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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140145820170805095634208" descrizione="" gruppo="20140145820170805095634208" modifica="8/30/2017 9:56:35 AM" stato="4" tipo="1" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2014" n="01458"/><fascicolo anno="2017" n="04106"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.4:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140145820170805095634208.xml</file><wordfile>20140145820170805095634208.docm</wordfile><ricorso NRG="201401458">201401458\201401458.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 4\2014\201401458\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>filippo patroni griffi</firma><data>30/08/2017 09:56:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>leonardo spagnoletti</firma><data>06/08/2017 12:46:23</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/08/2017</dataPubblicazione><classificazione>19<nuova>19</nuova><ereditata>19</ereditata></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Filippo Patroni Griffi,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Greco,	Consigliere</h:div><h:div>Andrea Migliozzi,	Consigliere</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Nicola D'Angelo,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza non definitiva del T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 699 del 12 novembre 2013, con cui, in relazione al ricorso in primo grado n.r. 86/2010, è stata accolta la domanda di restituzione di suolo occupato per la realizzazione di edificio postale, previa riduzione in pristino e salva eventuale acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, disponendo verificazione per la determinazione della misura del risarcimento del danno da illegittima occupazione, con riserva delle spese al definitivo</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2014, proposto da: </h:div><h:div>Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Beniamino Caravita di Toritto, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6, per mandato a margine dell'appello;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Riccardo Ceschina, Marina Bruna Ceschina, Carla Zocco ved. Ceschina e Yogo Nagaee ved. Ceschina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Dallari, e elettivamente domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 18, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Riccardo Ceschina, Marina Bruna Ceschina, Carla Zocco ved. Ceschina e Yoko Nagae ved. Ceschina e del Ministero dello Sviluppo Economico;</h:div><h:div>Visti gli appelli incidentali proposti da Riccardo Ceschina, Marina Bruna Ceschina, Carla Zocco ved. Ceschina e Yoko Nagae ved. Ceschina e dal Ministero dello Sviluppo Economico;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. M. Collevecchio, per delega dell’avv. B. Caravita di Torritto, per l’appellante Poste Italiane S.p.A. e l’avv. M. Dallari per gli appellati e appellanti incidentali Riccardo Ceschina, Marina Bruna Ceschina, Carla Zocco ved. Ceschina e Yoko Nagae ved. Ceschina;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.) I signori Riccardo Ceschina, Marina Bruna Ceschina, Carla Zocco ved. Ceschina e Yoko Nagae ved. Ceschina sono proprietari (anche quali aventi titolo dai rispettivi <corsivo>de cuius</corsivo>) di un suolo ubicato in località <corsivo>Miramare</corsivo> del Comune di Rimini, identificato in catasto a fg. 124, mappale 1600 (ex 75b) e oggi particella n. 2323, dell’estensione di mq. 1.063 circa.</h:div><h:div>Il suolo è stato assoggettato a procedimento espropriativo per la realizzazione di un edificio da destinare a sede di uffici postali.</h:div><h:div>Con sentenza n. 61 del 9 febbraio 1996 il T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna, riunendo e accogliendo i distinti ricorsi proposti dagli interessati, ha annullato tutti gli atti della procedura espropriativa, in relazione all’illegittimità dalla variante al P.R.G. di Rimini -di cui alla deliberazione consiliare del 21 marzo 1985, perché adottata in assenza del parere obbligatorio della Commissione di cui alla legge n. 291/1971 e non sottoposta ad approvazione regionale-, e all’illegittimità derivata del decreto ministeriale del 1° giugno 1985 di concessione a Italposte S.p.A. dei lavori di costruzione con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, del decreto prefettizio del 5 luglio 1985 di autorizzazione all’occupazione temporanea d’urgenza, dei successivi decreti di proroga del termine di occupazione e del decreto prefettizio di esproprio n. 36 del 26 maggio 1990.</h:div><h:div>La sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con decisione n. 7618 del 22 novembre 2004, nel quale era intervenuta <corsivo>ad adiuvandum</corsivo>, nell’appello proposto da Servizi Tecnici S.p.A., sottentrata a Italposte S.p.A., la società Poste Italiane S.p.A.