<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20160007720201001182046630" id="20160007720201001182046630" modello="3" modifica="10/12/2020 6:54:49 PM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="1" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="00077"/><fascicolo anno="2020" n="06150"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160007720201001182046630.xml</file><wordfile>20160007720201001182046630.docm</wordfile><ricorso NRG="201600077">201600077\201600077.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2016\201600077\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lipari</firma><data>12/10/2020 18:54:49</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Ezio Fedullo</firma><data>01/10/2020 18:37:01</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div><h:div>Solveig Cogliani,	Consigliere</h:div><h:div>Ezio Fedullo,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS-, resa tra le parti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 77 del 2016, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Accarino e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi n. 12; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2020 il Cons. Ezio Fedullo;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con la sentenza appellata, il T.A.R. Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il decreto del Capo della Polizia n. -OMISSIS-. 2^/-OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 4 e 6, del D.P.R. n. 737/1981.</h:div><h:div>I fatti integranti l’illecito disciplinare, al quale era conseguita la sanzione suindicata, sono riassumibili nei termini che seguono.</h:div><h:div>Il ricorrente, già Ispettore SUPS della Polizia di Stato, in servizio presso il IX Reparto Mobile di Bari ed in forza al Distaccamento della Polizia di Taranto, si era allontanato dal proprio domicilio il giorno 31 agosto 2005 senza avvisare i suoi familiari.</h:div><h:div>Il figlio, anch’esso appartenente alla Polizia di Stato, aveva denunciato la scomparsa del padre presso il locale Comando dei Carabinieri, che aveva iniziato le ricerche unitamente al personale della Questura.</h:div><h:div>Il giorno -OMISSIS-il ricorrente era stato ritrovato a bordo della propria autovettura in un’area di servizio in località Palagiano: dopo il ritrovamento, il ricorrente aveva dichiarato ai colleghi di essersi allontanato volontariamente per compiere un “atto dimostrativo” finalizzato ad evidenziare “la situazione della Questura di Taranto dopo l’arrivo del Questore -OMISSIS-”, come aveva confermato al telefono al Dirigente della Questura di Taranto.</h:div><h:div>All’arrivo presso la Questura di Taranto, il ricorrente era stato raggiunto dai giornalisti e dagli operatori televisivi, ai quali aveva denunciato la mancanza di democrazia, libertà, verità e giustizia nella Questura di Taranto e all’interno del Dipartimento dell’Amministrazione dell’Interno.</h:div><h:div>A seguito della descritta vicenda, il ricorrente era stato deferito all’Autorità Giudiziaria dall’Arma dei Carabinieri per la fattispecie di reato di cui all’art. 658 c.p. (“Procurato allarme all’Autorità”): con sentenza del 17 novembre 2009, peraltro, il ricorrente veniva assolto dall’imputazione dal Tribunale di Taranto per insussistenza del fatto.</h:div><h:div>Le condotte contestate venivano invece valutate dalla competente Autorità, sul piano disciplinare, come “dolosamente contrarie al proprio stato di appartenente alla Polizia di Stato, con gravissimo pregiudizio morale per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nonché condotte persistenti e riprovevoli per le quali sono stati adottati altri provvedimenti”. </h:div><h:div>Il giudice amministrativo di primo grado, con la sentenza appellata, ravvisava l’infondatezza delle plurime censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio avverso il suddetto provvedimento disciplinare, respingendo complessivamente, di riflesso, l’azione impugnatoria e statuendo la compensazione delle spese di giudizio.</h:div><h:div>La sentenza viene quindi censurata, sotto più profili, dall’originario ricorrente con i motivi di appello che si passa senz’altro ad esaminare ed al cui accoglimento si oppone, con la sua memoria difensiva, l’Amministrazione appellata.