<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160014420230130185009062" descrizione="" gruppo="20160014420230130185009062" modifica="3/13/2023 8:42:13 AM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Roberto Gabrieli" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="00144"/><fascicolo anno="2023" n="02648"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160014420230130185009062.xml</file><wordfile>20160014420230130185009062.docm</wordfile><ricorso NRG="201600144">201600144\201600144.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\282 Carmine Volpe\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Carmine Volpe</firma><data>13/03/2023 08:23:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ulrike Lobis</firma><data>07/03/2023 10:47:34</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/03/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Carmine Volpe,	Presidente</h:div><h:div>Stefano Toschei,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco De Luca,	Consigliere</h:div><h:div>Ulrike Lobis,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00802/2015, resa tra le parti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 144 del 2016, proposto da </h:div><h:div>Roberto Gabrieli, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Carcereri De Prati e Davide Lo Presti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ginevra Paoletti in Roma, via B. Tortolini n. 34; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Magotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Parco Regionale del Mincio ed Erminia Guerceri, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mantova;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2022 il Cons. Ulrike Lobis e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con il ricorso in epigrafe il sig. Roberto Gabrieli ha impugnato la sentenza del Tar Lombardia-Brescia, Sez. I, n. 802/2015, concernente il rigetto del gravame proposto per ottenere l’annullamento </h:div><h:div>- della comunicazione di avvio del procedimento prot. 0014134 dell’11.4.2014, emessa dal Comune di Mantova</h:div><h:div>- dell’ordinanza prot. 0024268 del 20.06.2014, con la quale il Comune di Mantova ordinava la sospensione della lottizzazione del terreno in Mantova, in Strada Trincerone n. 22, identificato al <corsivo>nuovo catasto fg. 82 mappale 214 e classificato nel vigente Piano di governo del territorio – PGT come area “agricola di valenza paesaggistica in cui sono ammesse nuove costruzioni solo se funzionali alla gestione di un fondo agricolo”</corsivo></h:div><h:div>1.1. Emerge in particolare dai provvedimenti impugnati in primo grado che l’area non era edificabile, se non entro gli stretti limiti previsti per l’area agricola di valenza paesaggistica e che la stessa aveva dapprima una estensione di mq 3990, poi suddivisa in lotti da 1934 mq e 2056 mq e che, con sopralluogo effettuato in data 26.3.2013 da tecnici comunali e personale dell’ARPA, è stato accertato che il terreno è recintato ed accessibile mediante cancello carraio e che sul medesimo si trovano le seguenti costruzioni di vario tipo e manufatti utilizzati come abitazione: </h:div><h:div>(i) una struttura prefabbricata tipo caravan, appoggiata su prismi, ad uso civile abitazione sollevata da terra di cm. 65 di dimensioni cm. 395x1000 con altezza di cm. 275; (ii) un portico di completamento della struttura sopradescritta di cm. 245x600 accessibile mediante una scala in muratura; (iii) una struttura prefabbricata tipo caravan, appoggiata su prismi, ad uso civile abitazione sollevata da terra di cm. 55 di dimensioni cm. 295x890 con altezza di cm. 270; (iv) una baracca di cantiere tipo container ad uso lavanderia appoggiata su prismi di cm. 410x240 e con altezza di cm. 260; (v) una struttura prefabbricata di dimensioni cm. 740x1045 sollevata da terra di cm. 60 con altezza in gronda di cm. 338 ad uso di civile abitazione; (vi) un portico di completamento della struttura sopradescritta di cm. 300x1045 accessibile attraverso una scala a 4 gradini; (vii) roulotte delle dimensioni di cm. 390x200 utilizzata come ripostiglio; (viii) gazebo delle dimensioni di cm. 300x300; (ix) una casetta in legno delle dimensioni di cm. 200x200; (x) una piscina fuori terra delle dimensioni di cm. 220x480; (xi) un serbatoio interrato per il gas e un pozzo di prelievo acqua; (xii) tubazioni di scarichi reflui derivanti dalle strutture sopradescritte e vasca biologica di raccolta degli stessi.