</h:div><h:div><corsivo>Medio-tempore</corsivo>, gli interessati avevano proposto opposizione alla stima delle indennità di esproprio e occupazione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna che, con sentenza n. 430 del 24 marzo 1994, riconosceva agli interessati, a titolo di somme ulteriori rispetto a quelle già depositate (pari a complessive £. 103.863,00, corrispondenti a € 53.640,76), le somme di £. 99.227.250 (pari a € 51.246,6) a titolo di indennità di esproprio e di £. 52.231.817 (pari a € 26.975,48) a titolo d’indennità di occupazione, oltre interessi legali.</h:div><h:div>Conseguentemente Servizi Tecnici S.p.A. versava in data 8 marzo 1995 ulteriori £. 212.679.832 (pari a € 111.905,79), risultando così in complesso liquidati £. 320.542.832 (pari a € 165.546,56).</h:div><h:div>2.) Con atti di citazione notificati il 4 e 12 luglio 2006 gli interessati hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Bologna, Poste Italiane S.p.A., nel frattempo sottentrata a Servizi Tecnici S.p.A., che a suo tempo aveva incorporato Italposte S.p.A., e il Ministero delle Comunicazioni (ora Ministero dello Sviluppo Economico), proponendo domanda di restituzione del suolo, previa riduzione in pristino stato, e risarcimento del danno per il periodo di mancato godimento del bene.</h:div><h:div>Con sentenza n. 3738 del 3 settembre 2009, il Tribunale Civile di Bologna ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e il giudizio è stato, quindi, riassunto, con ricorso in primo grado n.r. 86/2010, dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna, Sede di Bologna.</h:div><h:div>Con sentenza non definitiva n. 699 del 12 novembre 2013, il T.A.R., disattese le eccezioni pregiudiziali e di merito spiegate da Poste Italiane S.p.A. e dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha accolto la domanda di restituzione del suolo, previa riduzione in pristino e salva eventuale acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, disponendo verificazione per la determinazione della misura del risarcimento del danno da illegittima occupazione.</h:div><h:div>3.) Con appello notificato il 10 febbraio 2014 e depositato il 20 febbraio 2014, Poste Italiane S.p.A. ha impugnato la predetta sentenza non definitiva, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi, ripropositivi delle eccezioni già scrutinate negativamente dal giudice amministrativo emiliano:</h:div><h:div>1) <corsivo>Inammissibilità del ricorso. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 c.p.a.	 Omessa pronuncia</corsivo></h:div><h:div>Il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere notificato al Comune di Rimini e al Prefetto di Rimini.</h:div><h:div>In particolare l’adozione dell’illegittima deliberazione di variante urbanistica, dal quale è derivata l’illegittimità e l’annullamento di tutti gli atti del procedimento espropriativo, è riconducibile proprio all’Amministrazione comunale riminese, da qualificare quale parte necessaria del giudizio risarcitorio, avendo il T.A.R disatteso altresì, senza alcun esame e motivazione, l’istanza di integrazione del contraddittorio pure avanzata da Poste Italiane S.p.A.</h:div><h:div>2) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 3, c.p.a.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>Il T.A.R. avrebbe dovuto, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale spiegata, dichiarare l’estinzione del giudizio per la tardività della sua riassunzione a cura delle parti private ricorrenti, poiché sin dal 13 dicembre 2012 era stato depositato e acquisito al fascicolo processuale la certificazione anagrafica di morte del precedente difensore di Poste Italiane S.p.A., laddove l’atto di riassunzione è stato notificato solo il 20 e 21 marzo 2013 e quindi oltre il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 80 comma 3 c.p.a.</h:div><h:div>Né può sostenersi, secondo quanto rilevato dal T.A.R., che il termine non possa decorrere dal deposito della certificazione sul rilievo che occorrerebbe una effettiva conoscenza legale dell’evento interruttivo per la parte a esso estranea, e ciò sia perché la disposizione si riferisce, in alternativa alla dichiarazione e notificazione, anche alla semplice certificazione, sia perché tramite consultazione del sistema informativo della giustizia amministrativa ogni parte può agevolmente verificare l’eventuale deposito di atti, non avendo peraltro il T.A.R. chiarito da quale diverso momento il termine sarebbe potuto decorrere.</h:div><h:div>3)<corsivo> Violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., nonché degli articoli 22bis e 24 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>E’ altresì errato il rilievo contenuto in sentenza concernente il preteso mancato perfezionamento del termine per l’usucapione in ragione della qualificazione in termini di mera <corsivo>detenzione</corsivo> e di assenza di <corsivo>animus possidendi</corsivo> del possesso del suolo come trasformato con la realizzazione dell’edificio sino all’emanazione del decreto di esproprio n. 36 del 26 maggio 1990.