<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?>
<!DOCTYPE GA SYSTEM "http://172.30.11.201:16200/cs/galight3.dtd">
<GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4">
   <Provvedimento>
      <meta id="20150501920190221190044491" descrizione="" gruppo="20150501920190221190044491" modifica="3/2/2019 9:13:42 PM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2015" n="05019"/>
            <fascicolo anno="2019" n="01462"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20150501920190221190044491.xml</file>
         <wordfile>20150501920190221190044491.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201505019">201505019\201505019.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2015\201505019\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>antonino anastasi</firma>
            <data>02/03/2019 21:13:42</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>alessandro verrico</firma>
            <data>21/02/2019 19:25:10</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>04/03/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
15            <nuova>15</nuova>
            <ereditata>15</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Antonino Anastasi,	Presidente</h:div>
            <h:div>Luca Lamberti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Alessandro Verrico,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Silvia Martino,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del T.a.r. Campania - sez. staccata di Salerno: sezione I, n. 740/2015, resa tra le parti.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 5019 del 2015, proposto dal Comune di Salerno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mea e Maria Grazia Graziani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Paolo Ricciardi in Roma, viale Tiziano 80; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>la Cooperativa Edilizia "Forze Armate" Scarl, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Annunziata, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo 92; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>il Ministero per i beni e le attivita' culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio <corsivo>ex lege</corsivo> in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div>
               <h:div>la Regione Campania, non costituita in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cooperativa Edilizia "Forze Armate" Scarl e del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Luigi Mea e Maria Annunziata e l'avvocato dello Stato Fabio Tortora;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. La Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c.a.r.l., proprietaria di un suolo in Salerno, località San Leonardo (riportato in catasto al foglio n. 41, p.lle nn. 5, 11, 26 e 27), si collocava con 62 punti in posizione utile nella graduatoria del Programma di edilizia residenziale sociale ai sensi dell’art. 8 del d.P.C.M. 16 luglio 2009 (“Piano nazionale di edilizia abitativa”) bandito dalla Regione Campania, indicando per la realizzazione dell’intervento un’area situata in parte in zona omogenea E2 – Zone agricole produttive e in parte in zona omogenea E3 – Zone boschive incolte e pascolive del vigente piano urbanistico comunale (P.U.C.). </h:div>
         <h:div>1.1. Al medesimo programma partecipava anche il Comune Salerno con due differenti progetti, vedendosi attribuire, rispettivamente 61 e 60 punti.</h:div>
         <h:div>2. Con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Campania (R.G. n. 684/2012) la Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c.a.r.l. chiedeva l’annullamento dei seguenti atti:</h:div>
         <h:div>- nota prot. n. 36047 del 27 febbraio 2012, a firma del direttore del Settore urbanistica territorio piani e programmi del Comune di Salerno, recante "<corsivo>Avviso per la definizione del Programma regionale di Edilizia Residenziale Sociale, di cui al D.D. 376/2010. Proposta di housing sociale in loc. San Leonardo in variante al PUC</corsivo>";</h:div>
         <h:div>- nota prot. n. 35139 del 24 febbraio 2012, con la quale il dirigente del Servizio trasformazioni urbanistiche del Comune di Salerno, richiamato il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio, ha richiesto il parere di competenza alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino;</h:div>