</h:div><h:div>Col primo motivo di appello, l’appellante contesta la statuizione reiettiva del motivo di ricorso inteso a lamentare il vizio di carenza di motivazione inficiante il provvedimento impugnato, sul rilievo che dalla disamina dello stesso non potrebbe desumersi quale sarebbe stato il comportamento contrario ai doveri di ufficio da cui sarebbero scaturite le conseguenze disciplinari.</h:div><h:div>Premesso che, a fondamento del rigetto del motivo in questione, il T.A.R. ha posto in evidenza che il provvedimento impugnato risulta motivato<corsivo> per relationem</corsivo> alla presupposta delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina e che nella stessa viene chiaramente indicato il comportamento contrario ai doveri di ufficio tenuto dal ricorrente, consistente nell’allontanamento volontario dal proprio domicilio abituale al fine di richiamare su di sé l’attenzione dei <corsivo>mass media</corsivo> e nella successiva denuncia agli organi di informazione della mancanza di democrazia, di libertà, verità e di giustizia all’interno dell’Amministrazione di appartenenza, l’appellante deduce in senso contrario, in primo luogo, che la delibera del Consiglio provinciale di Disciplina fa propria la relazione istruttoria senza esprimere alcuna autonoma valutazione circa la valenza degli addebiti, la proporzionalità tra il provvedimento e la condotta contestata, la personalità del soggetto e la sua condotta antecedente e successiva ai fatti addebitati, fermo restando che la stessa motivazione <corsivo>per relationem</corsivo> non potrebbe ammettersi atteso che le conclusioni del funzionario istruttore non sono vincolanti per il Consiglio di Disciplina, cui esclusivamente appartiene il giudizio disciplinare.</h:div><h:div>In secondo luogo, allega l’appellante che il comportamento integrante il contestato illecito disciplinare è stato sconfessato dal Tribunale penale con la richiamata sentenza assolutoria.</h:div><h:div>Deduce inoltre l’appellante che il provvedimento disciplinare prefigura a carico dell’incolpato un disegno elaborato in concorso con altri ed orientato a rendere alla stampa le dichiarazioni denigratorie nei confronti dell’Amministrazione, laddove tale condotta non avrebbe potuto verificarsi se il medesimo, dopo il ritrovamento, non fosse stato condotto presso la Polizia di Stato, senza adottare le misure necessarie a contenere gli organi di stampa.</h:div><h:div>Allega altresì l’appellante che le singole iniziative contestate sono state ritenute come dolosamente orientate a ledere l’immagine della Polizia di Stato, laddove le stesse erano rivolte ad esercitare il mandato sindacale in contrasto con l’attività degli organi dirigenziali.</h:div><h:div>Il motivo, nella sua complessiva articolazione, non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Deve preliminarmente osservarsi che la delibera del Consiglio provinciale di Disciplina, richiamata nell’impugnato provvedimento disciplinare, è esaustivamente motivata con riferimento a tutti gli aspetti posti in rilievo dalla parte appellante.</h:div><h:div>Essa infatti contiene una autonoma valutazione sia circa la valenza degli addebiti (laddove si afferma che le “generiche, incontrollate ed incontrollabili accuse gravissime di mancanza di democrazia, di libertà, di verità e di giustizia che regnerebbero nell’intera Amministrazione”, imputabili al dipendente sottoposto al procedimento disciplinare, “vanno al di là di ogni intento critico, di ogni impegno civile e riformatore nei confronti della stessa Amministrazione che viene gratuitamente denigrata e vilipesa agli occhi dei cittadini con gravissimo ed immotivato danno morale”), sia in ordine alla proporzionalità tra il provvedimento e la condotta contestata (evincibile dall’affermazione secondo cui la “persistente e crescente insofferenza e intolleranza dell’inquisito verso la disciplina e le regole imposte dall’Amministrazione, contrastano in modo evidente con la permanenza dello stesso nella Polizia di Stato”), sia in merito alla personalità dell’interessato ed alla sua condotta antecedente e successiva ai fatti addebitati (laddove si evidenzia che il medesimo “non è nuovo a comportamenti contrari al suo <corsivo>status</corsivo> di poliziotto per i quali sono state inflitte sanzioni disciplinari, la maggior parte delle quali per comportamenti gravemente scorretti ed irriguardosi nei riguardi dei superiori, consumati alla presenza anche di estranei all’Amministrazione e che in un caso sono anche degenerati in una aggressione con lesioni fisiche”).