</h:div><h:div>Le epigrafate disposizioni di cui agli artt. 22 bis e 24 del d.P.R. n. 327/2001 fanno riferimento all’immissione anticipata nel <corsivo>possesso</corsivo> dell’immobile da espropriare, e quindi ad una situazione soggettiva che non è di mera detenzione, ma di autentico possesso nei due elementi del <corsivo>corpus possessionis</corsivo> e dell’<corsivo>animus possidendi</corsivo>.</h:div><h:div>Peraltro è stata ignorata la previsione di cui all’art. 1141 comma 1 cod.civ. in ordine alla presunzione del possesso in capo a chi esercita il potere di fatto sulla <corsivo>res</corsivo>, salva la prova contraria che esso sia iniziato quale mera detenzione, non fornita dalle parti ricorrenti in primo grado.</h:div><h:div>Nel concorso di tutti gli altri elementi (pubblicità del possesso e sua acquisizione né <corsivo>vi </corsivo>né <corsivo>clam</corsivo>), il T.A.R. avrebbe dovuto quindi riconoscere l’acquisto per usucapione da parte della società Poste Italiane S.p.A.  sin dal 2005, ossia alla scadenza dei venti anni dall’immissione in possesso.</h:div><h:div>4) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>E’ altresì erronea la reiezione dell’eccezione di giudicato spiegata in primo grado: il ristoro patrimoniale relativo alla vicenda espropriativa è stato definito con sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 430 del 24 marzo 1994, passata in giudicato, in sede di giudizio di opposizione alla stima e gli interessati hanno accettato il pagamento delle relative somme, dovendo ritenersi del tutto assimilabile il risarcimento del danno all’indennità di espropriazione e occupazione.</h:div><h:div>5) <corsivo>Error in indicando sulla presunta non prescrizione dell’azione restitutoria e risarcitoria conseguente all’occupazione sine titulo del fondo. Violazione falsa applicazione artt. 2043 e 2947 c.c.</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>E’ erroneo il respingimento dell’altra eccezione di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, poiché il relativo termine quinquennale decorre non già, come opinato dal T.A.R., dall’annullamento in sede giurisdizionale degli atti del procedimento espropriativo, sebbene dal momento dell’occupazione o, alternativamente, da quello di irreversibile trasformazione, e quindi è spirato o nel luglio del 1990 o al più tardi nel maggio 1995.</h:div><h:div>6) <corsivo>Violazione dei principi di legalità e di irretroattività della giurisprudenza creativa, dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, nonché del principio di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2058 e 2933 c.c. Difetto di istruttoria e di motivazione, nonché illogicità manifesta</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>L’affermato diritto alla restituzione, previa rimessione in pristino, si fonda sull’applicazione retroattiva della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (30 maggio 2000, ric. 31524/96), laddove al momento dell’occupazione e dell’ultimazione dei lavori, e quindi dell’irreversibile trasformazione trovava riconoscimento l’istituto pretorio dell’<corsivo>accessione</corsivo><corsivo>invertita</corsivo>, nel quale dunque aveva ragione di confidare Poste Italiane S.p.A.</h:div><h:div>D’altro canto l’irretroattività di interpretazioni giurisprudenziali innovative o creative è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone c. Commissione), nonché con riferimento al c.d. <corsivo>overruling </corsivo>(ossia una svolta inopinata e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolva in una compromissione del diritto di azione e di difesa) dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, ordinanza 2 luglio 2010, n. 15811).</h:div><h:div>Nella parte in cui ha disposto la restituzione (salva emanazione di provvedimento di acquisizione sanante), la sentenza è del pari erronea, ostando alla restituzione l’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 cod.civ., e comunque la sua eccessiva onerosità, limite da ritenere applicabile anche nei casi di espropriazione illegittima.</h:div><h:div>Infatti nel caso di specie la restituzione implicherebbe la rimozione dell’intero edificio postale, con sua conseguente inutilizzabilità rispetto all’erogazione di un servizio pubblico essenziale, l’individuazione di una nuova ubicazione dei servizi postali, e il ripristino del suolo nello <corsivo>status quo ante</corsivo>, e in definitiva, considerato il danno alla collettività, si configurerebbe l’ulteriore limite di cui all’art. 2933 cod.civ.