<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150997020230811120319828" descrizione="" gruppo="20150997020230811120319828" modifica="11/08/2023 12:14:00" stato="2" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Cira Di Rienzo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2015" n="09970"/><fascicolo anno="2023" n="07756"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.7:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150997020230811120319828.xml</file><wordfile>20150997020230811120319828.docm</wordfile><ricorso NRG="201509970">201509970\201509970.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 7\2015\201509970\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Claudio Contessa</firma><data>11/08/2023 12:14:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Claudio Contessa</firma><data>11/08/2023 12:14:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>14/08/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Claudio Contessa,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Sergio Zeuli,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Tulumello,	Consigliere</h:div><h:div>Marco Morgantini,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2051/2015</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9970 del 2015, proposto da </h:div><h:div>Cira Di Rienzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Capuano e Simona Scatola, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 103</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante<corsivo> pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatangelo Cancelmo, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13; </h:div><h:div>Regione Campania, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia e della Regione Campania;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;</h:div><h:div>Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Pres. Claudio Contessa. Nessuno presente per le parti costituite;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Le circostanze all’origine della presente controversia vengono descritte nei termini che seguono nell’ambito della sentenza del TAR della Campania n. 2051/2015.</h:div><h:div>La signora Cira Di Rienzo è comproprietaria di uno stabile situato a Castellamare di Stabia (NA), via Lattaro 19, presso il quale la stessa ha realizzato un intervento edilizio in assenza di alcun titolo abilitativo (il manufatto in tal modo realizzato consiste in due locali seminterrati adibiti rispettivamente ad autorimessa e a ripostiglio), come accertato dagli uffici comunali con il verbale in data 3 giugno 2008.</h:div><h:div>L’intervento in questione è stato quindi oggetto di una domanda di accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.P.R. 380 del 2001, presentata in data 20 giugno 2008.</h:div><h:div>Con l’ordinanza in data 31 luglio – 5 agosto 2008 (impugnata dinanzi al TAR della Campania con il ricorso n. 5374/2008) il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere in tal modo realizzate, in quanto costruite in assenza di titolo, specificando che le stesse ricadono in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico.</h:div><h:div>L’ordinanza in questione è stata impugnata in primo grado dalla signora Di Rienzo la quale ne ha contestato sotto diversi aspetti la legittimità.</h:div><h:div>Con successivo ricorso per motivi aggiunti la signora Di Rienzo ha inoltre impugnato in primo grado il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità degli interventi in questione presentata dopo l’adozione del provvedimento ripristinatorio. </h:div><h:div>L’istanza di accertamento è stata riproposto in data 26 luglio 2010.</h:div><h:div>Su tale seconda istanza il Comune appellato ha poi opposto un diniego esplicito (atto in data 26 gennaio 2011) motivandolo con la mancata conformità urbanistica: ciò, in quanto nella zona E1, dove insiste il fabbricato per cui è causa, sono ammesse solo opere strettamente connesse alla conduzione di fondi agricoli.</h:div><h:div>Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con separato ricorso (RG 2292/2011, in seguito definito dal TAR con la sentenza n. 2694/2018).</h:div><h:div>Con nota in data 18 settembre 2008 la Regione Campania ha ordinato la sospensione dei lavori relativi al manufatto per cui è causa dopo aver accertato che non era stata effettuato il deposito del progetto esecutivo delle opere realizzate come prescritto dalla legislazione vigente.</h:div><h:div>Il provvedimento regionale appena richiamato è stato impugnato con ulteriori motivi aggiunti nell’ambito del ricorso n. 5374/2008.</h:div><h:div>Con la sentenza n. 2051/2015 il TAR della Campania ha respinto il ricorso n. 5374/2008, dichiarandone l’infondatezza.</h:div><h:div>Con successiva sentenza n. 2694/2018 il TAR della Campania ha altresì respinto il ricorso n. 2292/2011.