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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20141016320151110165104418" descrizione="imprenditore agricolo professionale qualifica riconoscimento natura" gruppo="20141016320151110165104418" modifica="14/11/2015 10.57.54" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Comune di Curtatone"><descrittori><registro anno="2014" n="10163"/><fascicolo anno="2015" n="05363"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20141016320151110165104418.xml</file><wordfile>20141016320151110165104418.docm</wordfile><ricorso NRG="201410163">201410163\201410163.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2014\201410163\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Paolo Numerico</firma><data>14/11/2015 10.57.59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>alessandro maggio</firma><data>14/11/2015 10.20.54</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/11/2015</dataPubblicazione><classificazione>15<nuova>15</nuova><ereditata>15</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Paolo Numerico,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Potenza,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Maggio,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Francesco Mele,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, n. 00817/2014, resa tra le parti, concernente restituzione somme erogate a titolo di oneri di urbanizzazione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 10163 del 2014, proposto da: </h:div><h:div>Comune di Curtatone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Arrigo Gianolio e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cosseria n. 5; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Annalisa Rovere, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marzia Eoli, Guido Ratti e Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Nomentana n. 76;</h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Annalisa Rovere.</h:div><h:div>Viste le memorie difensive.</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa.</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Sivieri ed Eoli.</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Comune di Curtatone ha rilasciato alla sig.ra Annalisa Rovere il permesso di costruire 1/10/2010 n. 31/10 e il permesso di costruire in variante 16/12/2010 n. 48/10, per la realizzazione, in zona agricola, di una serra, determinando in € 161.323,72, l'ammontare del  contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) e in €  35.110,72, la tassa di smaltimento rifiuti, per un totale di € 196.434,44, integralmente pagati dall’interessata.</h:div><h:div>Successivamente, la sig.ra Rovere ha comunicato al Comune (nota in data 22/12/2010), ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 115/2008, l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della serra.</h:div><h:div>Dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione della serra e del sovrastante impianto fotovoltaico, avvenuta in data 27/12/2010, la sig.ra Rovere, ha chiesto al Comune (istanza in data 21/4/2011), la restituzione </h:div><h:div>delle somme versate all'atto del rilascio del permesso di costruire, adducendo la gratuità dell'intervento ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a), del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, stante il dichiarato possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, comprovato dal deposito della determinazione dirigenziale 18/4/2011, n. 65928/2011, con la quale la Provincia di Milano, le aveva riconosciuto la detta qualifica in via provvisoria. </h:div><h:div>Con nota 16/5/2011 n. 12590, ribadita dalla successiva nota 4/2/2012  n. 3391, il Comune ha, però, negato la reclamata restituzione, facendo presente che, a tal fine, avrebbe dovuto prodursi l'atto di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale in forma definitiva, riferito ad una data non successiva a quella del rilascio del permesso di costruire 1/10/2010 n. 31/10.</h:div><h:div>Avverso il diniego la sig.ra Rovere ha proposto ricorso al T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, con cui ha chiesto, oltre all’annullamento del citato provvedimento n. 3391/2012, anche la condanna del Comune di Curtatone alla restituzione di quanto dalla medesima pagato (€ 196.434,44), oltre interessi legali.</h:div><h:div>Con sentenza 16/7/2014 n. 817, il T.A.R. adito, sul presupposto della qualifica di imprenditore agricolo posseduta dalla ricorrente, ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto della stessa ad ottenere la restituzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) versato e disponendo la rideterminazione della tassa di smaltimento rifiuti, da parametrarsi all'attività agricola.