</h:div><h:div>La censura in esame non è meritevole di favorevole apprezzamento nemmeno nella parte in cui contesta l’ammissibilità della tecnica motivazionale <corsivo>per relationem</corsivo> alla relazione del funzionario istruttore, atteso che i surriportati passaggi della citata delibera del Consiglio provinciale di Disciplina denotano che essa ha esperito, in ordine ai suindicati profili, una valutazione affatto duplicativa rispetto a quella operata dal funzionario istruttore che, coerentemente con la funzione accertatrice affidatagli, ha concentrato la sua relazione sui profili ricostruttivi, sul piano fattuale, della vicenda oggetto dell’esame disciplinare.</h:div><h:div>Ugualmente non condivisibili sono gli appunti mossi dall’appellante al provvedimento impugnato sulla scorta della sentenza assolutoria emessa nei suoi confronti (successivamente alla definizione, con il provvedimento impugnato, del procedimento disciplinare).</h:div><h:div>Premesso che la deduzione, siccome attinente ad una circostanza successiva al provvedimento impugnato, non è intesa a far emergere direttamente a carico dello stesso un vizio di illegittimità, ma eventualmente a dimostrare in via riflessa ed <corsivo>a posteriori</corsivo> l’infondatezza della contestazione disciplinare, deve in primo luogo osservarsi che le osservazioni recate sul punto dalla sentenza appellata, incentrate sulla autonomia del procedimento disciplinare rispetto al giudizio penale, non hanno costituito oggetto di puntuali osservazioni critiche della parte appellante.</h:div><h:div>Inoltre, deve rilevarsi, a sottolineare l’impossibilità di ricavare dall’esito del giudizio penale, nella specifica vicenda in esame, ricadute liberatorie anche sul versante disciplinare, che, da un lato, l’oggetto dell’imputazione penale attiene ad una condotta (atta astrattamente ad integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 658 c.p., intesa a sanzionare la condotta di “procurato allarme presso l’Autorità”) oggettivamente diversa da quella censurata sul piano disciplinare, la quale ruota intorno alle dichiarazioni denigratorie nei confronti dell’Amministrazione attribuite all’incolpato, dall’altro lato, il sottolineato esito assolutorio del procedimento penale scaturisce, come è reso evidente dalla menzionata sentenza del Tribunale di Taranto, dalla inconsistenza (nel prisma, si ripete, della suindicata contestazione penale) delle prove acquisite nella sede dibattimentale, essendosi l’istruttoria “interessata di vicende che non hanno attinenza alla contestazione”, senza prescindere dal rilevare, per quanto è di interesse ai fini dell’esame del presente motivo di appello, che “i comportamenti tenuti nella vicenda dal-OMISSIS-possono rilevare soltanto nell’inchiesta amministrativa che esula dalla presente trattazione”.</h:div><h:div>Ma l’appello non può essere condiviso neanche laddove viene dedotto che nessuna attività compartecipativa potrebbe essere configurata ai fini attuativi di un ipotetico disegno di rendere alla stampa le dichiarazioni denigratorie nei confronti dell’Amministrazione, né nella parte in cui viene evidenziato che le stesse non sarebbero state rese se l’appellante, dopo il ritrovamento, non fosse stato condotto presso la Polizia di Stato, lasciando “campo libero” ai rappresentanti degli organi di stampa.</h:div><h:div>In primo luogo, infatti, deve osservarsi che nessuna specifica censura viene formulata dall’appellante nei confronti del provvedimento disciplinare impugnato laddove, mediante il rinvio alla presupposta delibera del Consiglio provinciale di Disciplina, pone in rilievo che “il fatto che il-OMISSIS-abbia o meno agito in concorso con altri e che la presenza dei giornalisti in Questura sia stata o meno preordinata dallo stesso o da terzi non è determinante – alla luce delle inequivocabili prove acquisite – sul giudizio di disvalore che il Collegio ha espresso sulla condotta tenuta dall’inquisito in tutta la vicenda”.