</h:div><h:div>1.2. Con il ricorso al Tar l’odierna parte appellante aveva dedotto cinque motivi: </h:div><h:div>•	- con il primo deduceva la violazione dell’art. 30 T.U. 380/2001, nella parte in cui il provvedimento ravvisava l’esistenza di una lottizzazione cd. cartolare;</h:div><h:div>•	- con il secondo deduceva eccesso di potere per falso presupposto, poiché le costruzioni dovrebbero essere considerate legittime in quanto risalenti a data anteriore al PGT vigente e riconducibili alla tipologia dei “piccoli nuclei” abitativi, che il piano stesso consentirebbe;</h:div><h:div>•	- con il terzo deduceva difetto di motivazione e difetto di istruttoria nonché l’illegittimità derivata dell’ordinanza per mancato esame delle osservazioni del 30.4.2014, presentate dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento;</h:div><h:div>•	- con il quarto deduceva la violazione dell’art. 97 della Cost. per disparità di trattamento, per essere autorizzate nella medesima zona alcune attività commerciali, mentre sarebbe stato sacrificato l’interesse privato del ricorrente e di altre persone di etnia Sinti in assenza di interesse pubblico prevalente e comunque in nome di interessi diversi da quello della tutela della natura agricola dell’area;</h:div><h:div>•	- con il quinto deduceva ancora eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di affidamento, in quanto, nel reprimere il supposto abuso, non si sarebbe tenuto conto del diritto del ricorrente e della sua famiglia ad una abitazione.</h:div><h:div>1.3. All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha respinto le censure, perché:</h:div><h:div> - sull’area del ricorrente è stata realizzata non già una lottizzazione cartolare – di cui a rigore l’ordinanza impugnata non parlava - ma una lottizzazione mediante opere; non è infatti contestato il fatto storico della realizzazione di un vero e proprio piccolo insediamento, formato da una decina di unità abitative, munite di accessori e non assistite da titolo edilizio alcuno: ciò all’evidenza va oltre la singola opera eseguita abusivamente;</h:div><h:div> - i manufatti per cui è causa non sono consentiti nella zona in cui insistono, in quanto non risulta specificamente contestato che il terreno di che trattasi non è mai stato classificato come zona suscettibile di edificazione a scopo abitativo; consente tuttora, ed ha consentito, di realizzare costruzioni nel solo caso particolare in cui esse servano alla attività agricola, che la parte ricorrente non esercita; </h:div><h:div> - i manufatti in questione, ancorché in astratto realizzabili sull’area in parola, dovrebbero pur sempre essere assistiti da un congruo titolo edilizio, che nella specie non consta;</h:div><h:div> - è evidente che, quand’anche il Comune avesse effettivamente consentito di insediare nei paraggi attività commerciali, non per questo se ne potrebbe ricavare la legittimità di un insediamento abitativo, che è cosa diversa;</h:div><h:div> - il mero fatto che un abuso perduri da lungo tempo non priva, di per sé, l’amministrazione del potere di intervenire per sanzionarlo;</h:div><h:div> - la sentenza del medesimo TAR, sez. I, 28 aprile 2014 n. 448, citata a proprio favore dal ricorrente appare in realtà non esattamente pertinente, poiché decide un caso in cui non era accertata l’esistenza stessa dell’abuso.</h:div><h:div>2. Avverso la sentenza del primo giudice parte appellante ha formulato i seguenti motivi:</h:div><h:div>i)	“<corsivo>illogicità delle motivazioni, travisamento dei fatti e del quadro normativo in relazione alla contestata lottizzazione cartolare (punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7) della parte in diritto della sentenza impugnata”</corsivo></h:div><h:div><corsivo>ii)	“erroneità ed illegittimità del secondo capo (punto n. 8) della parte in diritto della sentenza impugnata</corsivo>” </h:div><h:div>iii)	<corsivo>“erroneità ed illegittimità del terzo capo (punto n. 9) della parte in diritto della sentenza impugnata</corsivo>”</h:div><h:div>iv<corsivo>)	“erroneità ed illegittimità del quarto capo (punto n. 10) della parte motiva della sentenza impugnata (sulla disparità di trattamento)”</corsivo>
			</h:div><h:div>v<corsivo>)	“mancata valutazione della censura di eccesso di potere per sviamento”</corsivo></h:div><h:div>vi<corsivo>)	“erroneità ed illegittimità del quinto capo (punto n. 11) della parte motiva della sentenza impugnata (sulla violazione del legittimo affidamento).</corsivo>