</h:div><h:div>Ritenendo la sentenza erronea ed ingiusta il Comune di Curtatone, l’ha impugnata censurandola sotto vari profili.</h:div><h:div>Si è costituita in giudizio la sig.ra Rovere depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento dell’appello e ha riproposto le censure assorbite dal TAR.</h:div><h:div>Con successive memorie le parti hanno, poi, ulteriormente arricchito e illustrato le rispettive tesi difensive. </h:div><h:div>Alla pubblica udienza del 10/11/2015 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</h:div><h:div>In via pregiudiziale occorre esaminare la domanda, contenuta nella memoria di replica depositata in data 20/10/2015, con cui l’appellata ha chiesto, ex art. 89 c.p.c., che venga disposta la cancellazione di espressioni asseritamente sconvenienti utilizzate dall’appellante.</h:div><h:div>L’istanza va dichiarata inammissibile per genericità, atteso che è onere di chi la propone individuare puntualmente le espressioni ritenute sconvenienti ed offensive da cancellare (Cons. Stato, Sez. V, 16/4/2014 n. 1857), mentre nel caso di specie tale onere non è stato assolto, non avendo l’appellata in alcun modo individuato le dette espressioni. </h:div><h:div>Passando al merito dell’appello, occorre partire dal primo motivo, col quale il Comune di Curtatone deduce che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sufficiente, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, la mera qualifica di imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 cod. civ., occorrendo, invece, quella di imprenditore agricolo professionale.</h:div><h:div>La doglianza è fondata.</h:div><h:div>Dispone l’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001: “Il contributo di costruzione non è dovuto:</h:div><h:div>a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”.</h:div><h:div>Come si ricava chiaramente dalla trascritta norma, la mera qualifica di imprenditore agricolo non è sufficiente ai fini dell’esonero dall’onere di pagare il contributo di costruzione, occorrendo all’uopo quella di imprenditore agricolo “<corsivo>a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153</corsivo>”, e, quindi, oggigiorno, ai sensi dell’art. 1, comma 5 quater, del D. Lgs. 29/3/2004 n. 99 (secondo cui “<corsivo>Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo</corsivo>”), quella di “imprenditore agricolo a titolo professionale” (Cons. Stato, Sez. V, 14/52013 n. 2609).  </h:div><h:div>Quest’ultima, postula il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli che connotano la figura del semplice imprenditore agricolo. </h:div><h:div>In base all’art. 1, comma 1, del citato D. Lgs. n. 99/2004, infatti, “<corsivo>è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro</corsivo>”.</h:div><h:div>Nella fattispecie, al momento del rilascio del permesso di costruire n. 31/10, avvenuto in data 1/10/2010, la sig.ra Rovere, pur essendo imprenditore agricolo, non possedeva la qualifica imprenditore agricolo professionale.</h:div><h:div>Quest’ultima, infatti, le è stata riconosciuta (peraltro a titolo provvisorio) solo in data 18/4/2011, (si veda determinazione del Dirigente Area Programmazione Territoriale Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca della Provincia di Milano 18/4/2011 n. 65928). </h:div><h:div>Obietta l’appellata (memoria di costituzione depositata in data 7/1/2015), che tale riconoscimento avrebbe natura dichiarativa e non costitutiva. </h:div><h:div>La tesi non convince.</h:div><h:div>Infatti, il riconoscimento della qualifica in parola, presuppone la sussistenza, in capo all’interessato, dei requisiti indicati nel comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e il possesso di questi ultimi deve essere, in base al comma 2 del medesimo articolo, accertato “<corsivo>ad ogni effetto</corsivo>” dalle Regioni (o dalle altre autorità dalle medesime individuate). </h:div><h:div>Per cui solo dal momento in cui tale accertamento è compiuto ed è consacrato in un atto, la qualifica può ritenersi acquisita.</h:div><h:div>Diversamente da quanto si afferma nella suddetta memoria difensiva, nessun argomento a favore della tesi della natura dichiarativa dell’atto di attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale può trarsi dal menzionato art. 1, comma 5 quater, del D. Lgs. n. 99/2004, il quale si limita a disporre l’estensione, alla nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale, di tutte le norme previgenti che facevano riferimento a quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale (non più esistente, in considerazione dell’abrogazione dell’art. 12 della L. 9/5/1975, n. 153, operata dall’art. 1, comma 5 quinquies, del D. Lgs. 99/2004).