</h:div><h:div>La prima di tali sentenze è stata impugnata in appello dalla signora Di Rienzo (ricorso n. 9970/2015) la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>1)	Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 13/1989 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 122/1989 - Eccesso di potere - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Erroneità dei presupposti di fatto. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2)	Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990 - Eccesso di potere - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Erroneità dei presupposti di fatto;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>4)	Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 – Violazione dlel’art. 146 del D.lgs. 42/2004 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Erroneità dei presupposti di fatto.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>5)	Error in iudicando – Illegittimità derivata dl provvedimento di sospensione dei lavori adottato dalla Regione Campania.</corsivo></h:div><h:div>Nell’ambito di tale ricorso si sono costituiti in giudizio la Regione Campania e il Comune di Castellammare di Stabia i quali hanno concluso nel senso dell’infondatezza dell’appello.</h:div><h:div>La signora Di Rienzo ha altresì impugnato in appello la sentenza n. 2694/2018 (ricorso n. 10137/2018) e ne ha chiesto l’integrale riforma articolando i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>1) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 13/1989 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 122/1989 - Eccesso di potere - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Erroneità dei presupposti di fatto. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>2) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/1990 - Eccesso di potere - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.</corsivo></h:div><h:div>Nell’ambito di tale secondo ricorso le amministrazioni intimate non si sono costituite.</h:div><h:div>Il ricorso in questione è dato definito da questo Giudice di appello con sentenza in apri data.</h:div><h:div>All’udienza di smaltimento del 7 giugno 2023 entrambi gli appelli sono stati trattenuti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello (n. 9970/2015) proposto dalla signora Cira Di Rienzo avverso la sentenza del TAR della Campania n. 2051/2015 con cui è stato respinto il ricorso avverso gli atti con cui il Comune di Castellammare di Stabia ha ordinato la demolizione di un manufatto realizzato sine titulo e la Regione Campania ha disposto la sospensione dei relativi lavori.</h:div><h:div>2. Con il primo motivo del ricorso in appello n. 9970/2015 l’appellante lamenta che il Comune di Castellammare di Stabia abbia adottato l’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino (provvedimento in data 31 luglio – 5 agosto 2008) prima ancora di esaminare l’istanza di accertamento di conformità dalla stessa proposta in data 20 giugno 2008.</h:div><h:div>Secondo l’appellante, in tal modo operando il Comune avrebbe sotto diversi aspetti violato le pertinenti disposizioni di legge che regolano l’esercizio delle funzioni di controllo e repressione dell’attività edilizia illegittima e avrebbe parimenti violato le regole che presiedono all’esame delle istanze di accertamento di conformità, nonché le prerogative partecipative poste a garanzia delle posizioni soggettive dei proprietari di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi<corsivo> sine titulo</corsivo>.</h:div><h:div>2.1. Il motivo è infondato.</h:div><h:div>2.1.1. Dal punto di vista sostanziale si osserva che i motivi posti a fondamento dell’ingiunzione comunale di demolizione e rimessione in pristino rappresentino altrettante ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità in data 20 giugno 2008.</h:div><h:div>Si osserva infatti che il provvedimento repressivo adottato dal Comune si fonda su una pluralità di ragioni ostative ciascuna delle quali autonomamente idonea a fondare l’ordine ripristinatorio – e, in via mediata, ad impedire la sanatoria dell’abuso –.</h:div><h:div>Si pensi, in particolare: <corsivo>i</corsivo>) alla radicale assenza di un titolo legittimante; ii) al fatto che l’intervento ricade in zona ad elevato rischio sismico; <corsivo>iii</corsivo>) al fatto che lo stesso è stato realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e che, ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è impedito il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica postuma.</h:div><h:div>2.1.2. Dal punto di vista dei rapporti fra l’esame delle istanze di accertamento di conformità e l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi da parte dei Comuni si osserva che – in base a princìpi più che consolidati - a seguito della presentazione di un'istanza di accertamento di conformità l'ordinanza di demolizione subisce un arresto solo temporaneo, ed in caso di silenzio i suoi effetti riprendono a prodursi senza che sia necessaria l'adozione di un nuovo provvedimento ripristinatorio (sul punto – <corsivo>ex multis</corsivo> -: Cons. Stato, VI, 10 marzo 2023, n. 2567; <corsivo>id</corsivo>., VI, 8 marzo 2023, n. 2437; <corsivo>id</corsivo>., VII, 16 febbraio 2023, n. 1643).