         <h:div>- parere espresso con atto 18/P del 16 febbraio 2012 dalla Commissione locale per il paesaggio;</h:div>
         <h:div>- relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento, allegati alla nota che precede;</h:div>
         <h:div>- nota prot. n. 35791 del 27 febbraio 2012, con la quale il dirigente del Servizio trasformazioni edilizie del Comune di Salerno si è determinato nel senso che "<corsivo>sul progetto così come proposto si esprime parere contrario alla adozione della richiesta variante al P.U.C.</corsivo>";</h:div>
         <h:div>- delibera di G.C. n. 198 del 2 marzo 2012, con la quale è stata aggiornata la "<corsivo>carta per l'individuazione dei vincoli</corsivo>".</h:div>
         <h:div>2.1. Con distinti ricorsi per motivi aggiunti la medesima ricorrente chiedeva altresì l’annullamento dell’atto prot. n. 13484 dell'8 maggio 2012, con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 146 d.lgs. n. 42/2004 per la realizzazione dell'intervento di <corsivo>housing </corsivo>sociale in località San Leonardo, nonché del provvedimento di diniego prot. n. 116668 del 14 giugno 2012 del dirigente del Servizio trasformazioni urbanistiche del Comune di Salerno, con il quale, richiamato il parere contrario espresso dalla Soprintendenza di Salerno, è stata respinta la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dalla cooperativa ricorrente e, infine, della delibera di C.C. n. 2 del 21 gennaio 2013 recante "<corsivo>approvazione variante parziale al P.U.C.</corsivo>" nella parte in cui ha individuato come vincolata l'area di proprietà della cooperativa ricorrente e di tutti gli atti connessi.</h:div>
         <h:div>2.2. Nel giudizio si costituivano il Comune di Salerno e il Ministero per i beni e le attività culturali, chiedendo la reiezione della domanda.</h:div>
         <h:div>2.3. Dopo aver disposto una prima consulenza tecnica d’ufficio, incaricando a tal fine l’ing. Urti, il quale depositava la richiesta relazione in data 9 maggio 2013, il T.a.r. della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), accogliendo la richiesta di integrazioni istruttorie, disponeva nuova consulenza tecnica d’ufficio, affidandola all’agronomo dr. Mattei, il quale depositava le proprie conclusioni in data 3 ottobre 2014.</h:div>
         <h:div>2.4. Il Giudice di primo grado, con sentenza n. 740/2015, depositata il 7 aprile 2015, riteneva fondati i motivi formulati da parte ricorrente tanto nel ricorso originario quanto nei motivi aggiunti, intesi a censurare il difetto d'istruttoria e di motivazione degli atti impugnati, per cui l'accertata carenza delle caratteristiche agro-forestali dell'area <corsivo>de qua</corsivo> precludeva in radice l'esame del progetto da parte della Soprintendenza, il cui atto doveva stimarsi illegittimo, così come erano da ritenersi illegittimi, in via derivata, quelli adottati dal Comune di Salerno sulla base dei medesimi presupposti. Pertanto, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava tutti gli atti impugnati.</h:div>
         <h:div>3. Con ricorso in appello il Comune di Salerno impugna la detta sentenza, chiedendone l’annullamento sulla base dei motivi riassumibili nei seguenti termini:</h:div>
         <h:div>I) “<corsivo>error in iudicando – error in procedendo – eccesso di potere (difetto di presupposto – di istruttoria – arbitrarietà – sviamento – illogicità manifesta – perplessità) – violazione di legge – difetto di motivazione - art. 111 Cost. – art. 3 e 88 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.)</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>II) “<corsivo>error in iudicando – error in procedendo – eccesso di potere (difetto di presupposto – di istruttoria – arbitrarietà – sviamento – illogicità manifesta – perplessità) – violazione di legge – difetto di motivazione</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>III) “<corsivo>error in iudicando – error in procedendo – eccesso di potere (difetto di presupposto – di istruttoria – arbitrarietà – sviamento – illogicità manifesta – perplessità) – violazione di legge art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. 42/04 – art. 2 d.lgs. 227/01 – L.R.C. n. 11 del 7.5.1996 art. 14 – difetto di motivazione</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>IV) “<corsivo>error in iudicando – error in procedendo – eccesso di potere (difetto di presupposto – di istruttoria – arbitrarietà – sviamento – illogicità manifesta – perplessità) – violazione di legge art. 142, comma 1, lett. g) d.lgs. 42/04 – art. 2 d.lgs. 227/01 – L.R.C. n. 11 del 7.5.1996 art. 14 – difetto di motivazione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>3.1. Si è costituita la Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c.a.r.l., depositando memoria difensiva, con la quale censura l’atto di appello e, conseguenzialmente, ne chiede il rigetto. Inoltre, in via subordinata, ripropone il motivo di ricorso proposto avverso la relazione prot. n. 35791 del 27 febbraio 2012.</h:div>