			</h:div><h:div>2.1. L’amministrazione appellata si è costituita in giudizio con articolata memoria, eccependo l’inammissibilità dell’appello per mancanza di correlazione specifica tra i motivi dell’appello e i capi della sentenza impugnata, in violazione di quanto dispone l’art. 101 c.p.a; nel merito chiedeva il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>2.2. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.</h:div><h:div>2.3. Alla pubblica udienza del 29.09.2022 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>3. Preliminarmente deve respingersi la richiesta di rinvio dell’udienza presentata dall’appellante con atto depositato in data 12.09.2022, a fronte del chiaro disposto di cui all'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. che consente il rinvio <corsivo>"solo per casi eccezionali".</corsivo> Nel caso concreto l’appellante fonda l’istanza di rinvio sull’esistenza di <corsivo>“pendenti trattative con l’Amministrazione comunale di Mantova affinché possa trovarsi un accordo che, in ogni caso, garantisca le esigente abitative della famiglia del Sig. Gabrieli, così come quelle delle altre famiglie che vivono nella medesima area</corsivo>”, senza allegare, però, alcuna prova sulla effettiva sussistenza delle asserite trattative con il Comune e sullo stati in cui si trovano; il Comune, inoltre, ha solo aderito all’istanza, senza però confermare l’effettiva sussistenza di trattative tra le parti, chiedendo in subordine il trattenimento della causa in decisione. Pertanto, considerata anche la durata ragguardevole del giudizio in esame, non è possibile accogliere l’istanza.</h:div><h:div>3.1. Il Collegio ritiene che, alla luce dei motivi di appello dedotti ed all’esito dello scrutinio di tutta la documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio, il gravame sia infondato, per le ragioni che verranno qui di seguito esposte con riferimento a ciascuno dei motivi dedotti dall’appellante.</h:div><h:div>3.1.1. Con il primo motivo l’appellante censura la sentenza di primo grado per illogicità delle motivazioni, travisamento dei fatti e del quadro normativo in relazione alla contestata lottizzazione cartolare (punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7), sostenendo che la sentenza impugnata <corsivo>“per quanto concerne la lamentata insussistenza di una lottizzazione cartolare risulta assolutamente erronea in quanto omette di considerare le circostanze di fatto enunciate dal ricorrente soffermandosi, meramente, sullo sterile piano della teoria generale”.</corsivo></h:div><h:div>3.1.2. Secondo l’appellante il Giudice di primo grado non avrebbe considerato la illegittimità dell’ordinanza del 20.06.2014, prot. 24268, laddove questa non avrebbe tenuto conto del fatto che l’appellante è proprietario del bene immobile per atto di compravendita del 20.06.2001 e che tale terreno aveva, sin dal momento dell’acquisto del sig. Gabrieli, la consistenza e le qualità attuali; gli unici frazionamenti risulterebbero eseguiti dai precedenti proprietari. In relazione a tale immobile, rimasto immutato dal momento dell’acquisto, il Comune aveva emesso l’ordinanza di sospensione della lottizzazione a scopo edificatorio e l’appellante, impugnando tale atto, avrebbe richiesto al Giudice di primo grado un accertamento che decretasse l’assenza nel caso di specie di una lottizzazione cartolare, trattandosi di suddivisione all’interno di rapporti parentali. Il Giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, ignorando persino la mera possibilità di aderire all’orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente in merito all’insussistenza di una lottizzazione cartolare.