</h:div><h:div>Inoltre, a conforto della conclusione raggiunta sul punto dall’Autorità disciplinare, deve osservarsi che non assumono rilievo decisivo le modalità e le circostanze per le quali si è verificato l’incontro tra l’appellante ed i giornalisti (né, quindi, il ruolo attivo dal medesimo o da terzi svolto al fine di favorirlo o determinarlo), quanto piuttosto il contenuto delle dichiarazioni dal medesimo spontaneamente rese, nella incontestabile consapevolezza della risonanza mediatica di cui le stesse avrebbero goduto.</h:div><h:div>Per concludere sul punto, deve rilevarsi che l’atto di gravame non può essere condiviso nemmeno laddove inteso a sostenere che le iniziative contestate sono state ritenute come dolosamente orientate a ledere l’immagine della Polizia di Stato, laddove le stesse, singolarmente analizzate, erano rivolte ad esercitare il mandato sindacale in contrasto con l’attività degli organi dirigenziali: basti osservare al riguardo che la citata delibera del Consiglio provinciale di Disciplina esclude espressamente che la dichiarazione contestata possa “essere giustificata dal ruolo sindacale che l’indagato rivestiva, in quanto estranea, così come resa, alla normale competizione sindacale”.</h:div><h:div>L’appellante contesta la sentenza appellata anche laddove statuisce l’infondatezza del (secondo) motivo di ricorso, inteso a lamentare che la contestazione degli addebiti recava già l’indicazione della sanzione disciplinare da irrogare e che nella relazione conclusiva il funzionario istruttore affermava la corrispondenza della sanzione al comportamento, così come richiesto, sebbene nessun organo avesse in realtà formulato tale richiesta.</h:div><h:div>Il T.A.R. ha respinto la censura osservando che “le regole dell’assoluta neutralità nell’esposizione dei fatti ed il divieto di formulare proposte sulla specie e l’entità della sanzione - previste dall’art. 12 del D.P.R. 737/81 - riguardano il funzionario superiore che redige il rapporto sulle infrazioni a carico del dipendente. Dette disposizioni non si estendono anche al funzionario che formula la contestazione degli addebiti il quale, ai sensi dell’art. 14 dello stesso D.P.R. 737/81, deve “indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere”: pertanto, l’istruttore, sebbene non abbia alcuna competenza in ordine al giudizio di colpevolezza spettante all’organo decidente, può comunque inquadrare il fatto commesso dal dipendente ai fini della contestazione formale”.</h:div><h:div>Si duole sul punto l’appellante del fatto che il funzionario istruttore ha individuato la sanzione applicabile già all’atto della contestazione degli addebiti, formulando, in sede di conclusione dell’istruttoria, un giudizio di colpevolezza che spetta al solo organo decidente ed orientando le indagini in base al proprio convincimento.</h:div><h:div>Nemmeno tale motivo è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>In primo luogo, sebbene l’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 737/1981, richiamato dall’art. 19, comma 4, d.P.R. cit., circoscriva il contenuto della contestazione degli addebiti disciplinari alla indicazione “succinta e chiara” dei fatti e della “specifica trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere”, la prefigurazione della sanzione applicabile arricchisce – piuttosto che depotenziare – la funzione difensiva dell’atto di contestazione: né la stessa costituisce, di per sé, un elemento di indebita interferenza nelle valutazioni riservate all’organo decidente, la cui autonomia non può ritenersi compromessa per effetto della mera presenza, nell’atto di contestazione, del suddetto elemento “spurio”.</h:div><h:div>Peraltro, la possibile applicazione all’illecito disciplinare contestato all’appellante della sanzione destitutoria (o comunque di una sanzione più grave della deplorazione) risulta già prefigurata nel decreto del 27 settembre 2005, di nomina del funzionario istruttore, costituendo essa la ragione giustificatrice dello specifico percorso procedimentale delineato dall’art. 19 d.P.R. n. 737/1981.