         <h:div>3.2. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali.</h:div>
         <h:div>3.3. Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con ordinanza n. 3049 dell’8 luglio 2015, ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito, <corsivo>ex</corsivo> art. 55, comma 10, c.p.a..</h:div>
         <h:div>3.4. Le parti hanno depositato ulteriori memorie, in particolare la Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c.a.r.l. in data 14 dicembre 2017 ed il Comune di Salerno in data 21 dicembre 2017, entrambe insistendo nelle proprie difese. L’appellata, in particolare, ha reso noto che, con delibera di G.C. n. 252 del 1° agosto 2014, il Comune di Salerno ha adeguato, dal punto di vista formale e contenutistico, il proprio P.U.C. al Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.).</h:div>
         <h:div>4. All’udienza del 16 gennaio 2018, il Collegio, con ordinanza n. 700/2018, ha disposto verificazione tecnica indicando a tal fine “<corsivo>un operatore di adeguata esperienza tecnica appartenente al Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno, designato dall’Ufficiale Responsabile del Gruppo medesimo</corsivo>”, con lo scopo di:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>a) in generale:</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>a.1) accertare la consistenza del fondo e della vegetazione gravante sull'area interessata dall'intervento di housing sociale proposto dalla Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c.a.r.l., al fine di stabilire se tale area possieda le caratteristiche agro-forestali per essere considerata coperta da bosco e, quindi, se su di essa insista il vincolo di tutela paesaggistica di cui all'art. 142, comma I, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004; </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>a.2) se lo stato dei luoghi abbia subito recenti interventi modificativi, funzionali alla realizzazione dell'intervento suindicato e tali da alterare l'originaria natura (es. taglio della macchia mediterranea alta o incendi);</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div>
         <h:div><corsivo>b) in particolare, con specifico riferimento alla parte superiore dell’area interessata dal progetto – particelle 26 e 27 - valutare le caratteristiche vegetazionali delle aree contigue, al fine di stabilire se siano o meno coperte da bosco e, nel caso positivo, quale sia il livello di contiguità rispetto all’area interessata dall’intervento de quo, e se le medesime aree siano o meno state interessate da eventuali interventi modificativi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>4.1. In seguito, la Regione Carabinieri Forestale Campania ha comunicato con:</h:div>
         <h:div>a) nota del 16 febbraio 2018 di aver conferito l’incarico alla Stazione Carabinieri Forestale di Salerno per verificare se lo stato dei luoghi abbia subito recenti interventi modificativi (lett. a.2) dell’ordinanza n. 700/2018), dichiarandosi invece incompetente ad effettuare gli altri accertamenti di cui alla detta ordinanza;</h:div>
         <h:div>b) nota dell’8 marzo 2018, il verbale di sopralluogo ai fini della risposta al quesito lett. a.2) dell’ordinanza n. 700/2018, col quale si dà atto che lo stato dei luoghi non ha subito variazioni sostanziali dalla data del precedente sopralluogo della Stazione forestale di Salerno dell’8 luglio 2015, ad eccezione della presenza di maggiore vegetazione spontanea. Dalla verifica al Catasto Incendi si è inoltre constatato che il terreno non è stato percorso da fuoco negli ultimi dieci anni.</h:div>
