<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20140021720191127085708622" descrizione="" gruppo="20140021720191127085708622" modifica="12/1/2019 3:00:50 PM" stato="4" tipo="1" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="Raffaele Alfano" versione="4" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2014" n="00217"/><fascicolo anno="2019" n="08214"/><urn>urn:nir:consiglio.di.stato;sezione.6:.sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>1</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>7</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20140021720191127085708622.xml</file><wordfile>20140021720191127085708622.docm</wordfile><ricorso NRG="201400217">201400217\201400217.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Consiglio Di Stato\Sezione 6\2014\201400217\</rilascio><tipologia> Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>luigi maruotti</firma><data>01/12/2019 15:00:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>davide ponte</firma><data>27/11/2019 09:03:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>02/12/2019</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Consiglio di Stato</h:div><h:div>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>DECISIONE</h:div><h:div>Luigi Maruotti,	Presidente</h:div><h:div>Oreste Mario Caputo,	Consigliere</h:div><h:div>Francesco Gambato Spisani,	Consigliere</h:div><h:div>Davide Ponte,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Antonella Manzione,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per la riforma</h:div><h:div>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 1792/2013, resa tra le parti, concernente la rimozione di una catena e di ogni altro ostacolo posto a chiusura dell'accesso ad una arteria stradale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 217 del 2014, proposto dal signor Raffaele Alfano, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigia Carpentieri e Dario Citro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rosa Basso in Roma, via dei Monti di Primavalle, n. 96; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Il Comune di Mercato San Severino, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio del signor Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mercato San Severino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti l’avvocato Giovanni Trovato, in delega dell’avvocato Dario Citro, e l’avvocato Paolo Migliaccio, in delega dell’avvocato Lorenzo Lentini;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato in fatto che:</h:div><h:div>- la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 1792 del 2013, con cui il Tar per la Campania, Sezione di Salerno, ha respinto il ricorso originario;</h:div><h:div>- quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellante avverso l’ordinanza n. 67 del 14 maggio 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Mercato S. Severino aveva disposto la rimozione della catena apposta dal ricorrente a chiusura dell’accesso della nuova arteria stradale che immette al Parco pubblico denominato “Boschetto” da via Emilio Coppola, nonché avverso l’atto di diffida prot. n. 25298 del 21 settembre 2010 del responsabile comunale della V Area e del RUP;</h:div><h:div>- con il presente appello l’originario ricorrente censurava la sentenza impugnata sotto diversi profili, mancata comunicazione di avvio del procedimento, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, violazione del codice della strada e dell’art. 54 del testo unico sugli enti locali, incompetenza, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 1168 ss c.c.;</h:div><h:div>- il Comune odierno appellato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello;</h:div><h:div>- alla pubblica udienza del 26 novembre 2019 la causa passava in decisione.</h:div><h:div>Considerato in diritto che:</h:div><h:div>- l’appello è <corsivo>prima facie</corsivo> infondato sotto tutti i profili dedotti;</h:div><h:div>- in relazione alla dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento, in disparte della natura e degli effetti connessi all’urgenza del provvedere, l’ordinanza risulta preceduta da un atto di diffida (cfr. nota datata 21 settembre 2010, n. 25298), all’evidenza qualificabile ai sensi dell’art. 7 l. 241 del 1990, avendo consentito al diretto interessato di svolgere le proprie osservazioni in sede procedimentale (cfr. nota 27 settembre 2010 n. 25752), anteriormente all’adozione del provvedimento;</h:div><h:div>- in relazione alle ulteriori censure, le considerazioni poste a base della sentenza impugnata risultano condivisibili, sia a fronte della adeguata motivazione dell’ordinanza impugnata che degli esiti