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   <Provvedimento>
      <meta id="20150000620180227170239133" descrizione="" gruppo="20150000620180227170239133" modifica="5/22/2018 5:46:05 PM" stato="4" tipo="13" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele Ss" versione="7" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2015" n="00006"/>
            <fascicolo anno="2018" n="03074"/>
            <urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.3:ordinanza-collegiale:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>13</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 3\2015\201500006\</rilascio>
         <tipologia>Ordinanza-Collegiale</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>marco lipari</firma>
            <data>22/05/2018 17:46:05</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>giulio veltri</firma>
            <data>01/03/2018 08:29:19</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>23/05/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>
2            <nuova>2</nuova>
            <ereditata>2</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Consiglio di Stato</h:div>
            <h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>ORDINANZA</h:div>
            <h:div>Marco Lipari,	Presidente</h:div>
            <h:div>Lydia Ada Orsola Spiezia,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Paola Alba Aurora Puliatti,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Stefania Santoleri,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per la riforma</h:div>
            <h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma - Sezione II <corsivo>ter</corsivo>, n. 4494/2014, resa tra le parti, concernente la compensazione nazionale delle quote-latte, per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1°aprile 2000 - 31 marzo 2001.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 6 del 2015, proposto da: </h:div>
            <h:div>Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele – Società semplice, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano, in Roma, via Nizza, n. 59; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Visti gli artt. 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato dell’Unione Europea (TUE) e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);</h:div>
            <h:div>Visto l’art. 94 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell’Unione europea (d’ora in poi: “CGUE”);</h:div>
            <h:div>Viste le «Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale», 2016/C 439/01, della CGUE;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2018 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti l’Avv. Maddalena Aldegheri e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot">
         <h:div>1. L' azienda Agricola, odierna appellante, ha impugnato in primo grado: </h:div>
         <h:div>il provvedimento dell’AGEA, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante “<corsivo>Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario</corsivo>", convertito in legge 7 aprile 2000, n. 79, avente per oggetto la compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1° aprile 2000 - 31 marzo 2001;</h:div>
         <h:div>il provvedimento dell’AGEA prot. n. 1184 in data 26 luglio 2001, con il quale è stato comunicato all'Azienda ricorrente il suo esubero produttivo e l'esito delle operazioni di compensazione, che non l’hanno visto fra i soggetti beneficiari delle riassegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati.</h:div>
         <h:div>2. Con la sentenza in forma semplificata, in epigrafe indicata, il TAR adito ha respinto il ricorso.</h:div>
         <h:div>3. L’azienda agricola ha proposto appello, riformulando tutti i motivi di censura originari.</h:div>
         <h:div>4. Nel giudizio si è costituita l’AGEA, resistendo al gravame. </h:div>
         <h:div>5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22 febbraio 2018.</h:div>
         <h:div>6. L’appellante società gestisce un’azienda agricola che produce latte. Nel periodo 1° aprile 2000 - 31 marzo 2001 la stessa ha superato la “quota latte” individuale e non ha beneficiato di alcuna compensazione, ossia non si è vista riattribuire quote rimaste inutilizzate, poiché esse sono state redistribuite secondo un criterio di priorità per categorie, ex lege stabilito, nel quale la ricorrente non rientrava.</h:div>
         <h:div>7. L’appellante dubita della compatibilità comunitaria delle disposizioni di legge che hanno previsto tale modalità di redistribuzione, e in particolare   dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell’art. 5 del D.L. 04/02/2000, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 aprile 2000, n. 79, asseritamente in contrasto con quanto disposto dai regolamenti comunitari nn. 3950/92 e 536/93. </h:div>
