritto alla salute, quale fondamentale diritto di ogni individuo, ovunque residente sul territorio italiano,  nonché quale interesse generale della comunità nazionale, e pertanto impongono di evitare una frantumazione di livello regionale del regime di assistenza sanitaria e di prescrizione e rimborso dei farmaci.</h:div><h:div>4 – L’appello deve essere pertanto accolto, discendendone l’accoglimento del ricorso di primo grado e il conseguente annullamento degli atti ivi impugnati. La complessità e non completa sovrapponibilità delle questioni giuridiche in esame rispetto a quelle già decise giustificano peraltro la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza accoglie il ricorso id primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.</h:div><h:div>Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la pare appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/05/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Raffaello Sestini</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>