<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160505220230823151908003" descrizione="" gruppo="20160505220230823151908003" modifica="07/09/2023 08:37:47" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="05052"/><fascicolo anno="2023" n="08224"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160505220230823151908003.xml</file><wordfile>20160505220230823151908003.docm</wordfile><ricorso NRG="201605052">201605052\201605052.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\1016 Vincenzo Lopilato\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vincenzo lopilato</firma><data>06/09/2023 08:37:13</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ofelia Fratamico</firma><data>23/08/2023 15:43:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Presidente FF</h:div><h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div><h:div>Michele Conforti,	Consigliere</h:div><h:div>Fabrizio Di Rubbo,	Consigliere</h:div><h:div>Ofelia Fratamico,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna n. 433 del 6 aprile 2016.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5052 del 2016, proposto dal Comune di Cattolica, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Campana, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Bacchini Luisa e Bacchini Augusto, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigino Biagini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori Bacchini Luisa e Bacchini Augusto;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico;</h:div><h:div>Viste le conclusioni delle parti presenti, come da verbale.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:</h:div><h:div>- dalla delibera del Consiglio comunale di Cattolica n. 65 del 30 luglio 2007 di approvazione del piano strategico comunale (PSC) e del regolamento urbanistico edilizio (RUE);</h:div><h:div>- dalla delibera del Consiglio comunale n. 34 dell’8 aprile 2009 di “<corsivo>Approvazione di modifica al regolamento urbanistico edilizio”.</corsivo></h:div><h:div>2. Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per l’Emilia Romagna dai signori Luisa ed Augusto Bacchini, nella parte in cui, non accogliendo le osservazioni da essi formulate nel corso del procedimento, imponevano sulle aree di loro proprietà<corsivo> “vincoli specifici per essere destinate a verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive”, </corsivo>nonché l’applicazione delle disposizioni del PRG previgente.</h:div><h:div>3. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti i signori Bacchini hanno dedotto le censure di violazione di legge, con particolare riguardo agli artt. 7, 8 e 29 della l. reg. Emilia Romagna 24 marzo 2000 n. 20, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.</h:div><h:div>4. Il T.a.r. per l’Emilia Romagna, con la sentenza n. 433 del 6 aprile 2016, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo (proposto contro la delibera n. 65/2007, superata dalla successiva delibera n. 34/2009) ed ha accolto i motivi aggiunti, annullando la delibera n. 34/2009 e condannando il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti.</h:div><h:div>5. Il Comune ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare tale decisione, affidando il proprio appello a due motivi, così rubricati:</h:div><h:div>I – violazione ed errata applicazione degli artt. 29 e 35 c.p.a., violazione dell’art. 8 della legge reg. Emilia Romagna 19 dicembre 2002 n. 37 “<corsivo>Disposizioni regionali in materia di espropri”;</corsivo></h:div><h:div>II – quanto alla pronuncia sulle spese, violazione dell’art. 92 c.p.c.</h:div><h:div>6. Si sono costituiti in giudizio i signori Luisa ed Augusto Bacchini, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.</h:div><h:div>7. Nelle date del 15 giugno 2023 e del 29 giugno 2023 il Comune di Cattolica e gli appellati hanno articolato ulteriormente le loro difese, insistendo nelle rispettive conclusioni attraverso il deposito di memorie e repliche.</h:div><h:div>8. Con atto del 19 luglio 2023 il Comune ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione.</h:div><h:div>9. All’udienza pubblica del 20 luglio 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.</h:div><h:div>10. L’amministrazione appellante, con la sua impugnazione, ha lamentato l’erroneità della sentenza appellata che, accogliendo i motivi aggiunti al ricorso, non avrebbe adeguatamente valutato un fondamentale presupposto di diritto della controversia “<corsivo>vale a dire la natura del vincolo imposto con la delibera n. 34 dell’8 aprile 2009 con la quale era stato approvato il regolamento urbanistico edilizio del Comune di Cattolica”.