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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150193720160509185855712" descrizione="" gruppo="20150193720160509185855712" modifica="13/05/2016 07:47:49" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Anna Maria Petrelli"><descrittori><registro anno="2015" n="01937"/><fascicolo anno="2016" n="02401"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="02210" anno="2015"/></descrittori><file>20150193720160509185855712.xml</file><wordfile>20150193720160509185855712.docm</wordfile><ricorso NRG="201501937">201501937\201501937.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2015\201501937\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>lanfranco balucani</firma><data>13/05/2016 07:47:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Massimiliano Noccelli</firma><data>10/05/2016 17:20:15</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/06/2016</dataPubblicazione><ricorso NRG="201502210">201502210\201502210.xml</ricorso><classificazione>29<nuova>29</nuova><ereditata>29</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Lanfranco Balucani,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Deodato,	Consigliere</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere</h:div><h:div>Lydia Ada Orsola Spiezia,	Consigliere</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1937 del 2015 e quanto al ricorso n. 2210 del 2015:</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. Staccata di -OMISSIS- Sezione II n. 03130/2014, resa tra le parti, concernente la cessazione dal servizio di Polizia di Stato - diniego riammissione in altro servizio o ruolo anche di altre pp.aa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2015, proposto da: </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Pio Torcicollo in Roma, via Carlo Mirabello, n. 11; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ex lege</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>visto gli atti di costituzione, nei rispettivi giudizi, del Ministero dell’Interno e di -OMISSIS-;</h:div><h:div>viste le memorie difensive;</h:div><h:div>visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>visto l’art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. 196/2003;</h:div><h:div>relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti rispettivamente ricorrenti nei giudizi riuniti e, in particolare, per -OMISSIS- l’Avv. Vincenzo Parato e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;</h:div><h:div>ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2015, proposto da: </h:div><h:div>Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso l’Avv. Giuseppe Pio Torcicollo in Roma, via Carlo Mirabello, n. 11; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. L’odierna appellante nel giudizio R.G. n. 1937/2015, -OMISSIS-, già Assistente Capo della Polizia di Stato, con decreto del 12.5.2009 è stata sospesa in via cautelare dal Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la -OMISSIS-perché tratta in arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di -OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale R.G. n. -OMISSIS-</h:div><h:div>1.1. Ella era accusata – insieme con altre 26 persone tutte appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di -OMISSIS- – dei reati di cui agli artt. 110, 81 e 317 c.p. (concorso in concussione continuata) per avere, in concorso tra loro e abusando della loro qualità di pubblici ufficiali, fatto parte di una organizzazione finalizzata al compimento di una serie indeterminata di reati di concussione, corruzione, falso in atto pubblico, assicurando ad imprenditori salentini e utenti della strada l’esenzione da eventuali controlli e contestazioni di violazione delle norme del codice della strada e delle altre norme sulla circolazione stradale in cambio di danaro e altre utilità.</h:div><h:div>1.2. Allo scadere del termine massimo di cinque anni previsto per la sospensione cautelare, infine, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.4.2014 l’odierna appellata è stata riammessa in servizio, con riserva all’esito del giudizio penale, e invitata a visita per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale.</h:div><h:div>1.3. L’interessata veniva quindi convocata presso il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato per essere sottoposta ad accertamenti della Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti attitudinali che, tenuto conto dei risultati conseguiti nelle prove e delle risultanze del colloquio, con verbale-OMISSIS-del 16.5.2014 l’ha dichiarata non idonea in attitudine al servizio.