<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20160019720181019152757684" descrizione="TRASFERIMENTO COMPETENZA REGOLAMENTO DUBLINO" gruppo="20160019720181019152757684" modifica="10/23/2018 6:15:18 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2016" n="00197"/>
            <fascicolo anno="2018" n="06054"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20160019720181019152757684.xml</file>
         <wordfile>20160019720181019152757684.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201600197">201600197\201600197.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2016\201600197\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>23/10/2018 18:15:18</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>umberto maiello</firma>
            <data>22/10/2018 11:03:32</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>24/10/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>


38                                    <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Umberto Maiello,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente il trasferimento del ricorrente in Germania in quanto Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 197 del 2016, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Fachile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Fachile in Roma, piazza Mazzini n. 8; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. Con il gravame in epigrafe l’appellante chiede la riforma della sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Seconda Quater, n. -OMISSIS- con la quale è stato respinto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, proposto avverso il trasferimento del ricorrente in Germania, in quanto Stato competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale.</h:div>
         <h:div>1.1. La decisione di prime cure riposa sulle seguenti statuizioni: </h:div>
         <h:div>- l’obbligo informativo di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento comunitario n. 604/2013 si correla alla domanda di protezione internazionale (e quindi non attiene alla diversa fattispecie della ripresa in carico) e, comunque, il ricorrente ha svolto il colloquio personale di cui all’articolo 5 del suddetto regolamento ed ha quindi concretamente fruito della possibilità di esporre la propria situazione e di chiedere le informazioni del caso;</h:div>
         <h:div>- la previsione di un termine di 14 gg per l’esecuzione del trasferimento non sarebbe assistita da un interesse attuale e concreto non essendo stato il disposto trasferimento concretamente eseguito;</h:div>
         <h:div>- le censure relative alla mancata traduzione e alla violazione dell’art 23 ter del d.lgs. n. 82 del 2005, non attengono a profili di legittimità del provvedimento amministrativo;</h:div>
         <h:div>- inettitudine dello stato cagionevole di salute a giustificare una deroga al criterio della competenza.</h:div>
         <h:div>2. Avverso la decisione di prime cure l’appellante deduce:</h:div>
         <h:div>1) la violazione dell’articolo 4 del regolamento 604/2013 e dell’articolo 16 bis del regolamento 1560/2003 dovendosi ritenere che l’obbligo informativo sia predicabile anche rispetto ai procedimenti di ripresa in carico;</h:div>
         <h:div>2) l’incongruità del termine di 14 gg assegnato per l’esecuzione della misura, da ritenersi incompatibile con lo spazio temporale necessario ad assicurare effettività all’esercizio del diritto di difesa;</h:div>
         <h:div>3) la violazione dell’articolo 17 del regolamento nella parte in cui accredita come fattore giustificativo di una deroga agli ordinari criteri di competenza dello stato di salute.</h:div>
         <h:div>Resiste in giudizio l’Amministrazione intimata.</h:div>
         <h:div>3. L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.</h:div>
         <h:div>3.1. Segnatamente, merita condivisione la doglianza con cui l’appellante lamenta la violazione dell’obbligo informativo di cui all’articolo 4 del regolamento comunitario 604/2013 per come poi perimetrato dall’articolo 16 bis del regolamento comunitario 1560/2003.</h:div>
         <h:div>A tal riguardo, vale premettere che il provvedimento di trasferimento gravato in prime cure risulta adottato in riscontro ad un’esplicita istanza volta al conseguimento della protezione internazionale, evenienza questa cui si correla, nell’impianto normativo comunitario, l’automatica emersione degli obblighi in argomento che involgono anche gli aspetti procedurali.</h:div>
         <h:div>3.2. E’, dunque, la presentazione in sé dell’istanza che radica in capo all’Autorità procedente il suddetto obbligo rivelandosi, di contro, ininfluenti le determinazioni, anche in tema di competenza, assunte dalla suddetta Autorità a valle del relativo procedimento.</h:div>
         <h:div>Non può, dunque, essere condivisa la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui assume che, rispetto ai procedimenti cd. di ripresa in carico, gli obblighi informativi assumerebbero una valenza neutra, costituendo tale sub procedimento solo uno dei possibili sviluppi che l’originaria istanza può generare e non un procedimento distinto e separato da quello incardinato con il suddetto atto d’impulso.</h:div>