         <h:div>4.2. Con memoria depositata il 22 marzo 2018 il Comune di Salerno ha eccepito la nullità della verificazione a causa dell’omesso avviso di inizio delle operazioni alle parti, con contestuale richiesta di nomina di nuovo verificatore.</h:div>
         <h:div>4.3. All’udienza del 12 aprile 2018, il Collegio, con ordinanza n. 2306/2018, alla luce delle sopra esposte considerazioni e rilevata, pertanto, l’inutilizzabilità della verificazione, ha ritenuto necessario disporre, ai sensi dell’art. 67 cod. proc. amm., consulenza tecnica d’ufficio sui quesiti già posti e, a tal fine, ha nominato C.T.U. il Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Roma, con facoltà di delega.</h:div>
         <h:div>4.4. Il Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Roma ha delegato il dott. agr. Mauro Uniformi il quale, dopo aver prestato giuramento in data 2 maggio 2018, ha depositato consulenza tecnica d’ufficio in data 19 novembre 2018.</h:div>
         <h:div>5. All’udienza del 6 dicembre 2018, su richiesta delle parti, la causa è stata rinviata ad altra data per consentire alle stesse di controdedurre alle conclusioni della relazione peritale.</h:div>
         <h:div>5.1. Il Comune di Salerno e la Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c.a.r.l., rispettivamente in data 18 dicembre 2018 e in data 11 gennaio 2019, hanno depositato ulteriori memorie, entrambi insistendo nelle proprie difese.</h:div>
         <h:div>5.2. All’udienza del 14 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</h:div>
         <h:div>6. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l’esame delle censure attinenti alla valutazione della sussistenza sull’area in questione del vincolo di tutela paesaggistica.</h:div>
         <h:div>7. Al riguardo va dato atto che con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per difetto di motivazione in ordine alla preferibilità della seconda CTU rispetto alla prima. Con i motivi di appello terzo e quarto, invece, l’appellante censura le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio presa a fondamento della decisione di primo grado. </h:div>
         <h:div>In particolare, ad avviso dell’appellante, il secondo CTU avrebbe seguito una lettura parziale e riduttiva dell’art. 14 l.r. Campania n. 11/96, ritenendo determinante ai fini della qualificazione delle aree boschive il criterio dell’utilità dei prodotti ritenuti forestali e per attività plurime (per uso zootecnico).</h:div>
         <h:div>Inoltre, secondo ulteriore perizia del 27 maggio 2015 depositata dal Comune, negli anni la macchia mediterranea ha sostituito gradualmente gran parte dell’oliveto preesistente sulle particelle 26 e 27 ed il soprassuolo della macchia alta della particella 27 ha subito un’evidente modifica causata da un incendio.</h:div>
         <h:div>7.1. Il Collegio ritiene di dover analizzare le censure cumulativamente, attesa l’intima connessione sussistente tra loro.</h:div>
         <h:div>7.2. In primo luogo, va preso atto che le discordanze emerse tra le consulenze tecniche intervenute nel primo grado di giudizio attengono soprattutto alla valutazione della parte superiore dell’area interessata dal progetto, ossia quella relativa alle particelle nn. 26 e 27. </h:div>
         <h:div>7.3. In particolare, in occasione della prima consulenza tecnica d’ufficio il Giudice di primo grado poneva i seguenti quesiti: "<corsivo>se sull'area interessata dall'intervento di housing sociale proposto dalla cooperativa ricorrente insista il vincolo di tutela paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004; se esso sia coerente con le previsioni di tutela paesaggistica inserite nel P.T.C.P., con particolare riguardo alla sua eventuale interferenza con Insule e Core Areas della rete ecologica provinciale; se, in ogni caso, la documentazione progettuale relativa al suddetto intervento, secondo le regole di buona progettazione finalizzate all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, sia corredata da adeguati foto inserimenti; se, da un punto di vista paesaggistico, l'intervento comunale denominato ERP 3 ricada in area paesaggisticamente protetta e se, in caso affermativo, esso presenti, per ubicazione, entità e tipologia, lo stesso, ovvero un minore o maggiore impatto paesaggistico, di quello proposto dalla cooperativa ricorrente; se il predetto intervento comunale, ove sia accertata la sua insistenza su area paesaggisticamente protetta, sia stato sottoposto alla prevista procedura autorizzatoria e con quale esito; se, infine il progetto proposto dalla cooperativa ricorrente contempli adeguate soluzioni di mitigazione del relativo impatto paesaggistico</corsivo>". </h:div>
