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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150645820160709113204822" descrizione="" gruppo="20150645820160709113204822" modifica="20/07/2016 16:58:50" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Abbes Afidi" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2015" n="06458"/><fascicolo anno="2016" n="03326"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150645820160709113204822.xml</file><wordfile>20150645820160709113204822.docm</wordfile><ricorso NRG="201506458">201506458\201506458.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2015\201506458\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>filippo patroni griffi</firma><data>20/07/2016 16:58:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>lydia ada orsola spiezia</firma><data>16/07/2016 11:51:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/07/2016</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Filippo Patroni Griffi,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Deodato,	Consigliere</h:div><h:div>Salvatore Cacace,	Consigliere</h:div><h:div>Lydia Ada Orsola Spiezia,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00152/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno di cui al decreto Questura di Ravenna del 22.5.2013</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 6458 del 2015, proposto da: </h:div><h:div>Abbes Afidi, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Brandolini, con domicilio eletto presso Annamaria Lovelli in Roma, Via Boncompagni 93; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Questura di Ravenna; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliataria  in Roma, Via dei Portoghesi, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Vista l’ordinanza cautelare 27 agosto 2015 n.3833 con cui questa Sezione ha sospeso gli effetti della sentenza appellata;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l’Avvocato dello Stato Paola Saulino;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.Con istanza del 9.3.2013 il signor Afidi Abbes, cittadino marocchino, in Italia dal 2002, chiedeva alla Questura di Ravenna il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma la Questura con decreto 22.5.2013, dopo avviso di rigetto non recapitato, respingeva l’istanza per mancanza della disponibilità di reddito, risultando che l’ultimo rapporto di lavoro si era concluso il 21.5 2011.</h:div><h:div>Avverso tale diniego l’immigrato (dopo una istanza di riesame respinta dalla Questura) ha proposto ricorso al TAR Emilia Romagna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione.</h:div><h:div>A sostegno delle sue ragioni l’immigrato depositava, tra l’altro, la documentazione relativa alla avvenuta percezione di un reddito di euro 8.000,00 circa, per lavoro subordinato in qualità di saldatore, di cui la Questura di Ravenna non aveva trovato riscontro nella banca dati INPS, in quanto (come è emerso in seguito) il datore di lavoro (cittadino marocchino) non aveva versato i corrispondenti contributi previdenziali spettanti al dipendente.   </h:div><h:div>Nel corso del giudizio di primo grado, comunque, il datore di lavoro provvedeva anche a regolarizzare la posizione contributiva del dipendente, che depositava in giudizio l’estratto contributivo INPS al 28.10.2013.</h:div><h:div>1.1. Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n.532/2013 (poi riformata in sede di appello cautelare da questa Sezione), con successiva sentenza n.152/2015 il TAR Emilia Romagna respingeva il ricorso, ritenendo che il mancato riscontro di redditi presso l’INPS fosse elemento sufficiente ad escludere l’avvenuta percezione di redditi di provenienza lecita da parte dell’immigrante.</h:div><h:div>Avverso la sentenza del TAR l’immigrato ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con due motivi di appello.</h:div><h:div>Si sono costituite le Amministrazioni intimate con atto di mera forma, chiedendo il rigetto dell’appello.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n.3833/2015 questa Sezione ha sospeso gli effetti della sentenza appellata.</h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016, sentito l’avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la contestata legittimità del decreto con cui la Questura di Ravenna ha negato all’appellante il rinnovo del permesso di soggiorno per la riscontrata mancata disponibilità di un reddito sufficiente per vivere. </h:div><h:div>La sentenza appellata ha affermato che, secondo quanto risultava dalla banca dati dell’INPS, l’immigrato non aveva dimostrato di aver percepito nel 2012 (anno precedente a quello della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno) un reddito, proveniente da fonte lecita, per l’importo minimo per il proprio sostentamento, nella misura fissata dall’art.29 del TUI ( euro 5.577,00), non potendosi considerare leciti i redditi provenienti da rapporti di lavoro irregolari con evasione dei relativi contributi dovuti dal datore di lavoro all’ente previdenziale.</h:div><h:div>2.1. Tale argomentazione non appare condivisibile.</h:div><h:div>Infatti, come già rilevato dalla Sezione nell’ordinanza di sospensione della sentenza impugnata, in realtà la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (vedi Cass. Lav. n.22559/2010) già da qualche anno ha affermato che anche il reddito percepito in nero è un reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l’obbligo di versare i contributi previdenziali a favore del lavoratore dipendente.