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   <Provvedimento>
      <meta id="20150214620190621214352097" descrizione="" gruppo="20150214620190621214352097" modifica="6/25/2019 5:31:20 PM" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2015" n="02146"/>
            <fascicolo anno="2019" n="04412"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
         <file>20150214620190621214352097.xml</file>
         <wordfile>20150214620190621214352097.docm</wordfile>
         <ricorso NRG="201502146">201502146\201502146.xml</ricorso>
         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2015\201502146\</rilascio>
         <tipologia> Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>franco frattini</firma>
            <data>25/06/2019 17:31:20</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>Giulia Ferrari</firma>
            <data>21/06/2019 21:47:05</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>26/06/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>





38                                                                        <nuova>38</nuova>
            <ereditata>38</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>DECISIONE</h:div>
            <h:div>Franco Frattini,	Presidente</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Massimiliano Noccelli,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tar Toscana, sez. II, n. -OMISSIS- del 14 luglio 2014, che ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Questore di Firenze del 26 novembre 2013, che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2015, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Mughini e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 presso lo studio dell’avv. Giammarco Grez; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>il Ministero dell'interno e la Questura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e della Questura di Firenze;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>1. Con decreto del 26 novembre 2013 il Questore di Firenze ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, richiesto dal sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS- per: a) una condanna alla pena di anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione, emessa in data 7 maggio 2004 dal Tribunale di Prato a carico dell’appellante, sotto altre generalità, per il reato, tra gli altri, di rapina (art. 628 c.p.); b) una condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 3.200,00 di multa, emessa in data 14 gennaio 2009 dal Tribunale di Prato (erroneamente indicata dal Questore di paternità del Tribunale di Firenze) a carico dell’appellante, sotto altre generalità, per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; c) l'arresto in flagranza dell’appellante per il reato di rapina in concorso in data 17 febbraio 2013.</h:div>
         <h:div>2. Con il ricorso n. -OMISSIS- del 2014, proposto al Tar Toscana, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento. Ha dedotto che le ragioni poste a fondamento del provvedimento in questione sono diverse e più articolate di quelle illustrate nel preavviso di rigetto e che le osservazioni presentate non sono state comunque valutate dall'Amministrazione; ha aggiunto che le condanne subite non sono ostative al positivo esito della procedura di emersione, né a tal fine è sufficiente il richiamo all'arresto del 2013.</h:div>
         <h:div>3. Con sentenza n. -OMISSIS- del 14 luglio 2014 la sez. II del Tar Toscana ha respinto il ricorso e compensato le spese di giudizio.</h:div>
         <h:div>Ha affermato che il provvedimento impugnato contiene erronee indicazioni per quanto riguarda, specificamente, la data di nascita del 20 dicembre 2004 e l’attribuzione al Tribunale di Firenze della condanna del 14 gennaio 2009, emessa invece dal Tribunale di Prato (come risulta dal certificato del casellario giudiziale).Tali errori, peraltro, non comportano l'illegittimità della decisione di rigetto dell'istanza di emersione, posto che risulta accertato che il ricorrente è stato condannato nel 2004, tra l'altro, per il reato di rapina e che tale circostanza è ostativa al positivo esito della procedura, alla luce di quanto disposto dall’art. 5 comma 13, lett. c), d.lgs. n. 109 del 2012, a norma del quale non possono fruire di tale procedura coloro "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice": e tale è il reato di rapina ex art. 628 c.p., secondo quanto disposto dall’art. 380, comma 2, lett. f), c.p.p..</h:div>
         <h:div>4. La sentenza del Tar Toscana è stata impugnata con appello notificato il 23 febbraio 2015 e depositato il successivo 18 marzo.</h:div>
         <h:div>E’ stato dedotto che i motivi contenuti nel preavviso di rigetto non sono gli stessi del provvedimento impugnato; che la memoria inviata non è stata (quindi) esaminata; che il reato in relazione al quale è stato rigettato il permesso di soggiorno non era ostativo e che alcuni reati imputatigli erano stati commessi da altri.</h:div>