         <h:div>7.3.1. Il C.T.U. ing. Urti, valorizzando la “infestazione” da parte della vegetazione spontanea boschiva dell’oliveto già esistente <corsivo>in loco</corsivo> e ritenendo l’area contigua al sovrastante bosco di proprietà aliena, includeva l’area nella categoria dei “territori coperti da boschi”. Inoltre, dichiarava che tale sito ha subito negli ultimi dieci anni un profondo cambiamento attraverso il taglio della macchia mediterranea alta che si era diffusamente insediata in tali aree.</h:div>
         <h:div>7.4. Nel conferire il secondo incarico di consulenza in sostituzione del primo, scelta dettata condivisibilmente dall’esigenza di individuare un ausiliario dotato di maggiore specializzazione nel settore di interesse, il T.a.r. poneva il seguente quesito "<corsivo>se l'area interessata dall'intervento di housing sociale proposto dalla cooperativa ricorrente possieda le caratteristiche agro-forestali per essere considerata coperta da bosco e quindi gravata dal relativo vincolo di tutela paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) d. lgs n. 42/2004...qualora lo stato dei luoghi abbia subito recenti interventi modificativi, funzionali alla realizzazione dell'intervento suindicato e tali da alterare l'originaria natura... accertare le aree contigue, aventi le medesime caratteristiche vegetazionali e non interessate da suddetti eventuali interventi modificativi</corsivo>".</h:div>
         <h:div>7.4.1. Il secondo C.T.U., sebbene avesse riconosciuto la presenza nella zona alta del fondo di fitta vegetazione spontanea costituita da “macchia alta” di predominanza arborea e da “macchia bassa” di natura arbustiva, ne escludeva la contiguità con le aree boscate dei fondi viciniori e, conclusivamente, ritenendo che l’ordinamento prevalente è quello dell’uliveto in un carente stato culturale, escludeva che l’area possedesse le caratteristiche agro-forestali per essere considerata coperta da bosco e quindi gravata dal relativo vincolo. Escludeva inoltre si fossero verificati interventi modificativi sostanziali tali da alterare l’originaria natura del fondo.</h:div>
         <h:div>7.4.2. Al riguardo, questo Collegio ritiene che il primo giudice, nell’aderire a tali conclusioni, non abbia omesso le motivazioni necessarie al fine di palesare sia la preferibilità della seconda consulenza rispetto alla prima, sia l’infondatezza delle osservazioni contrarie.</h:div>
         <h:div>7.5. Ciò premesso, ritenuta inutilizzabile la parziale verificazione resa dalla Regione Carabinieri Forestali Campania, in ragione del riscontrato vizio procedurale, il Collegio rileva che, in virtù della nuova c.t.u. disposta nel presente grado di giudizio con la sottoposizione dei quesiti sopra menzionati, è emerso quanto segue:</h:div>
         <h:div>a) con riferimento all’area interessata dall’intervento di <corsivo>housing</corsivo> sociale proposto dalla Coop. Edilizia “Forze Armate” s.c.a.r.l. (particelle nn. 5-11-26-27 di cui al foglio n. 41), al fine di accertare la consistenza del fondo e della vegetazione gravante, si conclude che “<corsivo>l’area oggetto di rilievo non può in alcun modo configurarsi come bosco e quindi su di essa non insiste il vincolo di tutela paesaggistica di cui all’art. 142, comma I, lettera g) del d.lgs. n. 42/2004</corsivo>”. Invero:</h:div>
         <h:div>a.1) “<corsivo>si è accertata una situazione ambientale e conseguentemente paesaggistica certamente lontana dalla naturalità, in cui la vegetazione arborea presente, costituita sostanzialmente da piante di olivo (Olea europaea) di chiaro impianto artificiale, svolge, sebbene in precarie condizioni colturali ed inframezzato da ampie chiarie, una evidente funzione di coltivazione arborea come oliveto</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>a.2) “<corsivo>i proprietari, in attesa di perfezionare le autorizzazioni edilizie, sebbene senza curarlo particolarmente, utilizzano normalmente il fondo, provvedendo annualmente alla raccolta delle olive ed alla gestione delle canalizzazioni di scolo delle acque meteoriche</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>a.3) “<corsivo>come