</h:div><h:div>3.1.3. La censura dell’appellante – con la quale in sintesi vuole ribadire l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità della fattispecie di lottizzazione abusiva - non può essere accolta. Giova in punto di diritto rilevare che (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3739)</h:div><h:div>- l'art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (così come in precedenza l'art. 18, l. 28 febbraio 1985, n. 47), disciplina due diverse ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima - c.d. materiale - relativa all'inizio della realizzazione di opere che tendano alla trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, in violazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, o in assenza dei necessari titoli abilitativi; la seconda - c.d. formale (o cartolare) - che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento del terreno in lotti e la successiva vendita che, per le specifiche caratteristiche (quali la dimensione dei lotti, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche; e per altri elementi riferiti agli acquirenti), evidenzino in modo non equivoco la destinazione ad uso edificatorio. Il bene giuridico protetto dalla normativa di riferimento, quindi, è non solo l'ordinata pianificazione urbanistica e il corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della funzione di pianificazione (cioè del Comune), cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti previsioni urbanistiche, con conseguente doverosa repressione di qualsiasi attività di tipo lottizzatorio, non previamente assentita;</h:div><h:div>- infatti l'art. 30, comma 1, D.P.R. 380/2001, dispone che <corsivo>“si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”</corsivo>;</h:div><h:div>- la lottizzazione abusiva presuppone opere (c.d. lottizzazione materiale) o iniziative giuridiche (c.d. lottizzazione cartolare) che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni in violazione delle previsioni urbanistiche;</h:div><h:div>- al fine di valutare un'ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. materiale, va effettuata una visione d'insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell'attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche risultare modifiche rispetto all'attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione;</h:div><h:div>- proprio in quanto sussiste la lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un'abusiva interferenza con la programmazione del territorio, deve rilevarsi che la verifica dell'attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all'uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d'uso dei manufatti realizzati; ciò perché è proprio la formulazione dell'art. 30 D.P.R. n. 380/01 che impone di affermare che integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di costruzione di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli <corsivo>standard</corsivo>;</h:div><h:div>- ne consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché la conformità ben può mancare anche nei casi in cui, per le singole opere facenti parte della lottizzazione, sia stato rilasciato il permesso di costruire (circostanza che nel caso di specie, peraltro, non è neppure avvenuta, dal momento che la lottizzazione abusiva è stata contestata prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire).</h:div><h:div>3.1.4. Orbene, nel caso concreto, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, gli elementi di fatto (basati sull’esito del sopralluogo del 26.3.2013 e sulla valutazione delle osservazioni presentate in seguito alla comunicazione dell’11.4.2014 di avvio del procedimento), evidenziati dall'amministrazione nella motivazione dell'ordinanza impugnata in primo grado, non lasciano alcun dubbio che nel caso concreto si tratta di una lottizzazione mediante opere. </h:div><h:div>3.1.5. Il relativo fatto storico della realizzazione - dopo l’acquisto dell’<corsivo>”appezzamento di terreno nudo di fabbriche” (</corsivo>cfr. contratto di compravendita 20.06.2001 del ricorrente Gabrieli, doc. 5, pag. 1 fascicolo di primo grado) - di un vero e proprio insediamento sul terreno acquistato, consistente, come inizialmente elencato, in <corsivo>(i) una struttura prefabbricata tipo caravan, appoggiata su prismi, ad uso civile abitazione sollevata da terra di cm. 65 di dimensioni cm. 395x1000 con altezza di cm. 275; (ii) un portico di completamento della struttura sopradescritta di cm. 245x600 accessibile mediante una scala in muratura; (iii) una struttura prefabbricata tipo caravan, appoggiata su prismi, ad uso civile abitazione sollevata da terra di cm. 55 di dimensioni cm. 295x890 con altezza di cm. 270; (iv) una baracca di cantiere tipo container ad uso lavanderia appoggiata su prismi di cm. 410x240 e con altezza di cm. 260; (v) una struttura prefabbricata di dimensioni cm. 740x1045 sollevata da terra di cm. 60 con altezza in gronda di cm. 338 ad uso di civile abitazione; (vi) un portico di completamento della