</h:div><h:div>Pertanto (a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado) nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno l’immigrato, ove necessario, può dimostrare con vari strumenti probatori il possesso del requisito del reddito minimo proveniente da fonte lecita, anche se si tratta di redditi provenienti da rapporti di lavoro con evasione dei relativi contributi dovuti all’ente previdenziale.</h:div><h:div>2.2. Passando ai profili di fatto del caso all’esame, dagli atti risulta che l’immigrato, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, aveva esibito in Questura sia il nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato  nel 2013 con una ditta di meccanica leggera di Massa Lombarda, con qualifica di operaio di sesto livello (corredato da relativi attestati di versamento contributi) sia il vecchio contratto con il precedente datore di lavoro (corredato dalle due ultime buste paga), entrambi i contratti corredati da ricevuta della eseguita comunicazione obbligatoria agli enti competenti (primo motivo). </h:div><h:div>Pertanto, a fronte di tali elementi, la Questura, una volta scoperto l’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, non avrebbe dovuto ritenere che la verifica negativa della banca dati dell’INPS fosse idonea, sotto il profilo probatorio,  ad escludere con presunzione assoluta la effettiva sussistenza del rapporto di lavoro indicato dall’immigrato come fonte lecita di un reddito, ma avrebbe dovuto, invece, effettuare una accurata valutazione dei vari documenti esibiti dall’interessato, chiedendone, ove necessario, l’integrazione.</h:div><h:div>2.3.Ove tale istruttoria fosse stata fatta, la Questura avrebbe rilevato che (come è confermato dai documenti depositati a sostegno della istanza di riesame successiva al decreto di rigetto) l’immigrato aveva, comunque, ricevuto dal datore di lavoro un bonifico e quattro assegni circolari a titolo di retribuzione per un totale di oltre euro 6.730,00; importo, quindi, superiore a quello minimo dell’assegno sociale pari ad euro 5.577,00 (indicato dal Questore nel decreto impugnato).</h:div><h:div>2.4.Va aggiunto che, nelle more del giudizio di primo grado, la veridicità della esposta situazione lavorativa dell’immigrato trovava conferma postuma anche nell’importo delle retribuzioni percepite riportato nel modello CUD 2013 (rilasciato dal primo datore di lavoro) e nella circostanza che nell’ottobre 2013 il primo datore di lavoro provvedeva a regolarizzare a sanatoria la posizione contributiva dell’appellante, come risulta dagli estratti aggiornati dei versamenti all’INPS a suo favore.</h:div><h:div>Peraltro, per completezza di esame della questione, occorre aggiungere che l’appellante non ha potuto partecipare al procedimento di rinnovo del permesso, in quanto l’avviso di avvio del procedimento di rigetto non gli è stato recapitato, essendo tornata al mittente la raccomandata con la annotazione “destinatario sconosciuto”, mentre è fuori discussione la circostanza che quello fosse l’indirizzo dell’appellante, che è rimasto tale anche nel corso del giudizio (secondo ed ultimo motivo). </h:div><h:div>Pertanto, non essendo stato lasciato alcun avviso per il successivo ritiro della raccomandata (come accade, invece, nel caso di precaria assenza del destinatario), l’interessato non ha mai avuto conoscenza della sussistenza dell’avviso di rigetto.</h:div><h:div>Quindi, non ha potuto presentare le proprie osservazioni, come, invece, ha fatto, quando, ricevuto il decreto di rigetto, ha presentato (alla Questura) una istanza di riesame, che la Questura ha, comunque, respinto, confermando il contenuto del primo decreto di rigetto per mancanza del reddito minimo e precisando che, comunque, non poteva accettare documentazione pervenuta successivamente alla chiusura del procedimento di rinnovo. </h:div><h:div>In realtà nel caso all’esame (a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata) la Questura, una volta constatato che all’immigrato non stato recapitato l’avviso di avvio del procedimento di rigetto, avrebbe dovuto prendere in esame la documentazione che l’interessato, fino ad allora all’oscuro dell’omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, presentava per la prima volta al fine di provare la effettiva percezione di un reddito adeguato nel 2012.</h:div><h:div>3. In conclusione, quindi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va annullato il decreto del Questore di Ravenna 18 maggio 2013 (di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno) ai fini del riesame alla luce di quanto sopra esposto.</h:div><h:div>Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in euro1,500,00 oltre gli accessori di legge, sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.           </h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l 'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del Questore di Ravenna 8 maggio 2013 ai fini del riesame alla luce di quanto in motivazione.</h:div><h:div>Pone le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre gli accessori di legge, a carico del Ministero dell’Interno .</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/01/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Anna Angela Casale</h:div><h:div>Lydia Ada Orsola Spiezia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>