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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140327020150123220600810" descrizione="" gruppo="20140327020150123220600810" modifica="07/02/2015 10:59:37" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-"><descrittori><registro anno="2014" n="03270"/><fascicolo anno="2015" n="00806"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.5:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>9</idSpecificaSDM><registro n="03347" anno="2014"/></descrittori><file>20140327020150123220600810.xml</file><wordfile>20140327020150123220600810.doc</wordfile><ricorso NRG="201403270">201403270\201403270.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 5\2014\201403270\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Luigi Maruotti</firma><data>07/02/2015 10:59:41</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Vito Poli</firma><data>27/01/2015 14:45:09</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/02/2015</dataPubblicazione><ricorso NRG="201403347">201403347\201403347.xml</ricorso><classificazione>144<nuova>144</nuova><ereditata>144</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>S</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Vito Poli,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Manfredo Atzeni,	Consigliere</h:div><h:div>Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,	Consigliere</h:div><h:div>Alessandro Palanza,	Consigliere</h:div></adunanza><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del T.a.r. per la Toscana - Sezione I - n. 437 del 5 marzo 2014.</h:div></oggetto><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3270 del 2014, proposto dalla società Gaetano Bellabarba &amp; C. s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore,</corsivo> rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Girardi e Alessandro Gioia , con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>La s.r.l. Granchi, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cossu e Francesco Antonio Puccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Settimio Rotella in Roma, via Fossombrone, n. 92; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Comune di Pomarance, in persona del sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso lo studio Grez  e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle s.r.l. Granchi, della s.r.l. Gaetano Bellabarba &amp; C. e del Comune di Pomarance;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive depositate dal comune di Pomarance (in data 12 maggio e 24 luglio 2014, 9 e 16 gennaio 2015) e dalla s.r.l. Granchi (in data 9 maggio, 26 luglio e 2 dicembre 2014, 9 e 16 gennaio 2015);</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Gioia, Scarafiocca e Conte, su delega dell’avvocato Puccio;</h:div><h:div>Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><esaminato/><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 3347 del 2014, proposto dal  Comune di Pomarance, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio eletto presso lo studio Grez  e Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;</h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>La s.r.l. Granchi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Cossu e Francesco Antonio Puccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Settimio Rotella in Roma, via Fossombrone, n. 92;</h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Società Gaetano Bellabarba &amp; C. s.r.l. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Girardi e Alessandro Gioia, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;</h:div></controinteressati><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Tribunale di Pisa – con decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto n. 726 del 21 giugno 2012 - ha condannato la s.r.l. Gaetano Bellabarba &amp; C. (in prosieguo ditta Bellabarba) a pagare in favore della s.r.l. Granchi (in prosieguo ditta Granchi) la complessiva somma di euro 190.563,34 (oltre accessori e spese di procedura, per un totale di euro 201.372,23), relativamente a crediti insoluti vantati per forniture di materiali e noleggi di macchinari nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto di lavori pubblici concluso dal comune di Pomarance con la ditta Bellabarba (in ordine al quale la ditta Granchi aveva assunto il ruolo di sub appaltatore).