         <h:div>In estrema sintesi, la normativa interna citata, nella parte in cui ha previsto - a seguito dello sforamento della quota latte nazionale per gli anni pregressi - che la compensazione fra quote latte individuali (ossia,  tra produttori eccedentari e produttori che non hanno invece utilizzato la quota latte attribuita) debba avvenire per categorie individuate secondo criteri di priorità, sarebbe in contrasto con la regolamentazione europea che invece imporrebbe, per tale fase, un inderogabile criterio paritario e proporzionale.</h:div>
         <h:div>8. Il Collegio ritiene che la prospettata questione di pregiudizialità comunitaria non sia manifestamente infondata e meriti di essere sottoposta alla CGUE. </h:div>
         <h:div>9. Essa è rilevante ai fini del decidere, poiché se la tesi dell’appellante fosse fondata, ne scaturirebbe l’illegittimità delle modalità con le quali, fermo l’accertamento dell’originario esubero produttivo, sono stati individuati i soggetti beneficiari delle riassegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, con esclusione dell’azienda ricorrente. Tra l’altro, il motivo di censura e il connesso dubbio di compatibilità delle norme nazionali, è stato sollevato dinanzi a questa Sezione in altre cause identiche (introdotte da soggetti nella stessa condizione dell’appellante), la cui trattazione è stata sospesa in attesa della pronuncia pregiudiziale.</h:div>
         <h:div>10. Un breve cenno preliminare merita il contesto in cui la <corsivo>quaestio iuris</corsivo> si innesta. E’ noto che nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio ha stabilito che ciascuno Stato membro dispone di un quantitativo totale garantito di produzione lattiera (quota nazionale) che non può essere superato dalla somma dei quantitativi di riferimento individuali (quote individuali) concessi ai produttori di latte nazionali. Se la quota nazionale viene superata, la conseguenza per lo Stato membro è che i produttori che hanno contribuito al superamento devono versare un prelievo supplementare. Nel corso del periodo contingentale, lo Stato membro ha la possibilità di “compensare” i superamenti delle quote individuali riattribuendo i quantitativi di riferimento individuali (QRI) inutilizzati dei produttori che non hanno esaurito le proprie quote per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92).</h:div>
         <h:div>11. I dubbi, nella specie, attengono alle modalità con le quali questa compensazione debba essere effettuata e se, in particolare, i regolamenti comunitari nn. 3950/92 e 536/93 (che detta disposizioni applicative del primo) debbano essere interpretate nel senso che la riattribuzione delle quote individuali inutilizzate avvenga necessariamente su base paritaria e proporzionale, ovvero sia consentito agli Stati membri l’individuazione di categorie di produttori beneficiari in via prioritaria.</h:div>
         <h:div><corsivo>LA NORMATIVA COMUNITARIA PERTINENTE</corsivo></h:div>
         <h:div>12. La normativa comunitaria rilevante, e applicabile <corsivo>ratione temporis</corsivo> ai fatti di causa, risiede, come accennato, nel Reg. (CEE) 28/12/1992, n. 3950/92 “<corsivo>Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari</corsivo>” che ha prorogato di sette annualità il regime di prelievo supplementare già previsto dal regolamento (CEE) n. 856/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, teso a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali. </h:div>
         <h:div>Il settimo considerando del citato regolamento spiega che “<corsivo>allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro; </corsivo>e che<corsivo> “per quanto riguarda le consegne, che costituiscono la quasi totalità dei quantitativi commercializzati, la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tutta la Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento della possibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità di perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di raccolta lattiere; che, a tale proposito, occorre autorizzare gli Stati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e a destinare l'importo riscosso che supera il prelievo dovuto al finanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o a restituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che si trovano in una situazione eccezionale</corsivo>”</h:div>
         <h:div>L’art. 2 del testo normativo ha coerentemente previsto che “1<corsivo>. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento. A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore……omissis…… 4. Qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può destinare l'eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, primo trattino, e/o rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con il presente regime</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>12.1. Le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 3950/92 sono state dettate dal Reg. (CEE) 09/03/1993, n. 536/93.</h:div>