</h:div><h:div>7) <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. Violazione dei principi di legalità e di buon andamento ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e contraddittorietà. Difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>La sentenza non ha motivato in ordine alla specifica responsabilità di Poste Italiane S.p.A., che in effetti è rimasta estranea agli atti illegittimi annullati, e quindi tanto all’adozione dell’invalida deliberazione comunale di variante urbanistica, quanto al decreto ministeriale recante la declaratoria di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, e ai decreti prefettizi di occupazione e di esproprio, non essendo a tal fine sufficiente la concessione relativa alla realizzazione dell’opera pubblica.</h:div><h:div>Sotto altro profilo, residuale, il giudice amministrativo emiliano ha obliterato che dalle somme spettanti a titolo di risarcimento andavano comunque detratti anche gli interessi attivi percepiti dagli interessati sulle somme già versate.</h:div><h:div>Infatti le stesse parti ricorrenti in primo grado avevano riconosciuto che dal risarcimento andavano “<corsivo>detratte le somme determinate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione dalla summenzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna 24-111-1994 n.430 con i relativi interessi</corsivo>”, con conseguente violazione del principio della domanda (sub specie di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).</h:div><h:div>Nel giudizio si sono costituiti gli appellati Riccardo Ceschina, Marina Bruna Ceschina, Carla Zocco ved. Ceschina e Yogo Nagaee ved. Ceschina, che, con memoria di costituzione e contestuale appello incidentale, ritualmente notificata e depositata, hanno controdedotto l’infondatezza dell’appello e hanno gravato la sentenza, con unico motivo, qui sintetizzato:</h:div><h:div><corsivo>Falso supposto di fatto e di diritto</corsivo><corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>La sentenza è erronea nella parte in cui ha ancorato la determinazione del valore del suolo “<corsivo>alla </corsivo>(luce della) <corsivo>qualificazione urbanistica della stessa come area destinata a «verde attrezzato e servizi stradali»</corsivo>” perché:</h:div><h:div>tale destinazione individua un vincolo espropriativo da cui deve prescindersi nella valutazione del bene;</h:div><h:div>il vincolo è comunque decaduto per scadenza del quinquennio dall’approvazione del P.R.G. (risalente al 1978);</h:div><h:div>la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 430 del 24 marzo 1994 aveva accertato, nel liquidare le indennità di occupazione e espropriazione, la natura edificabile del suolo;</h:div><h:div>l'art. 20 della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 riconosce natura edificatoria alle aree urbanizzate come quelle in oggetto.</h:div><h:div>Il Ministero dello Sviluppo Economico, con controricorso e contestuale appello incidentale, ritualmente notificato e depositato, dedotti rilievi consimili a quelli svolti da Poste Italiane S.p.A. nell’appello principale anche in ordine alla responsabilità del Comune di Rimini, ha impugnato a sua volta la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sul rilievo che l’Amministrazione statale è estranea al vizio inerente alla deliberazione comunale di variante che ha comportato l’annullamento per illegittimità derivata degli atti della procedura espropriativa, e in subordine perché almeno a far tempo dalla trasformazione dell’Ente Poste in società per azioni, e quindi per il periodo successivo al 31 dicembre 1993, delle conseguenze risarcitorie dell’occupazione dovrebbe rispondere solo Poste Italiane S.p.A.</h:div><h:div>A seguito di istanze concordi di rinvio e cancellazione dal ruolo, con ordinanza collegiale n. 2225 del 25 maggio 2016, in esito all’udienza pubblica del 5 maggio 2016, è stata disposta l’acquisizione in copia del provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, da parte di Poste Italiane S.p.A..</h:div><h:div>All’esito dell’incombente istruttorio, e dopo il deposito di ulteriori memorie difensive e di replica, all’udienza pubblica del 15 giugno 2016 gli appelli principale e incidentali sono stati discussi e riservati per la decisione.</h:div><h:div>4.) Il Collegio deve dare atto, anzitutto, degli sviluppi del giudizio relativo al ricorso in primo grado n.r. 86/2010, tuttora pendente.</h:div><h:div>4.1) A seguito della sentenza non definitiva n. 699 del 12 novembre 2013, e nelle more della verificazione ordinata con la medesima, con provvedimento dell’Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. è stata disposta l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, quantificando l’indennità ivi prevista nella somma di in € 65.142,02, e quindi concludendosi nel senso che non dovesse versarsi alcuna somma in relazione a quella, maggiore, già versata agli interessati a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione.</h:div><h:div>Il provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti al ricorso, deducendosene l’illegittimità sotto vari profili.