</h:div><h:div>1.1. Elasso il termine per l’adempimento, la ditta Granchi ha attivato la procedura esecutiva presso terzi ex art. 553 c.p.c. chiedendo il pignoramento del credito vantato dalla ditta appaltatrice Bellabarba nei confronti del comune di Pomarance (stazione appaltante).</h:div><h:div>Nell’ambito della procedura esecutiva, il comune ha rilasciato la dichiarazione positiva, specificando che l’importo dovuto alla ditta Bellabarba ammontava a complessivi euro 210.430,00 relativi al 3° stato avanzamento lavori (s.a.l.), salvo verifica e conguaglio contabile definitivo rispetto alle lavorazioni effettivamente realizzate (cfr. dichiarazione in data 1° ottobre 2012).</h:div><h:div>Con ordinanza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, n. 2120/2012 - REP 248/2012 – cron. 1420 del 18.10.2012 – è stata assegnata in pagamento la complessiva somma di euro 201.372,23, oltre spese di procedura per euro 1.800.</h:div><h:div>1.2. La ditta Bellabarba ha depositato in data 25 ottobre 2012, presso il Tribunale civile di Livorno, una domanda di ammissione al concordato preventivo, chiedendo la sospensione della procedura di pignoramento e la sospensione del pagamento. La richiesta di concordato è stata immediatamente comunicata al comune ed alla ditta Granchi.</h:div><h:div>Il comune ha comunque dato seguito all’ordinanza di assegnazione, versando alla dita Granchi la complessiva somma di euro 139.590,00 relativa all’importo effettivamente corrispondente al momento del pignoramento, al netto delle voci contabilizzate in via provvisoria, riservandosi di liquidare il saldo pari ad euro 61.782,23 una volta maturati i successivi s.a.l. (cfr. determinazione dirigenziale n. 469 del 7 dicembre 2012).</h:div><h:div>1.3. Successivamente il comune, a seguito di una complessa interlocuzione con il giudice delegato al concordato preventivo: I)  ha evidenziato un credito residuo in favore della ditta Bellabarba pari ad euro 70.309,87 oltre I.V.A.; II) ha deliberato di risolvere consensualmente il contratto di appalto di lavori pubblici n.rep. 2441 del 22 febbraio 2011 concluso a suo tempo con la ditta Bellabarba onde riacquistare la disponibilità del cantiere; III) si è impegnato a trattenere presso di se la somma da liquidare a titolo di saldo in forza dell’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione e ad effettuare il pagamento al soggetto che sarebbe stato individuato come legittimato (cfr. deliberazione giuntale n. 110 del 22 luglio 2013,  nonché risoluzione consensuale del pregresso contratto di lavori pubblici in data 29 luglio 2013, rep. n. 2484).</h:div><h:div>1.4. Con ricorso proposto in data 23 settembre e 2 ottobre 2013 al Tribunale di Livorno, ex art. 702<corsivo> bis</corsivo> c.p.c., la ditta Bellabarba ha chiesto l’accertamento dell’inefficacia del pagamento di euro 139.590,00 effettuato dal comune, la condanna dell’ente e della ditta Granchi alla restituzione della somma, la condanna del comune di Pomarance a pagare il residuo di euro 70.309,875 ad essa istante.</h:div><h:div>1.5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 29 ottobre e 7 novembre 2013), la ditta Granchi ha introdotto il giudizio di ottemperanza della su menzionata ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. resa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Pisa.</h:div><h:div>1.6. Con ordinanza in data 4 febbraio 2014, il Tribunale di Livorno, a conclusione del giudizio di primo grado intrapreso dalla ditta Bellabarba, ha dichiarato inefficace il pagamento effettuato a suo tempo dal comune ed ha condannato l’ente e la ditta Granchi alle conseguenti restituzioni ed al pagamento del residuo credito al concordato preventivo.</h:div><h:div>Avverso tale provvedimento hanno interposto appello principale la ditta Granchi e un appello incidentale il comune di Pomarance.</h:div><h:div>La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza cautelare depositata il 29 maggio 2014, ha accolto motivatamente l’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento del Tribunale di Livorno in relazione alla condanna della ditta Granchi alla restituzione dell’importo di euro 139.590,00, mentre ha respinto l’istanza del comune di Pomarance.</h:div><h:div>2. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Toscana - Sezione I - n. 437 del 5 marzo 2014:</h:div><h:div>a) ha richiamato i principi elaborati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio n. 2 del 2012 ed ha acclarato l’idoneità dell’ordinanza pronunciata ex art. 553 c.p.c. ad essere posta in esecuzione dinanzi al giudice amministrativo in funzione di giudice dell’ottemperanza;</h:div><h:div>b) ha fatte proprie le tesi elaborate da una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione ed  ha ritenuto che la sottoposizione della ditta Granchi alla procedura di concordato preventivo – successivamente all’emanazione dell’assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. ma antecedentemente al pagamento effettuato dal comune di Pomarance – non ostasse all’ammissibilità dell’azione di ottemperanza;</h:div><h:div>c) ha ritenuto inconsistente il rischio della formazione di giudicati contrastanti, poiché nel giudizio amministrativo occorreva verificare esclusivamente che il titolo azionato conservasse la propria esecutività e, conseguentemente, ha escluso la possibilità di applicare la sospensione necessaria sancita dall’art. 295 c.p.a. sostenendo la tesi che tale norma<corsivo> &lt;&lt;…per definizione mal si attaglia ai rapporti fra processo esecutivo e processo di cognizione>></corsivo>;</h:div><h:div>d) ha ordinato al comune di Pomarance di pagare in favore della ditta Granchi la complessiva somma di euro 61.782,23 (oltre interessi legali a far data dal 10 aprile 2013), nonché di euro 1.800,00 (oltre I.V.A. e C.P.A. per spese della procedura esecutiva, maggiorate degli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.), a titolo di residuo del credito oggetto della più volte menzionata ordinanza del Tribunale di Pisa;</h:div><h:div>e) ha nominato il Commissario<corsivo> ad acta</corsivo>;</h:div><h:div>f) ha compensato le spese di lite<corsivo> &lt;&lt;…stante l’estrema controvertibilità della materia trattata>>.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>3. Con un primo ricorso – allibrato al nrg. 3270/2014 - ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 10 e 17 aprile 2014), la ditta Bellabarba ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, limitandosi a ricostruire i fatti salienti e a riportare lo svolgimento dei processi e delle pronunce giurisdizionali succedutesi, sostenendo, in fine, che da tutto quanto esposto <corsivo>«ne consegue la necessità di annullare e/o riformare la sentenza impugnata anche alla luce dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno in data 4 febbraio 2014»</corsivo> (pagine 15 e 16 dell’atto di appello).</h:div><h:div>3.1. Si è costituita in giudizio la ditta Granchi deducendo, da un lato, l’inammissibilità del gravame  per violazione del dovere di specificità dei motivi sancito dall’art. 101, co. 1, c.p.a., dall’altro, la sua infondatezza in fatto e diritto.</h:div><h:div>3.2. Si è costituito il comune di Pomarance, concludendo per l’accoglimento dell’appello.</h:div><h:div>4. Con un secondo ricorso – allibrato al nrg. 3347/2014 - ritualmente notificato e depositato (rispettivamente in data 10 e 18 aprile 2014), il comune di Pomarance ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza deducendo:</h:div><h:div>a) con il primo motivo (pagine 4 – 6 dell’atto di appello), l’inesistenza del presupposto dell’azione di ottemperanza perché nel peculiare caso di specie il comune non è rimasto inadempiente; in buona sostanza, in una con le decisioni del giudice delegato al concordato preventivo, l’ente si è limitato ad attendere l’individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento del saldo;</h:div><h:div>b) con il secondo motivo (pagine 6 – 10 dell’atto di appello), la violazione dell’art. 295 c.p.c. nella misura in cui il T.a.r., pur reso edotto che il Tribunale di Livorno non aveva ancora emesso la sua decisione, non ha accolto l’istanza di sospensione del giudizio di ottemperanza in attesa della pronuncia del giudice civile; invoca l’applicazione della pronuncia del Tribunale di Livorno; lamenta il possibile contrasto di giudicati, la realizzazione di una fattispecie di <corsivo>ne bis in idem,</corsivo> l’assenza di profili di colpa dell’ente, il pregiudizio discendente alla finanza pubblica.</h:div><h:div>4.1. Si è costituita in giudizio la ditta Granchi deducendo l’infondatezza del gravame  in fatto e diritto.