         <h:div>Il sesto considerando della fonte da ultimo citata, spiega “<corsivo>che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92, spetta alla Commissione decidere in base a quali criteri delle categorie prioritarie di produttori possano beneficiare di un rimborso del prelievo, qualora lo Stato membro abbia preferito non procedere nel proprio territorio ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati; che unicamente nel caso in cui tali criteri non possano venir pienamente applicati in uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato a fissare - d'intesa con la Commissione - altri criteri;</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>L’art. 3 comma 3 del regolamento ha previsto che: “3. <corsivo>Lo Stato membro può disporre che l'autorità competente notifichi all'acquirente l'importo del prelievo da lui dovuto, dopo aver o non aver riassegnato - a seconda di quanto deciso dallo Stato membro stesso - la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, o direttamente ai produttori interessati od agli acquirenti affinché li ripartiscano fra i produttori stessi</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>13. Dalla lettura dell’art. 2 paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 3950/92 - invero non agevole forse anche a causa delle sua non felice traduzione nella lingua italiana – operata con il conforto esegetico fornito dal settimo considerando, sembrerebbe che la perequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimento individuali, ossia la “compensazione”, a livello nazionale, tra gli sforamenti e le sotto produzioni rispetto alle quote individuali assegnate è fase procedimentale autonoma, anche se facoltativa per gli Stati. Essa dovrebbe svolgersi ordinariamente a monte della quantificazione e riscossione del prelievo supplementare per lo “sforamento”, e servire per quantificare il livello di sforamento nonchè, conseguentemente, il <corsivo>quantum</corsivo> dell’importo dovuto a titolo di prelievo dai singoli produttori.</h:div>
         <h:div>13.1. Dalla lettura dell’art. 2 del regolamento in commento, emerge altresì che gli Stati membri sono autorizzati ad una modalità alternativa di perequazione. Essa dovrebbe operare a valle della quantificazione e riscossione del prelievo supplementare operato sui singoli produttori che hanno sforato, e prevedere - ove la riscossione a livello nazionale sia eccedente rispetto alla quota di riferimento (non individuale, ma) nazionale, ossia sussistano le stesse ragioni a base delle esigenze di perequazione già viste – che l'eccedenza riscossa possa essere rimborsata ai produttori che rientrano in “categorie prioritarie” stabilite dallo Stato membro.</h:div>
         <h:div>14. Siffatta articolazione logica delle due distinte modalità perequative sembrerebbe chiarita dalla pronuncia della Corte giustizia Unione Europea Sez. I, 05/05/2011, n. 230/09, secondo la quale “<corsivo>53 Va poi osservato che l’operazione di riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne e quella di determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto costituiscono due operazioni distinte, seppure collegate, poiché la prima è un’operazione facoltativa preliminare alla seconda e incide sul risultato della medesima</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>14.1. Nella medesima sentenza la Corte compie una disamina sulle varie versioni del meccanismo previste dai diversi Stati membri, scaturenti da una diversa traduzione nella lingua nazionale del disposto di cui all’art. 10 comma 3 del regolamento (CE) 29/09/2003, n. 1788/2003 (sostanzialmente riproduttivo dell’art. 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per cui le considerazioni non possono che valere anche per quest’ultimo, come la stessa sentenza riconosce ai par. 62 e 63), che probabilmente è all’origine del vasto contenzioso generatosi in Italia. </h:div>
         <h:div>Essa osserva, al par. 58, come “<corsivo>A tal riguardo, nelle versioni tedesca, francese, portoghese e slovena di detta disposizione, il legislatore ha impiegato, rispettivamente, la formulazione «Neuzuweisung (…), die proportional zu den Referenzmengen der einzelnen Erzeuger oder nach objektiven, von den Mitgliedstaaten festzulegenden Kriterien erfolgt» (riassegnazione che avviene proporzionalmente ai quantitativi di riferimento di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri), la formulazione «après réallocation ou non, proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons» (previa riassegnazione o meno, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne), la formulazione «após eventual reatribuição – proporcionalmente às quantidades de referência individuais de cada produtor ou de acordo com critérios objectivos a definir pelos Estados-Membros – da parte não utilizada da quantidade de referência nacional afectada às entregas» (previa eventuale riassegnazione, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere definiti dagli Stati membri, della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne) nonché la formulazione «porazdeljen ali ne, v sorazmerju z individualnimi referenènimi kolièinami vsakega proizvajalca ali skladno z objektivnimi merili, ki jih doloèijo države èlanice» (riassegnat[a] o meno, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi determinati dagli Stati membri). 