         <h:div>5. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’interno e la Questura di Firenze, che hanno eccepito l’inammissibilità dall’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado; nel merito ne hanno sostenuto l’infondatezza.</h:div>
         <h:div>6. Alla pubblica udienza del 9 maggio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>L’appello è infondato, e ciò consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per essere stato riproposto il ricorso di primo grado senza censurare la sentenza del Tar Toscana.</h:div>
         <h:div>Giova preliminarmente chiarire che la mancata puntuale indicazione, nel preavviso di rigetto, di tutti i motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno equivale all’omissione della fase partecipativa.</h:div>
         <h:div>Tale omissione però non porta il Collegio a dichiarare l’illegittimità dell’impugnato diniego.</h:div>
         <h:div>Giova premettere che l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. b), l. 30 luglio 2002, n. 189, stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero: “…che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (…) o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (…)”; l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto prevede che “il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.</h:div>
         <h:div>In merito alla legittimità del diniego di rilascio del permesso di soggiorno per la pregressa condanna per reati ostativi la giurisprudenza è consolidata (Cons. St., sez. III, 26 giugno 2015, n. 3210) e la norma del T.U. sull’immigrazione ha superato il vaglio di legittimità costituzionale in quanto la valutazione sulla pericolosità sociale è stata eseguita “a monte” dallo stesso legislatore: ne consegue che – a differenza di quanto assume l’appellante – nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero.</h:div>
         <h:div>Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero.</h:div>
         <h:div>La condanna dell’appellante per reati ex lege ostativi rende vincolato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno e dunque irrilevante il mancato coinvolgimento dello straniero nel procedimento conclusosi con l’impugnato diniego, trovando pacifica applicazione l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 perché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso (Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2019, n. 494).</h:div>
         <h:div>La gravità dei reati cd. ostativi e il grave disvalore, che il legislatore attribuisce agli stessi “a monte” ai fini della tutela della sicurezza pubblica, implica che le relative condanne dell’extracomunitario siano ostative all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, senza che rilevi – contrariamente a quanto afferma l’appellante – la concessione della sospensione condizionale della pena, che non fa venire meno la commissione del reato, così come l’estinzione del reato o della pena (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 612; n. 3209 del 2015; n. 1928 del 2017) non fa venire meno il fatto ostativo della condanna subita dallo straniero  (Cons. St., sez. III, 24 luglio 2018, n. 4521).</h:div>
         <h:div>Né, diversamente da quanto si afferma nell’appello, è possibile dubitare che tutte e tre le imputazioni criminali siano attribuibili al signor -OMISSIS- (al quale è stata contestata altresì, per uno dei reati ascritti, l’aggravante della recidiva, a riprova che non si trattava di prima sentenza di condanna), essendo tale circostanza acclarata dai rilievi fotodattiloscopi che hanno, anzi, accertato l’utilizzo, da parte del signor -OMISSIS-, di false identità. </h:div>
         <h:div>Giova aggiungere, per completezza, che parimenti ostative all’accoglimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, sarebbero da sole, in ogni caso, le false generalità accertate senza che rilevi se la falsità delle generalità sia stata dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l’Amministrazione procedere ad un’autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo (Cons. St., sez. III, 29 gennaio 2019, n. 609).</h:div>
         <h:div>Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c.. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.</h:div>
         <h:div>In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e va, dunque, confermata la sentenza del Tar Toscana, sez. II, n. -OMISSIS- del 14 luglio 2014, che ha respinto il ricorso di primo grado.</h:div>
         <h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), </h:div>
         <h:div>definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna l'appellante al pagamento, in favore del costituito Ministero dell’Interno, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="09/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Maria Luisa Salvini</h:div>
            <h:div>Giulia Ferrari</h:div>
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      </sottoscrizioni>
      <sottoscrizioniTed>
         <dataeluogo norm=""/>
      </sottoscrizioniTed>
   </Provvedimento>
</GA>
