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   <Provvedimento>
      <meta id="20150559620190501210446871" descrizione="" gruppo="20150559620190501210446871" modifica="5/20/2019 12:03:13 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2015" n="05596"/>
            <fascicolo anno="2019" n="03226"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <ricorso NRG="201505596">201505596\201505596.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2015\201505596\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>marco lipari</firma>
            <data>20/05/2019 12:03:13</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Pierfrancesco Ungari</firma>
            <data>04/05/2019 14:29:59</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>20/05/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>





38                                                                        <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div>
            <h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Giovanni Pescatore,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Raffaello Sestini,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 5596 del 2015, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Ambrosino, con domicilio eletto presso lo studio Rocco Manzi in Roma, piazza Bainsizza, 3; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e Questura della Provincia di Salerno;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il Cons. Pierfrancesco Ungari e udito per l’Amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Giuseppe Cimino;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. All’odierno appellante, cittadino -OMISSIS-, la Questura di Salerno, con decreto in data 17 settembre 2012, ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.</h:div>
         <h:div>2. Il diniego è motivato con l’esistenza di condanne per violazione delle norme sul diritto d’autore (sulla base di due sentenze della Corte di Appello di Salerno in data 25 febbraio 2010 – che conferma anche una condanna per resistenza a pubblico ufficiale - e 11 maggio 2010, divenute irrevocabili), considerate ostative in applicazione degli artt. 5, comma 5 e 26, comma 7-bis, del d.lgs. 286/1998.</h:div>
         <h:div>3. Il TAR Salerno, con la sentenza appellata (II, n. -OMISSIS-), ha respinto il ricorso avverso il provvedimento, sottolineando che l’applicazione della suddetta previsione ostativa non era impedita da legami familiari (in quanto il ricorrente “non può essere collocato in un ambito familiare ordinario (così come lo si deduce dal certificato di famiglia depositato in giudizio – rilasciato il 23 gennaio 2015 dal Comune di -OMISSIS- – dal quale si evince che il ricorrente in tale presunto nucleo familiare assume la veste di semplice cugino e senza che tra i soggetti genericamente intesi possa intendersi creato un nucleo familiare omogeneo)”.</h:div>
         <h:div>4. Nell’appello, lamenta che il TAR, soffermandosi sulla situazione familiare, non abbia invece considerato la lunga permanenza e l’inserimento sociale e lavorativo in Italia, e la mancanza di un’effettiva pericolosità, a fronte di due condanne per fatti risalenti e di modesto disvalore sociale.</h:div>
         <h:div>Torna a sostenere che il provvedimento impugnato è carente di istruttoria e di motivazione sotto i profili suddetti (anche a causa dell’omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/1990, viceversa necessario), posto che l’art. 9 del d.lgs. 286/1998 esclude ogni automatismo in conseguenza di condanne penali, e che la Corte Costituzionale (ord. n. 58/2014) ha affermato che la tutela rafforzata di cui all’art. 9 non si applica solo a coloro che hanno richiesto il permesso di soggiorno di lungo periodo, ma anche a coloro che hanno maturato la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno a siffatto titolo.</h:div>
         <h:div>5. Resiste per il Ministero dell’interno l’Avvocatura generale dello Stato.</h:div>
         <h:div>6. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.</h:div>
         <h:div>6.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 5839/2018 e n. 1479/2018), l’art. 26, comma 7 bis, è univoco nel disporre che deve esservi la revoca del titolo di soggiorno (e quindi, a maggior ragione, la reiezione della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo) nei confronti di chi sia stato condannato irrevocabilmente per i reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge n. 633 del 1941 e dagli art. 473 e 474 c.p. (che comprendono tutte le ipotesi di contraffazione, alterazione o indebito uso di marchi o di segni distintivi dei prodotti), senza che sia necessaria alcuna ulteriore motivazione in ordine alla pericolosità sociale.</h:div>