</h:div><h:div>Con sentenza non definitiva n. 980 del 9 novembre 2015, il T.A.R. Emilia Romagna ha accolto i motivi aggiunti, limitatamente ai vizi di legittimità concernenti l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e la carente motivazione del provvedimento, così concludendo, in modo testuale:</h:div><h:div>“<corsivo>La circostanza che il provvedimento di acquisizione del bene dei ricorrenti ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 venga annullato per vizi formali -quali sono l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione- fa salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla questione con un nuovo atto, sempreché rispettoso della duplice necessità che gli interessati vengano ammessi al procedimento e che vengano compiutamente esplicitate le ragioni della misura adottata; il che, del resto, ben può avvenire con un atto avente la medesima decorrenza di quello annullato, essendo stato evidenziato dalla giurisprudenza che, ove l’annullamento giurisdizionale sia disposto per motivi di ordine solo formale, non sussistono in generale preclusioni a che l’Amministrazione conferisca al nuovo atto efficacia “ora per allora” e quindi decida in senso sfavorevole al ricorrente con la stessa decorrenza dell’atto iniziale, purché in sede di rinnovazione venga esplicitamente accertato che i presupposti per l’adozione dell’atto sussistevano fin dall’origine (v. Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2003 n. 1356). Pertanto, alla pronuncia sulle restanti domande giudiziali il Tribunale provvederà all’esito di un’eventuale nuova determinazione di Poste Italiane S.p.A., che -ove ritenga di adottare un ulteriore atto ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001- ne depositerà copia presso la Segreteria entro l’udienza pubblica del 20 aprile 2016 (fissata per l’ulteriore corso del giudizio), restando sospesa, nel frattempo, ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese</corsivo>”.</h:div><h:div>Nei confronti della predetta sentenza non definitiva è stata proposta riserva di appello, e con nuovo provvedimento dell’Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. in data 24 maggio 2016 è stata rinnovata l’acquisizione sanante, previa comunicazione di avviso del procedimento e con diversa motivazione, ribadendosi che non è dovuta alcuna ulteriore somma perché quella determinata ai sensi dell’art. 42 bis, confermata in € 65.142,02, è inferiore a quella già versata a titolo d’indennità di espropriazione e occupazione, pari a € 165.546,55.</h:div><h:div>Con ulteriori motivi aggiunti al ricorso in primo grado è stata impugnato anche tale provvedimento, e non risulta ancora fissata la nuova udienza pubblica di discussione.</h:div><h:div>E’ quindi evidente che il Collegio, a sua volta, è chiamato a pronunciarsi sugli appelli principale e incidentali, con ovvia esclusione dell’esame di ogni questione attinente alla disposta acquisizione sanante, in tutti i suoi profili, ivi compreso quello concernente la misura delle somme a essa ricollegate (la cui cognizione, peraltro, come noto, appartiene alla giurisdizione ordinaria: vedi Cass. SS.UU. 25 luglio 2016, n. 15283).</h:div><h:div>4.2) L’appello principale proposto da Poste Italiane S.p.A. è fondato limitatamente alla censura dedotta con il settimo motivo concernente la necessaria deduzione dalle somme spettanti a titolo di risarcimento degli interessi attivi percepiti dagli interessati sulle somme già versate, secondo la stessa formulazione della domanda risarcitoria, che con l’inciso “<corsivo>detratte le somme determinate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione dalla summenzionata sentenza della Corte d'appello di Bologna 24-111-1994 n.430 con i relativi interessi</corsivo>”, dava atto, lealmente, dell’esigenza di considerare in deduzione le somme corrispondenti.</h:div><h:div>Al contrario risultano destituiti di fondamento tutti gli altri motivi di appello.</h:div><h:div>4.2.1) Con riferimento al primo motivo, con il quale si reitera l’eccezione pregiudiziale relativa all’omessa instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del Comune di Rimini e si deduce la responsabilità dell’amministrazione comunale, è agevole osservare che l’illegittima variante urbanistica è provvedimento “<corsivo>esterno</corsivo>” al procedimento espropriativo, relativo alla sola conformità urbanistica dell’opera pubblica, laddove l’intera sequenza della medesima e delle relative attività giuridico-materiali pertiene all’autorità ministeriale -cui è riconducibile la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza- e a Italposte S.p.A., concessionaria dei lavori di realizzazione dell’edificio postale e utilizzatrice del medesimo, nonché alle società a partecipazione pubblica a essa sottentrate (Servizi Tecnici S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.). </h:div><h:div>Peraltro tanto all’autorità ministeriale, quale concedente, quanto al concessionario Italposte S.p.A., cui è subentrata Poste Italiane S.p.A. incombeva lo specifico onere di verificare la conformità urbanistica dell’opera pubblica e quindi di accertare che la variante fosse stata adottata nel rispetto delle modalità procedimentali stabilite dall’art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, che erano state estese anche alle opere d’interesse del Ministero delle Poste dall’art. 8 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 (deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere di apposita commissione, e con successiva approvazione, originariamente da parte del provveditore alle opere pubbliche e quindi della Regione).