</h:div><h:div>1.4. A seguito di tale accertamento, quindi, con provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22.5.2014 l’Amministrazione ha disposto la cessazione dal servizio di -OMISSIS-, per carenza dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, della l. 121/1981.</h:div><h:div>2. Avverso tale provvedimento l’odierna appellata ha proposto al T.A.R. Puglia, sezione staccata di -OMISSIS-, ricorso R.G. n. 1717/2014, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa interpretazione e per abuso/eccesso di potere.</h:div><h:div>2.1. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere a tale ricorso.</h:div><h:div>2.2. Successivamente alla proposizione di tale ricorso, poi, con provvedimento del 26.6.2014 l’Amministrazione ha respinto l’istanza dell’odierna appellata volta ad ottenere il reimpiego in altro ruolo o in altra Amministrazione ai sensi del d.P.R. 339/1982.</h:div><h:div>Anche contro tale provvedimento l’interessata ha proposto, sempre avanti al T.A.R. Puglia, sezione staccata di -OMISSIS-, ricorso R.G. n. 1981/2014, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione del citato d.P.R. 339/1982.</h:div><h:div>2.3. Anche in tale giudizio si è costituita l’Amministrazione per resistere al ricorso.</h:div><h:div>3. Il T.A.R. Puglia, riuniti i ricorsi, con la sentenza n. 3130 del 19.12.2014, ha respinto il primo ricorso (R.G. n. 1717/2014) e accolto, invece, il secondo (R.G. n. 1981/2014), annullando il provvedimento che aveva rigettato l’istanza di transito in altri ruoli dell’Amministrazione o in altre Amministrazioni pubbliche.</h:div><h:div>4. Avverso tale sentenza, nella parte in cui ha respinto il ricorso R.G. n. 1717/2014, ha proposto appello, di cui al R.G. n. 1937/2015, -OMISSIS-, deducendo quattro motivi di censura che saranno esaminati in seguito, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma <corsivo>in parte qua.</corsivo></h:div><h:div>4.1. Si è costituita l’Amministrazione con mera memoria di stile per resistere al ricorso.</h:div><h:div>4.2. Contro la stessa sentenza, con distinto ricorso di cui al R.G. n. 2210/2015, ha altresì proposto appello il Ministero dell’Interno, nella parte in cui essa ha accolto il ricorso R.G. n. 1981/2014, e ne ha chiesto per parte sua, previa sospensione, la riforma <corsivo>in parte qua.</corsivo></h:div><h:div>4.3. Si è costituita in tale giudizio -OMISSIS-, depositando controricorso.</h:div><h:div>4.4. I due giudizi, chiamati alla camera di consiglio del 23.4.2015 per la trattazione degli incidenti cautelari, sono stati rinviati all’udienza pubblica per la sollecita definizione del merito.</h:div><h:div>4.5. Infine nella pubblica udienza del 14.4.2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.</h:div><h:div>5. Gli appelli qui in esame, proposti rispettivamente da -OMISSIS- e dal Ministero dell’Interno, devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., perché aventi ad oggetto la stessa sentenza del T.A.R. Puglia, sezione staccata di -OMISSIS- 19.12.2014, n. 3130.</h:div><h:div>6. L’appello proposto da -OMISSIS-, ciò premesso, è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>7. Con un primo motivo (pp. 4-13 del ricorso) l’appellante deduce, in sintesi, la disapplicazione del D.M. 198/2013 nella parte in cui, senza apposita delega ai sensi dell’art. 17 della l. 400/1988, disciplina i requisiti per gli appartenenti alla Polizia di Stato.</h:div><h:div>7.1. Il d.P.R. emanato in attuazione dell’art. 25 della l. 121/1981, sostiene infatti l’appellante, avrebbe disciplinato le modalità per le valutazioni psico-fisiche, ma non avrebbe mai disciplinato i casi e le modalità di effettuazione dei test psico-attitudinali da parte degli appartenenti alla Polizia di Stato.</h:div><h:div>7.2. Questo vuoto normativo sarebbe stato colmato dal D.M. 198/2003, il quale nell’art. 2 disciplinerebbe anche i casi, diversi dalle infermità, in cui gli appartenenti alla Polizia di Stato potrebbero o dovrebbero essere sottoposti ai test psico-attitudinali. </h:div><h:div>7.3. L’appellante -OMISSIS-, all’esito di un complesso ragionamento, chiede che il D.M. sia disapplicato nella parte in cui pretende di disciplinare casi non previsti dalla delega e, cioè, le ipotesi nelle quali gli appartenenti alla Polizia di Stato vengano sottoposti anche ad accertamenti psico-attitudinali, come l’attuale appellante.</h:div><h:div>7.5. Il motivo è inammissibile per la sua novità.