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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150795820170116101350225" descrizione="" gruppo="20150795820170116101350225" modifica="26/01/2017 10:24:53" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2015" n="07958"/><fascicolo anno="2017" n="00324"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150795820170116101350225.xml</file><wordfile>20150795820170116101350225.docm</wordfile><ricorso NRG="201507958">201507958\201507958.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2015\201507958\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>marco lipari</firma><data>26/01/2017 10:25:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>francesco bellomo</firma><data>16/01/2017 10:20:59</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/01/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div><h:div>Francesco Bellomo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia – sez. I, n. 45/2015;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello n. 7958 del 2015, proposto da Radouane Soufiani, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vittor, con domicilio eletto presso Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avvocato Nicola Di Pierro su delega di Massimo Vittor e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;</h:div><h:div>Ritenuto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.  Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia Radouane Soufiani domandava l’annullamento:</h:div><h:div>- del decreto del Questore di Udine del 3.12.2013, con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;</h:div><h:div>- del decreto del Prefetto della Provincia di Udine del 30.5.2014, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto il 4.1.2014.</h:div><h:div>A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.</h:div><h:div>Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’interno.</h:div><h:div>Con sentenza n. 45/2015, emessa in forma semplificata, il TAR rigettava il ricorso. </h:div><h:div>2. La sentenza è stata appellata da Radouane Soufiani, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. </h:div><h:div>Si è costituito per resistere all’appello il Ministero dell’interno.</h:div><h:div>Con nota del 17 novembre 2016 detto Ministero ha depositato il provvedimento del 2 agosto 2016 con cui la Questura di Udine ha revocato l’atto impugnato, rilasciando in favore dell’interessato e dei genitori l’autorizzazione al soggiorno con validità fino al 17 dicembre 2016, ritenendo cessata la materia del contendere solo fino a detto termine, insistendo per il resto nel rigetto dell’appello. </h:div><h:div>La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12 gennaio 2017.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Il provvedimento impugnato si fonda su molteplici ragioni: l’indisponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente, nonché la mancata integrazione nel tessuto sociale non svolgendo l’interessato alcuna attività lavorativa regolare.</h:div><h:div>Il ricorrente ha contestato la motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà per quanto riguarda la disponibilità dell’alloggio, e dell’insufficienza per quanto riguarda il reddito e l’inserimento sociale. </h:div><h:div>Il TAR adito ha rigettato il ricorso sotto l’assorbente profilo della mancata prova da parte dell’interessato del requisito richiesto dall’art. 4, comma 3 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ossia la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, da valutarsi positivamente, a norma degli artt. 26, comma 3 d.lgs. 286/1998 e 39, comma 3 d.P.R. 349/1999, quando lo straniero produce annualmente un reddito almeno pari al minimo di pensione sociale.</h:div><h:div>L’appellante, nel riproporre le censure formulate in primo grado, contesta il ragionamento del TAR, rilevando che al suo caso si applica l’art. 5, comma 5, secondo periodo del d.lgs. n. 286/1998. Tale disposizione, espressione del diritto al rispetto della vita familiare sancito dall’art. 8 C.E.D.U., impone all’Amministrazione una valutazione diversa rispetto al mero accertamento degli ordinari requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno. </h:div><h:div>Il provvedimento adottato il 2 agosto 2016 dalla Questura, pur privando di efficacia l’atto impugnato, non è pienamente satisfattivo della pretesa sostanziale avanzata dall’appellante, sicché la Sezione non ritiene sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, potendo l’appellante conseguire un effetto giuridico più ampio dall’accoglimento del suo ricorso.</h:div><h:div>Anche sul piano formale, poiché il ritiro dell’atto impugnato è avvenuto in dichiarata esecuzione dell’ordinanza di sospensione della sentenza appellata, ma in assenza di un riesame definitivo, proprio per la limitazione temporale apposta al rilascio del permesso di soggiorno, esso resta subordinato all’esito del giudizio e, comunque, non costituisce integrale accoglimento della censura formulata nel ricorso. </h:div><h:div>2.  L’appello è fondato, con riguardo all’assorbente profilo legato all’applicazione dell’art. 5, comma 5, secondo periodo del d.lgs. n. 286/1998,  secondo cui “<corsivo>nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale</corsivo>”.</h:div><h:div>Tale disposizione appare applicabile al caso in esame.</h:div><h:div>Soufiani Radouane è cittadino marocchino, giunto in Italia nel 2005 all’età di 16 anni grazie proprio ad un visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare; in data 10.01.2006 egli otteneva permesso di soggiorno per motivi familiari, che veniva di volta in volta rinnovato fino al 23.06.2011.</h:div><h:div>In data 24.05.2011 il sig. Soufiani, il quale aveva appena intrapreso un’attività di lavoro autonomo quale venditore ambulante, si vedeva riconosciuto un permesso di soggiorno di durata annuale per motivi commerciali/di lavoro autonomo.</h:div><h:div>In data 25.05.2012 presentava presso la Questura di Udine istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o, in alternativa, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali/di lavoro autonomo, che gli veniva respinta con il provvedimento impugnato in primo grado.</h:div><h:div>Al momento del diniego e tutt’ora i familiari dell’appellante – il padre Mohammed, la madre El Msafti Kabira, il fratello minore Hakim – risiedono in Italia. </h:div><h:div>L’Amministrazione (ma non il TAR) ha considerato l’elemento del ricongiungimento familiare, escludendolo perché anche ai familiari è stato negato il permesso di soggiorno. In realtà: </h:div><h:div>- il fratello Soufiani Faud, è titolare di carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;</h:div><h:div>- il padre Mohammed ha impugnato il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e la causa pende presso la Corte d’Appello di Trieste; </h:div><h:div>- la madre, El Msafti Kabira, al momento di adozione del provvedimento impugnato, non aveva ricevuto alcun provvedimento di espulsione.</h:div><h:div>D’altra parte, la situazione familiare è riconosciuta dalla stessa Questura di Udine, che, come anticipato, ha rilasciato il permesso di soggiorno favore dell’appellante e dei genitori con validità fino al 17 dicembre 2016.</h:div><h:div>Con sentenza n. 202 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».</h:div><h:div>Ciò fa cadere ogni dubbio sull’applicabilità dell’art. 5, comma 5, secondo periodo del d.lgs. n. 286/1998 al caso dell’appellante.</h:div><h:div>Ciò posto, l’impugnato provvedimento di diniego appare senz’altro illegittimo, attribuendo peso decisivo all’insufficienza (e neppure all’assenza) del reddito, senza considerare la situazione familiare dell’appellante.</h:div><h:div>Tale situazione non può essere considerata in via transitoria, come fa il nuovo provvedimento, che attribuisce solo temporaneamente il bene della vita richiesto.</h:div><h:div>3. L’appello è accolto.</h:div><h:div>L’esito alterno dei giudizi e l’obiettiva esistenza di carenze reddituali in capo all’appellante giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.   </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.  </h:div><h:div>Spese del doppio grado di giudizio compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/01/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Francesco Bellomo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>