dimostrano lo stato della vegetazione erbaceo-arbustiva e la diffusa presenza di deiezioni, l’area risulta utilizzata anche come pascolo bovino</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>b) il c.t.u. “<corsivo>esclude che lo stato dei luoghi abbia subito recenti interventi modificativi, funzionali alla realizzazione dell’intervento suindicato e tali da alterare l’originaria natura siano essi causati dal taglio di vegetazione arborea tipica della macchia mediterranea alta che da incendi</corsivo>”, sulla scorta di quanto risultante dalla certificazione del Corpo Forestale dello Stato prot. n. 11721 del 4 novembre 2015, nonché dalla certificazione della Procura della Repubblica del Tribunale Salerno prot. n.18288/07/B R.G. del 23 novembre 2007;</h:div>
         <h:div>c) con specifico riferimento alla parte superiore dell’area interessata dal progetto (particelle 26 e 27), il c.t.u., considerato che le stesse risultano prive di vegetazione arborea spontanea, “<corsivo>esclude che le particelle 26 e 27 siano state coperte da bosco e/o che ne siano state alterate le originarie caratteristiche vegetazionali di macchia mediterranea</corsivo>”; ritiene, altresì, che le particelle n. 108 e 109, che non fanno parte del lotto di terreno oggetto di verifica, “<corsivo>ai fini della definizione di bosco potrebbero eventualmente essere considerate nel solo caso in cui sussista una contiguità tra la vegetazione forestale in esse presenti e quella delle particelle limitrofe che, però, nel caso in questione non è presente</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>7.6. Il Collegio ritiene che le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio sono pienamente condivisibili, in quanto sufficientemente motivate e conformi al materiale probatorio in atti. Le stesse, peraltro, trovano conferma in quanto espresso, precedentemente all’adozione del parere della Soprintendenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione <corsivo>ex</corsivo> art. 146 d.lgs. n. 42/2004, nell'autorizzazione del Settore agricoltura e foreste della Provincia di Salerno prot. PSA201100177023 del 26 luglio 2011, dalla quale risulta che il terreno in questione è "<corsivo>coltivato prevalentemente ad oliveto</corsivo>", nonché nell'attestazione prot. n. 20120220514 del 21 marzo 2012 del dirigente del Settore tecnico amministrativo provinciale foreste della Regione Campania, dalla quale risulta che le particelle interessate dall'intervento “<corsivo>non rientrano tra le tipologie di soprassuolo definite bosco...di conseguenza dette particelle non ricadono nelle aree di cui al comma 1, lett. g) dell'art. 12 del D.lgs 24.3.2006 n. 157 (che ha modificato ed integrato l'art. 42 del D. Lgs 42/2004)</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>7.6.1. Del resto, in senso contrario non convincono le controdeduzioni dell’appellante, le quali, seppur in assenza di evidenze probatorie, fanno riferimento per lo più ad un fenomeno di riforestazione (con specie proprie della macchia mediterranea) che, sebbene (a suo avviso) in atto, non presenta al momento manifestazioni evidenti, tali da aver mutato lo stato del terreno o, quanto meno, da far ritenere che un mutamento sia in essere. Invero, trattasi esclusivamente della normale, benché sporadica, diffusione di specie vegetali, causata dalla assenza di ordinaria attività di manutenzione del terreno, che, di per sé, non è sufficiente a determinare la trasformazione in bosco di un’area ad uso agricolo.</h:div>
         <h:div>Peraltro:</h:div>
         <h:div>a) non sono pertinenti i riferimenti alla presenza di macchia mediterranea su particelle limitrofe (nella specie, nn. 108 e 109), attesa la dimostrata assenza di contiguità con la vegetazione presente nell’area in esame;</h:div>
         <h:div>b) non vengono fornite sufficienti prove contrarie alle circostanze relative al rinvenimento di deiezioni, dimostrative della pratica del pascolo bovino, nonché all’assenza del passaggio di incendi nell’area;</h:div>
         <h:div>c) non può valere la circostanza, dedotta dall’appellante, secondo cui le particelle n. 26 e 27 siano inserite come aree ad elevata biodiversità sia nella Carta della rete ecologica provinciale del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) di Salerno che nella Cartografia della rete ecologica del Comune stesso e che sia il PTPC della Provincia di Salerno che il PTR della Regione Campania definiscono come risorsa forestale gran parte dell’area delle particelle nn. 26 e 27.</h:div>