</h:div><h:div>7.6. Esso non è mai stato dedotto in primo grado, in nessun motivo del ricorso originario, tanto che il T.A.R. --OMISSIS-, appunto, non si è mai pronunciato in ordine al presunto difetto di copertura legislativa, al conseguente vizio di eccesso di delega, qui dedotto, e alla disapplicazione del D.M. 198/2003 per questo asseritamente illegittimo, qui invocata.</h:div><h:div>7.7. Il motivo, per il divieto dei <corsivo>nova</corsivo> in appello, deve pertanto essere dichiarato inammissibile, essendo peraltro infondato, nel merito, per tutte le ragioni che ora di seguito si esporranno.</h:div><h:div>8. Con un secondo motivo (pp. 13-22 del ricorso) l’odierna appellante -OMISSIS- censura la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimo l’accertamento attitudinale svolto nei suoi riguardi e deduce, in particolare, l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 2, comma 3, del D.M. 198/2003.</h:div><h:div>8.1. Il motivo è destituito di fondamento.</h:div><h:div>8.2. Questo Consiglio, sia in sede consultiva (v., in particolare, il parere n. 4787 del 29.10.2010, reso dalla Commissione speciale all’uopo istituita) che in sede giurisdizionale (v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cons. St., sez. III, 11.9.2014, n. 4651), ha chiarito che nulla osta ad ammettere, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 198/2003, che l’accertamento dell’idoneità possa avvenire in costanza di rapporto, ove sussistano peculiari condizioni, e che l’esistenza di un lungo periodo di assenza dal servizio, che possa avere inciso sulla concreta idoneità a prestare servizio, ben può integrare quelle «<corsivo>specifiche circostanze</corsivo>» poste a base della necessità di riesaminare l’attitudine al servizio.</h:div><h:div>8.3. L’Amministrazione quindi, con scelta discrezionale ed in presenza di determinati presupposti, può disporre la verifica dell’idoneità psichica e fisica al servizio di polizia in costanza del rapporto ai sensi dell’art. 2 del D.M. 198/2003.</h:div><h:div>8.4. Con riguardo, in particolare, alla verifica del requisito psico-attitudinale, la giurisprudenza di questo Consiglio – in presenza di riammissione in servizio dopo un provvedimento espulsivo dichiarato illegittimo – ha riconosciuto la possibilità di detta verifica nei casi di assenza per un non limitato periodo dal servizio di polizia.</h:div><h:div>8.5. Tale servizio si caratterizza, infatti, per continuità di impegno sul territorio negli essenziali compiti di ordine pubblico e di repressione dei reati.</h:div><h:div>8.6. Il suo stesso svolgimento concorre, quindi, nello sviluppo ed affinamento delle qualità professionali dell’operatore di polizia e la sua interruzione per lungo periodo può avere incidenza sui requisiti di idoneità fisica e psichica, quali accertati nel momento di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, e determinare una ricaduta degli stessi al di sotto della soglia di idoneità ordinariamente richiesta (cfr. Cons. St., sez. VI, 19.4.2012, n. 2306).</h:div><h:div>8.7. Il <corsivo>fattore tempo</corsivo> dell’assenza dal servizio può, quindi, essere ricondotto nell’alveo delle specifiche circostanze, alle quali fa richiamo l’art. 2, comma 3, del D.M. 198/2003 – concernente i requisiti di idoneità fisica e psichica attitudinale di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato – in presenza delle quali può disporsi d’ufficio il giudizio di idoneità al servizio.</h:div><h:div>8.8. I requisiti di idoneità fisica e psichica devono infatti permanere, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 198/2003, per tutto il periodo di appartenenza al corpo della Polizia di Stato.</h:div><h:div>8.9. Al momento della riammissione in impiego l’accertamento non resta circoscritto alla sola idoneità fisica e psichica, ma si estende anche al requisito attitudinale.</h:div><h:div>8.10. Invero l’art. 25 della l. 121/1981, diversamente da quanto assume l’odierna appellante, prende in considerazione in modo unitario i requisiti psico-fisici ed attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, da stabilirsi a mezzo di apposto regolamento.</h:div><h:div>8.11. Inoltre l’art. 2 del D.M. 198/2003 – che disciplina gli accertamenti nel corso del rapporto di impiego – nella sua rubrica è testualmente riferito all’«<corsivo>accertamento dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato</corsivo>».</h:div><h:div>8.12. Mentre, quindi, il primo e secondo comma di detta disposizione riguardano i requisiti di idoneità fisica e psichica al servizio e disciplinano le modalità di verifica in costanza di rapporto, il terzo comma concerne il “<corsivo>giudizio di idoneità al servizio</corsivo>” complessivamente considerato – da disporsi d’ufficio in presenza delle situazioni e circostanze ivi indicate – che si estende anche al requisito attitudinale, stante la specifica tipologia di impegno che grava sul personale appartenente alla Polizia.