</h:div><h:div>Quanto invece alla tesi attorea, secondo cui il funzionario all’uopo investito avrebbe svolto la sua attività istruttoria sulla base del giudizio di colpevolezza già formulato nei confronti dell’appellante, deve osservarsi che è del tutto coerente con la funzione accertatrice propria del funzionario istruttore procedere alla formulazione, meramente provvisoria ed orientativa, dell’accusa, al fine di acquisire i dati istruttori atti a corroborarla (ovvero, in caso di carenza o insufficienza degli stessi, escluderne la fondatezza).</h:div><h:div>Col terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 19, comma 5, del D.P.R. 737/81, attesa l’incompatibilità del funzionario istruttore, -OMISSIS-, che in passato aveva espresso opinioni negative sull’azione sindacale del suddetto.</h:div><h:div>Il T.A.R. ha respinto la censura rilevando che “l’istruttore non ha inciso sull’individuazione della sanzione, rimessa all’organo decidente” e che “inoltre, come ha correttamente rilevato la difesa erariale, non ricorrevano nel caso di specie le tassative ipotesi previste dall’art. 149 del D.P.R. 3/57 applicabile anche nei procedimenti disciplinari relativi al personale della Polizia di Stato”.</h:div><h:div>Deduce l’appellante, a sostegno della relativa domanda di riforma, che il funzionario istruttore esercita un notevole potere sia nella identificazione della fattispecie, sia nella conduzione dell’istruttoria, mentre nella specie esso non si è limitato ad una oggettiva esposizione dei fatti, ma ha svolto una attività di giudizio che non è rimasta priva di influenza sulle valutazioni dell’organo decidente, aggiungendo, quanto alla incompatibilità del-OMISSIS-, la sussistenza dei presupposti per chiederne la ricusazione, ai sensi degli artt. 14 e 19 d.P.R. n. 737/1981 e dell’art. 149 d.P.R. n. 3/1957, all’uopo richiamando la lettera da quello scritta in data 19 ottobre 2004, nella veste di Segretario del sindacato ANFP, con la quale veniva criticata l’azione sindacale del SIAP, ovvero della sigla di pertinenza dell’appellante.</h:div><h:div>Il motivo non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Deve premettersi che la disposizione invocata (art. 149, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall’art. 19, comma 3, d.P.R. n. 7371981) ravvisa l’incompatibilità del funzionario istruttore che abbia “dato consigli o manifestato il suo parere sull’oggetto del procedimento fuori dell’esercizio delle sue funzioni”.</h:div><h:div>Ebbene, non sono ravvisabili nella specie i presupposti applicativi della disposizione invocata, atteso che la lettera del-OMISSIS-, richiamata dall’appellante, non attiene all’oggetto dello specifico procedimento disciplinare, ma, più in generale, all’azione sindacale dell’appellante.</h:div><h:div>Col quarto motivo, il ricorrente lamentava la lesione del suo diritto di difesa.</h:div><h:div>Il motivo è stato ritenuto infondato dal T.A.R. sul rilievo che essendo “il procedimento disciplinare configurato dalla legge in termini "inquisitori" e non "accusatori", non esiste ivi un diritto alla prova dell'inquisito assimilabile a quello garantito nel processo penale. Pertanto, al diritto dell’incolpato di indicare testimoni o altri mezzi istruttori a difesa, fa senza dubbio riscontro il potere-dovere dell’autorità disciplinare di valutare preliminarmente l’ammissibilità e la rilevanza delle prove offerte (T.A.R. Lombardia sez. III Milano 31/03/2008 n. 626). Nel caso di specie, la mancata assunzione delle prove richieste non ha conculcato il pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare, dal momento che l’organo decisionale, con apprezzamento discrezionale esente da irragionevolezza, ha valutato che la condotta del ricorrente fosse chiaramente desumibile dalla documentazione probatoria già acquisita, comprensiva di filmati e dichiarazioni rese alla stampa”.