<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140536220211012160704781" descrizione="rimborso oneri urbanizzazione" gruppo="20140536220211012160704781" modifica="10/19/2021 3:33:35 PM" stato="2" tipo="1" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Malloggi Snc" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="05362"/><fascicolo anno="2021" n="07083"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.2:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140536220211012160704781.xml</file><wordfile>20140536220211012160704781.docm</wordfile><ricorso NRG="201405362">201405362\201405362.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\738 Giulio Castriota Scanderbeg\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Laura Marzano</firma><data>19/10/2021 15:33:35</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/10/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Giulio Castriota Scanderbeg,	Presidente</h:div><h:div>Giancarlo Luttazi,	Consigliere</h:div><h:div>Italo Volpe,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Frigida,	Consigliere</h:div><h:div>Laura Marzano,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1718/2013.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5362 del 2014, proposto da: </h:div><h:div>Malloggi s.n.c., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudiahilde Perugini e Gianna Fiaschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dario Perugini in Roma, viale Angelico, 301; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Calcinaia, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluca Barneschi in Roma, via Panama, 77; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calcinaia;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatrice, nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021, la Cons. Laura Marzano;</h:div><h:div>Nessuno presente per le parti;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. La società Malloggi s.n.c. ha ottenuto dal Comune di Calcinaia la concessione edilizia n. 54 del 2004 per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato di sua proprietà. In correlazione a tale intervento edilizio, la società ha, altresì, ottenuto due ulteriori titoli edilizi per la realizzazione di opere urbanistiche, da effettuarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione: la concessione edilizia n. 53 del 2004, relativa alla realizzazione di marciapiede antistante il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio e la concessione edilizia n. 66 del 2005, relativa allo spostamento di tratto di fognatura urbana (in questo secondo caso, essendo gli oneri già stati pagati, l’Amministrazione ha disposto la restituzione alla società della somma di € 11.636,89).</h:div><h:div>Ultimati i lavori, in data 20 novembre 2009, la società richiedeva al Comune di Calcinaia il rimborso di € 35.784,25, quali spese sostenute, in favore dei gestori dei servizi idrico, elettrico e gas, onde effettuare i relativi allacciamenti ritenendo che il costo per tali reti di servizi, avendo caratteristiche di infrastrutture pubbliche, fosse a carico del Comune. Stante l’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Toscana il quale, con sentenza n. 1718 del 12 dicembre 2013, lo ha respinto sulla base di due assorbenti considerazioni: la prima è che la possibilità di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo dei contributi, è sempre condizionata al preventivo assenso comunale, che nel caso di specie era mancato; la seconda è che le opere per le quali i costi, dei quali si è chiesto il rimborso, sono stati sostenuti apparivano interventi legati all’edificio realizzato dalla ricorrente più che a infrastrutture pubbliche.</h:div><h:div>Avverso tale sentenza è insorta la società la quale, nel proporre appello, ha formulato le seguenti censure.</h:div><h:div>Con il primo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16/7 d.P.R. 380/2001; eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e irragionevolezza manifesta e sotto il profilo della contraddittorietà con quanto risultante dalla documentazione prodotta; erroneità dei presupposti di fatto.</h:div><h:div>In sintesi l’appellante sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe errata laddove ha qualificato gli ulteriori interventi, quelli il cui rimborso è oggetto di giudizio, quali "meri allacci", atteso che, a suo dire, dalla documentazione versata in atti risulterebbe trattarsi di opere infrastrutturali.