</h:div><h:div>4.2. Si è costituita in giudizio la ditta Bellabarba, limitandosi a chiedere la riunione dei due appelli.</h:div><h:div>4.3. Con il decreto presidenziale n. 1698 del 28 aprile 2014, è stata accolta l’istanza formulata dal comune, di rilascio di misure monocratiche, con la conseguente sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza.</h:div><h:div>Con ordinanza di questa Sezione – n. 2048 del 16 maggio 2014 – è stata accolta la domanda formulata dal comune di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza, «<corsivo>ritenuto che, nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie, la domanda cautelare in epigrafe va accolta, avuto riguardo alla comparazione degli interessi coinvolti che si risolve – allo stato – nella preminenza di quello dell’Amministrazione, altrimenti chiamata ad ottemperare a statuizioni giudiziali obbiettivamente recanti un </corsivo>bis in idem<corsivo> di contenuto opposto».</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Con l’ordinanza di questa Sezione n. 3322 del 30 luglio 2014, è stata respinta la domanda formulata dalla ditta Granchi di revoca della precedente ordinanza n. 2048 del 16 maggio 2014, proposta da quest’ultima in considerazione della su menzionata pronuncia cautelare della Corte d’appello di Firenze (ordinanza  29 maggio 2014).</h:div><h:div>5. Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2015 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.</h:div><h:div>6. I due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a mente dell’art. 96, co. 1, c.p.a.</h:div><h:div>7. L’appello proposto dalla ditta Bellabarba è inammissibile.</h:div><h:div>7.1. Accogliendo la pertinente eccezione sollevata dalla difesa della ditta Granchi, il Collegio rileva che la ricorrente, discostandosi dall’obbligo di specificità delle censure sancito dall’art. 101, co.1, c.p.a., non ha elaborato alcuna doglianza nei confronti dell’articolata sentenza del T.a.r.; ciò comporta l’inammissibilità del gravame (cfr. <corsivo>ex plurimis</corsivo> Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2011).</h:div><h:div>8. Passando all’esame dell’appello proposto dal comune di Pomarance, il Collegio rileva, come meglio si dirà in prosieguo, che è pregiudiziale l’esame del secondo motivo.</h:div><h:div>8.1. In diritto il Collegio osserva quanto segue – in adesione ai principi elaborati sui punti controversi da consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2742; Sez. III, 7 gennaio 2014, n. 3; Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2; Sez. V, 8 agosto 2013, n. 4169; Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3240/ord.; Sez. V, 5 marzo 2012, nn. 1256 e 1257; Cass. civ., sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 375; sez. un., 30 novembre 2012, n. 21348; sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027; sez. lav., 22 novembre 2011, n. 24621; sez. un., 10 giugno 1996, n. 5361, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).</h:div><h:div>Nell’eventualità in cui davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala, in vista della quale l’ordinamento processuale appronta lo specifico rimedio disciplinato dall’art. 273, c.p.c. (che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione); l’applicazione al giudizio amministrativo impugnatorio della su menzionata norma è possibile, per <corsivo>analogia legis</corsivo>, in quanto espressiva di una esigenza comune a tutti i processi, ovvero di rimediare ad una semplice anomalia del procedimento, da eliminarsi con mezzi interni onde prevenire la inutile ripetizione di attività processuali ed eventuali contrasti di giudicati.</h:div><h:div>Tale conclusione è rafforzata, dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, dal rinvio operato dall’art. 39, co. 1, stesso codice, alle disposizioni del c.p.c. compatibili con la disciplina processuale amministrativa ed espressive di principi generali; conseguentemente, se il giudice amministrativo non abbia disposto la riunione di due cause identiche, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto successivamente, onde prevenire la violazione del principio del<corsivo> ne bis in idem.