</h:div><h:div>Deduce la parte appellante, in chiave critica di tale parte della sentenza appellata, che la situazione di incompatibilità in cui versava il funzionario istruttore ha fatto sì che lo stesso non concedesse l’audizione dei testimoni a discarico, precludendo all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa come delineato dall’art. 14 d.P.R. n 737/1981, il cui disposto viene contrapposto alle considerazioni del T.A.R. in ordine alla non assimilabilità del procedimento disciplinare al giudizio penale.</h:div><h:div>Allega inoltre l’appellante che i filmati raccolti e le dichiarazioni rese alla stampa non erano tali da far emergere univocamente il fatto contestato, evidenziando che le testimonianze sono state raccolte con metodo accusatorio, “oltrepassando quelli che erano i propri compiti istruttori (accertamento dei fatti)”, e deducendo che dai verbali di sommarie informazioni si evincerebbe che “l’istruttore chiede uno sforzo mnemonico al dichiarante sempre più approfondito e non teso a verificare il fatto, quanto ad addebitare colpe al -OMISSIS-”, fondandosi su meri apprezzamenti personali.</h:div><h:div>Deduce inoltre la parte appellante che il funzionario istruttore, a pag. 17 della relazione, afferma che la frase “nessuno si potrà permettere di denigrare i colleghi, di affossare le personalità dei colleghi con l’arma della disciplina che viene usata impropriamente messa in mano a degli incapaci”, pur non ricavabile dal telegiornale-OMISSIS-, è stata raccolta da chi era presente ai fatti, come si evincerebbe da una nota del Dirigente della Squadra Mobile, laddove le suddette affermazioni non sarebbero state confermate da alcun soggetto presente ai fatti.</h:div><h:div>Allega ancora l’appellante che la tesi sostenuta dal funzionario istruttore, secondo cui il suddetto intendeva far parlare di sé mediante la sua scomparsa, è meramente ricavata dalle opinioni personali di una cronista e dalla interpretazioni degli articoli di stampa.</h:div><h:div>Infine, allega l’appellante che la qualificazione come “ininfluente” della memoria presentata dall’incolato nel corso del procedimento disciplinare tradisce ulteriormente la carenza istruttoria del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Il motivo, nella sua complessità, non può essere accolto, anche perché risulta in massima parte inammissibile, fondandosi su rilievi estranei al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.</h:div><h:div>In primo luogo, la parte appellante non confuta in maniera specifica la sentenza appellata, laddove fonda la legittimità dell’omessa escussione dei testi indicati dall’incolpato sulla specifica struttura inquisitoria del procedimento disciplinare.</h:div><h:div>Del tutto innovativa, rispetto alle doglianze originarie, è invece la deduzione intesa a contestare le modalità di acquisizione delle testimonianze, al pari di quella rivolta a contestare la carenza probatoria concernente la frase, ascritta all’appellante, secondo cui “nessuno si potrà permettere di denigrare i colleghi, di affossare le personalità dei colleghi con l’arma della disciplina che viene usata impropriamente messa in mano a degli incapaci”.</h:div><h:div>Infine, non assumono rilievo inficiante la legittimità del provvedimento espulsivo la deduzioni attoree intese a sostenere che la tesi secondo cui l’appellante intendeva far parlare di sé mediante la sua scomparsa non sarebbe suffragata da idonei elementi istruttori, fondandosi esso <corsivo>principaliter</corsivo> sul contenuto denigratorio nei confronti dell’Amministrazione delle dichiarazioni rese dal suddetto alla stampa, mentre la critica rivolta all’assunto secondo cui la memoria presentata in sede difensiva sarebbe “ininfluente” non è puntualmente censurato attraverso la allegazione dei profili deduttivi che, ove accolti dall’Amministrazione, avrebbero determinato un diverso esito procedimentale.</h:div><h:div>Deve solo aggiungersi che idonei riscontri probatori delle dichiarazioni rese alla stampa dall’appellante si desumono dai plurimi articoli richiamati nella relazione del funzionario istruttore, i quali contengono, appositamente virgolettate, le frasi da esso pronunciate e poste a fondamento della contestazione disciplinare.