<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20140240920201128232525150" id="20140240920201128232525150" modello="3" modifica="11/29/2020 10:34:19 AM" pdf="0" ricorrente="Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca" stato="2" tipo="1" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2014" n="02409"/><fascicolo anno="2020" n="07532"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140240920201128232525150.xml</file><wordfile>20140240920201128232525150.docm</wordfile><ricorso NRG="201402409">201402409\201402409.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2014\201402409\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Sergio Santoro</firma><data>29/11/2020 10:34:19</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Sergio Santoro</firma><data>29/11/2020 02:09:17</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Sergio Santoro,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Sabbato,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza breve del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. -OMISSIS-/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alla classe successiva</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2409 del 2014, proposto da </h:div><h:div>Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Comprensivo "-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS- non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 il Cons. Sergio Santoro.</h:div><h:div>L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto-legge 28 del 30 aprile 2020 e dell'art. 25, co.2, del decreto-legge 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore suindicato, chiedevano l’annullamento del verbale n. 7 del consiglio di classe in epigrafe, con cui il proprio figlio non era stato ammesso alla seconda classe della scuola secondaria in seguito a scrutinio con esito negativo, nonché del collegato documento di valutazione negativa.</h:div><h:div>Lamentavano che la docente di matematica e scienze non aveva partecipato al collegio dei docenti (rectius: consiglio di classe) che aveva assunto il giudizio sfavorevole, non essendo sostituita da altro docente della stessa materia, ex art. 8 dell’O.M. n. 92 dd. 5.11.2007.</h:div><h:div>Il ricorso era accolto per tale motivo, con assorbimento delle restanti censure, dovendosi ritenere il consiglio di classe nella scuola secondaria quale organo collegiale perfetto.</h:div><h:div>2. Con l’appello il Ministero obbietta che il provvedimento annullato dal T AR era stato adottato in base agli artt. 5 e 7 del D.lgs. 297/1994 dal consiglio di classe e non dal collegio dei docenti. Inoltre, l'ordinanza ministeriale invocata dal giudice di prime cure riguardava esclusivamente la valutazione degli studenti degli istituti d'istruzione secondaria di II grado. L'art. 8 dell'ordinanza al comma 1 prevede che "le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento". Tale integrazione allo scrutinio finale viene, però, compiuta solamente nella scuola secondaria di secondo grado; lo studente in questione, invece, nell'anno scolastico 2012/2013 era un alunno del 1° ciclo, dovendosi applicare il D.P.R. 22.06.2009 n. 122, art. 2 comma 1, rubricato "Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione", secondo cui "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata … nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza". Il consiglio di classe avrebbe seguito correttamente tale disposizione, essendo inapplicabile al caso di specie l'ordinanza ministeriale n. 92/2007. Inoltre, la previsione della sostituzione di un docente con altro collega di diversa materia per giustificati motivi non farebbe venire meno la necessità del "collegio perfetto". Secondo il Ministero, l’organo collegiale "perfetto" è quello nel quale, accanto ai componenti effettivi, sono previsti anche componenti supplenti. Il plenum, inteso come pienezza e totalità dei suoi componenti, andrebbe riferito perciò alla contestuale presenza del numero di componenti previsto e non alla necessaria identità fisica delle persone che compongono il collegio e sarebbe garantito ogni qualvolta del collegio faccia parte il numero di componenti prestabilito, o mediante membri effettivi o mediante i supplenti. Nel caso di specie, il consiglio di classe era composto da dieci componenti effettivi e da un <corsivo>componente supplente</corsivo>, il dirigente scolastico; inoltre, i docenti favorevoli all'ammissione dell'alunno erano stati cinque, mentre quelli contrari, tra i quali la docente sostituita, sono stati sei. Pertanto il consiglio di classe avrebbe operato come "collegio perfetto" con undici componenti. E secondo la vigente normativa sugli organi collegiali della scuola, il docente ha competenza alla valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno è il consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.