<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150901720200512075345316" descrizione="" gruppo="20150901720200512075345316" modifica="6/8/2020 8:37:16 PM" stato="4" tipo="1" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Collegio Provinciale degli Infermieri Assistenti ed Infermieri Pediatrici di Bolzano" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2015" n="09017"/><fascicolo anno="2020" n="03687"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150901720200512075345316.xml</file><wordfile>20150901720200512075345316.docm</wordfile><ricorso NRG="201509017">201509017\201509017.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2015\201509017\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio De Felice</firma><data>08/06/2020 20:37:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Bernhard Lageder</firma><data>08/06/2020 19:24:30</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/06/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio De Felice,	Presidente</h:div><h:div>Bernhard Lageder,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Vincenzo Lopilato,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Orsini,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco De Luca,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 94/2015, resa tra le parti e concernente: impiego del personale infermieristico professionale sui mezzi di soccorso in Provincia di Bolzano; </h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 9017 del 2015, proposto dal Collegio Provinciale degli infermieri assistenti ed infermieri pediatrici di Bolzano, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, nonché dai signori Salutt Jürgen e Rosatti Friedrich, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Mazzeo, Manfred Schullian, Christoph Senoner e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Giosuè Borsi, n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Stephan Beikircher, Michele Costa, Laura Fadanelli, Renate von Guggenberg e Cristina Bernardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Croce Bianca - Associazione provinciale di soccorso - ONLUS, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Markus von Zieglauer, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Salvatore Alberto Romano in Roma, viale XXI Aprile, n. 11; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 tenuta come da verbale, il consigliere Bernhard Lageder;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. PREMESSO che si ravvisano i presupposti per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., essendo l’appello in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (con riferimento al primo motivo) e in parte manifestamente infondato (con riferimento al secondo e al terzo motivo);</h:div><h:div>2. CONSIDERATO che:</h:div><h:div>- il TRGA, con la sentenza in epigrafe, respingeva il ricorso n. 238 del 2011, proposto dagli odierni appellanti avverso la deliberazione della giunta provinciale di Bolzano n. 922 del 6 giugno 2011, nella parte in cui non prevede la presenza obbligatoria (e non solo alternativa, rispetto ai soccorritori) di un infermiere professionale né sulle ambulanze di soccorso e di soccorso avanzato tipo A <corsivo>ex</corsivo> d.m. 17 dicembre 1987, n. 533 (c.d. mezzi di soccorso ‘NEF’; v. nota 2 a p. 10 del ricorso in appello) né sugli automezzi di soccorso avanzato e sui centri mobili di rianimazione (c.d. mezzi di soccorso ‘RTW’ e ‘NAW’; v. note 3 e 4 a p. 10 del ricorso in appello), con ciò rendendo meramente facoltativa la presenza degli infermieri su detti mezzi di soccorso, nonché nella parte in cui non prevede la presenza di un infermiere sui mezzi di elisoccorso; </h:div><h:div>- secondo i ricorrenti, con la gravata deliberazione verrebbero violati i livelli essenziali di assistenza in materia di emergenza stabiliti dal legislatore statale (nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva <corsivo>ex</corsivo> art. 117, comma 1, lettera <corsivo>m, </corsivo>Cost.) nelle Linee guida 1/96 (adottate d’intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e richiamate nel d.P.C.M. del 29 novembre 2001 e nella legge n. 289/2002), rispettivamente, per i mezzi di elisoccorso, nell’accordo Stato-Regioni del 3 febbraio 2005; </h:div><h:div>- il TRGA