</h:div><h:div>Il T.A.R. ha altresì respinto, siccome infondata, la censura intesa a lamentare la violazione dell’art. 32 comma 4 del D.P.R. 395/95, secondo cui “dei procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti pubblici che sono dirigenti sindacali, appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all’amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell’andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata dall’amministrazione centrale alla segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale interessata”.</h:div><h:div>Sul punto, il giudice di primo grado ha ritenuto che, “conformemente al maggioritario indirizzo giurisprudenziale, la norma in questione non sia volta a tutelare il dipendente dirigente sindacale, ma a regolare i rapporti tra sindacato e amministrazione. La distinta informativa all’amministrazione centrale, affinché a sua volta ne informi il sindacato, nel caso di procedimento disciplinare nei confronti del dirigente sindacale, non è quindi preordinata a tutelare il dirigente sindacale, ma l’interesse del sindacato, che, ricevendo tale informativa, può verificare se i dirigenti sindacali sono destinatari di procedimenti disciplinari pretestuosi e "antisindacali". In definitiva, l’informativa al sindacato costituisce un avviso di avvio del procedimento, eccezionalmente rivolto non al destinatario del procedimento medesimo, ma ad un soggetto terzo portatore di un interesse strumentale: infatti in virtù di tale avviso comunque il sindacato non potrebbe partecipare al procedimento, ma conseguirebbe il diverso risultato di avere un monitoraggio dei procedimenti disciplinari che hanno per destinatari i dirigenti sindacali. Se, allora, il soggetto tutelato è il sindacato, il dipendente non è leso da tale violazione e non ha interesse a dedurla, non essendo ammessa la c.d. sostituzione processuale (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5723). Peraltro, è stato altresì ritenuto in giurisprudenza, che la suddetta norma non è corredata da conseguenze sanzionatorie; ne deriva che, nel caso di sua inottemperanza, è impregiudicata la validità del procedimento disciplinare (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 03 maggio 2008, n. 1259) T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 15-10-2010, n. 2079)”.</h:div><h:div>Alla conclusione reiettiva il T.A.R. è pervenuto anche in relazione alla censura intesa a dedurre la violazione dell’art. 34, comma 4, del D.P.R. 16/3/99 n. 254, secondo cui “i dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti”: in proposito, la sentenza appellata statuisce che “nel caso di specie non vengano in rilievo aspetti di carattere sindacale con conseguente inapplicabilità della disposizione recata dall’art. 34 c. 4 del D.P.R. 16/3/99 n. 254; in ogni caso, come ha correttamente la giurisprudenza, “l’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro,…. sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost, incontra i limiti della correttezza formale, imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana. Ne consegue che, ove tali limiti siano superati …. il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare” (cfr. Cass. Sez. Lav. 14/5/12 n. 7471). Il rappresentante sindacale, infatti, non gode una sorta di immunità che lo sottragga alla legge, ed inoltre il diritto di critica nei confronti del datore di lavoro deve essere esercitato nei limiti della cosiddetta “continenza formale” (Cass. Sez. Lav. 24/5/01 n. 7091; Cass. Sez. III 7/11/00 n. 14485). Infine, non vi è prova di alcun “complotto” ordito alle sue spalle”.</h:div><h:div>Allega, in ordine a siffatti passaggi motivazionali, la parte appellante che l’attività sindacale ha determinato la reazione dell’autorità di Polizia, tanto che il suddetto ha dovuto sporgere querela in data 24 marzo 2006 nei confronti del Questore di Taranto.</h:div><h:div>Il motivo non può essere accolto, ed anzi rasenta il crinale della inammissibilità, essendo sufficiente osservare che le deduzioni attoree non impingono nelle articolate ragioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della reiezione della censura suindicata, limitandosi ad opporre alle stesse generiche allegazioni in ordine alla pretesa finalità “sviata” delle iniziative disciplinari poste in essere nei confronti dell’appellante.