</h:div><h:div>4.2.2) Non ha maggior fondamento il secondo motivo di appello, perché per la parte cui non è riferibile l’evento interruttivo (nel caso di specie la morte del difensore di Poste Italiane S.p.A.) il termine per la riassunzione del giudizio, interrotto in via automatica, decorre dalla data nella quale essa abbia attinto legale conoscenza dell’evento, e quindi, quando non vi sia stata dichiarazione in udienza o notificazione, a cura della parte cui si riferisce l’evento interruttivo, solo da una comunicazione formale eventuale a cura della segreteria (vedi per tutte Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2713).</h:div><h:div>A diverse conclusioni non può trarre il riferimento nell’art. 80 comma 3 c.p.a. alla conoscenza “…<corsivo>acquisita mediante…certificazione</corsivo>”, poiché essa riconosce l’equipollenza della certificazione alla dichiarazione o alla notificazione del medesimo, non implicando anche elisione dell’esigenza di una “<corsivo>conoscenza legale</corsivo>”, ossia di una comunicazione rituale che dia contezza e certezza della conoscenza dell’evento.</h:div><h:div>Né in relazione alla perentorietà del termine, e quindi all’esigenza di ancorarlo a un preciso momento temporale, potrebbe assegnarsi valenza ad una “<corsivo>consultazione</corsivo>” del sistema informativo della giustizia amministrativa, e certamente non prima dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico e quindi della possibile rilevanza legale del tracciamento documentato degli accessi al medesimo dai difensori delle parti.</h:div><h:div>Ne consegue che, non essendo comprovato che del deposito nel fascicolo di causa del certificato anagrafico di morte del difensore di Poste Italiane S.p.A. sia stata data comunicazione alla controparte, è tempestiva la riassunzione.</h:div><h:div>4.2.3) Non ha pregio altresì il terzo motivo d’appello, relativo alla dedotta intervenuta usucapione del suolo, a far data dall’occupazione verificatasi il 6 agosto 1985 e perfezionatasi il 6 agosto 2005.</h:div><h:div>Com’è noto l’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 2 del 6 febbraio 2016, ha stabilito alcuni <corsivo>capisaldi </corsivo>in ordine alle modalità di acquisizione in ipotesi di occupazione illegittima, ossia che:</h:div><h:div>la condotta illecita dell’amministrazione, quale che sia stata la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), non può comportare l’acquisizione del bene medesimo giacché essa configura un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ.;</h:div><h:div> la cessazione dell’illecito si verifica soltanto nelle ipotesi di: </h:div><h:div>a) restituzione del fondo; </h:div><h:div>b) accordo transattivo; </h:div><h:div>c) rinunzia abdicativa da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo; </h:div><h:div>d) compiuta usucapione, nei ristretti limiti individuati dal Consiglio di Stato;  </h:div><h:div>e) provvedimento emanato ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001.</h:div><h:div>Orbene, la giurisprudenza di questa Sezione ha avuto modo di chiarire, con le sentenze n. 3334 del 30 luglio 2014, n. 3346 e n. 3998 del 26 agosto 2015, che anche ove si ammetta l’operatività dell’istituto dell’usucapione (revocata in dubbio perché l’apprensione materiale del suolo e la sua utilizzazione non può ritenersi in ipotesi di occupazione per la realizzazione di opera pubblica assistito dal consenso del proprietario) non potrebbe farsi risalire se non a partire dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, ossia dal 30 giugno 2003, perché antecedentemente “…<corsivo>risultava radicalmente preclusa, da parte del destinatario dell’occupazione preordinata all’esproprio, l’azione di </corsivo>restitutio in integrum<corsivo>, qualificando l’occupazione acquisitiva più che un mero fatto illecito, una vera e propria fattispecie ablatoria seppur atipica</corsivo>” (così Sez. IV, n. 3334/2014), posto che l’art. 43, che aveva introdotto l’istituto dell’acquisizione sanante (in relazione alla nota pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione seconda, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera s.r.l. c. Italia, n. 31524/96), aveva chiaramente e definitivamente escluso alternative possibilità di acquisizione correlate all’istituto pretorio dell’accessione invertita.