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>10.1 La delibera in questione, di modifica del RUE, <corsivo>“non (sarebbe stata)…idonea ad imporre alcun vincolo a carico delle proprietà dei ricorrenti” </corsivo>e, riguardando un’ampia zona e una sistemazione complessiva del territorio, avrebbe recato una variante che non poteva essere considerata “specifica”, non dovendo, dunque, essere oggetto di notifica individuale agli interessati.</h:div><h:div>10.2. Essendo, infatti, il RUE uno strumento generale, le cui disposizioni si rivolgevano ad una moltitudine “<corsivo>potenzialmente infinita”</corsivo> di destinatari, il termine di impugnazione della delibera di sua modifica sarebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione sul BUR, avvenuta il 20 maggio 2009, con conseguente tardività dei motivi aggiunti, notificati solo in data 6 novembre 2009.</h:div><h:div>10.3. Evidenziando di aver chiesto dinanzi al T.a.r. la declaratoria di improcedibilità dell’originario ricorso in seguito all’approvazione della seconda delibera del Consiglio comunale e di aver visto accolta tale domanda, il Comune di Cattolica ha censurato specificamente anche il capo della sentenza appellata relativo alla propria condanna alle spese, ritenendolo ingiusto ed eccessivamente gravoso a fronte della “<corsivo>soccombenza reciproca”</corsivo> verificatasi nel caso concreto.</h:div><h:div>11. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte.</h:div><h:div>11.1. Con la delibera n. 34/2009 impugnata con i motivi aggiunti il Comune di Cattolica, come già ritenuto dal giudice di primo grado, risulta aver inciso in modo diretto e puntuale sulle aree di proprietà degli originari ricorrenti, disattendendo le loro osservazioni e le loro richieste e dettando prescrizioni relative alle dotazioni territoriali (verde pubblico) già previste dal previgente PRG e reiterando un vincolo espropriativo.</h:div><h:div>11.2. La delibera in questione, a prescindere dalla natura di atto “generale” del RUE, costituendo una variante specifica dello strumento urbanistico, avrebbe dovuto necessariamente essere oggetto di notifica individuale ai proprietari dei terreni incisi dalle sue prescrizioni e, in mancanza di tale adempimento, poteva essere impugnata dagli interessati in ogni tempo, a prescindere dalla scadenza del termine di 60 giorni dall’avviso di pubblicazione sul BUR.</h:div><h:div>11.3. Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa al riguardo, il termine per l’impugnazione di un piano regolatore generale o di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (o sulla Gazzetta ufficiale) del decreto di approvazione di essa; decorre, invece, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta – come nel caso in esame - ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene, imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione. Infatti, in caso di varianti urbanistiche “particolari”, che incidono cioè su specifici beni, interessando soggetti determinati, il relativo provvedimento deve essere a questi ultimi notificato, decorrendo il termine d'impugnazione dal momento dell'avvenuta notifica (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020 n. 6648; sez. IV, 18 febbraio 2016 n. 650; sez. VI, 3 marzo 2014 n. 965 e 15 febbraio 2013 n. 922).</h:div><h:div>11.4. Da qui la correttezza della pronuncia appellata che ha respinto l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività, decidendo nel merito la controversia.</h:div><h:div>11.5. Parimenti non meritevole di accoglimento è l’ulteriore motivo di appello, proposto con riguardo al capo relativo alle spese; queste, sulla base della prevalente soccombenza, sono state poste legittimamente a carico dell’Amministrazione Comunale che, pur avendo determinato con l’approvazione della delibera n. 34/2009 il superamento del precedente provvedimento impugnato dai ricorrenti con l’originario gravame, divenuto per questo improcedibile, è incorsa nell’illegittimità dell’ulteriore atto adottato, che è stato annullato dal T.a.r. per difetto di motivazione della reiterazione del vincolo espropriativo.</h:div><h:div>12. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello deve essere, perciò, integralmente rigettato.</h:div><h:div>13. Anche nel presente grado le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna il Comune di Cattolica alla rifusione delle spese in favore degli appellati, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Annachiara Mastropaolo</h:div><h:div>Ofelia Fratamico</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>