struttura sopradescritta di cm. 300x1045 accessibile attraverso una scala a 4 gradini; (vii) roulotte delle dimensioni di cm. 390x200 utilizzata come ripostiglio; (viii) gazebo delle dimensioni di cm. 300x300; (ix) una casetta in legno delle dimensioni di cm. 200x200; (x) una piscina fuori terra delle dimensioni di cm. 220x480; (xi) un serbatoio interrato per il gas e un pozzo di prelievo acqua; (xii) tubazioni di scarichi reflui derivanti dalle strutture sopradescritte e vasca biologica di raccolta degli stessi, </corsivo>costruiti in assenza di titolo edilizio, non è stato nemmeno contestato dall’odierno appellante; il quale si era limitato di invocare - sia  nelle osservazioni del 30.04.2014 (doc.6 del ricorrente Gabrieli nel fascicolo di primo grado), inviate in seguito alla comunicazione dell’avvio del procedimento, sia nel ricorso di primo grado - l’asserito legittimo affidamento del ricorrente basato sull’asserita tolleranza della situazione da parte del Comune con il riconoscimento della residenza e l’attribuzione di un numero civico, l’erogazione dell’energia elettrica e di altri servizi essenziali. </h:div><h:div>3.1.6. Il provvedimento impugnato è fondato proprio sulla ravvisata sussistenza di una lottizzazione abusiva evincibile dalla realizzazione delle predette opere sul terreno con destinazione “agricola di valenza paesaggistica” ai sensi dell’art. D29 delle NTA del Piano delle Regole del P.G.T, approvato con D.C.C. n. 60 del 21.11.2012 ed inserito nell’area naturalistica del Parco del Mincio, eseguite in assenza di titolo abilitativo edilizio, per cui sono prive di fondamento tutte le doglianze dell’appellante fondate sull’asserita assenza di mutamenti della consistenza e della qualità del terreno sin dal momento del suo acquisto nell’anno 2001. </h:div><h:div>3.1.7. Infatti, mentre il terreno mappale 214, secondo l’atto di acquisto del 20.06.2001 (doc. 5 del fascicolo di primo grado del ricorrente Roberto Gabrieli), risultava<corsivo> nudo di fabbriche</corsivo>, successivamente a tale atto sono stati realizzati sul terreno i sopra elencati interventi edilizi in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, i quali senza dubbio hanno comportato la trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno stesso, ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.P.R. 380/2001 sopra richiamato; con tali opere edilizie, finalizzate alla trasformazione urbanistica in zone non adeguatamente urbanizzate in violazione della normativa vigente, è stato realizzato un aggravio del carico urbanistico, senza rispetto della funzione pianificatoria del Comune.</h:div><h:div>3.1.8. Pertanto, il provvedimento amministrativo impugnato risulta legittimo in quanto i fatti materiali posti a fondamento della scelta amministrativa risultano logici e congruenti rispetto ai presupposti, rapportati alla fattispecie legale che viene in considerazione.</h:div><h:div>3.2. Con il secondo motivo l’appellante sostiene che la sentenza laddove - respingendo il secondo motivo del ricorso di primo grado - afferma che il Comune che intenda sanzionare un illecito edilizio non sarebbe tenuto ad avviare delle trattative con i relativi responsabili, sarebbe erronea ed illegittima e violerebbe il principio di cui all’art. 112 c.p.c., perché il secondo motivo del ricorso non avrebbe “anche solo adombrato una qualsivoglia illegittimità legata a un’asserita mancata “trattativa Comune- privato”.</h:div><h:div>3.2.1. La censura non ha pregio. </h:div><h:div>Giova premettere che - come giustamente osservato dall’appellato Comune di Mantova nella memoria del 26.07.2022 - il Giudice di primo grado, nella valutazione del secondo e terzo motivo del ricorso di primo grado, ha, per una svista, invertito la cronologia dei due motivi di ricorso, trattando al punto 8 della sentenza il terzo motivo del ricorso, mentre al punto 9 della sentenza è stato esaminato il secondo motivo del ricorso di primo grado. Tale svista, comunque, non vizia la sentenza, in quanto, da una attenta lettura della stessa in combinazione con il ricorso di primo grado ed i documenti dimessi, si ricava facilmente il collegamento tra le deduzioni fatte valere con il ricorso e le relative valutazioni del Giudice di primo grado.