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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160542120170421202232604" descrizione="" gruppo="20160542120170421202232604" modifica="7/25/2017 9:33:19 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="100" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2016" n="05421"/><fascicolo anno="2017" n="03695"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160542120170421202232604.xml</file><wordfile>20160542120170421202232604.docm</wordfile><ricorso NRG="201605421">201605421\201605421.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2016\201605421\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>ermanno de francisco</firma><data>25/07/2017 21:33:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>vincenzo lopilato</firma><data>23/04/2017 10:43:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/07/2017</dataPubblicazione><classificazione>161<nuova>161</nuova><ereditata>161</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Ermanno de Francisco,	Presidente</h:div><h:div>Bernhard Lageder,	Consigliere</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div><h:div>Dario Simeoli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza 10 maggio 2016, n. 2352 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione IV. </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5421 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Anna De Simone, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Immacolata Amoroso in Roma, piazzale  Clodio, n. 56; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Alessandra Viola, Claudio Naddeo, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;</h:div><h:div>viste le memorie difensive;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Alberto Bagnoli, per delega dell’avvocato Pasquale Gargano, e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.– Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con bando del 13 luglio 2011, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi.</h:div><h:div>La procedura concorsuale – che si è svolta, in tutte le sue fasi, a livello regionale – si articolava, una volta superata una prova preselettiva a carattere culturale e professionale, nelle seguenti fasi: <corsivo>i</corsivo>) due prove scritte e una prova orale;<corsivo> ii</corsivo>) valutazione dei titoli; <corsivo>iii</corsivo>) periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso (artt. 2, 8 e 9 del bando).</h:div><h:div>Per la Regione Campania sono stati messi a concorso 224 posti.</h:div><h:div>La prof. De Simone Anna ha superato le prove scritte e la prova orale e, a seguito della valutazione dei titoli, si è classificata al 274° posto nella graduatoria di merito.</h:div><h:div>2.– Con ricorso notificato il 17 febbraio 2015, la parte ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo per la Campania la graduatoria del 18 dicembre 2014, deducendo l’erronea valutazione dei titoli culturali posseduti e chiedendo l’attribuzione di ulteriori punti 1,10. </h:div><h:div>3.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, depositando la nota dell’ufficio scolastico della Regione Campania del 6 marzo 2015, n. 2418, nella quale si dava atto delle ragioni poste alla base del punteggio assegnato alla prof. De Simone (discrezionalità della commissione, mancata produzione della documentazione cartacea a conferma delle dichiarazioni rese, non pertinenza dei titoli).</h:div><h:div>4.– Con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati la nota sopra citata e la graduatoria corretta del 1° aprile 2015.</h:div><h:div>5.– Il Tribunale amministrativo, con ordinanza cautelare 10 settembre 2015, n. 1616, ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.</h:div><h:div>6.–  Il Tribunale, con sentenza 10 maggio 2016, n. 2352, ha accolto parzialmente il ricorso. In particolare, ha riconosciuto alla prof. De Simone il diritto all’attribuzione di 0,10 punti ulteriori nella valutazione dei titoli, per il corso di aggiornamento frequentato per DirScuola e ha negato il diritto all’attribuzione di 5,60 (invece di 4,50) in relazione ai corsi di perfezionamento <corsivo>post lauream</corsivo> e, in particolare, al corso di perfezionamento «<corsivo>Insegnare con il computer</corsivo>» frequentato presso il Consorzio interuniversitario FOR.COM. nell’anno accademico 2004/2005.</h:div><h:div>A tale ultimo proposito, si è affermato che «<corsivo>la ricorrente non ha neppure prospettato che i corsi in questione siano anche astrattamente riconducibili alla lettera f) di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando (corsi di perfezionamento conseguiti presso Università, di durata di almeno 1.500 ore o pari a 60 CFU)». </corsivo></h:div><h:div>7.– La ricorrente in primo grado ha impugnato detta sentenza proponendo i motivi indicati nei successivi punti.</h:div><h:div>8.– Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>9.– La Sezione, con ordinanza 19 settembre 2016, n. 4036, ha accolto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata ai soli fini della definizione nel merito della controversia.