</corsivo></h:div><h:div>Ove, viceversa, la stessa causa risulti proposta davanti a giudici appartenenti a diversi uffici giudiziari, trova applicazione l’istituto della litispendenza (e della continenza, art. 39 c.p.c.): è necessario, però, che i due giudici aditi appartengano allo stesso plesso giurisdizionale.</h:div><h:div>La contemporanea presenza, infatti, della stessa causa dinanzi al giudice ordinario ed a quello amministrativo esula dalla nozione di litispendenza, integrando piuttosto una questione di giurisdizione.</h:div><h:div>Esigenze di coerenza sistematica e di giustizia sostanziale, riconducibili anche ai principi costituzionali ed europei del giusto processo e della ragionevole durata del giudizio (art. 111, secondo comma, Cost., art. 6, co. 1, Cedu; art. 47, co. 2, Carta dei diritti fondamentali UE), consentono però di tener conto dell’oggettivo svolgimento di giudizi sostanzialmente identici ma formalmente diversi perché pendenti presso plessi giurisdizionali diversi, attraverso il meccanismo di coordinamento approntato dall’istituto della sospensione del processo. </h:div><h:div>L’ampiezza del rinvio operato dall’art. 79, co.1, c.p.a. alla sospensione del processo come disciplinata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera gamma delle disposizioni riguardanti la materia, dunque non solo dell’art. 295 cit. (espressamente richiamato dall’art. 79, co. 3, cit.), ma anche dell’art. 624, co. 1, c.p.c. (secondo cui «<corsivo>Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza»</corsivo>), ovvero dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. (secondo cui «<corsivo>Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata»</corsivo>), e di ogni altra disposizione compatibile in forza del rinvio operato dall’art. 39 c.p.a., posto che non si ravvisano ostacoli logico giuridici a tale estensione.</h:div><h:div>Una volta assodata l’applicabilità al processo amministrativo delle norme processuali civilistiche disciplinanti l’istituto della sospensione del processo, si pongono le ulteriori questioni concernenti l’individuazione dei presupposti e dell’ambito applicativo dell’art. 337 cit., dei suoi rapporti con l’art. 295 cit., del regime degli atti processuali rilevanti in materia di sospensione.</h:div><h:div>Su tali punti non si ravvisano ragioni per discostarsi dagli approdi cui sono pervenute la dottrina e la giurisprudenza processuale civile, quest’ultima a far data soprattutto dal 2004, quando ha cominciato un percorso esegetico che ha ristretto l’ambito applicativo dell’art. 295 c.p.c. al solo caso del contemporaneo svolgimento di due giudizi in primo grado senza che quello pregiudicante sia stato ancora deciso.</h:div><h:div>Invero, l’essenza del principio sancito dall’art. 337, secondo comma, cit., sta nell’eventualità che sulla questione pregiudiziale sia già stata pronunciata una sentenza; se tale sentenza passa in giudicato, il giudice della questione pregiudicata dovrà adeguarsi ad essa, ma, se è impugnata, il giudice della questione pregiudicata può sospendere il processo in attesa della pronuncia sull’impugnazione.</h:div><h:div>Tuttavia, trattandosi di una facoltà, il ‘secondo giudice’ può anche non disporre la sospensione, nel qual caso non è detto che debba necessariamente conformarsi alla decisione impugnata, sia perché potrebbe ritenere non sussistente l’influenza effettiva della sentenza sulla questione al suo esame e sia perché, anche indipendentemente da ciò, potrebbe valutare liberamente la probabilità che la sentenza invocata possa essere confermata e l’opportunità della sospensione.</h:div><h:div>In definitiva, a differenza dell’art. 295 cit., la previsione in esame prevede una causa di sospensione facoltativa fondata sulla generica influenza di una decisione che assume una mera “autorità di fatto”.</h:div><h:div>L’autorità della cui invocazione tratta l’art. 337, secondo comma, è soltanto quella che riguarda il modo di decidere questioni risolte in altre cause; la differenza tra le due ipotesi, pertanto, è che nella prima (art. 295 c.p.c.), occorre una pregiudizialità in senso tecnico – giuridico, nel secondo caso (art. 337 c.p.c.), è sufficiente una pregiudizialità in senso meramente logico.