</h:div><h:div>Tuttavia, l’adesione a tali consolidati – e qui condivisi – princìpi non comporta che sia impedito all’amministrazione (nel caso in cui un’istanza di accertamento di conformità sia stata già presentata) di adottare, come nel caso in esame, un provvedimento il quale indichi le ragioni che inducano alla repressione dell’abuso e che, allo stesso tempo, palesino le ragioni di non accoglibilità dell’istanza di accertamento.</h:div><h:div>In relazione al caso in esame, poi, il provvedimento comunale del 31 luglio – 5 agosto 2008 ha indicato le ragioni che palesano la carenza del requisito della c.d. ‘doppia conformità’ (e che, di conseguenza, impediscono in modo insuperabile la richiesta sanatoria).</h:div><h:div>2.1.3. Dal punto di vista del rispetto delle garanzie partecipative, poi, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui in materia di edilizia l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, dove la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati (sul punto – <corsivo>ex multis</corsivo> -: Cons. Stato, VI, 7 aprile 2023, n. 3587; <corsivo>id</corsivo>., VI, 22 marzo 2023, n. 2928; <corsivo>id</corsivo>., VII, 7 marzo 2023, n. 2352).</h:div><h:div>A tacere d’altro, comunque, l’odierna appellante non ha allegato neppure nella presente sede processuale elementi in fatto o in diritto i quali, laddove adeguatamente valutati nella pertinente sede procedimentale, avrebbero indotto a un diverso esito della complessiva vicenda amministrativa.</h:div><h:div>2.2. Stante il carattere vincolato delle determinazioni comunali impugnate in primo grado emerge altresì l’infondatezza del terzo motivo di appello con cui si è lamentato che il provvedimento impugnato in primo grado non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Per il resto ci si limita qui a richiamare – non essendovi ragioni per discostarsene – gli orientamenti richiamato retro, <corsivo>sub</corsivo> 2.1.3.</h:div><h:div>3. Con il secondo motivo dell’appello n. 9970/2015 la signora Di Rienzo lamenta che il primo Giudice abbia mancato di rilevare come il Comune avesse disatteso una serie di circostanze le quali, se adeguatamente valorizzate, avrebbero consentito di imprimere alla vicenda un esito diverso e ad accogliere l’istanza di accertamento di conformità.</h:div><h:div>In particolare, il Comune appellato (e poi il TAR) avrebbe omesso di considerare:</h:div><h:div>-	che l’intervento per cui è causa si era reso necessario al fine di eliminare le barriere architettoniche le quali impediscono al marito (diversamente abile) di accedere all’abitazione dal locale autorimessa;</h:div><h:div>-	che tale intervento presenta una superficie contenuta entro i limiti di cui all’articolo 41-sexies della legge n. 1150/1941 ed è destinato, appunto, all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13 del 1989 (<corsivo>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</corsivo>);</h:div><h:div>-	che la presenza di una falda acquifera superficiale e la presenza di fondazioni superficiali non hanno consentito “un maggiore approfondimento del calpestio dell’autorimessa pertinenziale”;</h:div><h:div>-	che le superfici e i volumi in tal modo realizzati hanno un carattere di ‘volume tecnico’ e non sono pertanto idonei a produrre incremento della superficie utile dei locali cui accedono;</h:div><h:div>-	che il vincolo paesaggistico esistente nella zona non presenta carattere assoluto e non risulta in assoluto preclusivo al rilascio dell’invocato titolo edilizio.</h:div><h:div>3.1. Il motivo è nel complesso infondato.</h:div><h:div>Come si è già rilevato <corsivo>retro</corsivo>, <corsivo>sub</corsivo> 2, gli interventi edilizi per cui è causa non avrebbero comunque essere assentiti (a prescindere dal grado di approfondimento istruttorio riservato all’istanza dell’appellante) per almeno tre ragioni insuperabilmente ostative, puntualmente rappresentate nel provvedimento del 31 luglio – 5 agosto 2008.</h:div><h:div>In particolare, è stato ivi rappresentato:</h:div><h:div>-	che l’intervento per cui è causa ricade in zona sismica ai sensi della delibera della Regione Campania n. 5447 del 7 novembre 2002 con grado di sismicità S=6;</h:div><h:div>-	che lo stesso ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;</h:div><h:div>-	che gli interventi in questione integrano la realizzazione di nuova superficie e volumetria in zona classificata dallo strumento urbanistico comunale E1(7), ove non sono ammessi siffatti interventi, ma solo strutture connesse alla condizione dei fondi agricoli;</h:div><h:div>-	che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico e che non è ammesso il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche in via postuma.</h:div><h:div>Da tanto emerge che, quand’anche l’amministrazione appellata avesse ulteriormente approfondito la res controversa non avrebbe potuto pervenire ad alcun atto di assenso degli interventi in questione.