<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140705620201127170604613" descrizione="" gruppo="20140705620201127170604613" modifica="11/27/2020 6:08:57 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="07056"/><fascicolo anno="2020" n="07540"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140705620201127170604613.xml</file><wordfile>20140705620201127170604613.docm</wordfile><ricorso NRG="201407056">201407056\201407056.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2014\201407056\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi maruotti</firma><data>27/11/2020 18:08:57</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>luigi maruotti</firma><data>27/11/2020 18:08:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia, n. 18/2014, resa tra le parti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sull’appello n. 7056 del 2014, proposto dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio eletto presso lo studio dell’Ufficio rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, n. 355; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>la s.p.a. Lignano Pineta, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Rodolfo Barsi, con domicilio eletto presso lo studio del signor Luigi Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.p.a. Lignano Pineta;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del giorno 27 novembre 2020 il pres. Luigi Maruotti;</h:div><h:div>Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con l’atto n. 13891/P del 5 giugno 2013, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha rideterminato il canone demaniale dovuto per l’anno 2013 dalla società appellata, quale concessionaria di un’area demaniale marittima, ai sensi dell’art. 1, commi 250 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.</h:div><h:div>2. Con il ricorso di primo grado n. 266 del 2013 (proposto al TAR per il Friuli-Venezia Giulia), la società ha impugnato l’atto regionale e ne ha chiesto l’annullamento.</h:div><h:div>3. Il TAR, con la sentenza n. 18 del 2014, ha ravvisato la sussistenza della giurisdizione amministrativa ed ha annullato l’atto impugnato, per mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, considerata dovuta per la natura del canone in questione.</h:div><h:div>4. Con l’appello indicato in epigrafe, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma sia dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa o, in subordine, che il ricorso di primo grado sia respinto, perché infondato.</h:div><h:div>5. In data 13 settembre 2014, la società appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto che l’appello sia respinto</h:div><h:div>6. La Regione ha depositato scritti difensivi in data 10 e 21 febbraio 2020 e 27 ottobre 2020, insistendo nelle già formulate conclusioni.</h:div><h:div>7. La società appellata ha depositato scritti difensivi in data 11, 12 e 21 febbraio 2020, 23 ottobre 2020 e 6 novembre 2021, chiedendo che sia rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria il motivo d’appello sul dedotto difetto di giurisdizione e che comunque l’appello sia respinto.</h:div><h:div>8. Ritiene la Sezione che risulta fondato il primo motivo d’appello, per il quale sulla domanda formulata in primo grado non sussiste la giurisdizione amministrativa.</h:div><h:div>8.1.  Per la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1034, nonché le sentenze ivi citate), qualora l’Amministrazione abbia inviato al concessionario una nota, limitandosi a dare applicazione agli aumenti previsti dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006, non è ravvisabile una posizione di interesse legittimo, poiché non è esercitato alcun potere discrezionale.</h:div><h:div>In contrario, non rileva l’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo (per il quale sussiste la giurisdizione amministrativa quando si tratti di rapporti riguardanti concessioni di beni pubblici), poiché lo stesso art. 133, così come l’art. 5, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971, ha attribuito alla giurisdizione del giudice civile le controversie inerenti alla determinazione delle indennità, dei canoni e degli altri corrispettivi (in tal senso, Sez. V, 13 luglio 2018, n. 4292). </h:div><h:div>8.2.  Non sussistono i presupposti per rimettere la sollevata questione di giurisdizione all’esame dell’Adunanza Plenaria.</h:div><h:div>Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 18 giugno 2020, n. 11867, hanno respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 della Costituzione avverso la sopra citata sentenza di questo Consiglio n. 4292 del 2018.</h:div><h:div>Le Sezioni Unite hanno rilevato che:</h:div><h:div>- “le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa (come nella specie), dovuti per la concessione d’uso di un bene pubblico (come per la concessione demaniale di un porto turistico) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale”</h:div><h:div>- sussiste pertanto la giurisdizione del giudice civile, quando in applicazione dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 l’Amministrazione abbia ricalcolato il <corsivo>quantum</corsivo> dovuto dal concessionario, sulla base dei parametri previsti dalla legge.</h:div><h:div>9. Per le ragioni che precedono, il primo motivo d’appello risulta fondato e va accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda formulata con il ricorso di primo grado n. 266 del 2013.</h:div><h:div>Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l’appello n. 7056 del 2014 e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda formulata col ricorso di primo grado n. 266 del 2013, salva la riassunzione della lite innanzi al giudice avente giurisdizione.</h:div><h:div>Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2020, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/11/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Poggi Paola</h:div><h:div>Luigi Maruotti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>