</h:div><h:div>Inoltre, poiché la ragione fondante dell’art. 295 cit. è quella di evitare il rischio di conflitti di giudicati e tale disposizione fa esclusivo riferimento alla pregiudizialità in senso proprio, la correlazione deve sussistere solo fra giudizi pendenti in primo grado. </h:div><h:div>Da quanto sopra esposto discende che l’art. 337, secondo comma, è applicabile non solo quando è impugnata con un mezzo di impugnazione straordinario una sentenza già passata in giudicato, ma anche in caso di impugnazione ordinaria; in tal caso, se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cit. e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (pure se la sentenza di primo grado la cui autorità è invocata appartiene ad un altro ordine giurisdizionale, dovendosi anche in tal caso identificare il rilievo di una sentenza oggetto di impugnazione, pronunciata nell’esercizio di una specifica giurisdizione, con riguardo al bene della vita del quale si discute davanti all’altro giudice).</h:div><h:div>E’ fatto salvo, però, il potere del giudice di qualificare l’atto secondo il suo contenuto sostanziale e di convertirlo ove sia completo degli elementi strutturali richiesti dalla disciplina sostitutiva.</h:div><h:div>8.2. Tenuto conto delle questioni sopra affrontate e del caso posto all’esame del collegio, va altresì rilevato che il giudizio di ottemperanza  presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, talune riconducibili alla ottemperanza come tradizionalmente configurata, altre di mera esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Pubblica Amministrazione, altre ancora aventi natura di cognizione, e che, in omaggio ad un principio di effettività della tutela giurisdizionale, trovano nel giudice dell’ottemperanza il giudice competente.</h:div><h:div>Più precisamente, la disciplina dell’ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione delle sentenze o di altri provvedimenti ad esse equiparabili, presenta profili affatto diversi, non solo quanto al “presupposto” (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda.</h:div><h:div>Attesa la composita natura del giudizio di ottemperanza, la richiesta di sospensione formulata nel corso di un giudizio di tal fatta è ascrivibile, in tesi, anche alla istanza di sospensione della esecuzione per gravi motivi ai sensi dell’art. 624, primo comma, c.p.c.; la statuizione di sospendere il giudizio in attesa dell’esito di un pregiudiziale diverso processo civile appare percorribile, sul piano dei principi,  anche perché ai sensi dell’art. 134 c.p.a. il giudice dell’ottemperanza è investito, in materia di esecuzione, del più pregnante potere di cognizione e di statuizione dato dalla giurisdizione estesa al merito.</h:div><h:div>In questo più ampio contesto cognitorio-decisionale può risultare comunque preferibile, per una più esaustiva pronuncia conclusiva del giudizio di esecuzione, attendere l’esito della pregiudiziale controversia civile in corso.</h:div><h:div>8.3. Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, il Collegio evidenzia che:</h:div><h:div>a) nella peculiare vicenda contenziosa in esame, si è in presenza di una scissione fra la titolarità del diritto di credito controverso (che a seguito dell’inoppugnata assegnazione ex art. 553 c.p.c. risulta spettante alla ditta Granchi) e la titolarità del diritto a ricevere il pagamento del medesimo credito da parte del comune di Pomarance (questione che è ancora controversa, pendendo la relativa lite davanti al giudice ordinario);</h:div><h:div>b) la causa incardinata davanti al giudice amministrativo – avente un chiaro contenuto composito, in parte di cognizione ed in parte di mera esecuzione - si pone, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., in rapporto di continenza rispetto a quella pendente presso il giudice civile, in quanto entrambe le cause hanno ad oggetto azioni in relazione alle quali si verifica la coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (soggetti,  <corsivo>petitum</corsivo> e <corsivo>causa petendi</corsivo>), con la particolarità che nella causa civile il<corsivo> petitum</corsivo> è più ampio, avendo ad oggetto l’individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento, da parte del comune, dell’intero debito derivante dall’esecuzione dell’originario rapporto contrattuale di appalto e non solo del residuo saldo, con tutte le relative conseguenze in ordine alla condanna dell’ente e della ditta Granchi al pagamento delle corrispondenti somme di denaro;</h:div><h:div>c) per potersi assodare l’eventuale inadempimento