59 Da altre versioni linguistiche del regolamento n. 1788/2003 , quali le versioni bulgara, inglese e olandese, emerge invece che i termini «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento (individuali) di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri», di cui all’art. 10, n. 3, di tale regolamento, si riferiscono non all’eventuale riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, ma alla determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Quest’ultimo sembrerebbe anche il caso anche della versione in lingua italiana, ove si legge “<corsivo>A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri…</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>14.2. Ebbene, la Corte ha modo di affermare al par. 64: “<corsivo>Orbene, risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche di quest’ultima disposizione</corsivo> (ndr. Il riferimento in questo caso è diretto proprio all’art. 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 quale fonte primigenia poi riprodotta dall’art. 10 par. 3 del regolamento n. 1788/2003) <corsivo>senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto era, dal canto suo, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore…”,</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>LA NORMATIVA NAZIONALE PERTINENTE</corsivo></h:div>
         <h:div>15. Occorre previamente riportare lo stralcio delle disposizioni nazionali pertinenti, <corsivo>ratione temporis</corsivo> applicabili ai fatti di causa (il testo integrale delle medesime norme sarà inviato con gli allegati alla presente ordinanza).</h:div>
         <h:div>15.1. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ha previsto che: “8<corsivo>. La compensazione nazionale è effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975; b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993; d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima; e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; e-bis) in favore di tutti gli altri produttori.”</corsivo></h:div>
         <h:div>L’art. 5 del D.L. 04/02/2000, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 7 aprile 2000, n. 79 ha altresì previsto che “<corsivo>Alle operazioni di compensazione nazionale da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili…….</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>15.2. Dalla lettura dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dalla constatazione della prassi seguita dallo Stato Italiano, emerge un quadro in cui, fra le due forme di perequazione astrattamente consentite dall’art. 2 del regolamento n. 3950/92, lo Stato Italiano ha scelto quello della perequazione (ridefinita nell’ordinamento nazionale quale “compensazione”) dei quantitativi di riferimento inutilizzati. </h:div>
         <h:div>La norma è stata cioè applicata dall’amministrazione nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonchè le conseguenti riassegnazioni  ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l’ordine indicato, e non già <corsivo>«proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore».</corsivo></h:div>
         <h:div>I DUBBI DEL COLLEGIO</h:div>
         <h:div>16.A seguito delle vicende amministrative scaturenti dall’applicazione dalle leggi citate è intervenuta, in data 7 luglio 2010, una comunicazione della Commissione Europea, resa su richiesta dal Capo di Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del Governo italiano, nella quale si è osservato che “… lo <corsivo>Stato membro è tenuto a stabilire il contributo (prelievo da versare) dei produttori che hanno superato la quota individuale. Nel corso del periodo contingentale, lo Stato membro ha la possibilità di compensare i superamenti delle quote individuali riattribuendo i quantitativi di riferimento individuali inutilizzati dai produttori che non hanno esaurito le proprie quote per ridurre la produzione eccedentaria di altri produttori (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92). Tale riattribuzione dovrebbe essere effettuata su base paritaria fra i produttori che hanno superato le quote individuali. Tuttavia, lo Stato membro potrebbe decidere in alternativa di non riattribuire le quote