         <h:div>Invero, dal riscontro delle reali caratteristiche del luogo, ottenuto mediante accertamento in concreto, con verifica sul campo, emerge la poca affidabilità delle cartografie tematiche, le cui risultanze, spesso basate su studi di carattere generale, non possono ritenersi prevalenti nello specifico caso all’esame.</h:div>
         <h:div>7.7. Ciò premesso sul piano fattuale, occorre considerare a livello normativo che la nozione di bosco può essere desunta dalla lettura coordinata delle seguenti disposizioni:</h:div>
         <h:div>a) l'art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, che così dispone: "<corsivo>Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: … g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>b) l’art. 2 (“Definizione di bosco e di arboricoltura da legno”), comma 6, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”), secondo cui: “<corsivo>Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati</corsivo>”;</h:div>
         <h:div>c) l’art. 3 (“Definizioni”) del d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 (“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”), che prevede: “<corsivo>1. I termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Si definiscono: … m) bosco da pascolo: le superfici a bosco destinate tradizionalmente anche a pascolo con superficie erbacea non predominante; … r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;  …. 3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. 4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Inoltre, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, a livello regionale vige l’art. 14, comma 2, della l.r. Campania 7 maggio 1996, n. 11 che definisce "boschi":</h:div>
         <h:div>a) "<corsivo>i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico</corsivo>";</h:div>
         <h:div>b) altresì “<corsivo>gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>7.8. Alla luce del descritto quadro normativo, il Collegio, conformemente all’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2016, n. 3574; <corsivo>id</corsivo>., Sez. VI, 29 maggio 2013, n. 1851; <corsivo>id</corsivo>., Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5452), ritiene di dover aderire ad una nozione sostanziale di bosco, secondo cui:</h:div>
         <h:div>a) sebbene, secondo il dettato dell’art. 142, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 42/04, essa risulta nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall’art. 2 d.lgs. n. 227/01, in virtù di questo rinvio, postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da "vegetazione forestale arborea" e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe;</h:div>
         <h:div>b) invero, la finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" <corsivo>ex</corsivo> art. 131 d.lgs. n. 42/04 (<corsivo>cfr</corsivo>. Cons. Stato, VI, 12 novembre 1990, n. 951);</h:div>
         <h:div>c) per questa ragione dalla nozione di bosco vanno esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand’anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari;</h:div>
         <h:div>d) la copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta e deve essere tendenzialmente permanente:</h:div>
         <h:div>d.1) al contrario, non è di per sé sufficiente all’integrazione della nozione la mera presenza di piante, le quali, sebbene numerose, non siano tali da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi.</h:div>
         <h:div>7.9. Pertanto, in ragione degli elementi probatori emersi nel giudizio ed in esito alle risultanze della relazione tecnica innanzi illustrata, il Collegio deve escludere che all'insediamento in questione possa attagliarsi, ai fini paesaggistici che qui interessano, la definizione di bosco, difettandone la morfologia, la complessità e la vitalità endogena e compiuta. Invero, alla evidente funzione di coltivazione arborea come oliveto si associa l’assenza di recenti interventi modificativi, così come la mancanza di elementi dimostrativi di un processo di riforestazione in atto nonché l’assenza di contiguità con la vegetazione forestale di particelle limitrofe.</h:div>