</h:div><h:div>Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 12, comma 2, d.P.R. 380/2001; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c.; erroneità nei presupposti di diritto; illogicità e irragionevolezza manifeste; violazione del dovere di correttezza e buona amministrazione; carenza di adeguata istruttoria e motivazione.</h:div><h:div>L’appellante contesta il capo della sentenza in cui si afferma che la possibilità di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo dei contributi, è sempre condizionata al preventivo assenso comunale (avendo l'amministrazione anche il potere di indicare il tipo e l'entità delle opere, le modalità di esecuzione e le relative garanzie), ritenendo che al Giudice di prime cure sarebbe sfuggito che, in base al combinato disposto degli artt. 12, comma 2 e 16, d.P.R. 380/2001, l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione grava in capo all'amministrazione tanto che il permesso di costruire è oneroso, essendo ipotesi eccezionale la realizzazione delle opere da parte del privato.</h:div><h:div>Il Comune di Calcinaia si è costituito in giudizio per resistere all’appello, del quale ha chiesto la reiezione per infondatezza.</h:div><h:div>Dopo aver comunicato la persistenza dell’interesse al ricorso, le parti hanno depositato memorie conclusive, ciascuna instando per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.</h:div><h:div>L’appellante ha replicato con memoria del 20 settembre 2021.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 12 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. L’appello è infondato.</h:div><h:div>2.1. Non è contestato in punto di fatto che l’appellante società ha inoltrato richiesta di rimborso al Comune di Calcinaia della somma di € 35.784,25, a titolo di costi sostenuti per la realizzazione degli allacciamenti ai servizi, solo con nota in data 20 novembre 2009 e dopo aver ultimato i lavori. </h:div><h:div>Risulta, infatti, che in data 29 giugno 2009 è stata comunicata la fine lavori e il 23 luglio 2009 il Direttore dei Lavori ha presentato l'attestazione di abitabilità del fabbricato di cui alla concessione edilizia n. 54/2004 e al permesso a costruire n. 24/2008.</h:div><h:div>Tanto premesso in punto di fatto il Collegio ricorda che, per consolidata giurisprudenza, “<corsivo>non si può fare a meno del consenso dell’Amministrazione ai fini del consolidamento del diritto allo scomputo delle opere di urbanizzazione realizzate</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. II, 3 giugno 2020, n. 3483).</h:div><h:div>In tal senso, in termini generali, si è espresso questo Consiglio, avendo ritenuto che “<corsivo>Il titolare di una concessione di costruzione che, con atto d’obbligo, abbia limitato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione alle sole opere di urbanizzazione primaria non può successivamente, alterando ingiustificatamente, mediante l’iniziativa unilaterale, le basi stesse del consenso, chiedere di non essere assoggettato ad alcun onere di urbanizzazione perché il valore delle opere eseguite ha ecceduto quello cumulato degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) precedentemente determinati dal Comune</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4015).</h:div><h:div>Nel caso di specie risulta che la richiesta di rimborso per cui è causa, diversamente da quanto accaduto per altre opere di urbanizzazione, non è stata preceduta da alcun accordo in tal senso con l’amministrazione comunale.</h:div><h:div>2.2. Torna utile, in proposito, ripercorrere gli atti e gli accadimenti che si sono susseguiti, che non sono contestati fra le parti.</h:div><h:div>In data 10 dicembre 2002 l’appellante società ha chiesto il rilascio di concessione per un intervento di “Ristrutturazione con parziale cambio d'uso” di un vecchio fabbricato posto a Fornacette, Via dell'Argine, per la realizzazione di n. 8 unità abitative.</h:div><h:div>Il 4 marzo 2004 la società ha chiesto il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del marciapiede antistante il fabbricato oggetto dell'intervento edilizio; con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13 ottobre 2003 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative alla realizzazione del marciapiede e la proprietà è stata autorizzata all'esecuzione diretta di dette opere a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria per un importo complessivo di € 3.443, 36.</h:div><h:div>La relativa convenzione è stata sottoscritta in data 4 novembre 2004 e, in data 24 novembre 2004, sono state rilasciate la concessione edilizia n. 53/2004 per la realizzazione del marciapiede e la concessione edilizia n. 54/2004 per la ristrutturazione con parziale cambio d'uso del fabbricato.