</h:div><h:div>10.– La causa è stata decisa all’esito della udienza pubblica del 20 aprile 2017.</h:div><h:div>11.– L’appello è fondato.</h:div><h:div>12.– L’appellante, con plurimi motivi, deduce l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che la ricorrente non ha prospettato che i corsi dalla stessa frequentati fossero riconducibili alla lettera <corsivo>f</corsivo>) di cui al secondo punto della tabella di valutazione titoli e non ha riportato tali corsi nell’atto introduttivo del giudizio. L’appellante rileva come la contestazione sia stata svolta e che, conseguentemente, la parte avrebbe diritto all’attribuzione di questo ulteriore punteggio. </h:div><h:div>I motivi sono fondati. </h:div><h:div>Il bando di gara della procedura concorsuale in esame prevedeva (art. 12) la valutazione dei titoli indicati nella tabella allegata al bando stesso, prodotti alternativamente in originale, in copia autenticata, in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, o con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione. Lo stesso art. 12 precisava che le eventuali dichiarazioni errate potessero essere «<corsivo>successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio scolastico regionale</corsivo>». </h:div><h:div>La lettera <corsivo>f</corsivo>) del secondo punto della tabella di valutazione dei titoli culturali disponeva l’attribuzione di punti 1,00 per il possesso di «<corsivo>altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale</corsivo>».</h:div><h:div>Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, la prof. De Simone ha prospettato, tanto nel ricorso principale, quanto in quello per motivi aggiunti, la mancata valutazione dei titoli riconducibili alle lettere <corsivo>f</corsivo>) e <corsivo>g</corsivo>) del secondo punto della tabella allegata al bando (si vedano in particolare pagg. 4-6 del ricorso per motivi aggiunti). La riferibilità del corso di perfezionamento «<corsivo>Insegnare con il computer</corsivo>» frequentato presso il Consorzio interuniversitario FOR.COM. nell’anno accademico 2004/2005 alla lettera <corsivo>f</corsivo>) è, altresì, evidenziata nel reclamo all’amministrazione, allegato al ricorso per motivi aggiunti e più volte richiamato nello stesso ricorso.</h:div><h:div>Chiarito ciò, nel merito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che, in ossequio ad un criterio sostanziale, detti corsi sono equiparati ai master universitari, a condizione che essi presentino determinate caratteristiche formali, tra cui la durata annuale, il superamento di un esame finale lo svolgimento di 1500 ore di didattica, e il conferimento di un totale di 60 crediti formativi universitari (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2515). </h:div><h:div>Nel caso oggetto del presente giudizio dal certificato relativo al corso in esame risulta la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati. </h:div><h:div>Né varrebbe rilevare, come ha fatto l’amministrazione appellata, che l’appellante non avrebbe documentato, nella domanda di partecipazione, le caratteristiche del corso di perfezionamento stesso. Detto onere di documentazione non era prescritto  dal bando di concorso ma esclusivamente dal verbale n. 7, elaborato nel corso dello svolgimento delle operazioni concorsuali, e quindi successivamente alla pubblicazione del bando, senza che l’amministrazione ha dimostrato di avere rispettato le medesime garanzie di pubblicità previste per il bando (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2016, n. 4916). In ogni caso, l’amministrazione, a fronte del reclamo tempestivamente proposto dall’appellante, avrebbe dovuto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del bando, assegnare un termine per la regolarizzazione delle dichiarazioni relative al possesso dei titoli.</h:div><h:div>In definitiva, per le ragioni sin qui indicate, in accoglimento dell’appello, alla parte devono essere attribuiti, oltre al punteggio già riconosciuto dal primo giudice,  ulteriori 1,00 punti per la valutazione del corso di perfezionamento «<corsivo>Insegnare con il computer</corsivo>» frequentato nell’anno accademico 2004/2005 presso il Consorzio interuniversitario FOR.COM.</h:div><h:div>13.– L’accoglimento dei motivi sopra indicati esime il Collegio dall’esaminare gli altri motivi di primo grado non esaminati dal primo giudice e riproposti in appello.</h:div><h:div>14.– L’amministrazione è condannata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate nella misura di euro 4.000,00, oltre s.g. e accessori di legge, con rifusione del c.u. se versato.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:</h:div><h:div>a) accoglie l’appello proposto con il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado; </h:div><h:div>b) condanna l’amministrazione al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura di euro 4.000,00, oltre s.g. e accessori di legge, con rifusione del c.u. se versato. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/04/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Vincenzo Lopilato</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>