         <h:div>La disposizione, così intesa, ha più volte superato il vaglio di costituzionalità, con declaratorie di inammissibilità delle questioni sollevate sotto vari profili (cfr. ord. n. 189/2005; sent. n. 240/2006; ord. n. 101/2007; ord. n. 219/2009; sent. n. 152/2010). </h:div>
         <h:div>D’altra parte, è stato sottolineato che il comma 7-bis mira a reprimere, con misure anche amministrative, comportamenti la cui pericolosità sociale può non risaltare, se apprezzata con riguardo alla singolarità della condotta, ma che rientrano nell'ambito di fenomeni di illegalità di vaste proporzioni, in grado di recare un grave pregiudizio ai diritti di proprietà industriale e di incidere negativamente sulle regole della concorrenza (cfr. Cons. Stato, III, n. 3650/2013); e, dunque, la disposizione risulta di per sé ragionevole, anche se considerata alla luce dei principi in tema di limiti all'applicazione delle preclusioni automatiche e delle previsioni restrittive in tema di soggiorno. </h:div>
         <h:div>6.2. La conclusione non cambia anche considerando quanto affermato dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 58/2014, invocata dall’appellante.</h:div>
         <h:div>Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione, la Corte Costituzionale - allorché ha considerato applicabile il principio secondo cui l’art. 9 del d.lgs. 286/1998 esige che l’eventuale diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione fondata anche sulla durata del soggiorno nel territorio nazionale e sull’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, escludendo l’operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate - si è riferita unicamente ai casi in cui si tratti della richiesta della carta di soggiorno di lungo periodo, e cioè ai casi in cui vi sia stata una specifica domanda in tal senso (cfr. Cons. Stato, III, n. 950/2017; n. 5014/2016; n. 4470/2015). Infatti, affinché la situazione di prolungata e regolare presenza dello straniero sul territorio nazionale divenga giuridicamente rilevante ai fini del rilascio del titolo di soggiorno, è necessario che l’Amministrazione sia messa in grado di valutare i requisiti previsti dall’art. 9, cit., a seguito di un’apposita documentata domanda; solo per questa via il giudice può sindacare la valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo invece sostituirsi ad essa nel corso del giudizio di impugnazione di un diverso provvedimento. </h:div>
         <h:div>Nel caso in esame, non si tratta dell’impugnazione di un provvedimento che ha esaminato la sussistenza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno di lungo periodo, sicché non può applicarsi all’appellante l’interpretazione “costituzionalmente orientata” prefigurata dalla citata ordinanza n. 58/2014.</h:div>
         <h:div>6.3. Può ricordarsi che la Corte Costituzionale ha anche ritenuto compatibili con la Costituzione le norme che vietano la permanenza nel territorio dello Stato per il solo fatto che il cittadino non italiano abbia commesso determinati reati, salvo che sussistano, in contrario, reali e concrete ragioni umanitarie e solidaristiche, quali quelle contemplate dal d.lgs. 3/2007 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) e dal d.lgs. 5/2007 (attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), in quanto l’automatismo sarebbe giustificato dal bilanciamento degli interessi sottesi alla tutela della sicurezza pubblica e alla tutela della vita familiare (cfr. Corte Cost., n. 202/2013 e n. 148/2008).</h:div>
         <h:div>Per tale motivo, il TAR ha concentrato la sua attenzione sulla situazione familiare del ricorrente; tuttavia, come esposto, è lo stesso appellante che conferma l’irrilevanza in concreto di tale aspetto.</h:div>
         <h:div>6.4. Infine, l’operatività dell’automatismo preclusivo rende altresì irrilevante, ai sensi dell’art. 21-octies, della legge 241/1990, l’omissione del preavviso di rigetto.</h:div>
         <h:div>7. Considerata la natura della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="14/03/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Silvia Fera</h:div>
            <h:div>Pierfrancesco Ungari</h:div>
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   </Provvedimento>
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