</h:div><h:div>8.13. Non può del resto accedersi alla tesi dell’immutabilità, nel tempo, del possesso del requisito attitudinale al servizio di polizia messo in discussione.</h:div><h:div>8.14. Le manifestazioni della struttura psichica inerenti al livello evolutivo, al controllo emotivo, alle capacità intellettive, al grado di socialità (tutti aspetti qualificati nella tabella 3 allegata al D.M. 198/2003 siccome rilevanti agli effetti della valutazione dell'attitudine al servizio) possono essere influenzate e condizionate nel tempo da diversi fattori e non costituiscono realtà innate e tantomeno immutabili (cfr. il citato parere di questo Cons. St., Commissione speciale, 29.10.2010, n. 4787).</h:div><h:div>8.15. Un mutamento nella sfera motivazionale del soggetto ad assolvere il delicato ruolo che grava sull’appartenente alla Polizia di Stato – che implica specifico impegno, spirito di sacrificio, assunzione di rischio, conduzione di una vita di relazione ispirata al rigoroso rispetto della legge ed alla massima tutela della propria immagine e reputazione – è quindi possibile in presenza di un periodo di non limitata interruzione del servizio attivo, e ciò rende necessario, oltreché opportuno, procedere ad un rinnovata verifica dell’idoneità, anche sotto il profilo dell’attitudine, all’assolvimento dei compiti di istituto.</h:div><h:div>8.16. Giova qui solo aggiungere che siffatto accertamento, diversamente da quanto dedotto dall’appellante nel primo motivo (come detto sopra, peraltro, inammissibile), non è impedito dalla mancata adozione del decreto del Capo della Polizia cui l’art. 2, comma 2, del D.M. 198/2003, demanda la fissazione dei criteri e delle modalità in base alle quali procedere alla verifica programmata e periodica del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica al servizio di polizia.</h:div><h:div>8.17. Si tratta, invero, di una disposizione che riguarda i dipendenti in costanza di rapporto di lavoro nei cui confronti deve aver luogo, con carattere di periodicità, il riscontro del permanere dei requisiti di idoneità al servizio.</h:div><h:div>8.18. Il contenzioso introdotto riguarda, invece, la diversa fattispecie della ricostituzione del rapporto di lavoro dopo un lungo periodo di interruzione cui segue, come innanzi esposto, la necessità della preliminare verifica del permanere dell’idoneità a servizio secondo quanto consentito dal richiamato art. 2, comma 3, del D.M. 198/2003 (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 10.9.2015, n. 4321).</h:div><h:div>8.19. Ne discende, per i motivi esposti, la radicale infondatezza del secondo motivo qui proposto.</h:div><h:div>9. Inammissibile è, ancora, il terzo motivo (pp. 21-26 del ricorso), con il quale l’odierna appellante lamenta l’eccesso di potere per averla l’Amministrazione trattenuta nella posizione di sospesa dal servizio senza alcun atto emanato dall’Amministrazione con l’evidente, malcelato uso del potere discrezionale per fine disciplinare in pendenza del procedimento penale e l’affermata illegittimità del perdurare della sospensione cautelare per 5 anni con conseguente illegittimità anche dei conseguenti accertamenti attitudinali.</h:div><h:div>9.1. Si è al cospetto di un motivo mai dedotto nel primo grado di giudizio e, in particolare, nel ricorso originario, ove mai -OMISSIS- aveva lamentato la circostanza di essere stata trattenuta in uno stato di sospensione protrattosi oltre il termine massimo previsto dalla legge quale vizio invalidante e mezzo processuale al fine di ottenere l’annullamento della valutazione di inidoneità attitudinale.</h:div><h:div>9.2. Il motivo, quindi, viola il divieto dei <corsivo>nova</corsivo> in appello, sancito dall’art. 101, comma 1, c.p.a., ed è come tale inammissibile.</h:div><h:div>9.3. In ogni caso, quando pure si voglia prescindere da tale assorbente rilievo, esso è del tutto infondato, perché, anche ammettendo che l’Amministrazione abbia trattenuto illegittimamente l’odierna appellante in uno stato di sospensione cautelare protrattosi oltre il termine massimo di cinque anni, ciò non ha vulnerato in alcun modo il suo diritto di difendersi in ordine alla dedotta illegittimità della nuova valutazione attitudinale prodromica alla riammissione in servizio.