escludeva, invece, che l’impugnata deliberazione fosse in contrasto con la legislazione esclusiva statale in tema di livelli essenziali assistenziali; </h:div><h:div>3. CONSIDERATO che gli originari ricorrenti hanno interposto appello avverso tale sentenza, deducendo i motivi come di seguito rubricati: </h:div><h:div>a) «<corsivo>Manifesta ingiustizia. Errore nei presupposti. Perplessità e difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 101 e 117, co. 1 e 2, lett. m Cost., nonché del diritto alla salute come tutelato dagli artt. 32 Cost. e 35 Carta di Nizza; violazione e falsa applicazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di emergenza fissati dal DPCM 29 novembre 2001, all. 1, dal DPR 27 marzo 19992 e dalle Linee Guida 1/1996; violazione e falsa applicazione dell’art. 54 della l. 27 dicembre 2002, n. 289; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 8 n- 13 e 9 n. 10 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670)</corsivo>»; </h:div><h:div>b) «<corsivo>Violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme richiamate nel precedente motivo sotto ulteriore profilo: omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 39 c.p.a., 1 e 3 della l. n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, travisamento e disparità di trattamento</corsivo>»; </h:div><h:div>c) «<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 117, co. 1 e 2, lett. m, e 120 Cost., nonché del diritto alla salute come tutelato dagli artt. 32 Cost. e 35 Carta di Nizza; violazione del principio della leale collaborazione. Violazione di legge ed eccesso di potere in ordine alla dotazione dei mezzi di elisoccorso per contrasto con l’accordo Stato-Regioni del 3.2.2005</corsivo>»; </h:div><h:div>4. RILEVATO che:</h:div><h:div>- la Provincia appellata, nella memoria depositata il 23 marzo 2020, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse degli appellanti alla coltivazione del gravame, in quanto il d.P.C.M. del 29 novembre 2001, che aveva definito i livelli di assistenza e richiamato le linee guida n. 1/96, nelle more è stato abrogato dall’art. 64, commi 5 e 6, d.P.C.M. 12 gennaio 2017, a decorrere dal 19 marzo 2017; </h:div><h:div>- gli appellanti, nelle note difensive depositate il 20 aprile 2020, contestano la fondatezza di tale eccezione, in quanto «<corsivo>l’abrogazione del DPCM del 2001 non significa certamente che ogni Provincia o Regione è libera di organizzare il sistema dell’emergenza sanitaria (e l’impiego del relativo personale) come meglio crede</corsivo>» e l’art. 7 del nuovo d.P.C.M. del 12 gennaio 2017 «<corsivo>addirittura rafforza il concetto delle presenza del professionista sanitario nel sistema di emergenza</corsivo>» (v. così, testualmente, le note difensive), prevedendo testualmente che siano garantiti «<corsivo>gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale adeguatamente formato</corsivo>»; </h:div><h:div>5. RITENUTO che l’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse sia fondata – limitatamente al primo motivo d’appello <corsivo>sub</corsivo> 3. a) e alla questione della composizione degli equipaggi delle autoambulanze –, in quanto: </h:div><h:div>- con l’abrogazione, per effetto dell’art. art. 64, commi 5 e 6, d.P.C.M. 12 gennaio 2017 (recante «<corsivo>Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</corsivo>»), del d.P.C.M. 29 novembre 2001 (recante «<corsivo>Definizione dei livelli essenziali di assistenza</corsivo>») che richiama le Linee guida n. 1/96, è venuto meno il centrale parametro normativo che, secondo la prospettazione degli odierni appellanti sia nel ricorso di primo grado sia nel ricorso in appello (prospettazione, delimitante la <corsivo>causa petendi</corsivo> della domanda di annullamento da essi proposta), sarebbe stato violato dalla deliberazione provinciale n. 922 del 6 giugno 2011; </h:div><h:div>- infatti, gli odierni appellanti, con il primo, complesso motivo d’appello deducono che il TRGA sia incorso in un <corsivo>error in iudicando</corsivo> per aver confuso i principi fondamentali <corsivo>ex</corsivo> art. 117, comma 2, Cost. con i livelli essenziali di assistenza <corsivo>ex</corsivo> art. 117, comma 2, lettera m), Cost., e che, nel caso di specie, proprio questi ultimi, delineati in modo dettagliato nelle Linee guida n. 