</h:div><h:div>Nel caso di specie, quindi, anche a prescindere dai giudizi a suo tempo proposti dagli interessati per l’annullamento degli atti della procedura espropriativa (comunque idonei a interrompere il termine di cui all’art. 1158 cod. civ.), è del tutto evidente che, al momento della proposizione del ricorso in primo grado, teso a conseguire il risarcimento nella forma restitutoria, e solo in via subordinata per equivalente, il termine non era affatto spirato, essendo decorsi, al più, tre anni, dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001 e sino alla notificazione (il 4 e 12 luglio 2006) dell’atto di citazione dinanzi al Tribunale civile.</h:div><h:div>4.2.4) Palesemente infondato è altresì il quarto motivo di appello, imperniata su una <corsivo>exceptio rei judicatae </corsivo>poiché vi è radicale differenza di <corsivo>petitum</corsivo> e <corsivo>causa petendi</corsivo> tra il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e occupazione, definito con sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 430 del 1994, e il giudizio concernente il risarcimento del danno, nella forma restitutoria o in via subordinata per equivalente, pendente tra le parti, ciò che esclude che il giudicato formatosi sul primo possa fare stato sul secondo e determinarne l’inammissibilità.</h:div><h:div>4.2.5) Privo di fondamento giuridico è, altresì, il quinto motivo di ricorso, perché come chiarito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 2/2016 l’occupazione illegittima configura un illecito a carattere permanente, onde il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, di cui all’art. 2947 cod. civ., decorre solo dalla data di cessazione dell’illecito, nella specie non intervenuta.</h:div><h:div>E ciò a prescindere dal rilievo che, anche seguendo la prospettazione dell’appellante principale e considerando quale <corsivo>dies a quo</corsivo> del termine prescrizionale la data di emanazione del decreto di esproprio (maggio 1990), comunque esso sarebbe stato interrotto utilmente dalla proposizione sin dal 1985 dei ricorsi proposti avverso gli atti del procedimento espropriativo, decisi con la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 61 del 9 febbraio 1996, posto che l’azione di annullamento si configurava all’epoca come pregiudiziale all’azione risarcitoria.</h:div><h:div>Ne consegue che il termine, interrotto per tutta la durata del giudizio amministrativo di annullamento di quegli atti, avrebbe ricominciato a decorrere soltanto a seguito dell’emanazione della decisione di questa Sezione n. 7618 del 22 novembre 2004 ed è stato nuovamente interrotto dalla notificazione dell’atto di citazione 4 e 12 luglio 2006 dinanzi al Tribunale civile.</h:div><h:div>4.2.6) Infondate sono anche le censure dedotte con il sesto motivo dell’appello, incentrate sulla pretesa irretroattività della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha considerato in contrasto con l’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione l’istituto di creazione pretoria dell’espropriazione indiretta o larvata, e quindi di modalità alternative all’acquisizione rispetto al decreto di espropriazione o dalla cessione.</h:div><h:div>Escluso che nel caso di specie si possa parlare di <corsivo>overruling</corsivo> in senso proprio, non essendo intervenuto alcun repentino e inopinato mutamento nella giurisprudenza della C.E.D.U., deve riconoscersi che, al contrario, la richiamata sentenza costituisce mero chiarimento dell’evidenza del contrasto tra un istituto di <corsivo>creazione pretoria</corsivo> e il dettato normativo nazionale, alla luce dei principi della Convenzione.</h:div><h:div>Non hanno, poi, maggior pregio gli altri rilievi relativi alla pretesa eccessiva onerosità della <corsivo>restitutio in integrum</corsivo> e tantomeno del suo contrasto con gli “interessi dell’economia nazionale”.</h:div><h:div>A prescindere, infatti, dalla genericità di tali enunciati, è evidente che, come esattamente osservato dal giudice amministrativo bolognese, la mera destinazione dell’edificio a servizi postali non dimostra che il suo abbattimento e la delocalizzazione dei servizi imponga un sacrificio di particolare gravosità (e men che mai appare all’evidenza ipotizzabile l’asserito contrasto con gli interessi dell’economia nazionale).</h:div><h:div>4.2.7) Da ultimo, e con riferimento al settimo motivo, fatta eccezione per il profilo, riconosciuto fondato, di cui alla seconda parte, deve escludersene il pregio giuridico.</h:div><h:div>Poste Italiane S.p.A., nella qualità di concessionaria e avente causa da Italposte S.p.A., non può non sopportare le conseguenze della condotta colposa commissiva e omissiva della sua dante causa, in disparte la circostanza che essa, conservando l’utilizzazione dell’immobile, a sua volta si rende responsabile dell’occupazione <corsivo>sine titulo</corsivo>.