del comune (e conseguentemente giudicare della fondatezza del primo motivo di appello), è necessario attendere che il giudice civile, preventivamente investito di una controversia che ha un oggetto più ampio rispetto a quella pendente davanti al giudice amministrativo, stabilisca una volta per tutte quale sia il soggetto legittimato a ricevere il pagamento da parte del comune;</h:div><h:div>d) scrutinando la richiesta formulata dal comune nel secondo motivo di appello (sulla base delle molteplici argomentazioni a sostegno), il Collegio qualifica l’atto secondo il suo contenuto sostanziale e lo converte, in quanto completo degli elementi strutturali richiesti dalla disciplina sostitutiva, in una richiesta di sospensione del processo di ottemperanza ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. ovvero ai sensi dell’art. 624 c.p.c.;</h:div><h:div>e) in relazione ai profili cognitori implicati nella presente vicenda contenziosa, sussistono i presupposti applicativi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c. in quanto è evidente il possibile inutile aggravio processuale e procedimentale conseguente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza (ed alla liquidazione <corsivo>pro solvendo</corsivo> del residuo debito in favore della ditta Granchi) sui segmenti di azione amministrativa successivi all’ordinanza del Tribunale di Livorno del 5 febbraio 2014.</h:div><h:div>L’ente, in assenza della sospensione del processo di ottemperanza, sarebbe costretto a pagare (o a subire l’intervento del commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, mettendo doverosamente a disposizione tutte le sue strutture amministrative e la sua contabilità), senza che sia stata assodata, una volta per tutte, chi sia legittimato attivo (la ditta Granchi o la ditta Bellabarba).</h:div><h:div>In relazione ai profili strettamente esecutivi rinvenibili nella presente fattispecie, i gravi motivi richiesti dall’art. 624 c.p.c. si colgono con immediatezza, avuto riguardo al rilevante ammontare degli importi in contestazione ed alla natura del credito, non potendosi ammettere che la finanza pubblica paghi due volte il medesimo debito.</h:div><h:div>9. In conclusione, il Collegio:</h:div><h:div>a) definitivamente pronunciando sul ricorso nrg. 3270/2014, lo dichiara inammissibile; </h:div><h:div>b) non definitivamente pronunciando sul ricorso nrg. 3347/2014, ne accoglie il secondo motivo e conseguentemente sospende il presente giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. 624, primo comma, e 337, secondo comma, c.p.c. sino alla conclusione del giudizio civile promosso dalla ditta Bellabarba per il recupero delle somme corrisposte dal comune alla ditta Granchi e per il pagamento del saldo; </h:div><h:div>c) per ragioni di economia processuale, e in conformità alla norma enucleabile dal combinato disposto degli artt. 33, co. 1, lett. a), e 36, co. 1, c.p.a., il Collegio procede alla sospensione del processo direttamente con la presente sentenza non definitiva, senza pronunciare separata ordinanza (cfr negli esatti termini Cons. Stato, Sez. V, n. 4169 del 2013 cit.);</h:div><h:div>d) dà atto che permangono gli effetti dell’ordinanza cautelare di questa sezione n. 2048 del 16 maggio 2014.</h:div><h:div>10. Le determinazioni sulle spese del giudizio saranno decise al definitivo.</h:div></premessa><motivazione id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>a) riunisce i ricorsi allibrati ai nn.rr.gg. 3270/2014 e 3347/2014;</h:div><h:div>b) dichiara inammissibile l’appello nrg. 3270/2014 proposto dalla società Gaetano Bellabarba &amp; C. s.r.l. in concordato preventivo;</h:div><h:div>c) accoglie il secondo motivo dell’appello proposto dal comune di Pomarance e per l’effetto sospende, per la parte non decisa, il presente giudizio sino alla conclusione del processo civile promosso dalla società Gaetano Bellabarba &amp; C. s.r.l. in concordato preventivo nei confronti del comune di Pomarance e della Granchi s.r.l.; </h:div><h:div>d) riserva alla definizione del presente giudizio la regolazione del carico delle spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/01/2015"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Lo Monaco Maria Paola</h:div><h:div>Vito Poli</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni></Provvedimento></GA>