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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150117620151122092922165" descrizione="" gruppo="20150117620151122092922165" modifica="15/12/2015 5.37.13" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2015" n="01176"/><fascicolo anno="2015" n="05805"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150117620151122092922165.xml</file><wordfile>20150117620151122092922165.docm</wordfile><ricorso NRG="201501176">201501176\201501176.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2015\201501176\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>goffredo zaccardi</firma><data>15/12/2015 5.37.20</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Giulio Veltri</firma><data>22/11/2015 10.03.10</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/12/2015</dataPubblicazione><classificazione>19<nuova>19</nuova><ereditata>19</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Goffredo Zaccardi,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Consigliere</h:div><h:div>Giulio Veltri,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA: SEZIONE I n. 00921/2014, resa tra le parti, concernente espropriazione immobile per pubblica utilità</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2015, proposto da: </h:div><h:div>Comune di Ceprano, in persona del Sindaco p..t,  rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mazzoli, con domicilio eletto presso Paolo Mazzoli in Roma, viale Parioli, 44; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Francesca Ercole, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bruni, con domicilio eletto presso Massimo Di Censo in Roma, Via di Tor Vergata, 12; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; </h:div><h:div>Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio.</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesca Ercole e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2015 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Paolo Mazzoli, Antonio Bruni e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>L’appellante è proprietaria, in Ceprano, di un immobile sito in via Riviera Liri e contrassegnato in catasto al foglio n. 39, particelle nn. 439 sub 1 e 492 sub 4 (in concreto si tratta di un vecchio fabbricato da tempo disabitato e in precarie condizioni di conservazione sito nel centro del paese).</h:div><h:div>Tale fabbricato veniva compreso nell’area interessata da un programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, con conseguente assoggettamento ad esproprio. In particolare, il comune di Ceprano dapprima partecipava a una procedura indetta dalla regione Lazio (con delibera G.R. n. 434 del 6 giugno 2008) al fine di promuovere l’incremento di offerta di alloggi a canone sostenibile in ambito urbano, e poi, con deliberazione di G.M. n. 119 del 26 maggio 2009, perimetrava l’area d’intervento adottando il relativo programma attuativo. </h:div><h:div>La regione Lazio accoglieva la domanda del comune di Ceprano e concedeva un finanziamento (delibera G.R. 595 del 17 dicembre 2010). In data 22 giugno 2011 era quindi sottoscritto l’accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e la regione Lazio avente a oggetto la realizzazione del programma di riqualificazione e la definizione dei successivi adempimenti.</h:div><h:div>Successivamente, con deliberazione di G.M. n. 134 del 17 maggio 2012, il comune di Ceprano approvava il progetto preliminare e,  previo esame delle osservazioni presentate dagli interessati, con deliberazione n. 139 del 23 maggio 2012,  anche il progetto definitivo, dando atto della pubblica utilità delle opere.</h:div><h:div>In data 4 marzo 2014 inviava all’appellante la nota n. 2689 con la quale comunicava che, con il precedente decreto n. 15 del 17 dicembre 2013, era stata liquidata l’indennità di esproprio relativa all’immobile di sua proprietà compreso nel programma .</h:div><h:div>Gli atti della procedura erano impugnati dalla proprietaria dinanzi al TAR Lazio – sezione di Latina. </h:div><h:div>Il Comune di Cipriano si costituiva in giudizio eccependo la tardività del ricorso.</h:div><h:div>Il TAR, respinta l’eccezione di tardività, accoglieva il ricorso in ragione dei seguenti, concorrenti profili di illegittimità:</h:div><h:div>1. Il bando regionale prevedeva che i comuni “possibilmente entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente bando” definissero “criteri, modalità e termini di compilazione e presentazione delle proposte …” e questo adempimento risulta completamente omesso;</h:div><h:div>2.  Le n.t.a. non ammettono interventi di demolizione e ricostruzione nell’area oggetto di programmazione;</h:div><h:div>3. difetta un previo vincolo preordinato all’esproprio. Nella specie “<corsivo>il vincolo non deriva dal piano regolatore generale o dal piano particolareggiato, dato che non risulta né è affermato che il primo o il secondo localizzino sull’area della ricorrente opere pubbliche o di pubblica utilità. Né il vincolo è stato imposto da uno degli atti indicati nel primo comma dell’articolo 10 o attraverso il meccanismo della “variante semplificata” dell’articolo 19”</corsivo>.