         <h:div>4. Quanto poi alla cogenza dell’obbligo in argomento ed all’inettitudine del colloquio personale di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento comunitario 604/2013 ad instaurare, in termini di sostanziale equipollenza, le suddette garanzie partecipative è possibile qui richiamare l’orientamento (cfr. CdS, Sez. III, n. 4200 e 4199 dell’8.9.2015), tuttora condiviso, già espresso da questo Consiglio in fattispecie del tutto speculari e di seguito trascritto: <corsivo>“… il Collegio non condivide il criterio sostanzialistico seguito dal TAR, il quale si è – sia pure in modo non irragionevole - impegnato ad accertare se lo straniero fosse di fatto informato dei diritti e delle garanzie che gli spettavano traendone la prova dall’effettivo e, specie nelle fasi cautelari, efficace esercizio dei suoi diritti processuali. Tuttavia, a giudizio di questo Collegio, nel caso delle garanzie partecipative connesse alle procedure di protezione internazionale, non vi è alcun margine per interpretazioni del giudice nazionale non strettamente aderenti alla formulazione normativa e, tanto meno, per interpretazioni di tipo sostanziale. 7.3. – La prima fondamentale ragione è l’autonoma e sovrastante rilevanza delle procedure partecipative, che è superiore nella scala dei valori giuridici - attenendo direttamente alla ratio fondamentale della intera procedura di protezione internazionale – rispetto all’immediato oggetto della procedura principale in atto, che ha invece il limitato e strumentale scopo di determinare la competenza degli Stati ad esaminare le relative istanze. 7.4. – La seconda - non meno importante - ragione riguarda il fatto che le garanzie partecipative di cui si tratta sono fissate in via di dettaglio - e senza rinvii agli ordinamenti nazionali se non per gli aspetti giurisdizionali - da un minuzioso regolamento della Unione europea, la cui interpretazione in ogni caso non spetta al giudice nazionale, ma agli organi della Unione europea e alla Corte di giustizia come giudice di ultima istanza……. 7.6. – Le prescrizioni dell’appena richiamato comma 2 - circa la obbligatorietà della informazione preventiva e per iscritto in lingua a lui accessibile, su tutti i contenuti determinati nell’elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo - sono tassative. Esse pertanto non possono considerarsi rispettate solo per il fatto che lo straniero interessato ha svolto il colloquio personale di cui all’art. 5 del medesimo regolamento, in presenza di un mediatore culturale, che costituisce solo una delle diverse garanzie informative previste dall’art. 4. La possibilità di richiedere informazioni non equivale all’obbligo di essere informati per iscritto in modo sistematico e oggettivo, come avviene attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo quale l’“Opuscolo” espressamente indicato dalla norma europea, che mira a garantire la certezza che la informazione sia stata fornita in forma appropriata e oggettiva. Non è certo sufficiente, a tal fine, che lo straniero abbia avuto la possibilità di richiedere a persone competenti le informazioni che riteneva necessarie. Per domandare, bisogna anche sapere cosa domandare e, in situazioni complesse come quelle in esame - specie nel contesto di ordinamenti e lingue a cui si è quasi sempre totalmente estranei -, sapere cosa bisogna domandare per tutelare i propri diritti non è affatto evidente o intuitivo. La garanzia predisposta dall’art. 4, comma 2, del citato regolamento UE n. 604/2013 assume quindi, anche sul piano sostanziale, un carattere essenziale ed inderogabile</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l’appello va accolto con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame e, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado s’impone l’annullamento del provvedimento impugnato.</h:div>
         <h:div>5. Quanto al governo delle spese di giudizio deve, anzitutto, rilevarsi che l’appellante ha presentato, in data 13/01/16, istanza intesa ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</h:div>
         <h:div>La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, costituita presso questo Consiglio, pur ritenendo ricorrenti le condizioni di reddito cui l'ammissione al benefìcio è subordinata, ha respinto l’istanza sulla premessa che le prospettazioni difensive dell'istante fossero manifestamente infondate.</h:div>
         <h:div>Sul punto, occorre, anzitutto, osservare, sotto il profilo procedimentale, che l’istanza <corsivo>de qua</corsivo>, per effetto delle regole speciali per il processo amministrativo, introdotte dall’art. 1, comma 1308, l. 27.12.2006 n. 296 e ora trasfuse nell’art. 14 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, va presentata ad apposite Commissioni che adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria, spettando la decisione definitiva al collegio in sede di decisione del ricorso (in tal senso cfr. anche art. 126, comma 3, del citato d.p.r. 115/2002).</h:div>
         <h:div>Deve, dunque, ritenersi, per quanto fin qui esposto, superata la causa ostativa ravvisata in prima battuta dalla suddetta Commissione e, per l’effetto, va disposta l’ammissione dell’odierno appellante al patrocinio a spese dello Stato limitatamente al presente grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>In relazione alle motivazioni esclusivamente procedurali, dalle quali consegue l’accertata illegittimità del provvedimento stesso, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto impugnato nei sensi indicati in parte motiva.</h:div>
         <h:div>Ammette l’appellante al patrocinio a spese dello Stato limitatamente al presente grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="18/10/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Umberto Maiello</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