</h:div><h:div>Quest’ultimo contesta inoltre la sentenza appellata laddove ha rilevato che “l’esito del procedimento penale non assume rilievo ai fini della legittimità della sanzione impugnata, essendo diversi i presupposti in base ai quali è stata applicata la sanzione disciplinare della destituzione”.</h:div><h:div>Deduce sul punto l’appellante che la sentenza assolutoria n. 1871/2009 del Tribunale di Taranto svela l’infondatezza della contestazione <corsivo>sub</corsivo> A) della relazione istruttoria, con la conseguente sproporzione del provvedimento disciplinare, basato su fatti insussistenti.</h:div><h:div>In ordine a tale profilo critico può rinviarsi, ai fini reiettivi, alle considerazioni già formulate in relazione alla incidenza della richiamata sentenza assolutoria sull’esito del procedimento disciplinare.</h:div><h:div>Infine, l’appellante deduce il difetto motivazionale del provvedimento impugnato nonché la violazione del principio di proporzione tra il fatto contestato e la sanzione irrogata, non essendo all’uopo sufficiente il richiamo alla illegittima delibera del Consiglio provinciale di Disciplina, che non indica i precedenti disciplinari dell’incolpato.</h:div><h:div>Deve all’uopo premettersi che le parti della sentenza appellata cui si rivolgono i suindicati motivi di appello, sebbene non esplicitamente menzionati, sono i seguenti:</h:div><h:div>“I residui motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della loro stretta connessione, riguardando i presupposti per l’applicazione della sanzione della destituzione e la sua commisurazione.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che il provvedimento sia adeguatamente motivato essendo chiaramente evincibili le ragioni per le quali la condotta – volontaria – tenuta dal ricorrente e diretta a richiamare su di sé l’attenzione dei media per denigrare pubblicamente l’Amministrazione di appartenenza, sia stata ritenuta (anche alla stregua dei suoi precedenti disciplinari) rivelatrice di una persistente e crescente insofferenza ed intolleranza per le regole imposte dall’Amministrazione, tali da rendere incompatibile la sua permanenza alle dipendenze della stessa Amministrazione. La sanzione è stata applicata, infatti, con la seguente motivazione: “teneva condotte dolosamente contrarie ai doveri inerenti al proprio stato di appartenente alla Polizia di Stato, con gravissimo pregiudizio morale per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nonché condotte persistenti e riprovevoli per le quali sono stati adottati altri provvedimenti disciplinari”. Quanto alla commisurazione della sanzione, secondo la costante giurisprudenza "la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento" (ex multis, si veda Consiglio Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6353; Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2830), circostanze che nel caso di specie non ricorrono. Quanto al richiamo ai precedenti disciplinari, di cui all’ultimo motivo di gravame, si tratta evidentemente di riferimento operato ai fini della commisurazione della sanzione”.</h:div><h:div>Ebbene, deve in primo luogo rilevarsi che il gravame non contiene specifiche censure rivolte nei confronti dei surriferiti passaggi motivazionali della sentenza appellata.</h:div><h:div>In ogni caso, il provvedimento disciplinare impugnato si fonda su una articolata ricostruzione dell’illecito disciplinare, nei suoi profili fattuali, oltre a motivare sufficientemente, come in precedenza rilevato, sulla appropriatezza della sanzione disciplinare irrogata all’appellante, mentre, quanto ai precedenti disciplinari del medesimo, l’appellante non potrebbe non esserne a conoscenza: ciò senza trascurare che gli stessi sono puntualmente enumerati nella relazione conclusiva del funzionario istruttore.</h:div><h:div>L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre la complessità dell’oggetto della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="01/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Maria Luisa Salvini</h:div><h:div>Ezio Fedullo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>