</h:div><h:div>3.2.2. Per quanto concerne il punto 8 della sentenza impugnata, il Collegio ritiene che, dalle considerazioni e dai ragionamenti in diritto contenuti in tale punto, emerge - contrariamente all’assunto dell’appellante - che la statuizione si riferisce al terzo motivo del ricorso di primo grado ed in particolare alla doglianza con la quale è stata dedotta l’illegittimità dell’ordinanza per difetto di istruttoria, per mancato esame delle osservazioni del 30.4.2014, presentate dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento e per difetto di motivazione. </h:div><h:div>3.2.3. Emerge dai documenti depositati dalle parti, ed in particolare dal doc. 6 depositato dal ricorrente in primo grado, che nelle osservazioni del 30.4.2014 la difesa del ricorrente - affermando, da un lato, la disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni e, dall’altro, la lesione del legittimo affidamento del sig. Gabrieli - aveva tra l’altro (cfr. pag. 8 del citato doc. 6), invitato l’Amministrazione “<corsivo>ad aprire un dialogo</corsivo>” auspicando che “<corsivo>possa aprirsi la strada del dialogo … allo scopo di trovare soluzioni condivise</corsivo>…”. </h:div><h:div>3.2.4. Risulta, quindi, evidente che il Giudice di primo grado - laddove statuiva che il Comune che intenda sanzionare un illecito edilizio non sarebbe tenuto ad avviare delle trattative con i relativi responsabili - si riferiva alle doglianze del ricorrente con riferimento al mancato esame delle osservazioni ed alla mancata risposta alle richieste di trattative contenute nelle osservazioni del ricorrente, per cui le deduzioni a sostegno di questo motivo di appello sono destituite di qualsiasi fondamento.</h:div><h:div>3.3. Passando all’esame del terzo motivo di appello si osserva che, dalla descrizione succinta delle censure, dalle considerazioni e dai ragionamenti in diritto contenuti al punto 9 della sentenza impugnata, emerge chiaramente che le valutazioni ivi svolte riguardano il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale il sig. Gabrieli aveva censurato gli atti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere per falso presupposto, sostenendo che le costruzioni avrebbero dovuto essere considerate legittime in quanto risalenti a data anteriore al PGT vigente e riconducibili alla tipologia dei “piccoli nuclei” abitativi, che il piano stesso avrebbe consentito.</h:div><h:div>3.3.1. Il Collegio ritiene che le conclusioni del Giudice di primo grado - secondo le quali “<corsivo>il terreno di che trattasi… non è mai stato classificato come zona suscettibile di edificazione a scopo abitativo; consente tuttora, ed ha consentito, di realizzare costruzioni nel solo caso particolare in cui esse servano alla attività agricola, che la ricorrente non esercita. In ogni caso, …i manufatti in questione, ancorché in astratto realizzabili sull’area in parola, dovrebbero pur sempre essere assistiti da un congruo titolo edilizio, che nella specie non consta”</corsivo> - sono logiche e pertinenti in quanto basate sulle risultanze della documentazione dimessa dal Comune di Mantova e sulle non contestate deduzioni contenute nella memoria del Comune di Mantova del 7.11.2014.</h:div><h:div>3.3.2. Infatti, come emerge dai documenti 5, 6 e 7 depositati dal Comune di Mantova nel giudizio di primo grado, già ai sensi dell'art. 51.2 del P.R.G. approvato con la D.G.R.L. n. 6/1997 del 26.10.1998, alcune delle aree di cui al foglio 82 – delle quali fa parte anche il terreno del signor Gabrieli - erano comprese nel Progetto Prioritario n. 10 "<corsivo>Campo trincerato e Pompilio Est</corsivo>" e appartenevano alla Zona omogenea F "<corsivo>Aree a destinazione d'uso pubblico per attrezzature sociali a scala sopra comunale</corsivo>", regolate dall'art. 39 delle N.T.A. del P.R.G. e individuate negli elaborati grafici dal simbolo VI: si trattava, pertanto, di aree destinate a parco pubblico, in cui potevano insistere solo attrezzature sportive o per spettacoli. Nessun insediamento abitativo (salvo se collegato all'attività agricola, attività non esercitata dal sig. Gabrieli), quindi, era ammesso, sia in base alle norme vigenti prima dell’acquisto del terreno da parte del sig. Gabrieli, sia in base alle successive modifiche apportate al PRG nel 2004 ed alle NTA del 2012. </h:div><h:div>3.3.3. Inoltre, non può essere condivisa la tesi dell’appellante che le costruzioni, in quanto “case mobili, appoggiate al suolo”, non sarebbero da considerare quali nuove costruzioni; infatti, il terreno è recintato e reso accessibile mediante cancello carraio e sul terreno sono state collocate oltre ad una roulotte, una baracca, un gazebo ed una casetta in legno, alcune strutture prefabbricate adibite ad uso residenziale, sono stati realizzati un pozzo di prelievo acque e un pozzo per il gas nonché tubazioni di scarico reflui e una vasca biologica di raccolta degli scarichi, il che dimostra che lo stazionamento della roulotte e della casa mobile non è stato pensato per essere transitorio.