</h:div><h:div>Peraltro, l’appellata non avrebbe diritto all’esenzione dal contributo di costruzione, nemmeno se al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale potesse assegnarsi valore dichiarativo.   </h:div><h:div>Difatti, dagli atti prodotti in giudizio, risulta <corsivo>per tabulas</corsivo> come la stessa, alla data di rilascio del permesso di costruire, non possedesse i requisiti per ottenere la qualifica di che trattasi.</h:div><h:div>Ed invero, nella domanda, presentata in data 5/4/2011 per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, la sig.ra Rovere ha esplicitamente dichiarato “…<corsivo>di non poter al momento dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa L.R. e successive modifiche, in quanto solo nel corso degli ultimi anni sta strutturando dal punto di vista tecnico ed organizzativo la sua attività in modo da renderla professionale a tutti gli effetti e non oltre il termine massimo di due anni dalla data della presente istanza</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, si attesta che l’appellata, iscritta come piccolo imprenditore dal 30/12/2004, “<corsivo>si considera imprenditore agricolo professionale e svolge l’attività dal 18/4/2011</corsivo>”.</h:div><h:div>Per contro, diversamente da quanto la stessa appellata mostra di ritenere, non sono idonee a dimostrare che la stessa possedesse i requisiti richiesti dall’art. 1 comma 1, del D. Lgs. n. 99/2004 in epoca precedente al rilascio del permesso di costruire n. 31/10, le note della Provincia di Milano in data 21/7/2011 e 25/7/2011 (rispettivamente docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) dalla medesima invocate.</h:div><h:div>La prima (doc. 4) afferma - per quanto qui rileva - che “<corsivo>già a far data dal 11/3/2010 la stipula del contratto di affitto agricolo con la integrazione del 16/3/2010 evidenziava il consistente numero di immobili e terreni in condizione agricola, tale condizione unita alla valutazione dell’ordinamento produttivo come descritto nel fascicolo aziendale permettevano il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale in data 18/4/2011</corsivo>”.</h:div><h:div>Nel confermare che il rilascio (a titolo provvisorio) della qualifica di che trattasi è avvenuta nell’aprile del 2011, la nota attesta che nel marzo 2010 la sig.ra Rovere ha stipulato contratti di affitto per numerose aree agricole, ma tutto ciò evidentemente basta soltanto a dimostrare l’acquisita disponibilità di terreni agricoli, ma non anche il loro effettivo sfruttamento per usi agrari, né, ovviamente, dimostra la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti occorrenti ai fini di poter acquistare la qualifica in parola.</h:div><h:div>La seconda nota (doc. 5), riporta, invece, le dichiarazioni rese da un soggetto privato (tal sig.ra Cinzia Visentini) secondo cui “<corsivo>alla data del 15/11/2010 ed ancor prima a far data dal 11/3/2010, la dr.ssa Rovere aveva tutti i requisiti per ottenere il riconoscimento IAP</corsivo>”.</h:div><h:div>Ovviamente, tale generica dichiarazione, peraltro in contrasto con tutte le risultanze processuali, risulta inidonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per il conseguimento della qualifica di cui si discute.</h:div><h:div>Occorre a questo punto esaminare il secondo motivo del ricorso di primo grado non esaminato dal TAR è riproposto dall’appellata con la memoria di costituzione.</h:div><h:div>Deduce la sig.ra Rovere che l’esenzione sarebbe, comunque, spettata ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 380/2001, in base al quale il contributo non è dovuto “<corsivo>per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale</corsivo>”.</h:div><h:div>Ed invero, il tetto del manufatto sarebbe stato realizzato con pannelli fotovoltaici, per cui senza questi la struttura non sarebbe stata idonea alla sua funzione, con la conseguenza che la reclamata esenzione avrebbe dovuto coprire l’intera costruzione.  </h:div><h:div>La doglianza è priva di pregio.</h:div><h:div>Al riguardo è sufficiente rilevare che, come emerge dagli atti di causa, i permessi di costruire nn. 31/10 e 48/10, non contemplavano l’installazione dell’impianto fotovoltaico, per cui non sussistevano i presupposti per ottenere l’esenzione di cui all’invocato art. 17, comma 3, lett. e). </h:div><h:div>In definitiva l’appello va accolto.  </h:div><h:div>Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</h:div><h:div>Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>lo accoglie e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.</h:div><h:div>Condanna l’appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione appellante, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/11/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Giuseppe Carmine Rainone</h:div><h:div>Alessandro Maggio</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>