<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="straniero figlio di cittadino perm sogg. motivazione condizione soggettiva" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20160740620170519121828792" id="20160740620170519121828792" modello="3" modifica="21/05/2017 20:28:22" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="07406"/><fascicolo anno="2017" n="02398"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160740620170519121828792.xml</file><redazionale><nota><h:div>Ai sensi di quanto disposto con decreto collegiale n. 7312/2025, si provvede alla correzione di errore materiale della sentenza n. 2398/2017 disponendo, nella parte del dispositivo relativo alle spese della sentenza n. 2398/2017, immediatamente dopo l’espressione “Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge” venga aggiunta l’espressione “da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”. </h:div></nota></redazionale><wordfile>20160740620170519121828792.docm</wordfile><ricorso NRG="201607406">201607406\201607406.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2016\201607406\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lipari</firma><data>21/05/2017 20:28:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>stefania santoleri</firma><data>19/05/2017 17:00:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/05/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del T.A.R. Liguria – Genova - Sezione II n. 102/2016, resa tra le parti, concernente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 7406 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Lamine Thiam, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università, n. 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Genova;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Stefania Santoleri e udita per la parte appellata l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. - Con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al TAR per la Liguria, il ricorrente – cittadino del Senegal – ha chiesto l’annullamento del decreto del Questore di Genova del 28 agosto 2015, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, scaduto il 24/10/2014.</h:div><h:div>Il provvedimento impugnato si fonda sul solo presupposto della carenza reddituale, non avendo il ricorrente percepito alcun reddito nell’anno 2014 e nel primo semestre 2015.</h:div><h:div>La Questura ha, infatti, rilevato che il requisito del reddito è indispensabile per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.</h:div><h:div>2. - Il TAR ha respinto il ricorso rilevando, in estrema sintesi, che:</h:div><h:div>- l’interessato non aveva prodotto alcuna documentazione idonea a giustificare il rinnovo del titolo di soggiorno, sicchè la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 non avrebbe potuto condurre all’annullamento del provvedimento, dovendo applicarsi la norma recata dall’art. 21 octies della stessa legge n 241/90;</h:div><h:div>- il rapporto di lavoro instaurato in data 15 settembre 2015 doveva ritenersi irrilevante, perché successivo all’adozione del provvedimento impugnato;</h:div><h:div>- non sussisteva la violazione della normativa sul ricongiungimento familiare, perché l’interessato non è invalido, né è residente con il padre, cittadino italiano;</h:div><h:div>- la violazione delle norme convenzionali e costituzionali è stata ritenuta inammissibile per genericità;</h:div><h:div>- la mancata traduzione del provvedimento non costituiva vizio invalidante del provvedimento.</h:div><h:div>3. - Avverso tale decisione ha proposto appello il cittadino straniero, chiedendo anche la tutela cautelare.</h:div><h:div>4. - Con ordinanza n. 5619/2016 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, accogliendo anche la domanda cautelare.</h:div><h:div>In esecuzione di tale ordinanza, l’appellante ha depositato la documentazione relativa alla sua posizione lavorativa e previdenziale.</h:div><h:div>5. - All’udienza pubblica dell’11 maggio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>6. - L’appello è fondato e va dunque accolto.</h:div><h:div>Occorre preventivamente rilevare, in via generale, che sebbene il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero - costituisca un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese (Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2015, n. 2335; 11 luglio 2014, n. 3596), nondimeno la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia, in quanto, in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, in ragione dei quali, tra l'altro, è stato effettuato il "ricongiungimento familiare", è necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra l'esigenza, da un lato, di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti riconosciuti dagli artt. 29 e segg. della Costituzione, senza discriminazione alcuna (cfr. Cons. Stato Sez. III, 26/05/2016, n. 2229).</h:div><h:div>Nel caso di specie, poi, l’appellante non soltanto è entrato in Italia per effetto di ricongiungimento familiare, ma è anche figlio di un cittadino italiano, sicchè la sua specifica posizione avrebbe dovuto essere valutata attentamente dalla Questura, che invece, nel provvedimento impugnato non l’ha neppure presa in considerazione: nel decreto impugnato, infatti, non si fa neppure riferimento alla condizione familiare dell’interessato, nonostante ciò fosse necessario in base alla previsione recata dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5/07, e sebbene egli avesse sottolineato questa circostanza in sede di partecipazione al procedimento.</h:div><h:div>Il provvedimento del Questore presenta, quindi, i dedotti vizi di carenza di istruttoria e di motivazione e la sentenza che li ha respinti va quindi riformata.</h:div><h:div>7. - L’appello va dunque accolto e per l’effetto, va riformata la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso di primo grado.</h:div><h:div>La Questura dovrà quindi riesaminare l’istanza presentata dall’appellante tenendo conto della sua particolare condizione di figlio di cittadino italiano, valutando anche la documentazione relativa alla sua posizione lavorativa.</h:div><h:div>8. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.</h:div><h:div>Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/05/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Silvia Fera</h:div><h:div>Stefania Santoleri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>