</h:div><h:div>3. L’appello è infondato.</h:div><h:div>In punto di fatto va rilevato che nell’impugnato provvedimento di non ammissione alla successiva classe, adottato l’8 giugno 2013, allo scrutinio finale degli alunni della classe non era intervenuta l'insegnante di Matematica e Scienze, dichiarata assente per sopraggiunti motivi personali.</h:div><h:div>Non essendo presenti nella sede dell'Istituto insegnanti di Matematica e Scienze di altre classi, il dirigente scolastico prelevava il registro personale dei voti dell'insegnante e, verificatane l'integrità e la completezza di ogni pagina, comunicava agli altri insegnanti presenti che, a causa dell'assenza giustificata dell’insegnante di Matematica e Scienze, avrebbe provveduto egli stesso a sostituirla, “nel rispetto della sua volontà (come, del resto, sarebbe stato tenuto a fare qualsiasi altro docente che l'avesse sostituita)” proponendo il voto 5 (cinque) nella materia di Matematica e Scienze. </h:div><h:div>Il consiglio esprimeva quindi 5 voti a favore (e precisamente dei seguenti insegnanti:1. -OMISSIS-, docente di Materie letterarie, 2. -OMISSIS-, docente di Francese, 3. -OMISSIS-, docente di Inglese, 4. -OMISSIS-, docente di Religione Cattolica, 5. -OMISSIS-, docente di sostegno), e 6 voti contrari (e precisamente dei seguenti insegnanti: 1. -OMISSIS-, docente di Approfondimento in Materie Letterarie, 2. -OMISSIS-, docente di Musica, 3. -OMISSIS-, docente di tecnologia, 4. -OMISSIS-, docente di Arte e Immagine, 5. -OMISSIS-, docente di Scienze motorie e sportive, 6. dirigente scolastico, “in sostituzione dell'insegnante di Matematica e Scienze”).</h:div><h:div>4. Al riguardo, va ricordato che, secondo gli artt. 5, comma 7, e 193, comma 1, del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe <corsivo>con la sola presenza dei docenti</corsivo> (art. 5 c. 7), e che i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, <corsivo>con la sola presenza dei docenti</corsivo> (art. 193 c. 1).</h:div><h:div>Il consiglio di classe, costituito da tutti i docenti della classe, è presieduto dal dirigente scolastico. </h:div><h:div>Quindi, nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici.</h:div><h:div>Inoltre, nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati, il dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola.</h:div><h:div>5. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il consiglio di classe non abbia promosso un alunno alla classe successiva, ove dal verbale della relativa riunione risulti l'assenza di un docente, non sostituito da altro collega della stessa materia, non essendo sufficiente la sostituzione dell’assente col dirigente scolastico, che in tal caso svolgerebbe illegittimamente la duplice funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito. Ed è appena il caso di notare che nei verbali del procedimento in esame non vi è alcun accenno circa la competenza professionale del dirigente scolastico nella materia insegnata dal docente di Matematica e Scienze, che in tal caso sarebbe impropriamente rappresentato dal primo, in virtù di un’inammissibile delega, anche se implicita (come viceversa possibile nei collegi imperfetti o virtuali), e non già sostituito da altro docente della stessa materia. Oltretutto, la valutazione formulata dal dirigente scolastico nella materia del docente sostituito non potrebbe in ogni caso ritenersi legittima, perché espressa sulla base di una semplice lettura del registro dell’insegnante assente (piuttosto che di una motivata relazione di quest’ultima), e soprattutto senza una consapevole conoscenza e/o valutazione degli elementi da porre a base del giudizio tecnico-discrezionale da proporre collegialmente.</h:div><h:div>Infine, va rilevato che in questo caso non potrebbe invocarsi la prova di resistenza, in quanto il voto del dirigente scolastico, nella specie determinante, è da considerarsi illegittimo, per le ragioni sopra esposte.</h:div><h:div>La sentenza merita pertanto integrale conferma, pur con la richiamata parziale integrazione nella motivazione.</h:div><h:div>Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), rigetta l'appello.</h:div><h:div>Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="27/11/2020"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Limotta Anna</h:div><h:div>Sergio Santoro</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>