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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160169820160428120423209" descrizione="" gruppo="20160169820160428120423209" modifica="28/04/2016 13:05:12" stato="4" tipo="10" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Vincenzo Nigro"><descrittori><registro anno="2016" n="01698"/><fascicolo anno="2016" n="01606"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:ordinanza-cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>10</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>2</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160169820160428120423209.xml</file><wordfile>20160169820160428120423209.docm</wordfile><ricorso NRG="201601698">201601698\201601698.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2016\201601698\</rilascio><tipologia>Ordinanza-Cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Giuseppe Castiglia</firma><data>28/04/2016 13:05:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giuseppe Castiglia</firma><data>28/04/2016 13:05:16</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>29/04/2016</dataPubblicazione><classificazione><nuova>21</nuova><ereditata>21</ereditata></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Vito Poli,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere</h:div><h:div>Silvestro Maria Russo,	Consigliere</h:div><h:div>Oberdan Forlenza,	Consigliere</h:div><h:div>Giuseppe Castiglia,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna - Sezione I, n. 19/2016;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visto l'art. 62 cod. proc. amm;</h:div><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;</h:div><h:div>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e udito per la parte appellante l’avvocato Parato;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto che l’appello cautelare non appare suscettibile di esame favorevole in quanto:</h:div><h:div>a) l’ordinanza di primo grado sembra correttamente motivata in relazione alla natura del provvedimento impugnato, semplicemente applicativo o ricognitivo - a norma degli artt. 866 e 867 del decreto legislativo n. 66 del 2010 - di un effetto scaturente <corsivo>ex lege</corsivo> dalla sanzione definitiva inflitta dal giudice penale e tale da non lasciare spazio all’Amministrazione procedente per un proprio apprezzamento discrezionale sul piano di un procedimento disciplinare, secondo quella valutazione bilanciata degli interessi contrapposti che l’appellante reclama (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 6437; Id., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 809);</h:div><h:div>b) il procedimento concluso con il provvedimento impugnato segue alla condanna definitiva all’interdizione legale dai pubblici uffici (sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 1° aprile 2014), cosicché si versa al di fuori della previsione dell’art. 2187 del medesimo decreto legislativo (concernente l’applicazione della previgente normativa ai procedimenti pendenti) e i citati artt. 866 e 867 sono pienamente applicabili;</h:div><h:div>c) l’esito della vicenda non sarebbe stato diverso anche sotto il vigore della disciplina precedentemente in vigore (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2010, n. 6437; Id., sez. IV, 5 giugno 2012, n. 4292);</h:div><h:div>d) l’art. 866 è stato giudicato costituzionalmente legittimo dalla Corte costituzionale in una decisione che, pur essendo formalmente di inammissibilità, scende in realtà nell’esame del merito della questione, là dove afferma che la disposizione impugnata deve essere necessariamente valutata in riferimento all’attuale contesto normativo, tanto più che essa è contenuta nel nuovo ordinamento militare ed è quindi coeva a “questa linea legislativa particolarmente severa nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione” (sentenza 20 novembre 2013, n. 276; e si veda anche la sentenza della medesima Corte n. 363 del 1996); ciò rende non immediatamente rilevante, sul piano della presente fase cautelare, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. per la Lombardia con l’ordinanza 26 giugno 2015, n. 246, depositata dalla parte privata in camera di consiglio;</h:div><h:div>e) è infondata la questione di errata indicazione del termine di decorrenza del provvedimento, ai soli fini giuridici, alla luce dell’art. 867, comma 5.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1698/2016).</h:div><h:div>Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase, che liquida nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge (15% a titolo rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.).</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/04/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppe Carmine Rainone</h:div><h:div>Giuseppe Castiglia</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>*****************************************************************</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 1698/2016) wurde an ............................. gesendet </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </h:div></sottoscrivente><sottoscrivente/><sottoscrivente><h:div>Roma ....................</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL DIRIGENTE</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>