dell’approfondimento istruttorio svolto nel corso del giudizio di prime cure;</h:div><h:div>- presupposti fondanti l’ordinanza sono, per un verso, il carattere pubblico del tratto di strada oggetto di chiusura con la catena oggetto dell’ordine di rimozione e, per un altro verso, l’urgenza nell’aprire alla circolazione; </h:div><h:div>- sul primo versante gli elementi accertati e valutati dal provvedimento hanno trovato conferma negli esiti della disposta consulenza tecnica di ufficio, nel senso dell’esistenza da tempo remoto di un uso pubblico di fatto sullo spazio di suolo interessato, nei termini compiutamente fatti propri dalla sentenza di prime cure;</h:div><h:div>- sul secondo versante l’ordinanza, come riconosciuto dal Tar, contiene una adeguata e conseguente esplicazione delle ragioni connesse alla necessità di provvedere con urgenza, stante altresì la rilevata esigenza di mitigare la congestione del traffico veicolare di piazza Ettore Imperio, oggetto di approvazione di progetto di lavori di sistemazione, con conseguente chiusura al traffico;</h:div><h:div>- a fronte della esplicazione dei presupposti dell’ordine adottato, nessun elemento ostativo può trarsi dalla eventuale incompleta indicazione delle norme richiamate nell’atto, stante la sostanziale qualificazione del potere esercitato nei corretti termini fatti propri dal Tar, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, e 15 d.lgs. 1° settembre 1918, n. 1446, che prevedono in materia l’autotutela possessoria della p.a. <corsivo>iuris pubblici</corsivo>;</h:div><h:div>- in linea generale l’esatta qualificazione di un provvedimento amministrativo va effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa, anche a prescindere dal <corsivo>nomen iuris</corsivo> formalmente attribuito dall'Amministrazione, con la conseguenza che l’apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa od impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell’atto stesso, non è vincolante, né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell’atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2019, n. 5921);</h:div><h:div>- nel caso in esame, premessa la già rilevata sussistenza dei relativi presupposti di fatto, la qualificazione fatta propria dal Tar risulta coerente alle emergenze della fattispecie;</h:div><h:div>- in linea generale, secondo l’insegnamento di questo Consiglio, l’esercizio del potere sindacale previsto dall'art. 378 l. n. 2248 del 1865, all. F, volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, configura non già un provvedimento repressivo in materia edilizia, bensì un’ipotesi di autotutela possessoria <corsivo>iuris publici</corsivo> in tema di strade di uso pubblico, che, in quanto tale, trova il suo unico presupposto nella necessità di ripristinare l’uso pubblico della strada senza necessità di ulteriori motivazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 14 luglio 2015, n. 3531), con la conseguenza che sussiste il potere dell'Amministrazione comunale di rimuovere gli ostacoli al libero transito (con le modalità esistenti anteriormente, e quindi di ripristinare lo stato dei luoghi), quando è configurabile una situazione di fatto di oggettivo pregiudizio del pubblico passaggio, senza che vi sia necessità di ulteriore motivazione;</h:div><h:div>- la conclusione esegetica appena esposta è conforme al principio di teoria generale elaborato dalla giurisprudenza, secondo cui l'uso pubblico di un bene non implica necessariamente la coeva titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale;</h:div><h:div>- gli esiti istruttori, procedimentali e processuali, hanno confermato la sussistenza di tali presupposti, con la conseguente infondatezza delle censure di appello;</h:div><h:div>- infine, irrilevante è la contestata mancata notifica al comproprietario, stante la pacifica sussistenza della legittimazione dell’odierno appellante, sia quale comproprietario, sia quale autore dell’installazione contestata;</h:div><h:div>- al riguardo, parimenti infondata è la dedotta impossibilità di esecuzione dell’ordine, stante la chiarezza di quest’ultimo e la limitata attività esecutiva necessaria, richiesta al comproprietario autore dell’abuso;</h:div><h:div>- le spese del secondo grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 217 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna l’appellante al pagamento di euro 3.000,00 (tremila\00) in favore del Comune appellato (otre agli accessori di legge), per le spese del secondo grado del giudizio.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/11/2019"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Davide Ponte</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>