1/96 quanto alla tipologia dei mezzi di soccorso da impiegare e alla composizione dei relativi equipaggi e costituenti <corsivo>standard minimi</corsivo> inderogabili dalle Regioni e dalle Province autonome, dovevano essere assunti a parametro di legittimità della gravata delibera provinciale; </h:div><h:div>- pertanto, l’abrogazione delle citate Linee guida, sopravvenuta in corso di giudizio, non poteva che determinare il venir meno dell’interesse all’azione di annullamento dell’atto generale provinciale, la quale si fonda specificamente sul dedotto contrasto con le dettagliate previsioni relative alla composizione degli equipaggi dei mezzi di soccorso contenute nelle Linee guida, ossia su una <corsivo>causa petendi</corsivo> specifica – delimitante il <corsivo>thema disputandum</corsivo> e <corsivo>decidendum</corsivo> della controversia – ormai superata dall’abrogazione delle previsioni di dettaglio dei LEA, la cui violazione costituiva oggetto della censura centrale posta a fondamento dell’intentata azione di annullamento e devoluta in appello con il primo motivo di gravame; </h:div><h:div>- né gli appellanti hanno chiesto l’accertamento dell’eventuale illegittimità dell’impugnato atto generale ad eventuali fini risarcitori (per il periodo di vigenza delle Linee guida), ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.; </h:div><h:div>- ne deriva che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Provincia, deve dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (limitatamente al primo motivo); </h:div><h:div>6. RITENUTO che sia manifestamente infondata la censura devoluta in appello con il secondo motivo <corsivo>sub</corsivo> 3.b) – con cui si deduce l’illegittimità della limitazione territoriale dell’inserimento graduale dell’infermiere sulle autoambulanze di soccorso avanzato (‘RTW) ai soli maggiori centri ospedalieri della Provincia, ossia a quelli di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico, e sulla quale aveva omesso di pronunciarsi il TRGA –, in quanto, in disparte la genericità della censura, a fronte della notoria cronica carenza di personale infermieristico professionale in ambito provinciale (v., sul punto, la sentenza n. 849/2014 di questa Sezione, in tema di formazione dei soccorritori nella Provincia di Bolzano), appare sorretta da intrinseca ragionevolezza la previsione di un inserimento graduale della figura dell’infermiere professionale sulle autoambulanze di soccorso avanzato limitatamente ai maggiori centri ospedalieri della Provincia (il che, naturalmente, non esclude una futura graduale estensione di tale modello all’intero territorio provinciale, compatibilmente con l’entità delle risorse di personale professionale sanitario che, allo stato, appare insufficiente a coprire le esigenze delle capillari articolazioni del sistema di soccorso extra-ospedaliero in ambito provinciale), con la conseguente inconsistenza della doglianza di eccesso di potere per illogicità, travisamento e disparità di trattamento; </h:div><h:div>7. RITENUTA, altresì, la manifesta infondatezza del terzo motivo d’appello <corsivo>sub</corsivo> 3.c), relativo alla composizione degli equipaggi sui mezzi di elisoccorso, in quanto, ad un’attenta lettura dell’accordo Stato-Regioni del 3 febbraio 2005 (recante «<corsivo>Linee guida per l’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario con elicottero</corsivo>»), lo stesso, al punto 1.4., non prevede affatto in via inderogabile la presenza di un infermiere sul mezzo, ma in alternativa ad «<corsivo>altro personale qualificato da stabilire in sede regionale</corsivo>», il che, peraltro, si spiega agevolmente dalla peculiarità dei settori di intervento dei mezzi in questione (in provincia di Bolzano viene, in primo luogo, in rilievo il settore alpinistico); </h:div><h:div>8. RITENUTI i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti; </h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 9017 del 2015), in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo respinge; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.-l. n. 18/2020 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/04/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Paola Poggi</h:div><h:div>Bernhard Lageder</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>