         <h:div>Attesa pertanto la mancata integrazione della nozione di "bosco", desumibile dal citato combinato disposto nonché dalla elaborazione giurisprudenziale, ed accertata l’assenza in concreto del valore paesaggistico presunto dall'art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004, anche secondo le previsioni integrative apportate dalla richiamata normativa regionale, deve essere esclusa la necessità dell’adozione dell'autorizzazione paesistica e forestale, diversamente da quanto effettuato nel caso di specie. A conferma di quanto statuito dal primo giudice, il Collegio ravvisa pertanto nel procedimento in esame un difetto di istruttoria e di motivazione, che ha condotto, in maniera illegittima, ad attivare il procedimento autorizzatorio, culminato nel parere negativo della Soprintendenza e negli atti adottati dal Comune di Salerno sulla base dei medesimi presupposti.</h:div>
         <h:div>8. Resta pertanto da analizzare il primo motivo di appello, con il quale viene censurata la carenza assoluta di motivazione nella sentenza di primo grado in relazione all’impugnazione del parere del Servizio trasformazioni edilizie (nota prot. n 35791 del 27 febbraio 2012), il quale ad avviso dell’appellante, a differenza degli altri atti impugnati, non riguarda il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma la richiesta di variante al P.U.C..</h:div>
         <h:div>8.1. La censura è infondata, dovendo pertanto trovare conferma la statuizione di annullamento in ragione di quanto già esposto al precedente punto 7.</h:div>
         <h:div>8.2. Invero, l’atto in questione (nominato “Relazione istruttoria edilizia”), che rappresenta il parere reso dal servizio comunale, competente alle trasformazioni edilizie, in merito al progetto di <corsivo>housing</corsivo> sociale in località San Leonardo presentato dalla cooperativa edilizia, fonda il proprio esito negativo su un motivo, definito espressamente come principale (in termini, “<corsivo>La presente proposta progettuale non è condivisibile per il seguente principale motivo</corsivo>”).</h:div>
         <h:div>Ebbene, il servizio comunale, oltre a richiamare nelle premesse il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004, afferma in particolare che l'intervento interessa un'area “<corsivo>inserita in parte in un ambito di elevata biodiversità caratterizzante Insule e Core Areas della rete ecologica, lambito da zone cuscinetto aventi, funzioni di filtro protettivo rispetto agli effetti deleteri della matrice antropica</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Pertanto, quanto in precedenza affermato in ordine all’assenza in concreto del valore paesaggistico presunto dall'art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004 determina inevitabilmente l’illegittimità del parere, come correttamente statuito in primo grado. In senso contrario, del resto, non può deporre la presenza di ulteriori motivi ostativi dedotti dal Comune per il diniego, avendo gli stessi dichiaratamente carattere secondario e sussidiario.</h:div>
         <h:div>Ciò considerato, resta pertanto assorbito il motivo di cui al ricorso introduttivo riproposto in via subordinato dalla Cooperativa appellata. </h:div>
         <h:div>9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto.</h:div>
         <h:div>10. Le spese del grado di giudizio tra il Comune appellante e la Cooperativa appellata seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Per il resto vanno compensate.</h:div>
         <h:div>11. Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in dispositivo, sono poste definitivamente a carico del Comune di Salerno ai sensi dell’art. 66, comma 4 c.p.a..</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 5019/2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna l’appellante al pagamento in favore della Cooperativa Edilizia Forze Armate s.c.a.r.l. delle spese del grado di giudizio, nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.</h:div>
         <h:div>Compensa fra le altre Parti le spese del grado di giudizio.</h:div>
         <h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00).</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="14/02/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div/>
            <h:div>Alessandro Verrico</h:div>
         </sottoscrivente>
      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