</h:div><h:div>Ha proposto appello il comune di Ceprano. A supporto del gravame deduce:</h:div><h:div>1)<corsivo> Error in iudicando</corsivo>. L’atto impugnato non avrebbe il carattere della definitività e lesività, trattandosi di determinazione dell’indennità provvisoria conseguente all’approvazione del progetto definitivo (del. 139 de 23 maggio 2012) ed alla dichiarazione di pubblica utilità, atti questi ultimi non contestati tempestivamente. La sentenza di prime cure ha affermato in proposito che non è stata dimostrata la piena conoscenza di tali atti. L’affermazione sarebbe – secondo l’appellante – erronea in quanto 1) l’avvio del procedimento di apposizione del vincolo era stato reso pubblico, 2) la sig.ra aveva presentato osservazioni (nota del 18 aprile 2012), 3) ed alla medesima era stato successivamente comunicato il rigetto delle osservazioni (nota prot. 11552 del 16 luglio 2012). A tale data si sarebbe formata la piena conoscenza.</h:div><h:div>2) Illogicità e contraddittorietà della sentenza. Il TAR ha annullato gli atti della procedura “nei limiti dell’interesse della ricorrente”, ma  – a dire dell’appellante –  ha sostanzialmente bloccato l’intero piano, trattandosi di un piano di riqualificazione di un centro storico necessitante di attuazione organica ed unitaria, incompatibile con l’esistenza di ruderi (l’edificio di interesse della ricorrente sarebbe in totale stato di abbandono sì da divenire un ricettacolo capace di compromettere le condizioni igienico sanitarie degli altri edifici).</h:div><h:div>Nel giudizio si è costituita la sig.ra Ercole. Preliminarmente eccepisce la mancanza della data di rilascio della procura speciale. Nel merito evidenzia che la comunicazione dalla quale il comune fa discendere la piena conoscenza è semplicemente un rigetto delle osservazioni che nulla dice in ordine all’approvazione del progetto.</h:div><h:div>La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13 ottobre 2015.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Si può soprassedere dall’esame della preliminare eccezione di irritualità della procura speciale sollevata dall’appellata, essendo il gravame infondato nel merito.</h:div><h:div>L’appellante affida le sue richieste di riforma delle statuizioni di prime cure, a censure che attengono esclusivamente alla tardività, dedotte in primo grado e disattese dal TAR. Non contesta invece le altre statuizioni con le quali il giudice di prime cure ha individuato i diversi e concorrenti profili di illegittimità della procedura, salvo individuare l’illogicità, dal punto di vista sistemico e generale, della pronuncia nella misura in cui la stessa riverbera i suoi effetti sulla realizzabilità dell’intero programma di riqualificazione.  Il giudizio d’appello volge dunque unicamente ad accertare l’eventuale tardività del ricorso introduttivo, nonché a vagliare la compatibilità dell’intera pronuncia con i principi costituzionali di buon andamento dell’amministrazione.</h:div><h:div>Sul primo punto, invero, risultano trancianti le argomentazioni svolte dall’appellata. Sia la pubblicazione della notizia di avvio del procedimento asseritamente finalizzato all’apposizione del vincolo, sia la comunicazione del rigetto delle osservazioni presentate dalla proprietaria interessata, non escludono l’obbligo per l’amministrazione di comunicare il provvedimento finale di approvazione del progetto dichiarato di pubblica utilità. Se ciò non è fatto, e non è provato che l’interessata abbia <corsivo>aliunde</corsivo> avuto piena conoscenza del provvedimento finale – prova che in assenza della formale comunicazione predetta incombe sull’amministrazione  - il primo atto successivo, che logicamente presuppone il perfezionamento giuridico degli atti pregressi lesivi, costituisce (anche) elemento di conoscenza ed occasione per la valida impugnazione degli atti presupposti.</h:div><h:div>Il motivo è dunque infondato. </h:div><h:div>Quanto alla circostanza della sostanziale irrealizzabilità  del piano, trattasi di un argomento di carattere così generale da rasentare l’inammissibilità. E’ del tutto evidente che nell’ambito degli atti plurimi intrinsecamente collegati, l’illegittimità di una parte del contenuto dispositivo possa riverberare sulla effettività del residuo, ma questa è conseguenza fisiologica della tutela delle posizioni soggettive intaccate da un cattivo esercizio del potere pubblico.</h:div><h:div>Nel caso di specie, poi, non è neanche vero che il piano sia non più realizzabile, approntando - l’ordinamento - strumenti idonei a porre rimedio agli errori amministrativi nell’ambito della procedura espropriativa, ove attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico comunque giustifichino l’apprensione del bene ed il suo perdurante utilizzo per fini di pubblica utilità (cfr. art. 42 bis TU espropri).</h:div><h:div>L’appello è in conclusione respinto.</h:div><h:div>Avuto riguardo all’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda ed alle questioni trattate, appare equo compensare le spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/10/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Giulio Veltri</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>