</h:div><h:div>Pertanto, le deduzioni del ricorrente in primo grado, secondo le quali il divieto di nuove opere sarebbe stato introdotto solamente con la nuova disciplina urbanistica del 21.11.2012, sono state rigettate correttamente dal Giudice di prime cure, per cui questo motivo di appello va respinto per infondatezza.</h:div><h:div>3.4. Con il quarto motivo di appello viene censurato il quarto capo (punto n. 10) della parte motiva della sentenza impugnata concernente la censura della disparità di trattamento,<corsivo>
				</corsivo>asserendo che l’atteggiamento discriminatorio sarebbe dimostrato anche dal fatto che il Comune di Mantova avrebbe deciso d’intervenire in maniera repressiva solo dopo che il sig. Gabrieli Roberto aveva acquistato i beni di cui si tratta, mentre, con il quinto motivo di appello, si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe trattato le censure dedotte in primo grado in merito alla denunciata mancanza di ragioni sufficienti di pubblico interesse alla tutela della natura agricola dell’area.</h:div><h:div>3.4.1. Entrambe le censure sono prive di fondamento.</h:div><h:div>Per quanto concerne il quarto motivo si evidenzia che, dalla documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado dal Comune di Mantova (ed in particolare dai documenti n. 11 e 12 del fascicolo di primo grado), emerge chiaramente che le doglianze fatte valere in primo grado erano destituite di qualsiasi fondamento, in quanto le aree sulle quali insistono le attività commerciali – denunciate dal ricorrente in primo grado come illegittime in quanto assentite dal Comune in asserita disparità di trattamento in relazione alla posizione dell’appellante - appartenevano già nel PRG del 2004 alla Zona DI "<corsivo>Zona per attività economiche</corsivo>" e nel P.G.T. sono state confermate "<corsivo>Aree per attività economiche</corsivo>". Risulta, pertanto, con evidente chiarezza, l’insussistenza dell’asserita disparità di trattamento ed ingiustizia fatti valere dall’appellante, in quanto sussiste una netta differenza, nella disciplina urbanistica, tra l’area dell’appellante e le altre aree (Chiringuito Club, le Officine Affini, Reggiani s.r.l., Toys, Valle dei Fiori), sulle quali vengono esercitate attività commerciali. Le censure concernono, inoltre, scelte dell’amministrazione effettuate nel 2004 in sede di modifiche apportate al PRG, per cui tutte le censure di asserita illogicità e discriminazione nell’operato dell’amministrazione, oltre ad essere tardive, sono comunque infondate.</h:div><h:div>3.4.2. È destituita, inoltre, di fondamento l’asserzione dell’appellante secondo la quale sussisterebbe un atteggiamento discriminatorio nei confronti dell’appellante, in quanto il Comune di Mantova avrebbe deciso d’intervenire in maniera repressiva solo dopo che il sig. Gabrieli Roberto aveva acquistato i beni di cui si tratta, in quanto, come osservato al precedente punto 3.1.7, le opere di lottizzazione abusiva sono state realizzate dopo l’acquisto del “<corsivo>terreno nudo di fabbriche</corsivo>” da parte del sig. Gabrieli nell’anno 2001. </h:div><h:div>3.5. Dalle deduzioni appena svolte emerge l’infondatezza del quinto motivo di appello, in quanto le doglianze di sviamento di potere, fatte valere con tale motivo, riguardano le scelte operate dal Comune di Mantova con riferimento alle strutture commerciali, le quali però, come sopra considerato, trovano la loro giustificazione nel P.R.G del 2004 in base al quale appartengono alla Zona DI "<corsivo>Zona per attività economiche</corsivo>", confermate nel P.G.T. "<corsivo>Aree per attività economiche</corsivo>".</h:div><h:div>E comunque la situazione inerenti gli altri insediamenti commerciali non può legittimare la situazione degli insediamenti che fanno capo all’appellante.