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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150081820170305100117468" descrizione="" gruppo="20150081820170305100117468" modifica="05/03/2017 11:46:24" stato="4" tipo="1" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2015" n="00818"/><fascicolo anno="2017" n="01075"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150081820170305100117468.xml</file><wordfile>20150081820170305100117468.docm</wordfile><ricorso NRG="201500818">201500818\201500818.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2015\201500818\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>lanfranco balucani</firma><data>05/03/2017 11:46:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Greco</firma><data>05/03/2017 10:45:53</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/03/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Lanfranco Balucani,	Presidente</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pierfrancesco Ungari,	Consigliere</h:div><h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione Seconda, nr. 760/2014, resa tra le parti in data 26 giugno 2014 e pubblicata ai sensi dell’art. 89, comma 3, cod. proc. amm. in data 14 luglio 2014, concernente il rigetto del ricorso di primo grado avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso nei confronti dell’appellante in data 9 ottobre 2013 dal Questore della Provincia di Modena e notificato al medesimo in data 29 ottobre 2013 dai Carabinieri di Marano sul Panaro.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso in appello nr. 818 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13, </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso <corsivo>ope legis</corsivo> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12, </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>Vista le ordinanze di questa Sezione nr. 793 del 19 febbraio 2015 e nr. 4252 del 29 settembre 2016, con le quali è stata, rispettivamente, dapprima respinta e quindi accolta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore, all’udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2017, il Consigliere Raffaele Greco;</h:div><h:div>Udito l’avv. dello Stato Tito Varrone per l’Amministrazione;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione, la sentenza con la quale il T.A.R. dell’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il diniego opposto dal Questore di Modena alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da lui detenuto per lavoro subordinato.</h:div><h:div>Nell’appello, la sentenza di prime cure è censurata:</h:div><h:div>- per aver ritenuto vincolato, anziché frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, il diniego siccome motivato dalla condanna riportata dall’istante per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti;</h:div><h:div>- per aver conseguentemente ritenuto irrilevante l’ipotetica inosservanza delle norme in materia di partecipazione procedimentale dell’interessato;</h:div><h:div>- per avere ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione quanto alla valutazione dei legami familiari dell’istante in Italia, laddove di questi si era tenuto conto in modo solo apparente.</h:div><h:div>Si è costituito il Ministero dell’Interno, opponendosi con atto di stile all’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>All’esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2015, questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.</h:div><h:div>Successivamente, l’appellante ha reiterato l’istanza adducendo il fatto nuovo costituito dall’intervenuta riabilitazione per la condanna che aveva motivato il censurato diniego; sulla scorta di ciò, alla camera di consiglio del 29 settembre 2016 l’istanza cautelare è stata accolta, con immediata fissazione dell’udienza di merito.</h:div><h:div>All’udienza del 16 febbraio 2017, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. L’odierno appellante, signor -OMISSIS-, ha impugnato dinanzi al T.A.R. dell’Emilia-Romagna il diniego opposto dal Questore di Modena alla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, diniego motivato dall’avere l’istante riportato una condanna penale per reato (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, nr. 309) preclusivo ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, nr. 286.</h:div><h:div>Nel medesimo provvedimento, a fronte del giudizio di pericolosità sociale ricavabile da tale vicenda penale, erano ritenute recessive le esigenze familiari dell’interessato e si concludeva per il carattere pressoché vincolato del diniego.</h:div><h:div>2. Col proprio ricorso di primo grado, l’istante ha lamentato l’erroneità del giudizio di vincolatività del diniego, l’omissione delle garanzie partecipative previste a suo favore (segnatamente, l’omissione del preavviso di diniego <corsivo>ex </corsivo>art. 10-<corsivo>bis </corsivo>della legge 7 agosto 1990, nr. 241) e il carattere solo apparente del bilanciamento operato fra le sue esigenze familiari e le esigenze di prevenzione evincibili dalla suindicata vicenda penale.</h:div><h:div>3. Il ricorso è stato respinto con la sentenza oggetto del presente appello.</h:div><h:div>4. Tutto ciò premesso, l’appello è infondato e va conseguentemente respinto.</h:div><h:div>4.1. Ed invero, parte appellante muove dal condivisibile richiamo all’ormai consolidato indirizzo secondo cui, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del citato d.lgs. nr. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, nr. 189 e, successivamente, dal d.l. 8 gennaio 2007, nr. 5, nei confronti dell’extracomunitario, che ha esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l’eventuale diniego del permesso di soggiorno o del suo rinnovo non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale ad es. le condanne penali), ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell’interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell’unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso; tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla succitata normativa allo straniero che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata, per necessità logico-giuridica, in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2016, nr. 1837; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 26 agosto 2014, nr. 4325).</h:div><h:div>Tuttavia, come ben messo in evidenza dal primo giudice, nel caso che qui occupa – malgrado il tralaticio richiamo nel provvedimento impugnato alla natura “<corsivo>vincolata</corsivo>” del diniego di rinnovo in presenza di condanne ostative ai sensi del citato art. 4, comma 3 – risulta che l’Amministrazione ha nella sostanza tenuto conto dei legami familiari dell’interessato, motivando specificamente (e non irragionevolmente) in ordine alla prevalenza delle esigenze di prevenzione della collettività discendenti dall’oggettiva gravità dei fatti per i quali egli è stato condannato.</h:div><h:div>Tale giudizio di prevalenza non può dirsi carente né solo apparente, come vorrebbe l’odierno appellante, con la conseguenza che restano recessive anche le ipotizzate violazioni procedimentali.</h:div><h:div>4.2. A fronte di tali piane emergenze, tali da confortare <corsivo>in toto </corsivo>le conclusioni del primo giudice, il fatto nuovo costituito dall’intervenuta riabilitazione dell’appellante, in relazione alla condanna <corsivo>de qua, </corsivo>non è suscettibile di indurre a diverse considerazioni.</h:div><h:div>Infatti, la giurisprudenza ampiamente citata dall’appellante in ordine all’incidenza della riabilitazione, nel senso di far venir meno l’effetto ostativo delle condanne di cui al più volte citato art. 4, comma 3, d.lgs. nr. 286/1998, è riferita ai casi in cui l’Amministrazione non abbia tenuto conto di una riabilitazione già intervenuta al momento dell’esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; laddove, invece, nel caso che qui occupa la riabilitazione è sopravvenuta in un momento successivo al diniego impugnato in prime cure (e anche, verosimilmente, alla stessa sentenza qui appellata).</h:div><h:div>Pertanto, di tale evenienza potrà se del caso – e ove possibile – tenersi conto in sede di riesame della posizione dell’istante, ma essa non può determinare <corsivo>ex post </corsivo>un’illegittimità del provvedimento di diniego, il quale come è ovvio va valutato in relazione alla situazione di fatto e di diritto esistente all’epoca della sua adozione.</h:div><h:div>5. Alla luce dei superiori rilievi, si impone una decisione di reiezione dell’appello, con la conferma della sentenza di primo grado.</h:div><h:div>6. In considerazione della mancanza di difese scritte da parte dell’Amministrazione nel presente grado, può disporsi la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, nr. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/02/2017"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Laura Moroni</h:div><h:div>Raffaele Greco</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>