</h:div><h:div>Per tale intervento sono stati calcolati i relativi oneri di urbanizzazione primaria per un importo di € 4.014,55 (già comprensivi dello scomputo di € 3.443,36 per l'esecuzione diretta del marciapiede), di urbanizzazione secondaria per un importo di € 22.548,69 e del costo di costruzione per un importo di € 9.754,19, per un totale complessivo di € 36.317,43.</h:div><h:div>Durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato la società, in data 10 giugno 2005, ha chiesto di poter spostare il tratto di fognatura urbana che correva sotto l'immobile, atteso il grave stato di degrado in cui versava, allegando un'ulteriore domanda di scomputo degli oneri di urbanizzazione, che veniva autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 20 ottobre 2005 per l’importo di € 24.917,51, cui ha fatto seguito, a ultimazione dei lavori, il rimborso a favore della società della somma di € 11.635,89.</h:div><h:div>Stipulata la convenzione, è stato rilasciato il permesso di costruire n. 66 in data 2 novembre 2005 per la realizzazione della nuova fognatura.</h:div><h:div>In data 13 maggio 2008 la società ha chiesto la proroga delle concessioni edilizie n. 53 e 54 del 24 novembre 2004, cui ha fatto seguito il permesso di costruire n. 24 in data 12 agosto 2008 per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla concessione edilizia n. 53/2004 e il permesso di costruire n. 25 del 12 agosto 2008 per il completamento delle opere di ristrutturazione di cui alla concessione edilizia n. 54/2004.</h:div><h:div>Dopo la comunicazione di ultimazione lavori e di attestazione di abitabilità, con determinazione n. 433 del 30 dicembre 2011, il responsabile del Servizio III – Tecnico ha approvato il certificato di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria per la realizzazione del marciapiede svincolando la relativa polizza fidejussoria.</h:div><h:div>2.3. Come è agevole rilevare dalla tratteggiata ricostruzione, tutte le attività costruttive relative all’immobile <corsivo>de quo</corsivo>, ivi comprese quelle resesi necessarie a lavori in corso, sono state oggetto di convenzione e di accordi con l’amministrazione comunale, ivi comprese le richieste di scomputo e di rimborso degli oneri di urbanizzazione.</h:div><h:div>Soltanto la richiesta di rimborso per cui è causa è stata inoltrata all’amministrazione senza essere preceduta da alcun accordo.</h:div><h:div>Ne discende che si deve convenire con il T.A.R. laddove afferma che il fatto non contestato che non vi sia stato consenso del Comune di Calcinaia in ordine alla realizzazione delle opere a scomputo in parola, preclude la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il relativo onere economico. </h:div><h:div>Del pari condivisibile è l’osservazione del primo giudice secondo cui la pretesa della società di ottenere il rimborso di opere realizzate senza il consenso del Comune contrasta con la condotta tenuta dalla stessa in precedenza nella medesima vicenda, laddove si era premurata di ottenere preventivamente l’assenso dell’amministrazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (marciapiede e fognatura).</h:div><h:div>Quanto precede esime il Collegio dal valutare la fondatezza dell’ulteriore (il primo) motivo di appello, con il quale si contesta la statuizione del primo giudice in ordine alla qualificabilità delle opere in parola come “meri allacci” piuttosto che come opere di urbanizzazione.</h:div><h:div>Ciò in quanto la mancanza del preventivo assenso da parte del Comune appellato esclude in radice che possa trovare accoglimento la domanda di rimborso così come formulata, non essendo preclusa, peraltro, alla parte appellante la possibilità di far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi ove possa dimostrare che si trattasse, effettivamente, di costi per opere di urbanizzazione e che da ciò il Comune abbia tratto un indebito vantaggio.</h:div><h:div>Conclusivamente l’appello deve essere respinto.</h:div><h:div>3. Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo la soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando la sentenza appellata.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del Comune di Calcinaia, liquidandole in € 3.000,00 (tremila) oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/10/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Laura Marzano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>