</h:div><h:div>10. Altrettanto inammissibile è, poi, il quarto motivo (pp. 26-35 del ricorso), con il quale l’odierna appellante lamenta, seppure in modo disorganico e non chiaro, la disparità del trattamento riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto alle altre forze di polizia, in violazione dell’art. 16 della l. 121/1981 e degli artt. 3 e 97 Cost., poiché non si rinverrebbe in alcun altro ordinamento delle varie forze di polizia una consimile disposizione, secondo cui dopo il periodo quinquennale di sospensione dal servizio l’ufficiale o agente di P.S. dovrebbe sottoporsi ad una nuova valutazione attitudinale per essere riammesso in servizio.</h:div><h:div>10.1. Il motivo viola anch’esso il divieto dei <corsivo>nova</corsivo> in appello perché non è mai stato dedotto nel ricorso di primo grado, con conseguente sua inammissibilità.</h:div><h:div>11. Quanto all’ultimo accenno, contenuto alle pp. 35-36 del ricorso, secondo cui il procedimento penale avrebbe inciso particolarmente sulle prove sostenute dall’odierna appellante e, soprattutto in relazione ambientale, imporrebbe la ripetizione dei test effettuati in sede di verifica attitudinale, anche alla luce della perizia di parte, ne è evidente la genericità, non avendo esso analiticamente contestato le penetranti motivazioni espresse dal T.A.R. --OMISSIS- sulle valutazioni di inidoneità attitudinale (pp. 12-14 della sentenza impugnata), nonché la apoditticità, non potendo presumersi che il dipendente, per il solo fatto di essere soggetto ad un giudizio penale (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 12.11.2014, n. 5576), sia “stressato” <corsivo>sine die</corsivo>, con l’invocata necessità di ripetere <corsivo>ad infinitum</corsivo> la prova attitudinale.</h:div><h:div>11.1. Anche l’istanza istruttoria formulata <corsivo>in extremis</corsivo> dall’appellante e volta ad ottenere una ripetizione del giudizio attitudinale, quindi, deve essere respinta, apparendo il giudizio espresso dalla competente Commissione immune da macroscopici errori o travisamento dei fatti, come ha ritenuto, del resto, la sentenza qui impugnata (pp. 12-14), con motivazione che non è stata oggetto di circostanziata e analitica doglianza, laddove ha respinto il quarto motivo dell’originario ricorso (pp. 12-18).</h:div><h:div>12. Ne segue che l’appello proposto da -OMISSIS-, in quanto infondato (prima ancora che inammissibile in molti suoi motivi), deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata laddove ha respinto il ricorso R.G. n. 1717/2014, accertando la piena legittimità del Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Direzione Centrale del 22.5.2014 che, sulla scorta del verbale-OMISSIS-del 16.5.2014 della competente Commissione, l’ha dichiarata cessata dal servizio per accertata inidoneità attitudinale.</h:div><h:div>13. Merita accoglimento, per converso, l’appello proposto dal Ministero dell’Interno.</h:div><h:div>14.1. Il T.A.R. --OMISSIS- ha accolto il ricorso R.G. n. 1981/2014 proposto da -OMISSIS- contro il provvedimento di cui alla nota-OMISSIS-del 26.6.2014, con il quale l’Amministrazione ha rigettato l’istanza per il passaggio a diverso impiego, ritenendo integrata la violazione del d.P.R. 339/1982.</h:div><h:div>14.2. Secondo il primo giudice, una volta ritenuta la ricorrente inidonea sotto il profilo psico-attitudinale, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di adibizione ad altre mansioni all’interno dei ruoli della Polizia di Stato o in altri ruoli della Pubblica Sicurezza o del Ministero dell’Interno o, ancora, in altre Amministrazioni statali.</h:div><h:div>Secondo il T.A.R., essendo il d.P.R. 339/1982 emanato in virtù di delega conferita dal Governo dall’art. 36, punto XX, della l. 121/1981, per «<corsivo>la determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all’assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli</corsivo>», rientrerebbe nell’ambito applicativo del d.P.R. 339/1982 anche l’inidoneità attitudinale.</h:div><h:div>14.3. Una diversa interpretazione, ad avviso del primo giudice, presterebbe il fianco a dubbi di costituzionalità in relazione all’art. 3 Cost., per una evidente disparità di trattamento tra impiegati dello Stato giudicati non idonei per motivi di salute e quelli giudicati non idonei per motivi attitudinali (pp. 16-17 della sentenza impugnata).</h:div><h:div>14.4. L’interpretazione del primo giudice non può essere condivisa.</h:div><h:div>14.5. Anzitutto l’art. 36, cpv. XX, della l. 121/1981 contiene una delega per la «<corsivo>determinazione delle modalità, in relazione a particolari infermità o al grado di idoneità all’assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli</corsivo>».