</h:div><h:div>Ai limitati fini che qui rilevano si osserva comunque:</h:div><h:div>-	che non emerge alcun elemento dirimente il quale induca a ritenere che la rimessa per cui è causa sia stata realizzata al fine di eliminare barriere architettoniche. In particolare, la scelta costruttiva risoltasi nell’edificazione – <corsivo>sine titulo</corsivo> – dell’autorimessa al piano seminterrato sembra aver essa stessa contribuito a creare – e non ad eliminare – una barriera architettonica;</h:div><h:div>-	che, in ogni caso, non emerge alcuna relazione fra la realizzazione del vano adibito a ripostiglio e le esigenze di abbattimento delle richiamate barriere architettoniche;</h:div><h:div>-	che non risulta pertinente il richiamo all’articolo 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 atteso che la disposizione in questione concerne gli standard costruttivi delle nuove costruzioni e non rappresenta una disposizione che legittimi a (o imponga di) realizzare senza titolo parcheggi parzialmente interrati in contrasto con le pertinenti previsioni di Piano e con gli altri vincoli di zona;</h:div><h:div>-	che non emerge alcun elemento il quale conforti la tesi secondo cui i due manufatti per cui è causa costituirebbero meri ‘volumi tecnici’, in quanto tali inidonei ad incrementare le superfici e i volumi rilevanti ai fini edilizi. Al riguardo ci si limita qui a richiamare il condiviso orientamento secondo cui in materia urbanistica ed edilizia i volumi tecnici siano esclusivamente quelli destinati ad ospitare impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo. Possono, quindi, considerarsi volumi tecnici solo quei volumi che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori, che non possono essere ubicati all'interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale (sul punto – <corsivo>ex multis</corsivo> -: Cons. Stato VI, 26 aprile 2023, n. 4172).</h:div><h:div>4. Con il quarto motivo dell’appello n. 9970/2015 la signora Di Rienzo lamenta che il TAR abbia erroneamente respinto il ricorso di primo grado ritenendo violato l’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.</h:div><h:div>Sotto tale aspetto il TAR avrebbe erroneamente omesso di considerare:</h:div><h:div>-	che il vincolo esistente nell’area non presenta carattere assoluto;</h:div><h:div>-	che sarebbe stata necessaria nel caso in esame una valutazione in concreto circa la compatibilità fra i manufatti per cui è causa e i vincoli esistenti nell’area;</h:div><h:div>-	che le opere in questione costituiscono semplici ‘pertinenze’ dell’immobile principale cui afferiscono, ai sensi dell’articolo 22 del d.P.R. 380 del 2001.</h:div><h:div>4.1. Il motivo è nel complesso infondato.</h:div><h:div>Come si è già rilevato retro, <corsivo>sub</corsivo> 2.1.1, il provvedimento comunale impugnato in primo grado si fondava su una pluralità di ragioni ostative, ciascuna delle quali autonomamente idonea a supportare la determinazione impugnata.</h:div><h:div>Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza del motivo qui in esame, tale determinazione risulterebbe intangibile per le ulteriori ragioni ivi esposte (in particolare: per il contrasto con i divieti derivanti dal rischio sismico che interessa l’area).</h:div><h:div>Fermo restando il carattere dirimente ai fini del decidere di quanto appena osservato, si osserva comunque che l’appellante non ha allegato alcun elemento il quale induca a ritenere che nel caso in esame – nonostante il vincolo esistente nell’area - non fosse richiesta l’autorizzazione paesaggistica di cui al richiamato articolo 146. </h:div><h:div>Allo stesso modo, l’appellante non ha allegato alcun elemento il quale deponga nel senso della sussistenza, nel caso in esame, di taluna delle ipotesi in cui (ai sensi dell’articolo 167, commi 4 e 5 del medesimo decreto legislativo) l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata anche dopo il completamento delle opere.</h:div><h:div>Si osserva infine che a conclusioni diverse da quelle appena esposte non potrebbe giungersi neppure laddove si condividesse il carattere pertinenziale dei manufatti per cui è causa.</h:div><h:div>5. Per le ragioni dinanzi esposte il ricorso in appello n. 9970/2015 risulta nel complesso infondato.</h:div><h:div>Per le medesime ragioni risulta infondato anche il quinto motivo di appello (con il quale, reiterando argomenti già esposti in primo grado, si è chiesto dichiararsi l’illegittimità in via derivata del provvedimento regionale di sospensione dei lavori adottato il 18 settembre 2008).</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500 (oltre accessori di legge) in favore del Comune di Castellammare di Stabia e in complessivi euro 2.500 (oltre accessori di legge) in favore della Regione Campania.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/06/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Nicolo Stefanelli</h:div><h:div>Claudio Contessa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>