</h:div><h:div>E’ già stato chiarito sub 4.2.1) che tanto all’autorità ministeriale, quale concedente, quanto al concessionario Italposte S.p.A., cui è subentrata Poste Italiane S.p.A., incombeva lo specifico onere di verificare la conformità urbanistica dell’opera pubblica e quindi di accertare che la variante fosse stata adottata nel rispetto delle modalità procedimentali stabilite dall’art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, che erano state estese anche alle opere d’interesse del Ministero delle Poste dall’art. 8 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 (deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere di apposita commissione, e con successiva approvazione, originariamente da parte del provveditore alle opere pubbliche e quindi della Regione).</h:div><h:div>E peraltro, intervenuto l’annullamento degli atti della procedura espropriativa, la perdurante occupazione si è protratta nella piena consapevolezza della sua illiceità.</h:div><h:div>4.3) I rilievi testé svolti danno conto anche dell’infondatezza dell’appello incidentale proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sottentrato al Ministero delle Comunicazioni che aveva emanato il decreto recante la declaratoria di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza e che a sua volta, non avendo verificato la conformità urbanistica dell’opera (ciò che appare rimarchevole giacché non avrebbe potuto e dovuto ignorare la disciplina specifica appena richiamata), non può non rispondere in solido con Poste Italiane S.p.A. (incombendo come detto analogo obbligo anche su Italposte S.p.A., concessionaria dei lavori).</h:div><h:div>4.4) E’ infondato, infine, anche l’appello incidentale proposto dalle parti private appellate.</h:div><h:div>Il giudice amministrativo emiliano, riferendosi alla domanda risarcitoria, ha esattamente individuato quale parametro di valutazione del valore del suolo la destinazione urbanistica <corsivo>quo ante</corsivo>, non potendo, almeno a fini risarcitori, assumere valore la disposizione di cui all’art. 20 della l.r. 19 dicembre 2002, n. 37.</h:div><h:div>Tale disposizione, infatti, solo “<corsivo>Ai fini della determinazione dell'entità dell’indennità di esproprio</corsivo>” considera l’edificazione legale nelle aree urbanizzate ricadenti nei piani operativi comunali e nei piani strutturali comunali, e per i comuni dotati del solo P.R.G. delle “<corsivo>aree inserite all’interno del territorio urbanizzato</corsivo> (oltre che di quelle “<corsivo>ricadenti nei perimetri degli strumenti urbanistico-attuativi vigenti</corsivo>” o “<corsivo>interessate dalle previsioni del programma pluriennale di attuazione</corsivo>”).</h:div><h:div>Ne consegue che ai diversi fini risarcitori è al contrario corretta la valutazione della specifica destinazione urbanistica antecedente la vicenda espropriativa.</h:div><h:div>Resta ovviamente impregiudicata la questione se tale disposizione possa trovare attuazione per la determinazione delle somme dovute a seguito dell’emanazione del provvedimento di acquisizione di cui all’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, negata con sentenza non definitiva n. 980 del 9 novembre 2015, in relazione alla quale è stata formulata riserva di appello.</h:div><h:div>Quanto all’altro rilievo concernente la decadenza del vincolo, e in disparte la non comprovata natura espropriativa piuttosto che conformativa del medesimo, gli appellanti incidentali non hanno indicato quale diverso valore urbanistico dovrebbe assumere il suolo.</h:div><h:div>5.) In conclusione, il Collegio  deve accogliere l’appello principale nei limiti anzidetti e rigettare gli appelli incidentali.</h:div><h:div>Le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della eccezionale complessità della vicenda e della parziale reciprocità della soccombenza.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando con sentenza sull’appello principale in epigrafe n.r. 1458 del 2014 e sui correlati appelli incidentali, così provvede:</h:div><h:div>1) accoglie l’appello principale proposto da Poste Italiane S.p.A., nei limiti di cui in motivazione, e negli stessi limiti riforma in parte la sentenza non definitiva del T.A.R. Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione I, n. 699 del 12 novembre 2013;</h:div><h:div>2) rigetta l’appello incidentale proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico;</h:div><h:div>3) rigetta l’appello incidentale proposto da Riccardo Ceschina, Marina Bruna Ceschina, Carla Zocco ved. Ceschina e Yogo Nagaee ved. Ceschina;</h:div><h:div>4) compensa tra le parti le spese del doppio grado.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/12/2016"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Elisabetta Argiolas</h:div><h:div>Leonardo Spagnoletti</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>