</h:div><h:div>3.6. Infine, con il sesto ed ultimo motivo di appello, il sig. Gabrieli censura il punto 11 della sentenza concernente il rigetto della censura dedotta in primo grado in merito alla violazione del legittimo affidamento in ordine alla legittimità del proprio operato, creato dal riconoscimento della residenza e dalla richiesta di tasse ed imposte, sostenendo che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a citare il precedente contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4213/2014, ritenuta dall’appellante non pertinente alla presente fattispecie.</h:div><h:div>3.6.1. La censura è infondata.</h:div><h:div>Correttamente il Giudice di prime cure ha escluso che il mero fatto che un abuso perduri da lungo tempo privasse di per sé l’amministrazione del potere di intervenire per sanzionarlo.</h:div><h:div>3.6.2. L’assunto dell’appellante, secondo il quale la mera circostanza che il comune di Mantova avesse - mediante il riconoscimento della residenza - ingenerato nell’appellante un legittimo affidamento in ordine alla legittimità del proprio operato, non può essere condiviso.</h:div><h:div>Infatti, con riferimento agli abusi edilizi, questa Sezione, con sentenza n. 2418 dell’1.4.2022 ha statuito che <corsivo>“Parimenti, stante l’assenza di un titolo edilizio riferibile alle opere per cui è causa, non potrebbe neppure riscontrarsi una posizione di legittimo affidamento meritevole di tutela. Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, "il principio dell'affidamento trova la sua giustificazione nella circostanza che il privato possa confidare nella stabilità di un atto amministrativo, quando abbia ragione di ritenere che l'atto sia legittimo e comunque abbia prodotto i suoi effetti per lungo tempo, senza che sia intervenuto alcun "rilievo" da parte dell'amministrazione che lo ha emanato" (CGA, 23 maggio 2017, n. 243). Affinché possa riscontrarsi una posizione di legittimo affidamento, occorre, dunque, che la parte privata sia beneficiata da un pregresso atto amministrativo, costitutivo di una situazione di vantaggio acquisita in buona fede, consolidatasi nel proprio patrimonio giuridico per via del decorso di un apprezzabile periodo temporale. Posto che nella specie non risultava ascrivibile in capo all’originaria ricorrente alcun titolo edilizio in relazione alle opere per cui è causa – non essendo conferente, come osservato, il rinvio all’istanza di autorizzazione edilizia del 1997 – non potrebbe neppure ricontrarsi alcuna posizione di legittimo affidamento in capo alla Sig.ra -OMISSIS- tutelabile nell’odierno giudizio. Peraltro, in materia di repressione degli abusi edilizi, la giurisprudenza di questo Consiglio è ferma nell’escludere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso non legittima affatto (ex multis, Consiglio di Stato Sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380)”.</corsivo> E’ pertanto corretta la statuizione del Giudice di primo grado in base alla quale respinge il motivo di ricorso con cui veniva fatta valere la violazione del legittimo affidamento. </h:div><h:div>3.6.3. Infine, il Collegio rileva ad abundantiam che, la mera circostanza che l’appellante abbia pagato l’ICI  per gli anni 2011, 2012 e 2013, non giova ai fini del riconoscimento di un legittimo affidamento della legittimità del suo operato con riferimento al terreno de quo al quale si riferisce la lottizzazione abusiva, in quanto, come evidenziato dal Comune appellato, il pagamento dell’ICI per il terreno in questione non è stato prescritto dal Comune, <corsivo>“ma è il proprietario, che, sulla base della normativa comunale, innanzi tutto, determina se deve pagare o no tali tributi e, poi, se ritiene di dovere pagare, quantifica quanto dovuto”. </corsivo>Inoltre, dalle ricevute dei versamenti allegate dall’appellante alle osservazioni depositate dopo la comunicazione di avvio del procedimento, emerge che il signor Gabrieli è proprietario di diverse "<corsivo>aree fabbricabili</corsivo>" per cui non è possibile comprendere se il pagamento si riferisce effettivamente al terreno in questione.</h:div><h:div>3.6.4. In conclusione, i motivi posti a corredo dell’atto d’appello sono infondati, ragione per cui il gravame va respinto.</h:div><h:div>4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Mantova, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Flora Gravina</h:div><h:div>Ulrike Lobis</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
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		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>