</h:div><h:div>14.6. La disposizione, con l’endiadi “<corsivo>particolari infermità o al grado di idoneità all’assolvimento dei servizi di polizia</corsivo>”, sembra fare riferimento ad una inidoneità di tipo psico-fisico e, quindi, ad un impedimento oggettivo di natura patologica, peraltro in forme assai gravi, e non attitudinale.</h:div><h:div>14.7. E tanto si desume, del resto, anche dal tenore letterale del’art. 1 del d.P.R. 339/1982, che fa riferimento a personale «<corsivo>giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute</corsivo>» (v. sul punto, espressamente, anche T.A.R. Lazio, 26.5.2014, n. 5591).</h:div><h:div>14.8. Anche la giurisprudenza di questo Consiglio, pur senza essersi pronunciata specificamente sulla questione, fa riferimento ad una inidoneità dovuta a cause patologiche e non alla mancanza di requisiti attitudinali (v., al riguardo, Cons. St., sez. III, 3.3.2015, n. 1048).</h:div><h:div>15. Ne segue che, in presenza dell’accertata inidoneità attitudinale di -OMISSIS-, l’Amministrazione non poteva applicare il d.P.R. 339/1982, che si riferisce alle sole ipotesi di inidoneità psico-fisica e non a quella di inidoneità attitudinale.</h:div><h:div>15.1. È infine manifestamente infondata la questione di costituzionalità, sollevata da -OMISSIS- per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. nel controricorso (pp. 17-18), perché il giudizio di inidoneità attitudinale riguarda l’incapacità caratteriale ad assolvere i compiti di servizio, da parte del dipendente, ed è ben differente dai particolari e gravi motivi di salute che ne consentono, a determinate condizioni, il transito «<corsivo>ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato</corsivo>».</h:div><h:div>16. L’appello del Ministero dell’Interno, quindi, merita accoglimento, ben avendo l’Amministrazione respinto l’istanza di cui al d.P.R. 339/1982 per la sua inapplicabilità al caso di specie.</h:div><h:div>17. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere respinto l’appello proposto da -OMISSIS- e accolto, invece, quello proposto dal Ministero dell’Interno, sicché, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso R.G. n. 1981/2014 proposto in primo grado da -OMISSIS- contro il provvedimento di cui alla nota-OMISSIS-del 26.6.2014.</h:div><h:div>18. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la complessità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.</h:div><h:div>19. Rimane definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato versato per la proposizione dei ricorsi R.G. n. 1717/2014 e R.G. n. 1981/2014, in primo grado, e di quello R.G. n. 1937/2015 in questo giudizio di appello.</h:div><h:div>19.1. -OMISSIS- corrisponderà anche il contributo unificato prenotato a debito dall’Amministrazione appellante, nel giudizio rubricato al R.G. n. 2210/2015, per l’importo di € 337,50.</h:div><h:div>19.1. L’istituto della prenotazione a debito infatti, se per un verso esenta la pubblica amministrazione dal pagamento degli importi delle imposte e delle tasse – ivi compresi quelli afferenti contributo unificato – che gravano sul processo, assolve, altresì, alla funzione, sotto il profilo amministrativo contabile, di evitare che di detta esenzione possa giovarsi la controparte in caso di soccombenza (v., <corsivo>ex plurimis</corsivo>, Cass., sez. VI – Lav., 3.11.2015, ord. n. 22439).</h:div><h:div>19.2. Nella ipotesi cui la parte privata è soccombente, come quella presente, la stessa è dunque tenuta al pagamento, in favore dell’erario, delle spese prenotate a debito, analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di qualsiasi altra parte vittoriosa.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe rispettivamente proposti da -OMISSIS- e dal Ministero dell’Interno, previa loro riunione, rigetta il primo ed accoglie il secondo e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso R.G. n. 1981/2014 proposto in primo grado da -OMISSIS- contro il provvedimento di cui alla nota-OMISSIS-del 26.6.2014.</h:div><h:div>Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</h:div><h:div>Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato versato per la proposizione dei ricorsi R.G. n. 1717/2014 e R.G. n. 1981/2014, in primo grado, e di quello R.G. n. 1937/2015 in questo grado di giudizio, oltre che il contributo prenotato a debito dal Ministero dell’Interno per il giudizio R.G. n. 2210/2015.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione, di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2016 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/04/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Massimiliano Noccelli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>