individuali inutilizzate al termine di ciascun periodo contingentale. In questo caso, l’importo riscosso in eccesso rispetto al prelievo dovuto potrebbe essere utilizzato per sovvenzionare programmi nazionali di ristrutturazione e/o ridistribuito ai produttori di talune categorie (privilegiando in particolare le zone di montagna, ecc.). Tali gruppi prioritari devono essere definiti dallo Stato membro sulla base di criteri obiettivi, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3950/92. Inoltre, l’esercizio di compensazione può essere applicato solo a condizione che il prelievo debba essere effettivamente versato (ossia che la produzione lattiera nazionale superi la quota nazionale attribuita allo Stato membro) …</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>17. La tesi è stata nettamente ribadita con recente comunicazione della Commissione europea del 30.09.2013, prot. AGRI.M.3 VP 13-499-ARES(2013)3186151, la quale ha aggiunto, con riferimento allo stato della giurisprudenza nazionale che “<corsivo>Il TAR del Lazio ha già stabilito, nella sentenza n. 10584/2010, l’incompatibilità dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 43/1999 con l’articolo 2, paragrafo 4, Regolamento CE n. 3950/92 del Consiglio. Il tribunale ha altresì stabilito che l’articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 43/1999 debba essere disapplicato nella parte in cui non prevede che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga in favore di tutti i produttori, senza privilegio per alcuna categoria</corsivo>”. 18. Sul punto, il Collegio deve però, ad onor di cronaca, riferire che lo stato attuale della giurisprudenza nazionale, è nel senso opposto a quello valorizzato dalla Commissione nel 2013 attraverso la citazione della sentenza del TAR Lazio, n. 10584/2010: le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, 04/09/2013, n. 4428; 21/06/2012, n. 3665, Sezione VI, n. 2491 del 27 aprile 2011 e n. 3978 del 4 luglio 2011, rese in appello, avverso le sentenze del TAR Lazio (ivi compresa quella citata dalla Commissione) sono infatti tutte nel senso di affermare che “<corsivo>la priorità nelle procedure di compensazione concessa a quei produttori che versino in situazioni di maggior fragilità economica o di obiettivo svantaggio, non è un'eccezione indebita o erronea ad una pretesa regola redistributiva proporzionale, né fissa una specie d'esenzione permanente in danno ai produttori terzi. Essa, in realtà, pone un principio, certo liberamente apprezzato, ma non manifestamente arbitrario, che compensa lo svantaggio territoriale o competitivo perché i fenomeni da cui quest'ultimo scaturisce dimostrano una ridotta o, talvolta, nulla attitudine dei produttori alla contribuzione”. </corsivo>18.1. In sostanza – secondo i citati precedenti del Consiglio di Stato -  da una lato non vi sarebbe, nel regolamento n. 3950/92 un vincolo alla proporzionalità nella riassegnazione delle quote inutilizzate; dall’altro i criteri di priorità sarebbero in linea con quanto previsto dal regolamento comunitario n. 1798/2003/CE. </h:div>
         <h:div>La comunicazione della Commissione europea attiene dunque ad un orientamento giurisprudenziale (disapplicazione dell’art. dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 43/1999) disatteso dal giudice d’appello. </h:div>
         <h:div>19. Il Collegio dubita che il tenore delle norme, così come interpretate dalla dominante giurisprudenza nazionale, da considerarsi ormai diritto vivente, sia compatibile con quanto previsto, <corsivo>ratione temporis</corsivo>, dal regolamento n. 3950/92 e n. 536/93, e ritiene che, anche in ragione della stratificazione temporale della normativa, sia necessario un definitivo chiarimento della Corte di Giustizia UE, in relazione al quale formula il seguente quesito:</h:div>
         <h:div> “<corsivo>se l’art. 2 par. 1 del regolamento comunitario n. 3950/92, debba essere – anche alla luce di quanto già motivato dalla Corte CE nella Sentenza 5 maggio 2011 in cause riunite C-230/09 e C-231/09 in relazione all’art. 10 comma 3 del regolamento n. 1798/2003/CE - interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità</corsivo>”.</h:div>
      </motivazione>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, dispone: </h:div>
         <h:div>1) a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nei sensi e con le modalità di cui in motivazione, e con copia degli atti ivi indicati; </h:div>
         <h:div>2) la sospensione del presente giudizio; </h:div>
         <h:div>3) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese</h:div>
         <h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="22/02/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Silvia Fera</h:div>
            <h:div>Giulio Veltri</h:div>
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   </Provvedimento>
</GA>
